Sintesidel parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta diregolamento che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (Il testocompleto del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPDhttp://www.edps.europa.eu) (Pubblicatosulla GUUE n. C100 del 6 aprile 2013)
1. 1.1. Consultazionedel GEPD 1. Il 19settembre 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento cheistituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ( 2. Prima dell'adozionedella proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di esprimere osservazioniinformali. Il GEPD si compiace del fatto che la Commissione lo abbia consultatoanche formalmente dopo l'adozione della proposta e che si faccia riferimento alpresente parere nel preambolo della proposta. 1.2. Obiettivie ambito di applicazione della proposta 3. Ai sensidell'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, la proposta stabilisce le norme e le procedure per il Corpo volontarioeuropeo di aiuto umanitario ( 2 4. Sulla basedella proposta, è prevista la mobilitazione di volontari con formazione inqualità di «Volontari europei per l'aiuto umanitario» in progetti umanitari intutto il mondo. I Volontari europei per l'aiuto umanitario dovranno essereselezionati e mobilitati da organizzazioni umanitarie certificate cheaderiscono a una serie di norme europee sulla gestione dei volontari nelsettore degli aiuti umanitari. Tali norme e la procedura di certificazionesaranno elaborate dalla Commissione. Si prevede inoltre che la Commissionefornisca finanziamenti, un programma europeo di formazione, un registrocentrale comprendente tutti i volontari sottoposti a formazione e una reteinformatica che consenta ai volontari di interagire on-line prima, durante edopo la mobilitazione. 1.3. Importanzadella protezione dei dati; obiettivi e punto centrale del parere 5. Anche se nonè il suo obiettivo principale, la proposta comporta comunque il trattamento didati personali, tra i quali i dati personali dei volontari iscritti nelregistro dei volontari europei per l'aiuto umanitario (articolo 13) e i datipersonali di volontari o di terzi che possono essere inseriti nella reteinformatica prevista per le loro interazioni on-line (articolo 16). Anche ilprocesso di selezione dei candidati da parte delle organizzazioni umanitariecertificate e la loro successiva gestione, che devono rispettare le norme dicui all'articolo 9, richiedono il trattamento di dati personali. 6. Questeattività di trattamento richiedono adeguate garanzie di protezione dei dati. L'attuazionepratica di tali garanzie potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente sviluppatanelle norme da definire ai sensi dell'articolo 9 e nelle politiche diprotezione dei dati che saranno elaborate dalla Commissione e dalleorganizzazioni umanitarie certificate. 7. Gli articoli9 e 25 prevedono che la Commissione adotti atti delegati onde stabilire normeper l'individuazione, la selezione e la preparazione dei candidati volontari,nonché per la loro successiva gestione e mobilitazione. Il GEPD raccomanda chetali norme siano utilizzate in particolare per garantire che le disposizionisulla protezione dei dati siano adeguatamente prese in considerazione durantela procedura di selezione e la registrazione nonché durante la mobilitazionedei volontari e che, a tale riguardo, le organizzazioni umanitarie certificatein Europa adottino un approccio coerente. 8. Dettoquesto, alcuni elementi essenziali per quanto riguarda l'applicazione delleadeguate garanzie di protezione dei dati dovrebbero già essere inseriti nellaproposta stessa di regolamento. Per tenere in considerazione tali elementiessenziali, nella sezione 2 del parere sono formulate raccomandazioni sugliarticoli 13 e 16 della proposta. 9. A sua volta,la sezione 3 del parere prevede la consultazione del GEPD al momento dell'elaborazionedelle norme di cui agli articoli 9 e 25 della proposta. La sezione 3 richiamabrevemente l'attenzione anche su alcune delle questioni relative allaprotezione dei dati che dovrebbero essere prese in considerazione al momentodell'elaborazione delle norme, nonché a livello pratico, in sede di attuazionedel regolamento proposto.
4. 34. Il GEPDraccomanda che un riferimento alla legislazione vigente in materia diprotezione dei dati sia incluso come disposizione sostanziale della proposta. 35. Il GEPDraccomanda le seguenti ulteriori precisazioni nel testo: — l'articolo13 dovrebbe specificare le finalità del Registro, le categorie dei dati in essoinseriti nonché la gamma di soggetti che possono avervi accesso, al fine digarantire la certezza del diritto, — l'articolo13 dovrebbe inoltre indicare chiaramente la Commissione e le organizzazioni diutenti quali responsabili del controllo separati, — gliarticoli 13 e 16 dovrebbero richiedere l'adozione di una politica di protezionedei dati, rispettivamente per il Registro e per la Rete. 36. Inoltre, ilGEPD raccomanda che la Commissione consulti il GEPD prima dell'adozione di attidelegati a norma dell'articolo 25 aventi un impatto sul trattamento dei datipersonali e, in particolare, sulle norme da adottare ai sensi dell'articolo 9.Tali norme dovrebbero richiedere l'adozione di adeguate politiche di protezionedei dati da parte delle organizzazioni incaricate del processo di selezione,gestione e mobilitazione dei volontari. Ciò potrebbe comprendere l'armonizzazionedelle categorie di dati raccolti nonché, eventualmente, l'elaborazione di unmodulo di domanda standard da utilizzare in tutta Europa. Fatto aBruxelles, il 23 novembre 2012 GiovanniBUTTARELLI
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