Sintesidel parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta didecisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unioneeuropea e la Federazione russa sui precursori di droghe
I. I.1. Contestodella consultazione del GEPD 1. Il 21gennaio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consigliorelativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazionerussa sui precursori di droghe (in prosieguo «la proposta») ( 2. La propostainclude il testo dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa suiprecursori di droghe (in prosieguo «l'accordo») ( 3. Il GEPD erastato consultato in precedenza dalla Commissione. Il presente parere si basasulla consulenza fornita in quell'occasione e sul parere del GEPD relativo allemodifiche dei regolamenti sul commercio di precursori di droghe all'interno eall'esterno dell'UE ( 4 I.2. Obiettivodell'accordo 4. L'accordomira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'Unione europea e laFederazione russa al fine di prevenire la diversione dal commercio lecito dellesostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanzepsicotrope (in prosieguo «precursori di droghe»). 5. Sulla basedella convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito distupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «la convenzione del 1998») (5 IV. 35. Il GEPD accogliepositivamente le disposizioni relative alla protezione dei dati personali neltesto dell'accordo e l'inclusione nell'allegato dei principi sulla protezionedei dati personali che devono essere rispettati dalle parti. 36. Il GEPDsuggerisce di includere un riferimento esplicito all'applicabilità dellenormative nazionali dell'UE che attuano la direttiva 95/46/CE ai trasferimentidi dati personali dalle autorità dell'UE a quelle russe e al trattamento deglistessi da parte delle autorità dell'UE. Propone, inoltre, di inserireriferimenti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea. 37. Raccomanda,altresì, di specificare negli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5,paragrafo 3, tutte le categorie dei dati personali che potrebbero esserescambiati. Inoltre, all'interno dell'accordo o nell'allegato II dovrebberoessere incluse garanzie supplementari, quali periodi di conservazione più brevie misure di sicurezza più rigide, per i dati relativi alle transazioni sospette.Le altre finalità per le quali i dati potrebbero essere trattati in conformitàall'articolo 5, paragrafo 3, dovrebbero essere indicate esplicitamente nell'accordoed essere compatibili con lo scopo originale per il quale i dati sono statitrasferiti. 38. Inoltre, ilGEPD accoglie con favore il divieto, contenuto nell'articolo 5, paragrafo 2,dell'accordo, di conservare i dati per un periodo di tempo più lungo di quantonecessario, ma raccomanda di specificare almeno i periodi massimi diconservazione. 39. Il GEPDaccoglie favorevolmente l'inclusione di principi obbligatori sulla protezionedei dati. Tuttavia, ne raccomanda il perfezionamento secondo quanto segue: — aggiungerele disposizioni sulla «sicurezza dei dati» e i requisiti specifici per iltrattamento dei «dati sensibili»; —specificare le procedure per rendere effettivi i principi di «trasparenza» e «dirittodi accesso ai dati e diritti di rettifica, cancellazione e blocco dei dati» neltesto dell'accordo o nell'allegato; — perquanto riguarda i «trasferimenti successivi», sarebbe opportuno aggiungere chele autorità competenti delle parti possono trasferire i dati personali ad altridestinatari nazionali solo se il destinatario offre una protezione adeguata eper le finalità per cui i dati sono stati trasmessi; — perquanto concerne il principio delle «vie di ricorso», sarebbe necessariospecificare che l'espressione «autorità competenti», utilizzata nel resto dell'accordoin un contesto diverso, si riferisce qui alle autorità competenti per laprotezione dei dati personali e la supervisione del loro trattamento; — leautorità pertinenti e le informazioni pratiche relative alle vie di ricorsoesistenti dovrebbero essere menzionate nell'accordo o almeno nelle letterescambiate tra le parti o nei documenti che accompagnano l'accordo; — perquanto riguarda il principio sulle «deroghe alla trasparenza e al diritto diaccesso», occorre precisare che, nei casi in cui il diritto di accesso nonpossa essere concesso agli interessati, si dovrebbe prevedere la possibilità diaccesso indiretto tramite le autorità nazionali dell'UE garanti dellaprotezione dei dati. 41. Ènecessario altresì specificare che le autorità preposte al controllo dellaprotezione dei dati delle parti dovrebbero verificare congiuntamente l'attuazionedell'accordo, nel quadro del gruppo di esperti misto di verifica o comeprocesso separato. In aggiunta, se non viene definita in maniera chiara l'indipendenzadell'autorità di controllo russa pertinente, occorre specificare che le autoritànazionali dell'UE garanti della protezione dei dati dovrebbero partecipare allasupervisione dell'attuazione dell'accordo da parte delle autorità russe. Irisultati della verifica devono essere trasmessi al Parlamento europeo e alConsiglio, ove necessario nel pieno rispetto della riservatezza. 42. Il GEPD raccomandainoltre di integrare l'articolo 12 dell'accordo con una clausola che permetta aogni parte di sospendere l'accordo o recedere da esso in caso di violazionedegli obblighi assunti dall'altra parte nel quadro dell'accordo, anche perquanto riguarda la conformità ai principi di protezione dei dati. Fatto aBruxelles, il 23 aprile 2013 GiovanniBUTTARELLI
( ( ( ( (
|