GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei daticoncernente la decisione della Commissione europea relativa alla protezione deidati personali sul Portale europeo della giustizia elettronica

(Pubblicato sulla GUUE n. C390 del 5.11.2014 )

 

Introduzione

Consultazionedel GEPD

Il5 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione della Commissioneeuropea relativa alla protezione dei dati personali sul Portale europeo dellagiustizia elettronica (in prosieguo «la decisione») (1).

Accogliamopositivamente il fatto di essere stati consultati in relazione a tale decisioneprima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di trasmettereosservazioni informali alla Commissione. La Commissione ha tenuto conto dialcune di tali osservazioni. Di conseguenza, le garanzie in materia diprotezione dei dati nella decisione sono state rafforzate. Apprezziamo inoltreil fatto che nel preambolo si faccia riferimento alla consultazione del GEPD.

Contesto,obiettivo e scopo della decisione

Comeriportato ai considerando 1-3 della decisione, nella sua comunicazione delmaggio 2008 (2) la Commissione annunciava di voler progettare ecreare il Portale europeo della giustizia elettronica (in prosieguo: «ilPortale»), da gestire in stretta collaborazione con gli Stati membri. IlPortale è stato lanciato il 16 luglio 2010 e attualmente è prontoper la prima interconnessione dei registri nazionali con conseguentetrattamento di dati personali. L'obiettivo del Portale è contribuire alraggiungimento dello spazio giudiziario europeo facilitando e ottimizzando l'accessoalla giustizia e sfruttando le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione per agevolare i procedi­ menti giudiziari elettronicitransfrontalieri e la cooperazione giudiziaria.

Iconsiderando 4-5 della decisione sottolineano l'importanza della protezione deidati e stabiliscono che, poiché i vari compiti e funzioni correlati alPortale della Commissione e degli Stati membri comporteranno responsabilitàe obblighi diversi in termini di protezione dei dati, tali responsabilitàe obblighi devono essere chiaramente delimi­tati. Di conseguenza, ladecisione mira a fornire maggior chiarezza e certezza giuridica per quantoriguarda il ruolo della Commissione quale responsabile del trattamento inrelazione alle sue attività connesse al funziona­ mento del Portale.

Conclusioni

Apprezziamoil fatto di essere stati consultati in relazione alla presente decisione primadella sua adozione e che la Commissione abbia tenuto conto di alcune nostreosservazioni.

Conil presente parere si incoraggia la Commissione a intensificare i suoi sforziaffinché il futuro regolamento sulla giustizia elettronica sia adottatoin tempi rapidi. Il presente parere contiene orientamenti preliminari per lastesura di tale futuro regolamento e fornisce un elenco non esaustivo diaspetti che dovrebbero essere trattati in detto futuro regolamento, tra cui:

—campo di applicazione del Portale

—basi giuridiche per il trattamento dei dati nel Portale

—responsabilità della Commissione e di varie altre parti coinvolte comeresponsabili del trattamento, anche con riferimento alla sicurezza e allaprotezione dei dati

—limitazione delle finalità e, se del caso, restrizioni sulla combinazionedei dati.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto per la protezione dei dati personali

 

NOTE                                            

(1) 2014/333/UE.

(2) COM(2008) 328 final del 30 maggio 2008.