CE - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Documento di lavoro Adottato il 10 settembre 1998 Introduzione Il gruppo tutelare intende definire la procedura per la presentazione dei codici di condotta da parte degli interessati e per la loro valutazione ai sensi degli articoli 27 e 29 della direttiva 95/46/CE. Nel presente documento vengono riepilogate le principali fasi della procedura e vengono definite norme specifiche per ciascuna di esse. Tali norme potranno essere riviste alla luce dell'esperienza acquisita nella loro futura applicazione. Principali fasi della procedura La procedura per la valutazione dell'ammissibilità e del merito dei codici di condotta si articola nelle seguenti fasi: I) Presentazione ed ammissione . Articolo 1 - Norme generali Ai fini delle presenti norme si intende per : 1.1 "direttive": la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Articolo 2- Norme riguardanti la presentazione e l'ammissione dei codici per l'esame svolto dal gruppo tutelare 2.1 I progetti di codice di condotta possono essere sottoposti all'esame del gruppo tutelare da qualsiasi organizzazione rappresentativa di un determinato settore, che abbia sede od operi in un numero significativo di Stati membri. Articolo 3 - Norme sull'elaborazione del parere del gruppo tutelare 3.1 I progetti di codice rispondenti ai criteri di ammissibilità sono trasmessi a tutti i membri del gruppo tutelare.
3.3 Nel dibattito preliminare relativo al codice sottopostogli, il gruppo tutelare definisce, in base alle proposte di cui all'articolo 3, punto 3.2, la procedura da seguire per l'adozione e l'elaborazione del parere. 3.4 Nell'ambito dell'elaborazione del parere possono tenersi consultazioni con l'organizzazione che ha presentato il progetto nonché con gli altri interessati, onde ottenere informazioni o chiarimenti ulteriori e discutere sui necessari miglioramenti da apportare al codice in vista della presentazione di un progetto modificato. 3.5 Il gruppo tutelare può stabilire ulteriori orientamenti o istruzioni per l'elaborazione del parere relativo al codice sottopostogli. Articolo 4 - Norme riguardanti l'adozione del parere del gruppo tutelare e la sua comunicazione agli interessati 4.1 Il gruppo tutelare determina se il codice di condotta sottopostogli : è conforme alle direttive sulla tutela dei dati e, se del caso, alle disposizioni nazionali emanate per la loro attuazione, possiede un livello qualitativo ed una coerenza interna sufficienti e fornisce un apporto sufficiente alla disciplina stabilita dalle direttive e dagli altri provvedimenti legislativi sulla tutela dei dati , verificando in particolare se esso sia sufficientemente incentrato sulle questioni e sui problemi specifici dell'organizzazione e del settore cui è destinato e se offra soluzioni sufficientemente chiare per tali questioni o problemi . 4.2 Il gruppo tutelare comunica il parere sia all'organizzazione che ha presentato il progetto sia agli altri interessati . Il pareri sfavorevoli devono contenere la motivazione della valutazione negativa. 4.3 La Commissione può dare adeguata pubblicità al parere emesso dal gruppo tutelare. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1998 Per il gruppo tutelare P.J. HUSTINX |