CE - GRUPPO DI LAVORO SULLA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Documento di lavoro
sullo stato attuale delle discussioni in corso tra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti in merito ai principi internazionali dell'approdo sicuro ('Safe harbor')
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Adottato il 7 luglio 1999

Il presente documento non costituisce un parere del gruppo di lavoro Istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE in merito alle disposizioni dell'"approdo sicuro", ma semplicemente un messaggio indirizzato al comitato Istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva, che si riunirà il 14 luglio, per renderlo partecipe di alcune delle opinioni emerse in seno al gruppo di lavoro nella sua riunione del 7 luglio.

Richiamandosi al contenuto dei pareri 1/99, 2/99 e 4/99 (acclusi al presente documento, per semplicità, rispettivamente come Allegati 1, 2 e 3), il gruppo di lavoro fa presente quanto segue.

Il gruppo di lavoro è pienamente consapevole dell'importanza del dibattito in corso tra UE e USA in materia di tutela dei dati e delle ripercussioni che la posizione che verrà adottata avrà per la maggior parte degli altri paesi terzi. È cosciente anche dei vincoli di tempo che tali discussioni presentano e delle difficoltà determinate dalla disparità degli approcci in campo politico, economico e culturale.

Finora il gruppo di lavoro ha scrupolosamente esaminato le successive versioni dei principi dell'"approdo sicuro" nonché delle domande più correnti (Frequently Asked Questions - FAQ), apparse successivamente e non ancora tutte formulate in via definitiva, tra cui alcune delle più importanti. Essendo stato informato dalla Commissione che le FAQ costituiranno parte integrante delle disposizioni dell'"approdo sicuro" e assumeranno lo stesso valore vincolante dei principi, il gruppo di lavoro ritiene che per l'avvenire il suo approccio debba includere entrambi i testi e che sia pertanto suo compito emettere un parere riguardante tanto i principi quanto le FAQ. Ne consegue che finché il gruppo di lavoro non disporrà di tutte le FAQ annunciate dalla controparte americana, nonché dei relativi testi giuridici, esso non sarà in grado di formulare un parere completo e definitivo in merito alle disposizioni dell'"approdo sicuro".

Con riferimento alle discussioni della riunione del 7 luglio, il gruppo di lavoro desidera attirare l'attenzione del comitato sui seguenti punti:

(base giuridica) - Nell'interesse reciproco di entrambe le parti è auspicabile che l'articolo 25 della direttiva costituisca un solido fondamento giuridico;

(campo di applicazione delle disposizioni dell'"approdo sicuro") - Va specificato:

se taluni settori siano esclusi dal campo di applicazione del meccanismo dell'"approdo sicuro" in forza di disposizioni specifiche (ad esempio, il settore pubblico) o a causa della mancanza di un ente pubblico di controllo preposto a trattare la materia in questione come richiesto dall'articolo 1.b. del progetto di decisione della Commissione (ad esempio: dati sui lavoratori dipendenti o connessi ad attività non aventi scopo di lucro);

se le organizzazioni, nella notifica di adesione ai principi dell'"approdo sicuro", avranno la possibilità di escludere taluni settori della propria attività (ad esempio, servizi in linea) e come ciò potrà essere reso pubblico e comunicato alle autorità nazionali di controllo.

Il gruppo di lavoro nota che il livello di protezione attualmente accordato ai dati sui lavoratori dipendenti non è soddisfacente. Due soluzioni sembrano possibili: rafforzare in generale il livello di protezione garantito dai principi oppure escludere tali dati dal campo di applicazione delle disposizioni onde assicurare loro una maggiore protezione, in considerazione anche della mancanza di un ente pubblico indipendente, come richiesto dall'articolo 1.b. del progetto di decisione, in grado di trattare tale tipo di dati.

Il gruppo di lavoro riafferma la propria preoccupazione per il fatto che le autorità statunitensi potrebbero derogare ai principi attraverso una regolamentazione, senza attribuire sufficiente peso agli interessi della tutela della sfera privata.

Condizioni di attuazione e applicazione

Quale sarà l'impatto sul ruolo delle autorità nazionali di controllo della scelta di un'impresa americana di far trattare i reclami da un ente specifico?

A livello europeo, in sede di trattamento dei reclami, quali saranno i poteri rispettivamente delle autorità nazionali di controllo e dell'Unione europea?

Nel caso di procedure simultanee o successive da parte americana e europea che portino a posizioni contraddittorie in merito a un reclamo, come verranno risolte tali disparità?

Il gruppo di lavoro osserva inoltre che il ruolo che le autorità nazionali di controllo dovrebbero svolgere secondo le autorità americane con riferimento alle imprese che scelgono di cooperare con loro può sollevare problemi di natura costituzionale, finanziaria o di personale per alcune autorità nazionali.

Il gruppo di lavoro ritiene auspicabile inoltre garantire l'indipendenza della procedura di verifica citata al principio 7, lettera (b), ossia che essa sia condotta da un terzo; in caso contrario, ritiene auspicabile che una relazione sulla verifica sia messa a disposizione, se necessario, delle autorità nazionali di controllo.

Contenuto dei principi

Pur riconoscendo che taluni miglioramenti sono stati apportati rispetto al testo del 19 aprile 1999, il gruppo di lavoro nota che i principi, nella loro versione del 1° giugno, non soddisfano ancora i requisiti di un'adeguata tutela. Oltre che sui problemi sollevati nei precedenti pareri, in attesa del suo nuovo e più ampio parere, il gruppo di lavoro ritiene fondamentale attirare in particolare l'attenzione del comitato sui seguenti elementi:

Principi 1 "Notifica" e 2 "Scelta"

Il campo di applicazione è diverso nel caso del principio della notifica e del principio della scelta.

Rispetto alla versione del 4 novembre 1998, la combinazione di entrambi i principi determina ora la possibilità per le imprese americane di utilizzare i dati per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati originariamente rilevati, senza essere obbligate a proporre una scelta agli interessati. Quantunque la direttiva consenta l'ulteriore elaborazione dei dati purché non vi sia incompatibilità tra l'impiego e lo scopo del rilevamento, il gruppo di lavoro considera che i principi dell'"approdo sicuro" non legittimino i criteri di trattamento e ritiene pertanto auspicabile un rafforzamento del principio della scelta.

Principio 6 "Accesso"

Le eccezioni contenute nelle FAQ sono troppo ampie.

Vanno presi in considerazione i dati pubblici.

I dati trattati in violazione dei principi dovrebbero essere corretti o cancellati.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999

Per il Gruppo di Lavoro
Il Vicepresidente

Stefano RODOTÀ