| Garante per la protezione     dei dati personali 25ma Conferenza Internazionale delle Autorità di Protezione dei Dati e della Privacy Sydney, 10-12 Settembre 2003 RISOLUZIONE RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SULLE POLITICHE SEGUITE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY adottata venerdì 12 settembre 2003 Proponente: Autorità per la privacy, Australia; co-sponsors: - Autorità per la protezione dei dati e laccesso agli atti, Brandeburgo, Germania - Commissione nazionale informatica e libertà, Francia - Autorità per la protezione dei dati, Repubblica Ceca - Autorità ellenica per la protezione dei dati - Centro indipendente per la tutela della privacy, Schleswig-Holstein, Germania - Ispettorato statale per la protezione dei dati, Repubblica di Lituania - Autorità olandese per la protezione dei dati Risoluzione La 25ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dati e della privacy adotta la seguente risoluzione: 1. La Conferenza richiama lattenzione di soggetti pubblici e privati sullimportanza - di migliorare significativamente la comunicazione delle informazioni da essi fornite sulle modalità di gestione e trattamento di dati personali, - di raggiungere una coerenza complessiva nelle modalità di comunicazione di tali informazioni, e, così facendo, - di migliorare la comprensione e la sensibilizzazione dei singoli rispetto ai diritti ed alle opzioni disponibili e la rispettiva capacità di incidere su tali diritti e opzioni, e - di incentivare i vari soggetti, in seguito a tale sensibilizzazione, a migliorare le politiche seguite nella gestione e nel trattamento dei dati e ad accrescerne la lealtà e correttezza. 2. La Conferenza si fa promotrice dei seguenti strumenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi prima citati: - messa a punto e utilizzazione di un formato sintetico per la presentazione di un quadro complessivo delle informazioni in materia di privacy che sia standardizzato a livello mondiale per tutti i soggetti e stabilisca - le informazioni più importanti da rendere note ai singoli, le informazioni che con maggiore probabilità i singoli desiderano conoscere, e limpiego di un linguaggio semplice, inequivocabile e diretto; - limpiego della lingua del sito web o del modulo utilizzati per la raccolta delle informazioni; - previsione della limitazione del formato ad un numero ristretto di elementi che, coerentemente con quanto sopra indicato, si riferiscano a principi importanti in materia di protezione dati, come ad esempio - il soggetto che raccoglie i dati personali e le modalità per contattarlo (almeno la denominazione ufficiale del soggetto e il suo indirizzo fisico); - quali dati personali sono raccolti dal soggetto in questione e con quali strumenti; le finalità per cui il soggetto raccoglie i dati personali; - se i dati personali saranno resi noti ad altri soggetti e, in tal caso, le tipologie o i nominativi di tali soggetti e le relative finalità, - le opzioni in materia di privacy di cui dispongono i singoli ed i meccanismi per esercitarle con facilità, in particolare le opzioni relative alleventualità che dati personali siano rivelati a terzi per finalità non correlate, ancorché legittime, ed ai dati personali che i singoli sono tenuti a fornire per ricevere un servizio, - una sintesi dei diritti di accesso, rettifica, blocco o cancellazione riconosciuti ai singoli, - lente di controllo indipendente al quale i singoli possono sottoporre reclami qualora ritengano di avere subito una violazione dei propri diritti; - impiego di strumenti opportuni al fine di consentire ai singoli di reperire con facilità informazioni ulteriori, come ad esempio - informazioni che un soggetto sia tenuto a fornire in base alla normativa vigente, per esempio in materia di diritto di accesso, rettifica, blocco o cancellazione, ed il periodo di conservazione dei dati personali da parte dei singoli soggetti, e - una spiegazione esauriente delle informazioni presentate in forma sintetica nel formato condensato, e - la descrizione completa delle politiche seguite dal soggetto nella gestione e nel trattamento delle informazioni. 3. La Conferenza concorda sul fatto che il formato standardizzato e condensato di cui sopra dovrebbe essere conforme a tutte le norme nazionali applicabili, e che esso debba integrare, se necessario, ed essere compatibile con le informazioni che un soggetto sia tenuto per legge a fornire ai singoli. 4. La Conferenza è consapevole dellimportanza del momento in cui linteressato prende visione dellinformativa in materia di protezione dati e privacy. Ad esempio, è particolarmente auspicabile che tale informativa sia fornita in modo automatico nel momento in cui ai singoli è data la possibilità di scegliere quali informazioni fornire e se consentire la comunicazione di tali informazioni a terzi. In altri casi può essere opportuno lasciare che siano i singoli a reperire le informazioni in materia di privacy e protezione dati attraverso legami ipertestuali evidenti. La Conferenza è consapevole delle importanti attività svolte dal Gruppo di lavoro UE in materia di protezione dei dati ex Articolo 29, per quanto riguarda la presentazione automatica di informazioni relative a privacy e protezione dati, attraverso la Raccomandazione 2/2001 su alcuni requisiti minimi per la raccolta online di dati personali nellUnione Europea. 5. La Conferenza ritiene che lattività delle Autorità di protezione dati e privacy potrebbe proseguire in modo fruttuoso valutando il momento in cui presentare linformativa nel formato condensato, che tiene conto delle caratteristiche dellambiente sia offline sia online. 6. La Conferenza è al corrente, inoltre, di attività correlate quali la definizione di linguaggi informatici in grado di descrivere le politiche adottate in materia di privacy. La Conferenza invita a proseguire nella messa a punto di meccanismi utili a tradurre tali politiche nel formato standardizzato e condensato prima descritto. 7. La Conferenza considera quanto sopra un primo passo volto a promuovere migliori prassi nei meccanismi con cui i vari soggetti comunicano le informazioni relative alle modalità di gestione o trattamento di dati personali. La Conferenza è al corrente delle iniziative intraprese in questo settore, e invita tali iniziative a migliorare la comunicazione fra le parti in causa (soggetti che trattano i dati e singoli individui i cui dati sono oggetto di trattamento). La Conferenza intende collaborare con i soggetti ed i gruppi di interesse impegnati in tali iniziative, e prevede di compiere passi ulteriori al fine di migliorare le comunicazioni fra singoli e soggetti che trattano i dati nellambito di future conferenze. |