| Garante per la protezione     dei dati personali 25ma Conferenza Internazionale delle Autorità di Protezione dei Dati e della Privacy Sydney, 10-12 settembre 2003 RISOLUZIONE SUL TRASFERIMENTO DI DATI RELATIVI A PASSEGGERI adottata venerdì 12 settembre 2003 LAutorità federale svizzera per la protezione dei dati, lUfficio per la protezione dei dati personali della Repubblica Ceca, lOmbudsman per la protezione dei dati della Finlandia e lAutorità federale tedesca per la protezione dei dati propongono che la Conferenza Internazionale adotti la seguente risoluzione: A. La Conferenza rileva che 1. Nel quadro della lotta legittima contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in alcuni Paesi sono allo studio misure che potrebbero minacciare diritti e libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy. 2. Cè il rischio di minare la democrazia e la libertà attraverso misure finalizzate a difenderle. 3. Disposizioni di legge che impongano ai fornitori di trasporto di consentire laccesso a, o trasferire dati da, insiemi di dati relativi ai passeggeri, memorizzati nei sistemi di prenotazione aerea, potrebbero confliggere con i principi internazionali della protezione dei dati o con gli obblighi imposti alle compagnie aeree dalle normative nazionali in materia di protezione dei dati. B. La Conferenza, pertanto, afferma che 1. Nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, gli Stati dovrebbero definire la propria risposta tenendo pienamente conto di principi fondamentali della protezione dei dati, i quali costituiscono parte integrante dei valori da tutelare. 2. Qualora siano necessari trasferimenti internazionali di dati personali su base regolare, ciò dovrebbe avvenire in un contesto che tenga conto della protezione dei dati, ad esempio sulla base di un accordo internazionale che preveda norme adeguate in materia di protezione dei dati, fra cui una chiara limitazione delle relative finalità, la raccolta di dati adeguati e non eccedenti, un periodo limitato di conservazione dei dati, linformativa per gli interessati, la garanzia dellesercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ed un controllo indipendente. |