CE - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Parere 10/2001
sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo
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Approvato il 14 dicembre 2001

IL GRUPPO DI LAVORO SULLA PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 1

visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva,

visto il proprio regolamento procedurale, e in particolare gli articoli 12 e 14

ha approvato il seguente parere:

I tragici attacchi terroristici contro gli Stati Uniti hanno messo il rilievo la necessità che le società democratiche si impegnino nella lotta contro il terrorismo. Tale obiettivo costituisce un elemento necessario e coerente dal punto di vista di società democratiche. In questa lotta, devono essere rispettate certe condizioni, che costituiscono anch'esse parte integrante della base della nostra società democratica.

In questo particolare contesto, diversi provvedimenti sono attualmente in discussione a livello dell'UE 2 e degli Stati membri. Alcuni sono molto innovativi, altri non particolarmente, ma costituiscono semplicemente un aggiornamento di progetti esistenti ripresi con rinnovato entusiasmo. In molti casi, questi provvedimenti interessano settori che esorbitano dalla semplice lotta contro il terrorismo.

Si osserva, infatti, una proliferazione degli strumenti atti ad identificare e, più in generale, a raccogliere, dati relativi ai cittadini, attraverso, ad esempio, l'applicazione della biometrica. Inoltre, si assiste ad una criminalizzazione più accentuata di alcuni fenomeni della società dell'informazione -- "criminalità elettronica" -- con intrusioni nei sistemi di informazione, ed anche la copia di opere protette dal diritto d'autore 3 .

La definizione di questi reati è spesso piuttosto generica, e quindi solleva interrogativi sul rispetto dei principi fondamentali costituiti dalla sicurezza del diritto e dalla legittimità di reati e sanzioni 4 .

Allo stesso tempo, vengono rafforzate le norme procedurali esistenti per legittimare l'intrusione delle pubbliche autorità nella sfera individuale riservata, e nuove discutibili iniziative vengono discusse e persino adottate. Ciò comprende non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma anche altri provvedimenti come il mantenimento preventivo e generalizzato di dati sulle telecomunicazioni da parte dei fornitori e operatori di servizi di comunicazione elettronica, l'approvazione di provvedimenti che consentono la sorveglianza dei cittadini "in tempo reale", l'abbandono del principio della doppia incriminazione nello scambio di alcuni dati personali concernenti criminali, la diffusione di dati personali a fini diversi, come la lotta contro la criminalità, l'immigrazione e il controspionaggio, e il trasferimento prematuro di dati personali in paesi terzi. In particolare, siffatti trasferimenti possono essere particolarmente pericolosi se gli Stati di arrivo non offrono sufficienti salvaguardie.

Tutti questi provvedimenti si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro ha formulato diversi pareri su problemi collegati 5 nella piena consapevolezza della gravità del problema del terrorismo, fenomeno che, disgraziatamente, in Europa è conosciuto da tempo.

In questo contesto, il gruppo di lavoro ricorda l'impegno delle nostre società democratiche di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà dell'individuo. Il diritto dell'individuo alla protezione dei dati personali costituisce parte integrante di questi fondamentali diritti e libertà 6.

Le direttive della Comunità sulla protezione dei dati personali (direttive 95/46/CE e 97/66/CE) costituiscono parte integrante di questo impegno 7. Queste direttive si propongono di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e, in particolare, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, e si prefiggono altresì l'obiettivo di contribuire al rispetto dei diritti tutelati dalla convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8.

Tutti questi strumenti prevedono eccezioni per la lotta alla criminalità, ma nel rispetto di condizioni specifiche.

Il gruppo di lavoro sottolinea, in particolare, la necessità di tenere conto delle conseguenze a lunga scadenza di politiche concepite con carattere di urgenza, o attuate in un particolare momento politico. Tale prospettiva a lungo termine è tanto più necessaria in vista del fatto che il terrorismo non costituisce un fenomeno nuovo, e non può neppure essere considerato un fenomeno temporaneo.

Il gruppo di lavoro sottolinea anche l'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità in rapporto a eventuali provvedimenti restrittivi del diritto fondamentale alla riservatezza, come previsto dall'articolo 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo e relativa giurisprudenza.

Ciò significa, fra l'altro, l'obbligo di dimostrare che ogni eventuale provvedimento corrisponda ad una "necessità sociale imperativa". I provvedimenti semplicemente "utili" o "auspicabili" non possono prevalere sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Il gruppo di lavoro sottolinea pertanto la necessità di aprire un dibattito approfondito sulle iniziative della lotta al terrorismo, per analizzarne tutte le conseguenze dal punto di vista dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, e in particolare di tenere conto della differenza fra la lotta al terrorismo e quella alla criminalità in generale, oltre a limitare i provvedimenti che possono essere lesivi della riservatezza a quelli effettivamente necessari.

Inoltre, il gruppo di lavoro ricorda che le conseguenze degli eventuali provvedimenti legislativi che dovessero limitare il diritto alla riservatezza degli individui devono essere accessibili e prevedibili dal punto di vista delle persone interessate. Si tratta di un obbligo legislativo sufficientemente chiaro nella definizione delle circostanze, della portata e delle modalità di esercizio dei provvedimenti di interferenza.

Tali eventuali disposizioni devono essere chiare e particolareggiate, onde specificare le circostanze nelle quali le pubbliche autorità hanno facoltà di prendere provvedimenti che potrebbero inficiare diritti fondamentali. Esse dovrebbero specificare, in particolare, i possibili ambiti di applicazione dei provvedimenti citati, ed escludere tutte le attività di sorveglianza a carattere generico o esplorativo, oltre ad offrire una congrua protezione contro eventuali arbitri da parte delle pubbliche autorità 8 .

Infine, il gruppo di lavoro rileva con preoccupazione che vi è la crescente tendenza a rappresentare la protezione dei dati personali come un ostacolo all'efficienza della lotta contro il terrorismo. Il gruppo di lavoro desidera ricordare che, da un lato, i testi in materia di protezione dei dati (comprendenti le direttive 95/46/CE e 97/66/CEE, oltre all'articolo 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) mirano a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, e che, dall'altro, i medesimi testi prevedono le eccezioni necessarie per la lotta alla criminalità entro i limiti consentiti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I provvedimenti contro il terrorismo non devono compromettere gli standard per la protezione dei diritti fondamentali che caratterizzano le società democratiche, e non è necessario che producano effetti siffatti. Un elemento fondamentale della lotta al terrorismo è costituito dall'impegno alla salvaguardia di quei valori fondamentali che costituiscono la base di ogni società democratica, ossia proprio i valori che coloro che praticano l'uso della violenza tentano di distruggere.

Fatto a Bruxelles, 14 dicembre 2001

Per il gruppo
Il Presidente
Stefano RODOTÁ

NOTE                    

1 Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile presso:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm
2 Vedi in particolare le conclusioni del Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni del 20 settembre 2001, e l' "itinerario" dell'Unione europea successivamente agli attacchi negli Stati Uniti (13880/1) del 15 novembre 2001.
3 Negli Stati Uniti, la Recording Industry Association of America (RIAA) ha cercato di fare approvare un emendamento nel quadro del "Patriot Act" che avrebbe dato alle industrie del settore la possibilità di penetrare nei sistemi informativi altrui per identificare individui sospetti di violazioni dei diritti d'autore.
4 Vedi convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità elettronica firmata a Budapest il 23 novembre 2001.
5 Vedi in particolare il documento di lavoro "Processing of Personal Data on the Internet" del 23 febbraio 1999, la raccomandazione 1/99 in materia di "Invisible and Automatic Processing of Personal Data on the Internet performed by software and hardware" e 2/99 su "Respect of privacy in the context of interception of telecommunications" e 3/99 su "Preservation of traffic data by Internet Service Providers for law enforcement purposes", documento di lavoro "Privacy on the Internet - An integrated EU Approach to On-line Data Protection" del 21 novembre 2000, pareri 2/2000 concernenti "The general review of the telecommunications legal framework" e 7/2000 " On the European Commission proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector of 12 July 2000 — COM(2000)385", parere 4/2001 e "the Council of Europe’s Draft Convention on Cyber-crime" e parere 9/2001 sulla comunicazione della Commissione "Creating a safer Information Society by improving the security of information infrastructures and combating computer-related crime".
Tutti i documenti sono disponibili su http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm
6 Vedi in particolare l'articolo 8 della carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, oppure la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nei recenti casi Aman del 16 febbraio 2000 e Rotaru del 4 maggio 2000.
7 Vedi i considerando 1, 2, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE, e il considerando 2 della direttiva 97/66/CE.
8 Vedi in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi Chappell (30 marzo 1989, n. 152, punto 56), Malone (2 agosto 1984, punti 67 e 68), Sunday Times (26 aprile 1979, punto 49), Valenzuela Contreras (30 luglio 1998, punto 46) e Lambert (24 agosto 1998).