CE - IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Parere 5/2005 ARTICOLO 29 - Gruppo per la tutela dei dati personali IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visti larticolo 29, larticolo 30, paragrafo 1, lettera a) e larticolo 30, paragrafo 3 della direttiva summenzionata e larticolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, visto il suo regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14, ha adottato il seguente parere: Il gruppo di lavoro riscontra che i problemi legati alluso di dati relativi allubicazione sono particolarmente dattualità. Per tali dati si intende "ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dellapparecchiatura terminale dellutente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" (articolo 2 della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche). Contesto e obiettivi Negli ultimi venti anni si è assistito ad un aumento spettacolare delluso dei dati relativi allubicazione. Ciò si deve a due fattori principali. Il primo è il boom nelluso dei dati relativi allubicazione ottenuti via satellite, che oggi possono essere estremamente precisi e spesso molto preziosi, specialmente quando si tratta di aiutare persone in difficoltà1. Si tratta, però di sistemi che possono essere utilizzati solo da chi dispone dei terminali adeguati. Il secondo fattore è rappresentato dalla diffusione senza precedenti della telefonia mobile. Ciò fa sì che ogni utente porti sempre con sé un dispositivo mediante il quale, potenzialmente, può essere localizzato. In generale, vi sono diversi modi per localizzare degli individui, principalmente utilizzando le "tracce" lasciate dalluso delle nuove tecnologie: le biglietterie automatiche nel settore dei trasporti, il GPS, le carte bancarie o portamonete elettronici e i telefoni cellulari. Inizialmente, i dati relativi allubicazione erano considerati dati puramente tecnici necessari per fare o ricevere una telefonata da un telefono cellulare e disponibili solo agli operatori delle comunicazioni elettroniche. Il termine "dati relativi al traffico" va inteso in tale contesto. Tali dati risultano semplicemente dalluso di una determinata tecnologia e non sono diversi da altre "tracce" generate ogni giorno. Tuttavia, nella misura in cui forniscono informazioni fondamentali sulle persone (sostanzialmente chi si trova in un dato luogo), i dati relativi allubicazione sono stati rapidamente percepiti come una fonte potenziale di reddito e diverse imprese hanno elaborato unampia gamma di servizi attingendo ad essi. I primi servizi di questo tipo offrivano ai singoli individui informazioni, ad esempio, sulla farmacia o il ristorante più vicini al luogo in cui questi si trovavano. Successivamente, i servizi basati sullutilizzazione one-off dei dati relativi allubicazione (fornitura di informazioni in un determinato momento) sono stati integrati da servizi basati sulluso continuativo dei dati (supporto di navigazione). Alla prima fase ne è seguita una seconda, caratterizzata dallo sviluppo di servizi che non si basano più sulla localizzazione delle persone su loro richiesta (utenti che desiderano avvalersi di un servizio) ma sul fatto di localizzarle (su richiesta di terzi). Sono stati elaborati servizi di rintracciamento e di ricerca che sono in grado di localizzare le persone attraverso i loro telefoni cellulari anche quando essi non sono utilizzati, a condizione che siano accesi. Il problema fondamentale per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi allubicazione non è più quello della memorizzazione dei dati (principalmente: a quali condizioni i dati relativi allubicazione debbano essere conservati dagli operatori delle comunicazioni elettroniche) ma quello delluso (come si può garantire che tali dati siano utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto conformemente ai principi applicabili al trattamento dei dati personali). Quadro normativo Dal momento che i dati relativi allubicazione riguardano sempre una persona fisica identificata o identificabile, ad essi si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995. Dal momento che il trattamento di tali dati è una questione particolarmente delicata che riguarda, tra laltro, la libertà di spostarsi anonimamente, i legislatori europei, tenendo conto delle considerazioni delle autorità europee responsabili della protezione dei dati, hanno adottato norme specifiche che richiedono il previo consenso degli utenti o degli abbonati per trattare dati relativi allubicazione, necessari per fornire servizi a valore aggiunto, e impongono di informare gli utenti o gli abbonati sui termini di tale trattamento (articolo 9 della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002). Larticolo 2 della direttiva 2002/58/CE definisce i dati relativi al traffico come "qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione" e i dati relativi allubicazione come "ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dellapparecchiatura terminale dellutente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico". Anche se le direttive di cui sopra disciplinano in maniera soddisfacente il trattamento dei dati relativi allubicazione, il gruppo di lavoro desidera chiarire come debbano applicarsi alcune delle loro disposizioni e sottolineare specifici aspetti di alcuni servizi proposti. Il presente parere non concerne le condizioni che disciplinano il trattamento dei dati relativi allubicazione ai sensi dellarticolo 13 della direttiva 95/46/CE e dellarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE, vale a dire i casi in cui il trattamento dei dati relativi allubicazione avviene in deroga ai principi stabiliti da tali direttive e costituisce una misura necessaria, opportuna e proporzionata allinterno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, le indagini, l accertamento ed il perseguimento dei reati. Considerata la sua importanza, il gruppo di lavoro si è già pronunciato in più occasioni su questo tema2. 1. Condizioni generali che disciplinano luso di dati relativi allubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto Il gruppo di lavoro desidera sottolineare che, allatto del trattamento dei dati personali, le diverse parti che partecipano alla fornitura di un servizio a valore aggiunto basato sullutilizzazione di dati relativi allubicazione - operatori delle comunicazioni elettroniche che trattano dati relativi allubicazione ovvero terzi che forniscono un servizio a valore aggiunto basato sui dati relativi allubicazione inviati loro dagli operatori - devono rispettare gli obblighi imposti dalla legislazione in materia di protezione dei dati personali. 1.1 Il diritto nazionale applicabile Il gruppo di lavoro constata lo sviluppo di servizi a valore aggiunto che sono basati sul trattamento dei dati relativi allubicazione da parte dei servizi di comunicazione elettronica ma che sono forniti (per esempio attraverso un sito Internet) da imprese che non hanno la loro sede sul territorio della persona interessata, vale a dire della persona cui tali dati si riferiscono. Ai sensi dellarticolo 3 della direttiva 2002/58/CE, tale direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sulle reti pubbliche di comunicazione nella Comunità. Ai sensi dellarticolo 4 della direttiva 95/46/CE, si applica il diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il responsabile del trattamento. Ciò significa che, allinterno della Comunità, il trattamento dei dati relativi allubicazione è subordinato al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il responsabile del trattamento, e non a quello dello Stato Membro di cui è cittadino la persona interessata. Qualora il responsabile del trattamento (il fornitore del servizio a valore aggiunto) non sia stabilito in uno Stato membro, i dati relativi allubicazione possono essere trasferiti dalloperatore delle comunicazioni elettroniche al responsabile del trattamento solo alle condizioni stabilite dal capo IV della direttiva 95/46/CE sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Tali condizioni prevedono che la normativa in materia di protezione dei dati nel paese terzo debba garantire un livello di protezione che sia considerato adeguato dalla Commissione europea oppure che il trasferimento debba essere giustificato da altri elementi legittimanti segnatamente, il consenso dellinteressato, lesistenza di un contratto concluso nellinteresse della persona cui i dati si riferiscono, un interesse pubblico superiore, la constatazione o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o la necessità di salvaguardare gli interessi vitali della persona interessata. 1.2 Informazione allinteressato Il gruppo di lavoro sottolinea che le direttive 95/46/CE (articolo 10) e 2002/58/CE (articoli 6 e 9) prevedono lobbligo di informare le persone cui i dati relativi allubicazione da trattare si riferiscono su: - lidentità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante; - le finalità del trattamento; - il tipo di dati relativi allubicazione trattati; - la durata del trattamento; - leventuale trasmissione dei dati a terzi al fine di fornire servizi a valore aggiunto; - il diritto di accesso ai dati e il diritto di rettificarli; - il diritto degli utenti di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento o di opporsi temporaneamente a che tali dati siano trattati e le condizioni alle quali tale diritto può essere esercitato; - il diritto alla cancellazione dei dati. Il gruppo di lavoro ritiene che tali informazioni debbano essere fornite dal soggetto che effettua la raccolta dei dati relativi allubicazione per il trattamento, vale a dire dal fornitore di servizi a valore aggiunto oppure, qualora il fornitore non sia in contatto diretto con la persona interessata, dalloperatore delle comunicazioni elettroniche. Le informazioni possono essere fornite nelle condizioni generali del servizio a valore aggiunto o direttamente ogni volta che il servizio venga utilizzato. Considerata la natura estremamente delicata del trattamento dei dati relativi allubicazione, il gruppo di lavoro attira lattenzione dei fornitori dei servizi sulla necessità di dare informazioni chiare, complete ed esaustive sulle caratteristiche del servizio proposto. Quando le informazioni sono fornite nellambito delle condizioni generali per il servizio, il gruppo di lavoro raccomanda che il fornitore di servizio offra alle persone interessate la possibilità di consultare tali informazioni di nuovo, in qualsiasi momento e in maniera semplice, per esempio attraverso un sito web o nellambito dellutilizzazione del servizio (per esempio telefonando ad un numero apposito). 1.3 Consenso Ottenere il consenso Conformemente alle pratiche usuali per la protezione dei dati personali di natura sensibile, la legislazione europea richiede di ottenere il consenso prima di trattare dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico. Pertanto, il gruppo di lavoro intende specificare quali siano le condizioni richieste per ottenere tale consenso. Larticolo 2, lettera h) della direttiva 95/46/CE definisce il consenso nel seguente modo: "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento". Tale definizione esclude esplicitamente che il consenso possa essere prestato nel quadro dellaccettazione delle condizioni generali del servizio di comunicazioni elettroniche offerto. In tale contesto è opportuno fare riferimento al chiarimento fornito dal gruppo di lavoro nel parere n. 5/2004 relativo alle comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta, che è particolarmente pertinente in questo contesto. Tuttavia, a seconda del tipo di servizio offerto, il consenso può riguardare unoperazione specifica o può costituire un accettazione del fatto di essere localizzati su base continuativa. Lofferta di un servizio che richieda la localizzazione automatica di un individuo (per esempio, la possibilità di telefonare ad un numero specifico per ottenere informazioni sulle condizioni meteorologiche del luogo in cui ci si trova) è accettabile a condizione che siano date preventivamente informazioni complete sul trattamento dei dati relativi allubicazione. In tal caso, chiamare un determinato numero equivarrebbe ad acconsentire ad essere localizzati. Organizzazioni tenute a chiedere il consenso dellinteressato Un servizio a valore aggiunto basato sui dati relativi allubicazione può essere fornito sia direttamente dalloperatore delle comunicazioni elettroniche (le persone interessate contattano loperatore che fornisce il servizio sulla base dei dati relativi allubicazione ottenuti dal proprio sistema), sia attraverso terzi (le persone interessate contattano terzi che forniscono tale servizio sulla base dei dati relativi allubicazione ottenuti dalloperatore). Nel secondo caso, è il fornitore del servizio che deve procurarsi il consenso dellinteressato. A meno che i dati relativi allubicazione siano prodotti dallapparecchiatura terminale, gli operatori devono trasmettere sistematicamente i dati relativi allubicazione di una determinata persona (la persona che ha contattato terzi per usufruire di un servizio) a tali terzi qualora essi lo richiedano. Di fronte alla moltiplicazione dei fornitori di servizi, il gruppo di lavoro osserva che si potrebbe ottenere un livello elevato di protezione nel trattamento dei dati relativi allubicazione se gli operatori centralizzassero le richieste relative ad un servizio a valore aggiunto basato su dati relativi allubicazione (attraverso la chiamata dei clienti verso un numero gestito dalloperatore) e trasferissero tali richieste ai terzi responsabili della fornitura del servizio in modo che il fornitore del servizio non possa identificare il cliente (cioè utilizzando uno pseudonimo3). Con questo sistema, il fornitore può fornire il servizio richiesto (per esempio, il nome del ristorante più vicino) mediante loperatore senza però poter identificare la persona che ha richiesto il servizio. Il gruppo di lavoro osserva, inoltre, che anche il terminale dellutente finale potrebbe offrire un livello elevato di protezione sulla base delle rispettive capacità di localizzazione. I dati relativi allubicazione potrebbero allora essere trattati da un sistema di gestione delle identità che fornisse pseudonimi ai diversi fornitori di servizi. In alternativa, e in considerazione dellaumento costante della larghezza di banda e della memoria dei telefoni cellulari, il terminale dellutente finale potrebbe anche caricare, per esempio, lelenco completo dei ristoranti di una città ed effettuare una ricerca allinterno di tale elenco non solo sulla base dei dati relativi allubicazione, ma anche delle preferenze dellutente (cucina francese, vegetariana, ecc.). Con tali esempi, il gruppo di lavoro sottolinea la necessità di considerare le tecnologie che migliorano la protezione della vita privata [PET] quali elementi efficaci e complementari onde garantire un livello di protezione elevato e soddisfacente agli utilizzatori dei servizi di geolocalizzazione. In ogni caso, il gruppo di lavoro intende attirare lattenzione degli operatori sulla necessità di introdurre misure efficaci per la verifica e lautenticazione delle richieste di accesso ai dati relativi allubicazione da parte di terzi che offrono un servizio a valore aggiunto. Misure che assicurino la validità del consenso Il gruppo di lavoro ritiene che i fornitori di servizi a valore aggiunto debbano prendere misure adeguate quando ottengono il consenso per garantire che la persona cui i dati relativi allubicazione si riferiscono sia effettivamente quella che ha dato il consenso. Qualora i dati relativi allubicazione siano trattati su base continuativa (per esempio, nel caso di servizi del tipo Find-a-friend), il fornitore del servizio deve: - confermare liscrizione al servizio inviando un messaggio allapparecchiatura terminale dellutente dopo averne ricevuto il consenso; - se necessario, chiedere la conferma delliscrizione. Ciò al fine di evitare casi di sottoscrizione fraudolenta senza che la persona interessata ne sia a conoscenza (sottrazione temporanea dellapparecchiatura terminale di tale persona per iscriverla al servizio). Persona il cui consenso è necessario Larticolo 6 e larticolo 9 della direttiva 2002/58/CE fanno riferimento al consenso degli utenti o degli abbonati. Il gruppo di lavoro ritiene che, quando viene offerto un servizio a singoli individui, debba essere ottenuto il consenso della persona cui i dati si riferiscono, cioè dellutilizzatore dellapparecchiatura terminale. 1.4 Esercizio del diritto di revoca Ai sensi dellarticolo 9 della direttiva 2002/58/CE, coloro che hanno dato il proprio consenso al trattamento dei dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento e devono avere la possibilità di negare, in via temporanea, mediante una funzione semplice e gratuitamente, il trattamento di tali dati. Il gruppo di lavoro considera tali diritti che possono essere considerati unapplicazione del diritto di opposizione al trattamento dei dati relativi allubicazione come fondamentali, vista la natura delicata di tali dati. Il gruppo di lavoro ritiene che linformazione delle persone non solo quando si abbonano ad un servizio ma anche quando lo utilizzano sia una condizione preliminare per lesercizio di tali diritti. Nel caso in cui un servizio necessiti del trattamento continuativo dei dati relativi allubicazione, il gruppo di lavoro ritiene che il fornitore di servizi debba far presente periodicamente alla persona interessata che il suo terminale è stato, sarà o può essere localizzato. Ciò consentirà a tale persona di esercitare il diritto di revoca ai sensi dellarticolo 9 della direttiva 2002/58/CE, qualora essa lo desideri. 1.5 Periodo di conservazione dei dati I dati relativi allubicazione possono essere trattati solo "per la durata necessaria alla fornitura di un servizio a valore aggiunto" (articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE). Ciò significa che, una volta fornito il servizio, il fornitore non può, di norma, conservare i dati relativi allubicazione delle persone a meno che essi non siano necessari ai fini della fatturazione o dei pagamenti di interconnessione4. Qualora desiderino conservare una traccia delle ubicazioni degli utenti del loro servizio, i fornitori dei servizi devono dapprima rendere tali dati anonimi. 1.6 Misure di sicurezza e trasmissione a terzi Il gruppo di lavoro attira lattenzione degli operatori delle comunicazioni elettroniche e dei fornitori dei servizi a valore aggiunto basati sul trattamento dei dati relativi allubicazione sulla necessità di introdurre misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza e lintegrità dei dati relativi allubicazione oggetto di trattamento. Ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE, i dati relativi allubicazione da trattare per fornire un servizio a valore aggiunto non possono essere trasmessi a terzi diversi dai soggetti che forniscono il servizio a valore aggiunto. Solo le persone che agiscono sotto lautorità di terzi che forniscono il servizio a valore aggiunto possono trattare i dati, nella misura e per il tempo necessari alla fornitura del servizio. Inoltre, laccesso di tali persone ai dati relativi allubicazione dovrebbe essere registrato. 2. Condizioni per la prestazione di determinati servizi di localizzazione, in funzione della loro finalità I servizi di localizzazione, oltre a dover essere conformi alle disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva 2002/58/CE , devono, dal momento che utilizzano dati personali, soddisfare quanto stabilito dallarticolo 6 della direttiva 95/46/CE ai sensi del quale i dati personali possano essere utilizzati solo "per finalità determinate, esplicite e legittime". Pertanto, il gruppo di lavoro vorrebbe esaminare le condizioni alle quali possono essere prestati determinati servizi di localizzazione, in particolare in funzione delle loro finalità. 2.1 Localizzazione di minori Il gruppo di lavoro ha rilevato lo sviluppo di servizi di localizzazione destinati ai genitori che permettono loro, per esempio, di conoscere, collegandosi a un sito Internet, lubicazione dei figli ai quali abbiano dato un telefono cellulare. Tale tipo di servizio pone una serie di problemi, connessi soprattutto alla necessità di trovare un equilibrio tra i diversi interessi e diritti in gioco. Un servizio che consenta di localizzare i figli attraverso il telefono cellulare può senzaltro incontrare il favore di alcuni genitori. La copertura mediatica di casi penali che coinvolgono minori, la necessità di seguire i minori affetti da talune malattie o lemergere di uno stile di vita sempre più "nomade" possono spingere alcuni genitori a cercare "rassicurazioni" mediante la possibilità di localizzare i figli in qualsiasi momento senza dover loro telefonare direttamente. Tale nuovo uso del cellulare a beneficio dei genitori, e a loro spese, può essere considerato come una sorta di "contratto" familiare: una maggiore indipendenza di comunicazione per il figlio in cambio della possibilità di essere localizzato dai genitori. Sotto tale aspetto, questo tipo di servizi può soddisfare unesigenza moderna precisa e riflettere il desiderio da parte dei fornitori di servizi di collocarsi su un mercato in probabile espansione che rappresenta un nuovo esempio di commercializzazione delle possibilità offerte dai dati relativi allubicazione. Tuttavia, tale servizio potrebbe ugualmente essere considerato da una prospettiva opposta: cioè non dal punto di vista dei genitori, per quanto comprensibile esso possa essere, ma da quello dei figli. Il gruppo di lavoro desidera richiamare gli articoli 3 e 18 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, i quali prevedono che in qualsiasi decisione concernente i minori debbano "essere presi in considerazione in primo luogo il migliore interesse del fanciullo". Nel caso in esame, è opportuno tener conto anche dellarticolo 16 di tale convenzione, in base al quale "nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza". Sorgono quindi degli interrogativi rispetto alluso di tale tipo di servizio, che potrebbe turbare i normali rapporti di fiducia reciproca tra genitori e figli e impedire ai figli di prendere le dovute distanze tra sé e i genitori quando diventano più indipendenti. Inoltre, un sistema del genere rischia di essere controproducente facendo sì che alcuni genitori rinuncino ad alcune responsabilità illudendosi di controllare - o almeno di verificare - le attività dei figli. Da un punto di vista sociale, lo sviluppo di tale tipo di servizio rischia di far abituare gli individui, fin dalla più tenera età, ad una forma semipermanente di controllo che potrebbero non percepire più come intrusiva. Infine, cè il rischio per i genitori di fare confusione tra il fatto di sapere dove si trovi il cellulare del figlio e il sapere che cosa il figlio stia effettivamente facendo. Pertanto, il gruppo di lavoro chiede che vi sia almeno una vigilanza sulluso di tale tipo di servizio e sottolinea che esso deve svolgersi nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati relativi allubicazione e conformemente alla legislazione nazionale specifica in materia di età dei minori interessati. Conseguentemente, i fornitori di servizio devono introdurre procedure adeguate per identificare le persone che si registrano come genitori e per limitare laccesso solo ad esse. Inoltre, si pone il problema del consenso del minore allessere oggetto di una richiesta di localizzazione. In proposito, il gruppo di lavoro osserva che è impossibile verificare, quando viene effettuata una richiesta di localizzazione, se la persona che utilizza il telefono sia il minore interessato o qualcun altro, magari un adulto, a cui labbonato al servizio ha dato il telefonino in questione. Pertanto, si raccomanda di ottenere il consenso dellutente del telefono cellulare, almeno quando viene sottoscritto labbonamento. Al fine di evitare la registrazione fraudolenta di telefoni cellulari, i fornitori del servizio dovrebbero, per esempio, inviare messaggi al telefono in questione specificando che è stato oggetto di una richiesta di localizzazione in modo che lutente possa esercitare, in particolare, il diritto di revoca conformemente allarticolo 9 della direttiva 2002/58/CE. 2.2 Localizzazione di lavoratori dipendenti Il gruppo di lavoro ha già affrontato la questione del trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo5 e ha sottolineato che la sorveglianza dei lavoratori deve avvenire nel modo meno intrusivo possibile. Il trattamento dei dati che permette a un datore di lavoro di raccogliere dati relativi allubicazione di un lavoratore sia in maniera diretta (localizzazione del lavoratore) che indiretta (localizzazione dellautoveicolo utilizzato dal lavoratore o di un prodotto/bene a lui affidato) comporta luso di dati personali ed è soggetto alle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Il gruppo di lavoro ha osservato lo sviluppo di sistemi che permettono alle imprese di individuare la posizione geografica del personale in un determinato momento o continuativamente mediante la localizzazione di oggetti detenuti (badge, telefono cellulare, ecc.) o utilizzati (autoveicoli) da tale personale. Tali informazioni possono basarsi sul trattamento di dati via satellite (GPS), mediante una rete elettronica di comunicazioni (telefono cellulare, rete Wi-Fi) o un altro sistema (come un dispositivo RFID localizzato da un lettore); esse vengono integrate in misura crescente dai dati forniti da diversi sensori, che vanno oltre la localizzazione in senso stretto: ad esempio, la durata dellutilizzazione di un apparecchio o di un veicolo, il numero di chilometri percorsi o la velocità di navigazione di un veicolo. Un trattamento del genere pone due problemi: dove si collochi il confine tra la vita privata e quella lavorativa, e quale sia il livello di controllo e sorveglianza permanente cui sia accettabile sottoporre un lavoratore dipendente. Il gruppo di lavoro desidera ricordare, per quanto riguarda la protezione dei dati, che la legittimità di tali operazioni di trattamento non deve basarsi esclusivamente sul consenso del lavoratore, che deve essere "libero" secondo la direttiva. Come il gruppo ha già sottolineato nel documento di lavoro sulla protezione dei dati nel contesto lavorativo, il problema del consenso deve essere affrontato in una prospettiva più ampia, in particolare, il coinvolgimento di tutte le parti in causa mediante accordi collettivi (approccio previsto nelle legislazioni di diversi Stati membri) potrebbe costituire un modo appropriato per disciplinare la raccolta delle dichiarazioni di consenso in tali situazioni. Dal momento che i dati possono essere trattati solo per finalità determinate, il gruppo di lavoro ritiene che il trattamento dei dati relativi allubicazione relativi ai lavoratori debba corrispondere ad unesigenza specifica dellimpresa, connessa alla sua attività. Il trattamento dei dati relativi allubicazione può essere giustificato quando è effettuato nellambito dei controlli sul trasporto di persone o cose ovvero al fine di migliorare la distribuzione delle risorse per i servizi in località remote (ad esempio, in rapporto alla pianificazione in tempo reale delle operazioni) o quando si persegue un obiettivo di sicurezza che è collegato al lavoratore stesso o ai beni o veicoli a lui affidati. Viceversa, il gruppo ritiene che il trattamento dei dati sia eccessivo se i lavoratori sono liberi di organizzare i loro spostamenti come desiderano, o se il controllo della loro attività lavorativa costituisce la sola finalità di tale trattamento e tale controllo potrebbe essere realizzato con altri mezzi. In questi due casi, le finalità non giustificano lutilizzazione di un trattamento che è indubbiamente intrusivo considerato il tipo di dati raccolti. A ciò si aggiunge lesistenza di norme nazionali che proibiscono esplicitamente il controllo a distanza dei lavoratori per valutare il loro rendimento. In ogni caso, il principio di finalità vieta a un datore di lavoro di raccogliere i dati relativi allubicazione di un dipendente al di fuori dellorario di lavoro di questultimo. Il gruppo di lavoro raccomanda pertanto di dotare le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, e segnatamente i veicoli che possono essere utilizzati anche per scopi privati, di un dispositivo che permetta agli utilizzatori di disattivare la funzione di localizzazione. I dati relativi allubicazione relativi a un lavoratore possono essere conservati per il tempo adeguato al fine che giustifica il trattamento di tali dati. Considerate le possibili giustificazioni per il trattamento di dati relativi allubicazione, tale trattamento verrà effettuato essenzialmente in tempo reale. In ogni caso, il gruppo di lavoro raccomanda che il periodo di conservazione dei dati sia ragionevole, cioè non superiore a due mesi. Qualora un datore di lavoro desideri trattare dati relativi allubicazione per un periodo superiore a due mesi (ad esempio per definire la sequenza cronologica degli spostamenti al fine di ottimizzare i percorsi), il gruppo di lavoro raccomanda di rendere preventivamente anonimi tali dati. Laccesso ai dati relativi allubicazione deve essere limitato alle persone che, nellesercizio delle loro funzioni, possono consultarli legittimamente alla luce delle rispettive finalità. Pertanto, i datori di lavoro devono prendere tutte le precauzioni necessarie per conservare al sicuro tali dati e per evitare laccesso non autorizzato ad essi, segnatamente introducendo misure di verifica e di identificazione. Infine, il gruppo di lavoro desidera porre laccento sullobbligo di informare i lavoratori interessati e richiamare lattenzione delle imprese sulla necessità di introdurre sistemi di localizzazione in modo tale che il personale sia consapevole della loro esistenza. Bruxelles, 25 novembre 2005 Per il gruppo Il presidente Peter Schaar NOTE 1 La geolocalizzazione via satellite è attualmente offerta solo dal GPS (Global Positioning System) elaborato dallesercito degli USA, ma messo a disposizione per usi civili e principalmente per la navigazione marittima. I dati relativi allubicazione sono calcolati mediante la trigonometria e forniti direttamente ai possessori di un ricevitore GPS. e possono essere inviati a terzi mediante una rete di comunicazioni elettroniche (combinazione GPS/GSM). 2 Cfr. la raccomandazione 2/99 relativa al rispetto della vita privata nel contesto dellintercettazione delle telecomunicazioni; parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 COM(2000) 385; parere 4/2001 sul progetto di convenzione sulla cibercriminalità del Consiglio dEuropa; parere 10/2001 sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta contro il terrorismo; parere 5/2002 sulla dichiarazione dei Commissari europei per la protezione dei dati alla conferenza internazionale di Cardiff (9-11 settembre 2002) sullobbligo di conservazione sistematica dei dati di traffico delle telecomunicazioni; parere 1/2003 sulla memorizzazione ai fini della fatturazione dei dati relativi al traffico; e parere 9/2004 su un progetto di decisione relativo alla memorizzazione dei dati trattati e conservati al fine di metterli a disposizione dei servizi di comunicazione elettroniche o delle reti pubbliche di comunicazione al fine di prevenire, indagare, individuare e perseguire atti criminosi e segnatamente il terrorismo. [Proposta presentata dalla Francia, dallIrlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito (documento del Consiglio 8958/04 del 28 aprile 2004)]. 3 Per "pseudonimo" si intendono i dati tecnici che permettono al fornitore di fornire il servizio corrispondente ai dati relativi allubicazione di un individuo senza poter identificare il nome della persona; solo loperatore è in grado di collegare lo pseudonimo alla persona interessata. 4 A tal proposito il gruppo di lavoro rimanda alle proprie raccomandazioni relative alla memorizzazione di dati relativi al traffico ai fini della fatturazione (parere 1/2003 del 29 gennaio 2003). 5 Parere 8/2001 del 13 settembre 2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo. |