GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29 Parere 7 - WP124 La sentenza della Corte di giustizia europea del 30 maggio 2006 1 annulla sia la decisione della Commissione sull'adeguatezza, sia la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sui dati PNR. In ossequio alla sentenza della Corte, le istituzioni comunitarie sono tenute a denunciare l'accordo con gli Stati Uniti sul trasferimento delle schede nominative dei passeggeri entro il 30 settembre 2006. Pertanto, dopo la denuncia dell'accordo verrà a mancare una base giuridica di diritto europeo per il trasferimento dei dati PNR negli Stati Uniti. A livello nazionale potrebbe essere necessario adottare misure quali la sospensione completa del trasferimento dei dati alle autorità statunitensi. Tenuto conto della situazione, il 14 giugno 2006 il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha adottato un parere (WP 122) in cui sollecita ladozione tempestiva di un nuovo accordo fra USA ed UE prima del 30 settembre 2006, per evitare un vuoto giuridico e assicurare la tutela ininterrotta dei diritti e delle libertà dei passeggeri almeno al livello attuale. Ad oggi, non è stato ancora concluso alcun accordo.Il Gruppo di lavoro è estremamente preoccupato per il rischio di un vuoto giuridico e per le possibili conseguenze quando dal 1° ottobre 2006 l'accordo vigente non sarà più applicabile. Il Gruppo di lavoro continua a sperare nella possibilità di giungere ad un nuovo accordo anche in questa fase ormai tardiva; tuttavia, le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati devono prepararsi all'eventualità che tale accordo non sia concluso e che le disposizioni vigenti cessino di trovare applicazione. Alla luce di tali preoccupazioni, il Gruppo di lavoro ha considerato quali ulteriori misure sarebbe opportuno prendere in caso di mancata conclusione dell'accordo, al fine di sostenere le autorità nazionali di controllo nella valutazione dellopportunità di interventi da adottare in base alla legislazione nazionale ed ai poteri sanzionatori dei quali esse dispongano. In particolare, il Gruppo di lavoro ha preso in considerazione i seguenti fattori: Le possibili conseguenze derivanti dalla mancanza di un accordo rispetto alla definizione di una base giuridica appropriata per il trasferimento dei dati PNR; Lincertezza rispetto allosservanza della Dichiarazione di Intenti dellUfficio per la protezione doganale e delle frontiere (CBP) del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, anche con riguardo al futuro; La mancata accettazione, da parte delle autorità statunitensi, del passaggio da un sistema di estrazione (pull) dei dati PNR ad un sistema di esportazione (push), 1 Cause riunite C-317/04 e C-318/04. anche se sono state trovate le necessarie soluzioni tecnologiche richieste nella Dichiarazione di Intenti (punto 13).Alla luce di questa situazione, il Gruppo di lavoro invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire il giusto rispetto della vita privata di tutti passeggeri, anche in mancanza di un accordo. Dovrebbero restare fermi almeno gli impegni assunti dagli USA nella Dichiarazione di Intenti, che prevedono, tra l'altro, il passaggio dal sistema di "estrazione" al sistema di "esportazione" dei dati PNR (punto 13), visto che i vettori aerei hanno predisposto le infrastrutture tecniche necessarie e non esiste quindi alcun valido motivo per ritardare ulteriormente questo passaggio. È opportuno sottolineare che la sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, pur avendo annullato l'accordo concluso con gli Stati Uniti, lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare la normativa nazionale in materia di protezione dei dati. Per questo motivo è della massima importanza che si continuino ad osservare gli impegni assunti. In mancanza di un nuovo accordo, le autorità degli Stati membri potrebbero valutare quali misure sia opportuno adottare alla luce del diritto interno. Particolare attinenza possono assumere, a tale riguardo, le seguenti misure, la cui elencazione non ha carattere esaustivo: misure tese ad impedire il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede PNR ai fini del trasferimento (anche parziale) alle autorità statunitensi; misure tese ad impedire il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede PNR ai fini del trasferimento di categorie di dati ulteriori rispetto alle 19 individuate come opportune dal Gruppo di lavoro nel suo parere WP 78. Il Gruppo di lavoro confida che sia l'Europa, sia gli Stati Uniti continueranno ad impegnarsi a favore del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della vita privata, nelle attività di prevenzione e repressione del terrorismo e di altre gravi forme di criminalità. Ribadisce la speranza che sia ancora possibile concludere un accordo soddisfacente, in modo da non rendere necessaria l'attuazione di misure da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Bruxelles, 27 settembre 2006 Per il Gruppo di lavoro |