CE - IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Parere comune relativoalla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso

dei dati del codice diprenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto,presentata dalla Commissione il 6 novembre 2007

 

adottato

dal Gruppo di lavoro articolo29, il 5 dicembre 2007 - WP 145

dal Gruppo di lavoro perla cooperazione giudiziaria e di polizia, il 18 dicembre 2007 - WPPJ 01/07

 

Sintesi

Il presente parere siprefigge di valutare le conseguenze sui diritti e sulle libert fondamentali, esul diritto alla privacy dei passeggeri in particolare, della proposta didecisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione(Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto, presentata dallaCommissione europea il 6 novembre 2007.

La proposta ricalcalaccordo UE/USA sui PNR del luglio 2007, cui si rif per molti aspetti. Itimori del Gruppo articolo 29 sul livello di tutela della privacy garantitodallaccordo restano quindi immutati in relazione a un paio di punti qui diseguito esposti. Il presente parere tiene poi conto delle conclusioni delprecedente parere 9/2006 del Gruppo articolo 29, del 27 settembre 2006, sulla direttiva 2004/82/CE del Consiglio che pure obbliga i vettori aerei acomunicare alle autorit governative i dati relativi ai passeggeri.

Le autorit europee per laprotezione dei dati ribadiscono il sostegno di sempre alla lotta contro il terrorismo e la criminalit organizzata internazionale, impegno necessario elegittimo in quanto i dati personali, in particolare determinati dati deipasseggeri, possono risultare utili per valutare i rischi e prevenire ecombattere il terrorismo e la criminalit organizzata.

Tuttavia, nel caso di unsistema europeo di dati PNR necessario giustificare qualsiasi limitazione dei diritti e delle libert fondamentali e trovare un giusto equilibrio tral'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e quella di limitare il dirittoalla privacy.

L'attuale progetto diproposta prevede la raccolta di un'enorme quantit di dati personali relativi a tutti i passeggeri, sospetti o meno, in volo da e per l'UE, da conservare perun eventuale impiego successivo per 13 anni a fini di profilazione. La misurasi aggiunge al rilevamento delle impronte digitali di tutti i cittadini chefanno domanda di passaporto, e alla conservazione dei dati di traffico ditutte le telecomunicazioni nell'UE1.

Bisogna guardareallattuale proposta come a un ulteriore passo decisivo verso una societeuropea della sorveglianza, in nome della lotta al terrorismo e allacriminalit organizzata.

Le autorit europee per laprotezione dei dati ritengono che nella sua attuale stesura la proposta non solo sia sproporzionata, ma rischi anche di violare principi fondamentalisanciti da norme consolidate sulla protezione dei dati, come all'articolo 8della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla convenzione 108 delConsiglio d'Europa. Occorre rimettere in discussione l'applicabilit delladecisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale perquanto riguarda i diritti dellinteressato cui fa riferimento la proposta, inquanto tale decisione quadro disciplina soltanto il trasferimento dei datipersonali tra gli organi di contrasto degli Stati membri dell'UE, e non iltrasferimento dei dati dai vettori aerei alle Unit di informazione suipasseggeri nell'UE.

Gli aspetti di protezionedei dati della proposta sono riassumibili come segue:

1   la propostanon giustifica la necessit urgente di raccogliere dati diversi dai dati API;

2   la quantitdi dati personali che i vettori aerei sono tenuti a trasmettere eccessiva;

3   il compitodi filtrare i dati sensibili dovrebbe essere affidato al responsabile deltrattamento;

4   il metodo"push" andrebbe applicato a tutti i vettori aerei;

5   il periododi conservazione dei dati sproporzionato;

6   il sistemadi protezione dei dati del tutto insoddisfacente: niente specifica i dirittidegli interessati n gli obblighi dei responsabili del trattamento;

7   l'ampiomargine di discrezionalit lasciato agli Stati membri pu dare adito ainterpretazioni divergenti della decisione quadro;

8   non chiaroil sistema di protezione dei dati previsto per i trasferimenti successivi aipaesi terzi.

Le autorit europee per laprotezione dei dati invitano il Consiglio a tenere conto delle conclusioni e delle raccomandazioni espresse nel presente parere in sede di dibattito perl'adozione della proposta. Per arrivare a un approccio equilibrato indispensabile un dialogo franco e aperto con tutte le parti interessate:industria del trasporto aereo, responsabili dei sistemi di prenotazione,autorit per la protezione dei dati, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Un sistema UE di dati PNRnon pu comportare il controllo generalizzato di tutti i passeggeri

 

Parere delle autoriteuropee per la protezione dei dati

relativo alla propostadi decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di

prenotazione (PassengerName Record, PNR) nelle attivit di contrasto,

presentata dallaCommissione il 6 novembre 2007

 

I Osservazioni generali

Il 6 novembre 2007 laCommissione ha presentato una proposta per una futura decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record,PNR) nelle attivit di contrasto.

Le autorit indipendentidell'UE per la protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati ritengono necessario esaminare attentamente questa proposta, che avrprofonde ripercussioni non soltanto sui passeggeri in volo da e per l'UE, maanche sui vettori aerei, sui sistemi di prenotazione e sugli organi dicontrasto.

In passato il Gruppoarticolo 29 ha avuto pi volte occasione di esprimersi sull'uso dei dati dei passeggeri a fini di contrasto, in particolare durante i negoziati con gliStati Uniti e il Canada per i rispettivi accordi sui PNR. Nel settembre 2006ha poi emesso un parere circostanziato (WP 127) sull'obbligo dei vettori di comunicareanticipatamente i dati relativi alle persone trasportate, cui sar fattosovente riferimento nel presente documento, tenuto conto dello stretto legameesistente tra il contenuto del progetto di proposta e la direttiva 2004/82/CE.

Inoltre, il Gruppoarticolo 29 ha promosso attivamente la risoluzione sulla necessit urgente di definire norme globali di protezione dei dati dei passeggeri usati dai governia fini di contrasto e di controlli di frontiera, adottata durante laventinovesima Conferenza internazionale dei commissari in materia diprotezione dei dati e della vita privata, tenutasi a Montreal, Canada, il 26/28settembre 2007.

Per preparare la propostala Commissione europea ha consultato varie parti interessate, per esempio ivettori aerei. Nel gennaio 2007 anche il Gruppo articolo 29 ha avutol'opportunit di esprimere, in un questionario, pareri e timori, alcuni deiquali sono stati affrontati nella proposta. Altri timori, pur segnalati nellerisposte ed esplicitati con il presente parere, devono essere ancora affrontatie chiederanno maggiore attenzione in futuro.

Le autorit europee per laprotezione dei dati (DPA dell'UE) sottolineano che nella lotta contro il terrorismo e la criminalit correlata il rispetto dei diritti fondamentali edelle libert individuali, compreso il diritto alla privacy e alla protezionedei dati, deve essere garantito e non negoziabile. Qualsiasi limitazione ditali diritti e libert va giustificata e deve trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici,come il diritto dei cittadini alla privacy.

Le DPA dell'UEsottolineano inoltre che, anche se i dati dei passeggeri sono usati econservati a fini di contrasto, che materia del terzo pilastro, i vettoriaerei li raccolgono inizialmente a fini commerciali, che invece materia delprimo pilastro.

Inoltre, va menzionato chele autorit europee per la protezione dei dati sono anche le autorit di controllo dei vettori aerei e delle future Unit di informazione suipasseggeri, e che saranno incaricate di vigilare sull'attuazione delladecisione quadro.

Il presente parereesaminer attentamente il livello di protezione dei dati garantito dallaproposta, visti gli effetti che avr su milioni di passeggeri ogni anno econsiderato che potrebbe limitare seriamente il diritto alla privacy di tuttigli interessati. Nel commentare il livello di protezione della proposta, leDPA dell'UE terranno conto di norme consolidate sulla protezione dei dati, come sancite all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalladirettiva 95/46/CE2 e dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa3,nonch di precedenti pareri del Gruppo articolo 29 su temi analoghi4.

Le DPA dell'UE osservanoinoltre che la profilazione di tutti i passeggeri, prevista nell'attuale proposta, potrebbe porre problemi costituzionali in alcuni Stati membri.

Tali norme consolidatedevono applicarsi alla proposta non meno che ad ogni altro regolamento che siripercuota sulla privacy dei cittadini. Le sue disposizioni dovrebbero pertantodimostrare di essere:

- necessarie per risolvereun problema specifico ;

- in grado con ogniprobabilit di risolverlo;

- proporzionate alvantaggio per la sicurezza;

- meno invasive per laprivacy delle possibili alternative e

- tali da poter essereperiodicamente riesaminate per stabilire se siano ancora proporzionate.

Qualunque proposta devepoi prevedere la cosiddetta minimizzazione dei dati e limiti chiari al loro uso, alla loro comunicazione e conservazione secondo le finalit del sistema,laccuratezza dei dati, il diritto di accesso e di rettifica e una revisioneindipendente.

 

II La proposta

Introduzione

La proposta di decisionequadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PassengerName Record, PNR) nelle attivit di contrasto stabilisce che tutti i vettoriaerei che effettuano voli da e per l'UE devono comunicare alle Unit diinformazione sui passeggeri gli elementi di dati elencati che figurano neiloro sistemi di prenotazione, per consentirne un uso successivo.

La misura proposta siaggiunge all'obbligo imposto ai vettori aerei dalla direttiva 2004/82/CE di trasmettere anticipatamente alle autorit nazionali competenti i dati relativialle persone trasportate (dati API) per migliorare il controllo alle frontieree lottare contro l'immigrazione clandestina, per i voli diretti nell'UE. Lacosiddetta direttiva API esclude quindi i voli all'interno dell'UE.

Le DPA dell'UE accolgono confavore l'iniziativa adottata dalla Commissione per giungere ad un'armonizzazione delle disposizioni, visto che alcuni paesi terzi e singoliStati membri hanno gi introdotto sistemi propri per l'analisi dei dati deipasseggeri che potrebbero sfociare in soluzioni tecniche incompatibili e inmodalit divergenti di protezione dei dati. La proposta integra le disposizioni della Convenzione di Schengen e il VIS II, che sono alcuni fra glistrumenti UE di lotta contro l'illegalit.

Tuttavia, il presuppostodi qualsiasi proposta che limiti i diritti e le libert che sia comprovata la necessit delle misure richieste. L'articolo 8 della CEDU stabilisce che, lemisure proposte perch ne sia dimostrata la loro necessit devono esseregiustificate da un bisogno sociale imperioso ed essere conformi ai principi diproporzionalit e di sussidiariet. Ci significa che qualsiasi limitazionedei diritti deve essere riferita alla finalit delle misure e non pu essereottenuta con altri mezzi meno intrusivi. Le DPA dell'UE ribadiscono chel'esame della necessit e della finalit delle misure alla luce degliobiettivi dovrebbe offrire argomentazioni convincenti a favore della proposta.

Il bisogno socialeimperioso di raccogliere e analizzare i dati PNR per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalit organizzata non sufficientemente comprovato negliobiettivi della proposta. Gli esempi riportati a pagina 10 della valutazionedi impatto non costituiscono argomentazioni sufficienti a dimostrare la necessitdi raccogliere e analizzare i dati PNR.

La sola valutazione dellanecessit e della proporzionalit della proposta finora possibile si basa sull'esperienza acquisita con l'accordo PNR con gli Stati Uniti e nel RegnoUnito. Dato che l'unica revisione congiunta ha riguardato l'accordo con gliStati Uniti e che gli Stati Uniti non hanno mai dimostrato in via definitivache la mole di dati raccolta sui passeggeri sia effettivamente necessaria nella lotta contro il terrorismo e le altre forme gravi di criminalit, lescarse informazioni disponibili in questo contesto rendono difficile, se nonimpossibile, valutare la necessit, l'efficacia e la proporzionalit dellaproposta. Le uniche informazioni documentate disponibili al riguardo indicano un uso privilegiato dei dati API rispetto ai PNR. Neanche la data di attuazioneprevista all'articolo 17 della proposta (31 dicembre 2010) lascia supporre lanecessit di creare urgentemente un sistema UE sui PNR.

In ogni caso, va chiaritaquale sia l'esigenza operativa dell'uso dei dati PNR e quale il suo valore specifico alla luce delle tre alternative attualmente possibili, il SIS, il VISe l'uso dei dati API.

Finora non stato affattodimostrato che nella lotta contro il terrorismo e la criminalit organizzata siano necessario altro che i dati API. Le DPA dell'UE non sono pertanto ingrado di giungere ad una conclusione quanto alla necessit di creare unsistema UE sui PNR. Ci tanto pi vero alla luce della direttiva 2004/82/CEche prevede l'obbligo dei vettori aerei di raccogliere e trasmettere, tra l'altro, i dati API per combattere l'immigrazione illegale, attivit che nellamaggior parte degli Stati membri rientra tra le attivit di contrasto. Ladirettiva non ancora pienamente in vigore in alcuni Stati membri e non stato possibile effettuare una valutazione di impatto che dimostrasse la necessit di raccogliere dati aggiuntivi diversi da quelli anagrafici contenutinei passaporti. Le DPA dell'UE avrebbero apprezzato un'analisi approfondita dicome le autorit competenti impiegano i dati API ai fini indicati nelladirettiva, prima che fossero avanzate altre richieste. Nella stessa proposta,a pagina 3 della relazione, si legge che i dati API "possono inoltrecontribuire all'identificazione di terroristi e criminali noti". Se nonsi pu provare neppure il valore dei dati API, come si pu dimostrare lanecessit di raccogliere un'enorme quantit di dati supplementari?

Date le circostanze, leDPA dell'UE restano scettiche riguardo alla necessit di questo sviluppo invasivo.

Tenuto conto dei lorocompiti consultivi, e malgrado questa loro posizione, le DPA dell'UE esamineranno e analizzeranno il contenuto della proposta per favorire undibattito approfondito tra il Consiglio e le altre parti interessate.

 

1. Efficacia

La proposta si applica aivettori aerei che effettuano voli da e per l'UE ed esclude ogni altro modo di trasporto, stradale, ferroviario e marittimo. Nel suo campo di applicazione nonsono compresi i voli all'interno dell'UE, a meno che non siano la tratta di unvolo internazionale. In base alla proposta, gli Stati membri non hanno lafacolt di estendere il campo di applicazione ai voli nazionali. La propostasi applica ai dati PNR dei passeggeri contenuti nei sistemi automatici di prenotazione/controllo delle partenze dei vettori aerei, il che vuol dire chene sono esclusi i vettori non dotati di sistemi elettronici, come alcunecompagnie aeree charter. Le DPA dell'UE si chiedono come la proposta possarisultare proporzionata ed efficace se non applicata universalmente a tutti i vettori aerei e alle altre forme di trasporto.

Per i minori degli anni 18sono previsti elementi di dati supplementari (cfr. sezione 8).

2. Limitazione dellefinalit

La proposta stabilisce chei vettori aerei mettono a disposizione delle autorit competenti degli Stati membri i dati PNR dei passeggeri dei voli internazionali (esclusi i voliintra-UE) al fine di prevenire e combattere i reati di terrorismo e lacriminalit organizzata, e che queste autorit raccolgono, conservano escambiano tra di loro tali dati (articolo 1). La definizione di reati diterrorismo e criminalit organizzata figura all'articolo 2, lettere h) e i).

In base alla relazione eall'articolo 3 della proposta, i dati sono considerati uno strumento molto importante per effettuare valutazioni di rischio sui passeggeri e ai finidell'intelligence. Non essendo chiaro come saranno usati per le valutazioni dirischio e se saranno confrontati con altri dati in possesso degli organi dicontrasto e dei servizi di intelligence, sono necessari ulteriori approfondimenti. Va poi osservato che per motivi costituzionali i servizi diintelligence di molti Stati membri non hanno funzione di contrasto, e non sicapisce quindi come useranno i dati PNR.

3. Unit di informazionesui passeggeri (UIP)

La proposta privilegia unasoluzione decentrata per la raccolta dei dati personali su un unico punto diingresso europeo. Nell'ottica della protezione dei dati, la soluzionedecentrata potrebbe risultare l'approccio migliore ma anche risolversi nellascelta di livelli di protezione dei dati divergenti e di sistemi tecnicidiversi negli Stati membri. Nel caso di un sistema decentrato occorrepredisporre garanzie appropriate e coerenti, il che richiede l'interventodelle autorit di controllo competenti.

Occorrono poi ulteriorichiarimenti su quale sia la competenza delle autorit per la protezione dei dati in caso di collaborazione tra Stati membri per istituire un'Unit diinformazione sui passeggeri congiunta.

All'articolo 3 dellaproposta la soluzione decentrata prevede che, in ciascuno Stato membro, all'Unit d'informazione sui passeggeri sia affidato il compito di raccogliereed analizzare i dati PNR ricevuti dai vettori e dagli intermediari e dieffettuare le summenzionate valutazioni di rischio. I criteri e le garanzieper le valutazioni di rischio devono essere fissati dalla normativa nazionale. Non chiaro di quale normativa nazionale si parli e se si tratti di legginuove o vigenti. Le DPA dell'UE avvertono che questo riferimento allanormativa nazionale potrebbe tradursi in quell'adozione di prassi nazionalidivergenti a cui si gi accennato. Questo approccio potrebbe anche essere diostacolo all'obiettivo di armonizzazione della decisione quadro. Le DPA dell'UE sottolineano comunque che in questo caso necessario tenere conto delledisposizioni nazionali sulla protezione dei dati e che le autorit dicontrollo collaborino strettamente su tutte le questioni collegate.

 

4. Autorit competenti

L'articolo 4 dellaproposta stabilisce che gli Stati membri adottano l'elenco delle autoritcompetenti autorizzate a ricevere i dati PNR dall'Unit di informazione suipasseggeri. Le DPA dell'UE ritengono che lelenco dovrebbe comprenderesoltanto le autorit di contrasto responsabili della prevenzione e della lottacontro i reati di terrorismo e la criminalit organizzata. Le autorit competenti, infatti, possono esercitare pi funzioni a livello nazionale, peresempio fare applicare la legge e raccogliere intelligence. opportuno quindiche la proposta preveda restrizioni per queste autorit, in funzione dellefinalit in essa stabilite.

5. Metodo di trasferimento

Le DPA dell'UE approvanoil principio di cui all'articolo 5 della proposta secondo il quale i vettori devono usare il metodo "push" per trasferire i dati PNR, masottolineano che le misure tecniche di applicazione andrebbero decise dicomune accordo. I vettori aerei saranno comunque coinvolti e sarebbe opportunoprevedere la consulenza delle autorit per la protezione dei dati e di esperti informatici. Non si capisce come faranno le singole UIP con tutti quei vettoristabiliti al di fuori dell'UE che non dispongono ancora dei mezzi tecnicinecessari per trasmettere i dati, i quali dovranno quindi essere estratti damolteplici sistemi diversi tra loro. Non chiaro neppure come sar possibileottenere i dati dai vettori che non dispongono di sistemi automatici diprenotazione.

Se poi i dati devonoessere estratti e il vettore di un paese terzo non consente l'accesso dell'UIPdi uno Stato membro, si pone anche il problema di come fare applicare lanormativa.

Ai vettori aerei andrebbeimposto di adottare quanto prima uno specifico sistema "push" per garantire un approccio uniforme. Dal punto di vista della privacy il metodo"push" l'unico accettabile e per questo motivo i due metodi,"pull" e "push", non dovrebbero coesistere. Le DPA dell'UEritengono poi importante che, al momento di sviluppare il sistema"push", si tenga conto della finora negativa esperienza dell'UE nelcaso dell'accordo sui PNR con gli Stati Uniti per il passaggio dal sistema"pull" a quello "push", ancora da compiersi. Qualsiasiquestione tecnica deve essere risolta insieme a tutte le parti interessateprima dell'attuazione finale del sistema "push". Va esclusacategoricamente l'applicazione di un sistema "pull" prima delpassaggio a quello "push".

Non sono stati esaminatisistemi alternativi meno invasivi della privacy, come la valutazione di rischio basata sui dati pseudonimizzati, che pur consentono di ridurreradicalmente la quantit di dati personali trasferiti alle autoritcompetenti. Questi sistemi esistono e le DPA dell'UE vorrebbero che fosseropresi in considerazione.

6. Scambio di informazioni

I timori delle DPA dell'UEriguardano anche il richiamo agli accordi internazionali dell'articolo 8, paragrafo 2 e le conseguenze della reciprocit automatica con i paesi terzi chesi avvalgono di un sistema sui PNR. Bisogna riconoscere che l'introduzione diun regime europeo sui PNR potrebbe comportare richieste di PNR su base direciprocit anche da regimi antidemocratici o corrotti, cui sar facileopporre un rifiuto. Per questo ci si chiede se le conseguenze della reciprocitsiano state sufficientemente considerate. Per esempio, le informazionicontenute in una carta di credito, che sono spesso comprese fra i dati PNR,nelle mani del funzionario statale corrotto possono diventare un graveproblema. E ancora, in alcuni Stati con l'espressione "lotta contro ilterrorismo" si pu intendere qualcosa di molto diverso dal significatoattribuito in Europa. La reciprocit potrebbe permettere ad una dittatura diavvalersi dei dati PNR per un'analisi di rischio dei dissidenti. In pratica,non possibile prevedere cosa faranno dei risultati di un'analisi di rischioPNR, gli Stati antidemocratici e se in un contesto del genere sarannorispettati i diritti dei passeggeri (non soltanto alla protezione dei dati).

Inoltre, la proposta nonrisolve la questione della possibilit di scambiare in blocco o soltanto caso per caso i dati PNR destinati a paesi terzi. Non chiaro quale sistema diprotezione dei dati si applichi nei paesi terzi in relazione, per esempio, aiperiodi di conservazione, alla divulgazione delle informazioni, alle revisionie agli aspetti connessi alla sicurezza tecnica. Rimane aperta anche laquestione di come gli interessati saranno informati del trasferimento dei lorodati ad un paese terzo e di come potranno far valere i loro diritti legittimi.Infine, non accettabile concedere ad un paese terzo l'accesso con metodo"pull" ai dati sui passeggeri contenuti nei sistemi di prenotazione europei, in nome della reciprocit. Sarebbe impossibile, per esempio,immaginare un paese che non tuteli il diritto del cittadino alla privacy epossa per reciprocit, accedere al sistema di prenotazione europeo Amadeusestraendo tutti i dati disponibili sui voli in arrivo e in partenza. Questisono problemi da affrontare e risolvere prima dell'adozione della decisionequadro. Dal punto di vista del rispetto della privacy i trasferimentidovrebbero essere consentiti soltanto caso per caso.

7. Periodo diconservazione

Le DPA dell'UE ribadisconoche un periodo di conservazione accettabile se basato sull'esigenza debitamente comprovata di elaborare i dati, e se proporzionato e conforme allenorme consolidate sulla protezione dei dati per cui i dati non devono essereconservati pi a lungo di quanto necessario per le finalit per le quali sonostati raccolti o successivamente elaborati. L'articolo 9 della proposta prevede che i dati comunicati all'Unit di informazione sui passeggeri sianoconservati per cinque anni e poi per altri otto anni, cio tredici anni intutto. Le DPA dell'UE ritengono che non sia stata n comprovata la necessitdi questo periodo di conservazione, n fornita alcuna argomentazione sulla suaproporzionalit. Il periodo di conservazione di 13 anni risulta quindisproporzionato rispetto alle finalit stabilite e inaccettabile.

Il periodo diconservazione proposto non coerente neppure con altri strumenti europei che prevedono periodi di conservazione per finalit analoghe. Per esempio, ladirettiva 2004/82/CE sul trasferimento dei dati API stabilisce che i datidevono essere cancellati ventiquattro ore dopo l'arrivo; la direttiva2006/24/CE riguardante l'obbligo di conservare i dati generati o trattati nellambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica fissa unperiodo di conservazione massimo di due anni.

D'altro canto, non possibile nessun confronto con l'accordo UE-USA sui PNR per l'evidente mancanza di giustificazione o di comprovata necessit del periodo diconservazione di 15 anni fissato nell'accordo.

In questo ambito, ilGruppo articolo 29 ribadisce di aver gi considerato abbastanza lungo ilperiodo di conservazione di tre anni e mezzo del primo accordo sui PNR con gliStati Uniti del 2004.

Anche l'accordo sui PNRcon il Canada prevede un periodo di conservazione di tre anni e mezzo.

Con un riesame congiuntoche deve per essere ancora organizzato si potrebbe giungere a conclusionisulla proporzionalit di questo periodo di conservazione.

8. Elementi di dati

L'elenco degli elementi didati di cui all'allegato della proposta ricalca grosso modo a quello dell'accordo UE-USA sui PNR del luglio 2007. Vi figurano tutte le 19 serie didati menzionate nell'accordo, anche se in ordine leggermente diverso. Come giillustrato nel parere 138 del Gruppo articolo 29 relativo all'accordo UE-USAsui PNR, queste serie di dati comprendono pi di un elemento informativo perdissimulare il fatto che in realt ad essere trasferiti non sono 19, ma circa 35 singoli elementi di dati contenuti nei sistemi automatici diprenotazione/controllo delle partenze dei vettori aerei.

Le DPA dell'UE giudicanoquesto elenco troppo lungo non essendoci spiegazione alcuna del perch sianecessario raccogliere cos tanti elementi di dati per lottare contro ilterrorismo e la criminalit organizzata. La proposta sembra dare per scontatoche queste informazioni sono utili perch le autorit statunitensi leconsiderano tali, ma non fornisce alcuna prova al riguardo. Le DPA dell'UE rammentano che l'estrapolazione dei dati non fra gli obiettivi fissati nellaproposta.

Va inoltre ricordato chel'elemento di dato "Lingua/e parlata/e" potrebbe rivelareinformazioni sensibili sull'origine etnica di un minore e dovrebbe esserecomunque cancellato.

Mentre alcuni dati PNR,come le informazioni relative al bagaglio e al numero del posto, sono inseritinel sistema di controllo delle partenze dei vettori prima della partenza,altri, come l'itinerario di viaggio o le informazioni sui viaggiatori abitualiFrequent flyer, sono forniti dal passeggero prenotando il volo. A differenzadei dati API, i dati PNR diversi da quelli contenuti nel sistema di controllodelle partenze non possono essere considerati informazioni convalidate. Talidati sono comunicati da ciascun passeggero su base volontaria quando prenotaun determinato volo, ma potrebbero essere forniti anche arbitrariamente, peresempio, quando ordina un pasto specifico. I vettori aerei non sono in gradodi verificare i dati comunicati, n sono tenuti a farlo; pertanto, non possonoessere considerati responsabili della loro accuratezza. Oltre ad essere moltolimitati nella maggior parte dei casi, i dati PNR di ciascun passeggero nonsono sottoposti a verifica e bisogna chiedersi come possano essere consideratiuna fonte attendibile di informazioni nella valutazione dei rischi. Le DPAdell'UE non sono pertanto convinte che l'elenco degli elementi di datirichiesti sia indispensabile per le finalit stabilite, lo ritengono troppolungo e invitano il Consiglio a ridurlo.

Fanno osservare alriguardo che l'accordo sui PNR con il Canada prevede soltanto 25 elementi di dati singoli ritenuti sufficienti per lottare contro il terrorismo e lacriminalit organizzata.

Le DPA dell'UE sono poipreoccupate per il fatto che dall'elenco dei dati potrebbero essere ricavate informazioni su terzi, come il datore di lavoro, il partner o i familiaridell'interessato, attraverso, per esempio, nomi e recapiti, indirizzi difatturazione o particolari sull'agente alla partenza e all'arrivo.

Il pi delle volte ilterzo non consapevole del trasferimento dei dati personali all'Unit di informazione sui passeggeri e non pu pertanto far valere i propri diritti.

9. Dati sensibili e filtro

Gli articoli 3 e 6 dellaproposta prevedono esplicitamente la cancellazione immediata dei dati sensibili che potrebbero rivelare, all'Unit di informazione sui passeggeri oall'intermediario proposto, l'origine razziale o etnica, le opinionipolitiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale oi dati relativi alla salute e alla vita sessuale degli interessati. L'elenco degli elementi di dati di cui all'allegato 1 della proposta non comprende datisensibili, che potrebbero per essere ricavati dai dati al n. 12"osservazioni generali" e al n. 19 "cronistoria delle modifichedel PNR di cui ai numeri da 1 a 18". Come gi menzionato, anche la o lelingue parlate da un minore potrebbe rivelarne l'origine etnica.

Uno dei principifondamentali della protezione dei dati, osservano le DPA dell'UE, lacompetenza del responsabile del trattamento dei dati personali, quale definitaall'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE, in combinato disposto conl'articolo 6, paragrafo 2. Disposizioni analoghe figurano all'articolo 2,lettera d) e all'articolo 5 della Convenzione 108. Dovrebbe pertanto spettare ai vettori aerei filtrare i dati sensibili prima di trasmetterli con sistema"push" ad un intermediario o all'Unit di informazione sui passeggeri.Prima di prendere in considerazione il filtro dei dati sensibili, occorrerebbespiegare chiaramente quale sia la necessit di inserire informazioni cos sensibili nell'elenco degli elementi di dati. Le DPA dell'UE ribadiscono chel'accordo sui PNR con il Canada non prevede la raccolta di elementi di datiche potrebbero contenere informazioni sensibili.

Ci detto, le DPA dell'UEritengono contrario ai principi consolidati di protezione dei dati che la proposta sollevi il responsabile del trattamento, cio la compagnia aerea,dalla responsabilit di filtrare i dati sensibili che non sono richiestinell'elenco degli elementi di dati.

Nella proposta rimaneirrisolta la questione di come gli intermediari e le Unit di informazione sui passeggeri giungeranno ad una definizione comune di dati sensibili e di comedevono collaborare per una soluzione, che non puramente tecnica. poifondamentale osservare che il concetto e l'importanza dei dati sensibilipossono variare col tempo e che pertanto necessario identificare continuamente i nuovi dati sensibili.

Le DPA dell'UE invitano ilConsiglio a ridurre l'elenco degli elementi di dati in modo da rendere superfluo il filtro dei dati sensibili. Se tuttavia il Consiglio nonmodificher l'elenco, sar allora opportuno che il filtro dei dati sensibilisia affidato ai vettori aerei che dovrebbero impegnarsi insieme alle loroautorit di controllo e alla Commissione ad individuare tutti i dati sensibilie ad aggiornare l'elenco di conseguenza. In questo modo si terr conto nonsoltanto dei principi consolidati di protezione dei dati, ma si garantiranche un approccio efficace ed uniforme al problema.

10. Disposizioni sullaprotezione dei dati

Le disposizioni sullaprotezione dei dati di cui all'articolo 11 della proposta riprendono quelle del progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattatinellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, chedeve essere ancora adottato.

Non chiaro come taledecisione quadro potrebbe assicurare un'adeguata protezione dei dati dal momento che il suo campo di applicazione sar limitato al trasferimento di datitra gli organi di contrasto degli Stati membri. La proposta ha un diversocampo di applicazione in quanto disciplina il trasferimento dei dati deipasseggeri dai vettori aerei alle UIP. Tale assenza di disposizioni chiare sulla protezione dei dati inaccettabile e occorre in ogni caso porvi rimedio.

Le DPA dell'UE ritengonoindispensabile indicare disposizioni chiare e specifiche poich non tutti gliStati membri hanno incluso le attivit di giustizia e polizia nella leggenazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE. Si propone pertanto diincludere queste disposizioni nella proposta invece di rimandare ad un altrostrumento giuridico. Le disposizioni in questione dovrebbero disciplinare tral'altro i diritti degli interessati, quali il diritto di accesso, rettifica deidati e impugnazione, permettendo cos di migliorare la trasparenza efacilitare la protezione degli interessati.

11. Informazione degliinteressati

A norma dell'articolo 5,paragrafo 6 della proposta gli Stati membri assicurano che i vettori aerei informino i passeggeri circa la trasmissione dei dati PNR all'Unitd'informazione sui passeggeri e, se pertinente, all'intermediario, le finalitdel trattamento, il periodo di conservazione dei dati e il loro possibile usoper prevenire e combattere i reati di terrorismo e la criminalit organizzata,e circa la possibilit di scambiare e condividere tali dati.

Le DPA dell'UE osservanocon grande preoccupazione che manca ogni indicazione della persona a cuil'interessato deve rivolgersi o del modo in cui pu far valere i suoi diritti,soprattutto quello di accesso ai dati. Sottolineano che siffatta disposizione fondamentale e raccomandano di integrarla nella proposta.

Inoltre, necessariostabilire come le autorit di controllo degli Stati membri faranno perrispettare il diritto all'informazione, quali sanzioni saranno previste e dachi saranno applicate se i vettori, gli intermediari e le Unit diinformazione sui passeggeri non informeranno adeguatamente i passeggeri. IlGruppo di lavoro articolo 29 vorrebbe fare presente di avere emesso due pareri5in passato per fornire orientamenti ai vettori e sensibilizzare i passeggeri.Inoltre, le DPA dell'UE ritengono necessario, nel caso di un sistema UE suiPNR, giungere ad un approccio armonizzato che tenga conto dei timori di tuttele parti interessate.

12. Sicurezza dei dati e standarddi cifratura

L'articolo 12 dellaproposta riguarda le misure di sicurezza che devono adottare le Unit d'informazione sui passeggeri, gli intermediari e le autorit competenti. Percompletezza, queste disposizioni dovrebbero contemplare anche le necessariemisure organizzative, come la formazione del personale e i provvedimentidisciplinari in caso di inosservanza delle misure di sicurezza.

Dagli articoli 13, 14 e 15si evince che il comitato di cui all'articolo 14 svolger un ruolo di consulentenell'elaborazione di protocolli e standard di cifratura comuni. Per ladecisione quadro dovrebbe essere prevista la consulenza di autorit per laprotezione dei dati e di esperti informatici di provata esperienza in questosettore.

Le DPA dell'UE sottolineanoche l'uso di metodi sicuri essenziale e non va rimandato. Pertanto, l'articolo 15 dovrebbe comunque stabilire che occorre favorire lo sviluppo diun approccio comune e che ogni ritardo nel garantire la sicurezza dellatrasmissione dei dati deve essere giustificato.

13. Dati statistici

Le DPA dell'UE approvanoil fatto che la proposta preveda disposizioni sulle statistiche. Le informazioni sul numero delle conseguenti azioni di contrasto che hannocomportato l'uso di dati PNR potrebbero rivelarsi utili (e eventualmentedimostrare la necessit di ricorrere ai PNR o di modificare il sistema). Siapprezza molto anche il fatto che queste statistiche non conterranno informazioni personali comportanti unattenta e immediata anonimizzazione. Primache il sistema diventi operativo, sarebbe opportuno studiare norme comuni dianonimizzazione dei dati.

14. Riesame e clausola dicaducit

Le DPA dell'UE approvanoil fatto che la Commissione effettuer un riesame della proposta di decisionequadro, nutrono per timori perch non fatta menzione di autorit dicontrollo indipendenti o di esperti esterni che invece dovrebbero essereassociati pienamente, anche attraverso i loro rappresentanti, ad ogni riesameconclusivo, sia nella fase di preparazione che di realizzazione.

La proposta dovrebbespecificare chiaramente quando e come sar preparato e realizzato il riesame.

Le DPA dell'UEraccomandano inoltre vivamente di presentare la relazione di riesame anche al Parlamento europeo.

Le autorit europee per laprotezione dei dati confidano che il riesame sar effettuato annualmente e chesaranno formulate raccomandazioni per quanto riguarda il miglioramento delsistema e per tutte le questioni attinenti alla privacy.

Resta che la decisione quadroavr profonde ripercussioni su tutti i passeggeri in volo da e per l'UE, leDPA dell'UE ritengono necessario esaminare attentamente la misura e valutarnela necessit dopo un certo periodo di tempo, insieme ad esperti indipendenti.Poich tale valutazione generale approfondita non pu essere effettuata inconcomitanza con il riesame previsto all'articolo 17, propongono di introdurreuna clausola di caducit che presenta una valutazione accurata delle disposizioni della decisione quadro, della loro efficacia e della lorogiustificazione, prima di qualsiasi proroga del sistema. Siffatta valutazionesarebbe effettuata insieme ad esperti indipendenti.

15. Altri aspetti relativiall'armonizzazione

Nel presente parere le DPAdell'UE hanno auspicato pi volte un approccio armonizzato per evitare che gliStati membri recepiscano in maniera divergente la decisione quadro; rimangonoper alcuni punti in sospeso.

La proposta consente agliStati membri di continuare ad applicare, o di concludere altri accordi bilaterali o multilaterali, nella misura in cui permettano di realizzare meglioo pi agevolmente gli obiettivi della proposta. Le DPA dell'UE ritengono chequeste disposizioni siano contrarie agli obiettivi di armonizzazione dellaproposta.

Va inoltre ricordato chenella relazione si afferma chiaramente che la decisione quadro lascia il pi ampio margine di manovra possibile ai responsabili nazionali per attuare ledisposizioni. Spetta agli Stati membri decidere come e se creare il loro sistemasui PNR e stabilirne gli aspetti tecnici.

L'armonizzazione limitata allo stretto necessario. Ma ci potrebbe non bastare. Il timo che si giunga ad interpretazioni divergenti nei vari Stati membri e che vettori aereie interessati si trovino ad avere a che fare con norme e sistemi diversi. Inquesto contesto le DPA dell'UE si rammaricano che la direttiva 2004/82/CE nonsia stata pienamente attuata da alcuni Stati membri, nonostante che i terminisiano da tempo scaduti. Non stato possibile effettuare alcuna valutazione diimpatto per esaminare gli aspetti tecnici e di protezione dei dati delle legginazionali che recepiscono la direttiva. Allo stato attuale non sonodisponibili neppure dati su come gli Stati membri hanno esercitato la loro discrezionalite sull'eventuale necessit di un'ulteriore armonizzazione per quanto riguardail recepimento della direttiva. Tale esperienza degli Stati membri sarebbemolto utile per valutare il grado di discrezionalit auspicabile e necessarioper recepire lattuale proposta.

Le DPA dell'UE ritengonoinaccettabile una situazione in cui i vettori aerei e gli interessati debbano fare fronte a sistemi e approcci divergenti. Sono pertanto favorevoli allacreazione di un forum per uno scambio di idee e di migliori pratiche tra gliStati membri per evitare valutazioni di rischio divergenti. Il forum, cheincluderebbe pure le autorit per la protezione dei dati, dovrebbe essere anche la sede per discutere tutte le altre questioni relative all'attuazione delladecisione quadro.

III Conclusione

La proposta dellaCommissione avr effetti profondi su tutti i passeggeri in volo da e per l'UE,si aggiunge all'obbligo di rilevare le impronte digitali di tutti i cittadiniche fanno domanda di passaporto e si ripercuoter anche sullindustria deltrasporto aereo, sui sistemi di prenotazione e sugli organi di contrasto. Sesar attuata l'attuale versione del progetto di decisione quadro, l'Europa muover risolutamente verso unautentica societ della sorveglianza, in cuitutti i viaggiatori saranno considerati persone sospette. Come gi accade perconservazione dei dati di traffico delle comunicazioni (direttiva 2006/24/CE),enti privati raccoglieranno e conserveranno un'enorme quantit di datidestinati a un possibile uso successivo da parte di agenzie governative,nonostante non sia mai stata dimostrata n l'efficacia n la necessit di unsistema di questo tipo. La raccolta dei dati riguarda tutti i passeggeri,individui sospetti o, come nella maggior parte dei casi, onesti cittadini, econsente di ricostruirne le abitudini di viaggio per molti anni. Per questimotivi, sussiste il grave dubbio che l'approccio scelto dall'UE di sottoporretutti i passeggeri ad una sorveglianza generalizzata e di considerarlisospetti sia il modo migliore per combattere il terrorismo e la criminalitorganizzata. In particolare, va sottolineato che non esiste ancora nessunaesperienza sull'uso dei dati API nella lotta contro lillegalit.

Nel complesso, le DPAdell'UE ritengono che l'approccio scelto per la proposta in questione sia pi misurato rispetto a quello degli accordi precedenti in materia, primo fra tuttiil recente accordo UE- USA sui PNR, e che le sue finalit siano statespecificate e limitate alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e lacriminalit organizzata. La proposta tiene conto di alcuni timori gi espressi dal Gruppo articolo 29 nelle risposte congiunte al questionario del gennaio2007, ma sussistono altri motivi di preoccupazione che bisogna affrontare. Inparticolare la necessit della proposta, come impone l'articolo 8 della CEDU,che resta ancora da dimostrare. A differenza dei dati API, i PNR non sono daticonvalidati e sono da considerarsi inaffidabili. Inoltre, la proposta non contiene indicazioni sui diritti dei passeggeri e non specifica nessuna garanzia. Silimita a rimandare alla decisione quadro sulla protezione dei dati personalitrattati nellambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materiapenale, che non stata ancora adottata, e le cui disposizioni sulla protezione dei dati restano poco chiare. Sebbene sia preferibile un approccioeuropeo alle iniziative nazionali in questo campo, va notato che la propostalascia ampia discrezionalit agli Stati membri e che il rischio che ladecisione quadro finisca per essere interpretata in modo divergente e attuata senza uniformit. La proposta non specifica chiaramente n cosa si intenda pervalutazione del rischio, n come i dati raccolti saranno usati a scopi diintelligence. A tale riguardo sono necessari ulteriori approfondimenti.

Gli elementi di dati inallegato alla proposta devono essere considerati eccessivi e il periodo di conservazione di 13 anni sproporzionato.

Le DPA dell'UE apprezzanola preferenza per il metodo "push" di trasmissione dei dati, che ritengono l'unico modo accettabile per il trasferimento dei dati deipasseggeri, un aspetto che non andrebbe lasciato alla discrezionalit deivettori non UE. Dal punto di vista della protezione dei dati, tutti i vettoriaerei andrebbero trattati su un piano di parit, che siano o meno stabiliti in Europa.

Per quanto riguarda i datisensibili, le DPA dell'UE approvano la scelta di sottoporli ad un filtro ma ribadiscono che questo incarico non dovrebbe essere affidato a terzi, ma airesponsabili del trattamento. Il coinvolgimento delle autorit di controllonella definizione dei dati sensibili fondamentale, vista soprattuttol'esperienza da quelle acquisita partecipando alle attivit delle autorit dicontrollo comuni terzo pilastro.

Alla luce di tutte questecarenza, le DPA dell'UE ritengono indispensabile che per una misura di cosvasta portata e con profonde ripercussioni sulla privacy si avvii un dibattitoserio tra il Parlamento europeo, i Parlamenti nazionali e tutte le partiinteressate allo sviluppo di questo sistema, in particolare lindustria deltrasporto aereo e i sistemi di prenotazione. Le DPA dell'UE ritengonoaltrettanto importante trovare una soluzione di giusto equilibrio che rafforziil rispetto della privacy perch, visto il peso economico e politico dell'UE,un suo futuro sistema sui PNR costituir un precedente per gli altri paesi delmondo che stanno ancora valutando l'introduzione di sistemi analoghi e potrebberoseguire l'esempio. L'Unione europea non dovrebbe perdere l'opportunit distabilire standard elevati di tutela della privacy in questo settore.

Le DPA dell'UEcontinueranno a proporre contributi e pareri. A tale riguardo, sia il Gruppo di lavoro articolo 29 che il Gruppo di lavoro per la cooperazione giudiziaria edi polizia rimangono a disposizione della Commissione e del Consiglio nellaloro veste di organi consultivi indipendenti di esperti per la protezione deidati personali. Il Gruppo di lavoro articolo 29 auspica infine di essere associato all'attuazione della decisione quadro per quanto riguarda l'impattosui vettori aerei, che hanno obblighi ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Fatto a Bruxelles,

il 5 e il 18 dicembre 2007

 

         Peril Gruppo di lavoro articolo 29                  Peril Gruppo di lavoro per la

                                                                           cooperazione giudiziaria e di polizia

                            Ilpresidente                                              Il presidente

                   Peter SCHAAR                                           FrancescoPIZZETTI

 

NOTE                                   

1 Regolamento(CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sullecaratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e deidocumenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004,pag. 1.

Direttiva2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,riguardante la conservazione di dati generati o trattati nellambito dellafornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, GU L105 del 13.4.2006, pag. 54.

I dueatti non sono ancora attuati integralmente in tutti gli Stati membri.

2 Direttiva95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativaalla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonch alla libera circolazione di tali dati.

3 Convenzionesulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei datidi carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

4 Parere5/2007 relativo al nuovo accordo tra l'Unione europea e gli Stati Unitid'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice diprenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimentoper la Sicurezza interna degli Stati Uniti, concluso nel luglio 2007, e parere6/2004 sull'attuazione della decisione della Commissione, del 14 maggio 2004,relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelleschede nominative dei passeggeri aerei trasferiti allUfficio delle dogane edella protezione delle frontiere degli Stati Uniti e dell'accordo tra laComunit europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimentodei dati di identificazione delle pratiche (passenger name record, PNR) daparte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini deldipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

5 WP 97"Parere 8/2004 sullinformazione dei passeggeri in merito al trasferimentodi schede nominative dei passeggeri aerei (PNR) sui voli tra lUnione europeae gli Stati Uniti dAmerica", adottato il 30 settembre 2004,

WP 132"Parere 2/2007 sull'informazione dei passeggeri in merito al trasferimentodi dati PNR alle autorit statunitensi", adottato il 15 febbraio 2007, e"Nota informativa breve per i voli tra lUnione europea e gli Stati Uniti".