GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Parere 3/2008 - WP 156

SUL PROGETTO DI STANDARD INTERNAZIONALE
DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING PER LA PROTEZIONE DELLA PRIVACY

adottato il 1 agosto 2008

 

Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1, lettera a), e 3 della richiamata direttiva, e l'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002,

visto l'articolo 255 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, visto il proprio regolamento interno,

ha adottato il presente documento:

 

Introduzione

La direzione generale "Istruzione e cultura" della Commissione europea (DG EAC) ha chiesto

al Gruppo di lavoro Articolo 29 un parere sul progetto di standard internazionale per la

protezione della privacy elaborato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency-WADA). Il progetto di standard va letto in combinato disposto con il codice mondiale antidoping (il codice) della WADA, in particolare con il paragrafo 14.

Il codice impone agli atleti di comunicare periodicamente dati specifici alle organizzazioni

antidoping, che sono poi conservati insieme ad altri, anche sensibili, in una banca dati chiamata ADAMS, con sede in Canada.

Anche i dati relativi al personale di sostegno dell'atleta, quale definito nel codice, e ad altre categorie di persone sono elaborati secondo quanto previsto nel codice. Ai fini del medesimo, con il termine "partecipante" si intendono sia l'atleta che il suo personale di supporto.

 

Parte I – Introduzione, definizioni e disposizioni del codice

 

Punto 2 – Disposizioni del codice

Il Gruppo di lavoro sottolinea che, sebbene il parere riguardi unicamente il progetto di standard internazionale sottoposto alla sua attenzione il 7 luglio 2008 e non gi il codice mondiale antidoping, quando nel progetto fatto riferimento alle disposizioni del codice, si pongono problemi di compatibilit fra alcune di queste disposizioni e le norme europee sulla protezione dei dati.

Chiunque sia coinvolto in controlli antidoping ha diritto al rispetto della propria privacy e alla protezione dei propri dati personali; per questo motivo, l'articolo 14 del codice potrebbe essere cos modificato: "I Firmatari si impegnano a coordinare i risultati dei controlli antidoping, a garantire la trasparenza e le responsabilit e a rispettare il diritto alla privacy di tutti, compresi gli individui accusati di aver violato il regolamento antidoping".

Articolo 14.2 – Divulgazione delle informazioni

Il Gruppo di lavoro ribadisce che la divulgazione e la comunicazione di informazioni costituiscono trattamento di dati soggetto alle norme di protezione dei dati; apprezza che le decisioni relative ad un atleta che non abbia violato il regolamento antidoping siano rese pubbliche soltanto previo consenso dell'interessato, ma raccomanda di rendere pi esplicito lo standard internazionale in modo da chiarire alle organizzazioni antidoping che gli sforzi ragionevoli per ottenere il consenso non possono validamente sostituire il consenso stesso ai fini della divulgazione (v. articolo 14.2.3).

Il Gruppo di lavoro nutre inoltre dubbi circa la proporzionalit del trattamento, che prevede di

rendere pubblici, lasciandoli in rete per almeno un anno, la sentenza e altri dati sugli atleti o qualsiasi altra "persona" (14.2.4 – v. anche parte II, punto 10). A tale riguardo, il Gruppo di lavoro suggerisce che queste "persone", a meno che non si tratti degli stessi atleti o del loro personale di supporto, siano soggette allo standard. Non c' ragione, in effetti, di escluderle dal beneficio della protezione.

Articolo 14.5 (banca dati ADAMS)

Fatta eccezione per qualche accenno nell'articolo 14.4. del codice, il progetto di standard non contiene disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati in relazione alla banca dati ADAMS.

Il progetto di standard si rivolge soltanto alle organizzazioni antidoping. La protezione dei dati nell'ambito della lotta antidoping deve per essere garantita sia in relazione al trattamento dei dati effettuato dalle organizzazioni antidoping sia nell'uso della banca dati ADAMS. Il Gruppo di lavoro prende atto della competenza delle autorit canadesi per la protezione dei dati su ADAMS, ma ritiene che il mero riferimento alla banca dati nello standard sia insufficiente.

Il Gruppo di lavoro raccomanda pertanto di modificare lo standard internazionale per fornire maggiori ragguagli sulla banca dati ADAMS, oppure, in alternativa, invita la WADA ad elaborare procedure ad uso degli utenti della banca dati. Va inoltre osservato che, per quanto riguarda il trasferimento dei dati dall'UE al Canada, occorre fare in modo che i dati siano trasmessi nel rispetto della normativa UE sulle garanzie per i trasferimenti successivi.

Articolo 14.6

Il termine "terzi" non definito.

In generale, sarebbe opportuno definire le finalit specifiche del trattamento dati effettuato ai sensi del codice. Fare riferimento soltanto al trattamento dati da parte delle organizzazioni antidoping nel contesto delle loro attivit antidoping non sufficiente.

 

Punto 3 – Termini e definizioni

Partecipante

Il Gruppo di lavoro ritiene che il concetto di "partecipante", quale definito nel codice, sia troppo restrittivo per garantire la protezione della persona i cui dati possono essere trattati nel quadro dell'attuazione del codice (v. le precedenti osservazioni sul concetto di "persona" (14.2.4) e di "terzi" (14.6)). Anche se soltanto gli atleti e il loro personale di sostegno saranno tenuti a fornire i propri dati personali alla WADA, il Gruppo di lavoro ritiene che un uso coerente dei termini all'interno dello standard internazionale e del codice contribuirebbe ad evitare ogni confusione.

All'articolo 3.2 del progetto di standard sono introdotte tre definizioni nuove:

Dati personali

La definizione include quella di "dati personali" di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. Il Gruppo di lavoro osserva che, fatta eccezione per l'articolo 9 (Garantire la sicurezza dei dati personali), il progetto di standard non contempla altre garanzie per la protezione dei dati sanitari e giudiziari elaborati nell'ambito delle attivit antidoping.

Dati personali sensibili

I dati personali considerati sensibili corrispondono a quelli indicati all'articolo 8 della direttiva. Il Gruppo di lavoro rinvia alle sue osservazioni sull'articolo 6 dello standard relativo al trattamento di tali dati (v. infra).

Trattamento

Pur non corrispondendo esattamente a quanto previsto all'articolo 2, lettera b) della direttiva sulla protezione dei dati, la definizione comunque accettabile.

 

Parte II – Norme per il trattamento dei dati personali

 

Punto 4 – Trattamento dei dati personali conformemente allo standard internazionale e alla

normativa applicabile

Il Gruppo di lavoro ritiene che il concetto di "agenti terzi" includa i subcontraenti ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della direttiva sulla protezione dei dati. Su questo presupposto si basano le altre osservazioni su tale concetto (v. punto 9), il cui campo di applicazione dovrebbe essere circoscritto con precisione.

Paragrafo 4.1

Il Gruppo di lavoro ritiene che il paragrafo 4.1 debba essere modificato per chiarire che anche gli agenti terzi devono conformarsi allo standard internazionale, anche se introduce obblighi che oltrepassano le norme applicabili a livello nazionale.

Il progetto di standard non distingue tra le varie categorie di soggetti interessati (atleti, personale di sostegno, terzi). L'applicazione del principio di proporzionalit dipender per dalla categoria di appartenenza dell'interessato (quali dati? Quali dati conservati?). Il progetto di standard dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

Trattamento pertinente e proporzionalit dei dati personali

L'articolo 5.3 dovrebbe specificare quali dati o categorie di dati personali siano necessari per ottenere le finalit espresse alle lettere a), b) e c) tenendo conto dei principi di necessit e proporzionalit. Come gi esposto, l'applicazione di questi principi varier in funzione delle categorie di persone di cui saranno trattati i dati (atleta, suo personale di sostegno).

L'articolo 5.4 del progetto di standard stabilisce che i dati personali trattati devono essere esatti, completi e aggiornati. L'ultima frase del paragrafo sembra per ridimensionare l'obbligo che incombe alle organizzazioni antidoping, trasferendo quasi la responsabilit dal responsabile del trattamento al diretto interessato1. Il commento tende a confermare questa impressione. A tale riguardo, il Gruppo di lavoro sottolinea che, conformemente all'articolo 6, lettera d) della direttiva sulla protezione dei dati, devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalit per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati. Questo compito spetta al responsabile del trattamento, se necessario, in risposta alla domanda di rettifica degli interessati.

 

Punto 6 – Trattamento dei dati personali previo consenso

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sulla protezione dei dati, qualsiasi trattamento di dati deve avere una solida motivazione giuridica. L'esistenza di tale fondamento giuridico essenziale quando si parla di dati sanitari.

Articolo 6.1

L'articolo 6.1 del progetto di standard invita le organizzazioni antidoping a chiedere il consenso degli atleti e dei membri del loro personale di sostegno per legittimare il trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che questo tipo di consenso non sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 2, lettera h) della direttiva sulla protezione dei dati, in base al quale il consenso "qualsiasi manifestazione di volont libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento". Il consenso al trattamento dei dati raccolti nel contesto dell'esecuzione degli obblighi del codice mondiale antidoping non n libero, n informato. Tenuto conto delle sanzioni previste nell'eventualit che i partecipanti si sottraggano agli obblighi imposti dal codice (reperibilit, controlli medici antidoping), il Gruppo di lavoro non pu in nessun caso considerare libero il consenso dato2 e solleva dubbi anche sulla possibilit di considerarlo informato (v. punto 7).

Non essendo possibile basare il trattamento dei dati sugli articoli 7, lettera a) e 8, lettera a) della direttiva sulla protezione dei dati, bisogner individuare un altro fondamento giuridico accettabile. Il Gruppo di lavoro ribadisce che il trattamento dei dati relativi alle violazioni non autorizzato neppure se c' il consenso, anche informato, dell'interessato (articolo 8, paragrafo 2 della direttiva sulla protezione dei dati).

Si raccomanda quindi alla WADA di considerare altri fondamenti giuridici rispetto agli

articoli 7 e 8 della direttiva sulla protezione dei dati, rispettivamente per il trattamento dei dati

personali e dei dati personali sensibili.

Potrebbero costituire un adeguato fondamento per il trattamento dei dati vari accordi internazionali, come la Convenzione internazionale contro il doping nello sport e la Convenzione europea del Consiglio dEuropa contro il doping, che stabiliscono un obbligo legale vincolante al quale sono soggette le organizzazioni antidoping, in virt delle misure nazionali di attuazione degli articoli 7, lettera c) e 8, paragrafo 4 della direttiva sulla protezione dei dati, come responsabili del trattamento.

Articolo 6.2

L'articolo 6.2 del progetto di standard consente l'eventuale trattamento di dati sensibili, come quelli precedentemente definiti all'articolo 3.2. Conformemente alla direttiva sulla protezione dei dati, con dati personali sensibili si intendono i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonch particolari relativi alla vita sessuale. Il Gruppo di lavoro nutre seri dubbi sulla pertinenza del trattamento di alcune di queste categorie di dati, in particolare se devono essere incluse nella banca dati ADAMS. Pertanto, invita la WADA a fornire maggiori informazioni o a riesaminare la pertinenza dell'eventuale trattamento di questi dati e a specificare all'articolo 6.2 i dati significativi da elaborare in questo contesto. La definizione dell'articolo 3.2 comprende inoltre caratteristiche genetiche. Il Gruppo di lavoro mette in dubbio che sia legittimo e indispensabile elaborare tali dati, e chiede alla WADA di dimostrare la necessit del trattamento. Raccomanda in ogni caso un livello di protezione particolarmente elevato durante il trattamento.

Articolo 6.4

Il campo di applicazione dell'articolo 6.4 dovrebbe essere esteso per permettere ai rappresentanti legali dei partecipanti di esercitare gli altri diritti previsti dal progetto di standard, come quelli specificati al punto 11.

 

Punto 7 – Garantire l'adeguata informazione dei partecipanti

Il Gruppo di lavoro richiama l'attenzione sulle prescrizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva sulla protezione dei dati, in particolare in riferimento all'obbligo di fornire, oltre all'identit del responsabile del trattamento, anche quella del suo rappresentante.

L'articolo 7.2 stabilisce che, quando i dati personali non sono raccolti presso il partecipante, quest'ultimo informato il pi rapidamente possibile. Per essere conforme alla direttiva sulla protezione dei dati (articolo 11, paragrafo 1), questa informazione deve avvenire al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al pi tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi. Tale disposizione non si applica in circostanze eccezionali, "quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione prescritta per legge".

Si tratta, tuttavia, di limitazioni da interpretare in maniera restrittiva.

Il Gruppo di lavoro fa inoltre osservare che nel commento all'articolo 7.2, l'espressione "he or she should (..) have reasonable access to information" [dovrebbe () avere un accesso ragionevole alle informazioni] sembra ridimensionare il diritto all'informazione degli interessati e ribadisce che tale diritto essenziale ed parte integrante del requisito di trasparenza del trattamento dei dati.

 

Punto 8 – Comunicazione dei dati personali ad altre organizzazioni antidoping e a terzi

Il Gruppo di lavoro sottolinea che un trasferimento di dati dallo Spazio economico europeo ad

un paese terzo pu avere luogo soltanto se quest'ultimo garantisce un livello di protezione adeguato come previsto all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva sulla protezione dei dati, ovvero quando il responsabile del trattamento fornisce adeguate garanzie di protezione della privacy o quando il trasferimento basato su una delle eccezioni o deroghe di cui all'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva sulla protezione dei dati.

In questo caso, la banca dati ADAMS si trova in Canada. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati, si ritiene che il Canada fornisca un livello di protezione adeguato per i dati personali trasferiti dalla Comunit europea a destinatari soggetti alla legge sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (PIPEDA)3.

Tuttavia, non chiaro se sia da considerarsi responsabile del trattamento della banca dati ADAMS la WADA oppure un'autorit nazionale antidoping canadese, o se il responsabile del trattamento sia soggetto alla legge PIPEDA. Il Gruppo di lavoro raccomanda un chiarimento in proposito e, se il responsabile del trattamento della banca dati ADAMS non fosse soggetto alla richiamata legge, che siano prese ulteriori misure per garantire un livello di protezione adeguato per i dati trasferiti dalla Comunit europea ad ADAMS.

Il Gruppo di lavoro sottolinea la necessit di rispettare il principio della finalit e il requisito della compatibilit del trattamento successivo dei dati con la finalit per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti.

Per quanto riguarda l'articolo 8.4, il Gruppo di lavoro ribadisce le osservazioni del punto 6 in relazione alla validit del consenso. Sottolinea poi che questa disposizione non consentirebbe la pubblicazione dei dati personali degli atleti o di altre persone su Internet, come previsto all'articolo 14.2.4 del codice antidoping (v. punto 2 – disposizioni del codice).

 

Punto 9 – Garantire la sicurezza dei dati personali

Per quanto riguarda il punto 9.1, dovrebbero essere immediatamente comunicati agli interessati gli estremi della persona indicata dall'organizzazione antidoping (oltre alle informazioni di cui al punto 7.1, e non soltanto su loro richiesta).

Per quanto riguarda i subcontraenti a cui le organizzazioni antidoping potrebbero avere fatto ricorso (agenti terzi – punto 9.4), il Gruppo di lavoro rammenta le norme previste agli articoli 16 e 17 della direttiva sulla protezione dei dati, in particolare l'obbligo del responsabile del trattamento di scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare.

 

Punto 10—Conservare soltanto i dati necessari e assicurarne la distruzione

Il Gruppo di lavoro favorevole all'inclusione in questa versione del progetto di una norma relativa al periodo di conservazione dei dati e all'obbligo di cancellare tali dati quando non sono pi necessari rispetto alle finalit per le quali sono stati trattati. Tuttavia, invita la WADA a determinare, per quanto possibile e tenendo conto della sua esperienza nel settore, un termine ragionevole massimo per la conservazione dei dati, o almeno di alcune categorie di dati, in possesso delle organizzazioni antidoping. Il punto 2 relativo alle norme sulla divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 14.2.4 del codice antidoping non dovrebbe essere usato come modello in questo caso perch risulta sproporzionato laddove stabilisce che "at a minimum" (come minimo) dovrebbero figurare sul sito web dell'organizzazione antidoping i dati personali degli atleti o dei terzi che potrebbero aver violato il regolamento antidoping, e che tale informazione dovrebbe esservi lasciata per almeno un anno (v. parte I).

Il Gruppo di lavoro rinvia inoltre al suo parere 4/2007 sul concetto di dati personali4 per capire cosa si intenda con "anonimizzazione/dati anonimi" nella direttiva sulla protezione dei dati.

 

Punto 11 – Diritti dei partecipanti rispetto ai dati personali

Lo standard riconosce agli atleti e al loro personale di supporto il diritto di accedere alle informazioni. Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulla protezione dei dati, l'interessato ha in particolare il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento l'informazione almeno sulle finalit dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati. Questi elementi non sono contemplati nel progetto di standard.

Il progetto prevede che in alcuni casi le organizzazioni antidoping non siano tenute a rispondere alle richieste di accesso ai dati. A tale riguardo, il Gruppo di lavoro osserva che ad un primo esame non sembra che le eccezioni formulate in termini molto vaghi ai punti 11.1 ("unless to do so in a particular case would conflict with the Anti-Doping Organization's ability to fulfil its obligations under the Code" (a condizione che ci non contrasti, in un caso particolare, con la capacit dell'organizzazione antidoping di rispettare i suoi obblighi ai sensi del codice)) e 11.2 ("requests that are plainly vexatious or excessive in terms of their scope or frequency, or impose a disproportionate burden in terms of costs or effort" (richieste chiaramente vessatorie o eccessive per la loro portata o frequenza o che impongono un onere sproporzionato in termini di costi o sforzo)) siano conformi agli articoli 12 e 15 della direttiva sulla protezione dei dati. Qualsiasi restrizione del diritto di accesso ammissibile soltanto se conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva sulla protezione dei dati, che autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia degli interessi elencati nel medesimo articolo.

Il Gruppo di lavoro osserva con soddisfazione che, quando ai partecipanti negato il diritto di accesso, vengono sempre notificate loro le motivazioni scritte di tale rifiuto e ribadisce che possibile negare l'accesso soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 13 della richiamata direttiva, che va interpretato in maniera restrittiva.

Per quanto riguarda l'articolo 11.4, il Gruppo di lavoro sottolinea che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c) della direttiva sulla protezione dei dati, il responsabile del trattamento deve notificare ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, qualsiasi rettifica o cancellazione, effettuate a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati, se non si dimostra che impossibile o implica uno sforzo sproporzionato. Per essere compatibile con la normativa europea sulla protezione dei dati, l'espressione "where appropriate" (laddove appropriato) dovrebbe essere intesa esclusivamente ai sensi di queste due eccezioni.

 

Disposizioni supplementari

Infine, il Gruppo di lavoro si rammarica che nel progetto di standard non figurino alcuni principi fondamentali delle norme europee di protezione dei dati e invita la WADA a prendere in esame l'inserimento di alcune disposizioni supplementari intese a garantire:

- il divieto di prendere decisioni individuali automatizzate (articolo 15 della direttiva sulla protezione dei dati): tenuto conto delle sanzioni che pu comportare il trattamento dei dati, il divieto appare essenziale;

- il controllo indipendente sull'attuazione, da parte delle organizzazioni antidoping, delle disposizioni minime contenute nel progetto. L'articolo 8.3 del progetto di standard stabilisce che un'organizzazione antidoping pu segnalare alla WADA la possibilit che un'altra organizzazione non osservi lo standard. Il Gruppo di lavoro ritiene che un meccanismo di questo tipo induca a dubitare dell'impegno della WADA a vigilare sull'attuazione efficace e sul rispetto delle diposizioni minime previste dallo standard. Inoltre rileva che, in caso di inosservanza degli standard, non sono previste sanzioni contro le organizzazioni antidoping. In sintesi, quanto sar efficace questo standard?

- il diritto di appello e il diritto all'indennizzo per danni subiti a causa di un trattamento incompatibile con lo standard;

- il rispetto della normativa nazionale sul trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni nazionali antidoping.

***

Il Gruppo di lavoro sostiene l'iniziativa della WADA a favore dell'adozione di norme minime sulla privacy e sulla protezione dei dati personali degli atleti e di altre persone nel quadro della lotta antidoping soggetti alla normativa UE o ad una normativa che l'UE consideri adeguata. Questo standard contribuir probabilmente anche a sensibilizzare le organizzazioni antidoping in tutti i paesi, anche in quelli che non garantiscono un'adeguata protezione dei dati trattati. . Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che il nuovo standard, tenuto conto del suo campo di applicazione geografico, possa avere un ruolo importante nel trattamento dei dati non

 

Il Gruppo di lavoro si compiace del riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati nel preambolo del progetto di standard ma non pu ancora esprimersi completamente a favore della proposta, in quanto i suoi requisiti minimi non sembrano corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle norme europee sulla protezione dei dati. Potrebbe tuttavia giungere a queste conclusioni se le osservazioni esposte saranno prese in considerazione e se saranno fornite informazioni pi precise sulla banca dati ADAMS. Il Gruppo di lavoro invita pertanto la WADA a tenere conto delle sue osservazioni nell'elaborazione del progetto di standard, resta in attesa di ulteriori chiarimenti e, se necessario, disposto ad incontrare a tal fine i rappresentanti dell'Agenzia.

Il Gruppo di lavoro desidera comunque essere informato sul seguito dato alle sue osservazioni e, pi in generale, sui progressi della WADA nell'elaborazione del progetto di standard.

Fatto a Bruxelles, il 1 agosto 2008

Per il Gruppo di lavoro

Il Presidente

Alex TRK

 

NOTE            
1 "(). Although this does not necessarily require Anti-Doping Organizations to verify the accuracy of all Personal Information they Process, it does require that Anti-Doping organizations correct or amend any Personal Information that they affirmatively know to incorrect or inaccurate as soon have possible (Ci non obbliga necessariamente le organizzazioni antidoping a verificare l'accuratezza di tutti i dati personali elaborati, bens a rettificare o modificare senza indugio i dati personali che sanno essere errati o imprecisi).

2 Per esempio, il paragrafo 6.3 del progetto di standard prevede che "Anti-Doping Organizations shall inform Participants of the negative consequences that could arise from their refusal to participate in doping controls, including Testing (le organizzazioni antidoping informano i partecipanti delle conseguenze negative in cui potrebbero incorrere se rifiutano di sottoporsi ai controlli, compresi i test antidoping).

3 2002/2/CE: Decisione 2002/2/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) [notificata con il numero C(2001) 4539].

4 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf