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GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29
Parere
7/2009 - WP 166 sul livello di protezione dei
dati personali nel Principato di Andorra adottato il 1 dicembre 2009 Il Gruppo
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di
tali dati, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera
b), visto il regolamento interno del Gruppo di lavoro, in
particolare gli articoli 12 e 14, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: 1. INTRODUZIONE Il 21 maggio 2008 l'ambasciatore di Andorra presso
l'Unione europea ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura per
dichiarare che Andorra garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE. Al fine di valutare l'adeguatezza della protezione dei
data ad Andorra, la Commissione ha incaricato il Centre de Recherches
Informatique et Droit (CRID) dell'Universit di Namur di stilare una
relazione. Il CRID ha elaborato una relazione approfondita che analizza il
rispetto da parte del sistema normativo andorrano delle condizioni di diritto sostanziale,
nonch l'attuazione dei meccanismi di protezione dei dati personali definiti nel
documento di lavoro "Trasferimento di dati personali verso paesi terzi:
applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei
dati", adottato dal Gruppo di lavoro il 24 luglio 1998 (documento WP12). La relazione stata discussa dal sottogruppo "Zona
di sicurezza" nella riunione del 18 marzo 2009. In occasione di questa riunione, il sottogruppo ha
proposto che il presidente del Gruppo di lavoro inviasse una lettera alle
autorit andorrane, nella quale, oltre a valutare positivamente l'attuale
regime di protezione dei dati ad Andorra, si evidenziassero alcune questioni
che andavano chiarite meglio. Il 31 luglio 2009 le autorit di Andorra, tramite
l'Agenzia andorrana per la protezione dei dati (Andorran Data Protection
Agency – APDA), hanno inviato al Gruppo di lavoro una relazione
dettagliata con la quale hanno risposto a tutte le domande poste nella lettera. La relazione andorrana stata discussa dal sottogruppo
e, inoltre, stata oggetto di un'audizione, svoltasi il 16 settembre 2009,
durante la quale i membri del sottogruppo hanno chiesto alle autorit
andorrane, rappresentate dal direttore dell'ADPA, dal responsabile del suo
dipartimento Ispezioni e dal responsabile del suo dipartimento giuridico, di
delucidare quei punti che dopo la discussione della relazione delle autorit andorrane
continuavano a necessitare di ulteriore chiarimento. Nella riunione del 12 e 13 ottobre 2009, il sottogruppo ha
informato il Gruppo di lavoro delle conclusioni dell'audizione e ha proposto
l'adozione del presente parere nei termini esposti di seguito; la proposta
stata adottata dal Gruppo di lavoro nella stessa riunione. 2. LA LEGISLAZIONE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI NEL PRINCIPATO DI ANDORRA Andorra un piccolo Stato situato nei Pirenei tra la
Francia e la Spagna e, per estensione territoriale, il sesto paese pi
piccolo al mondo. Andorra conta circa 80 000 abitanti. L'attivit economica
concentrata nel settore terziario (in cui opera l'89 % delle imprese del
paese), in particolare nel turismo. Solo un terzo della popolazione ha la
cittadinanza andorrana. Queste caratteristiche sono particolarmente significative
per la protezione dei dati personali, in quanto incidono necessariamente sui
flussi di dati verso o da Andorra e in particolare sulla visibilit delle
decisioni adottate dall'organo di controllo della protezione dei dati. A seguito dell'adozione della costituzione mediante
referendum popolare il 14 marzo 1993, Andorra un coprincipato parlamentare;
le funzioni dei due coprincipi sono esercitate dal Presidente della Repubblica
francese e dal Vescovo di Urgell. L'articolo 14 della costituzione del Principato di
Andorra sancisce la tutela del diritto alla riservatezza, all'onore e alla
reputazione e afferma il diritto di chiunque a essere protetto dalla legge
contro le ingerenze illegittime nella vita privata o familiare. La protezione dei dati personali disciplinata dalla
Legge qualificata n. 15/2003 del 18 dicembre sulla protezione dei dati
personali (in seguito LQPDP), attuata con diversi strumenti tra cui due decreti
del 1 luglio 2004, il primo che adotta il regolamento dell'Agenzia andorrana
per la protezione dei dati, e il secondo il regolamento del Registro pubblico
degli archivi di dati personali. Inoltre, nel corso della procedura descritta
al punto 1, le autorit andorrane hanno informato il Gruppo di lavoro dell'imminente
adozione dei regolamenti generali sulla protezione dei dati che andranno a
integrare e precisare le disposizioni dell'LQPDP; i regolamenti dovranno essere
adottati negli ultimi mesi del 2009 o all'inizio del 2010. A livello internazionale Andorra ha firmato e ratificato
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali (in vigore dal 22 gennaio 1996) e il relativo Protocollo (in
vigore dal 6 maggio 2008), nonch il Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici (in vigore dal 19 luglio 2006). Nell'ambito della protezione dei dati, Andorra ha firmato
e ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e
il relativo Protocollo addizionale, entrati entrambi in vigore il 1 settembre
2008. Occorre infine evidenziare che, in virt dell'articolo 3
della costituzione di Andorra, i trattati e gli accordi internazionali
producono effetti nell'ordinamento giuridico andorrano dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del Principato di Andorra e non possono essere
modificati o derogati con legge. In altri termini, dal momento della loro
ratifica questi trattati e accordi fanno parte del diritto andorrano e sono
direttamente applicabili ad Andorra. 3. VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA
DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI GARANTITA DALLA LEGISLAZIONE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI DEL PRINCIPATO DI ANDORRA Il Gruppo di lavoro sottolinea che la valutazione
dell'adeguatezza della legislazione sulla protezione dei dati in vigore ad
Andorra si riferisce essenzialmente alla Legge qualificata sulla protezione dei
dati personali del 2003. Le disposizioni di questa legge sono state comparate con
le principali disposizioni della direttiva, tenendo conto del parere WP12 del
Gruppo di lavoro. Detto parere elenca una serie di principi che costituiscono un
"nucleo" di principi di "contenuto" e di prescrizioni di
"procedura/applicazione", la cui osservanza potrebbe essere
considerata una condizione minima di adeguatezza della tutela. 3.1. Principi di contenuto a) Principi fondamentali 1) Il principio della finalit
limitata: i dati dovrebbero essere trattati per una finalit specifica e
successivamente utilizzati o ulteriormente comunicati soltanto
nella misura in cui non vi sia incompatibilit con la finalit del
trasferimento. Le sole deroghe a tale norma sarebbero quelle necessarie in ogni
societ democratica per una delle ragioni elencate nellarticolo 13 della direttiva. Il Gruppo di lavoro ritiene che la legislazione di
Andorra rispetti questo principio. In particolare, l'articolo 11, lettera a),
dell'LQPDP precisa che il trattamento di dati personali pu essere effettuato
dai responsabili del trattamento solo se i dati sono trattati ai fini previsti
dalla norma o decisione che istituisce gli archivi di dati personali. In conformit con questo principio, l'articolo 27 della
LQPDP impone ai responsabili degli archivi di natura privata l'obbligo di
iscrivere gli archivi nel registro gestito dall'Agenzia andorrana per la
protezione dei dati, indicando espressamente ai sensi dell'articolo 28, lettera
c), "la finalit del trattamento dei dati". Allo stesso modo, l'articolo 30 stabilisce come requisito
per la creazione di un archivio di natura pubblica l'adozione di una norma di
creazione che deve essere approvata dall'organo pubblico responsabile del
trattamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Principato di Andorra.
Tale norma, ai sensi dell'articolo 31, lettera a), deve specificare la
"finalit del trattamento dell'archivio". Il divieto di trattare dati a fini incompatibili con
quelli menzionati deriva dall'applicazione diretta della convenzione 108,
secondo il cui articolo 5, lettera b), "[i] dati a carattere personale
oggetto di una elaborazione automatica devono essere [] registrati per fini
determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo incompatibile
con tali fini". Come detto, questo principio direttamente applicabile
nel diritto andorrano in forza dell'articolo 3 della costituzione. 2) Il principio della qualit e
della proporzionalit: i dati dovrebbero essere precisi e, se del caso,
aggiornati. Essi dovrebbero essere adeguati, pertinenti e commisurati alle
finalit per cui sono oggetto di trasferimento o di ulteriore trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che il principio della qualit
figuri espressamente all'articolo 11, lettera b), dell'LQPDP, secondo cui il
trattamento di dati personali pu essere effettuato dai responsabili del
trattamento solo se i dati oggetto del trattamento corrispondono ai dati
personali reali degli interessati e se, a tal fine, sono adottate misure per
aggiornarli o cancellarli. Riguardo al principio di proporzionalit, il Gruppo di
lavoro tiene di nuovo conto del fatto che ad Andorra direttamente applicabile
la Convenzione 108, il cui l'articolo 5, lettera c), vieta il trattamento di
dati che risultino eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati. Il Gruppo di lavoro ritiene pertanto che la legislazione
di Andorra rispetti questo principio. 3) Il principio della
trasparenza: la
persona dovrebbe ricevere informazioni riguardanti la finalit del trattamento
e l'identit del responsabile del trattamento nel paese terzo, nonch qualunque
altra informazione necessaria ad assicurare una procedura equa. Le sole deroghe
consentite dovrebbero essere in linea con larticolo 11, paragrafo 2 e con larticolo
13 della direttiva. Secondo il Gruppo di lavoro il diritto all'informazione
dell'interessato disciplinato dagli articoli 13 e 15 dell'LQPDP, che
riguardano i casi in cui i dati sono stati raccolti rispettivamente presso
l'interessato oppure presso terzi. L'articolo 13 dell'LQPDP dispone che, al momento della
raccolta dei dati, l'interessato debba essere informato dal responsabile del
trattamento, in termini analoghi a quelli utilizzati nella direttiva, riguardo
a: (a) l'identit del responsabile del trattamento; (b) la finalit del trattamento; (c) i destinatari o le categorie di destinatari; (d) i diritti di accesso ai dati, di rettifica e
cancellazione e il modo di esercitare tali diritti; (e) il diritto dell'interessato di non acconsentire al
trattamento e le conseguenze che ne derivano. In merito alla lettera e), il Gruppo di lavoro ritiene
che il riferimento al consenso riguardi i casi in cui il consenso deve essere
prestato in conformit con le disposizioni dell'LQPDP che regolano la
legittimit del trattamento, figuranti al capo II della stessa legge andorrana. Su questo punto il Gruppo di lavoro ritiene che le
osservazioni fatte dalle autorit andorrane durante l'audizione col sottogruppo
sulla definizione di consenso contenuta nell'LQPD siano sufficienti per
dichiarare tale consenso conforme alle condizioni definite dalla direttiva. Se i dati non sono raccolti presso l'interessato,
l'articolo 15 dell'LQPDP prevede che, qualora i dati siano comunicati a terzi,
questi ultimi debbano informare l'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento
dei dati, circa le disposizioni dell'articolo 13, lettere da a) a d), nonch
circa l'identit della persona fisica o giuridica dalla quale il responsabile ha
ricevuto i dati, essendo l'interessato autorizzato, se la legge lo prevede, ad
opporsi al trattamento e a chiedere la cancellazione dei dati entro un mese dal
ricevimento delle informazioni. Il Gruppo di lavoro ritiene quindi che la legislazione di
Andorra rispetti questo principio. 4) Il principio della
sicurezza: il
responsabile del trattamento dei dati dovrebbe adottare misure di sicurezza
tecniche e organizzative commisurate ai rischi che il trattamento presenta.
Chiunque operi sotto lautorit del responsabile del trattamento, compresi gli
incaricati del trattamento, procede al trattamento dei dati solo su istruzione
del responsabile. Il Gruppo di lavoro ritiene che la legislazione di
Andorra rispetti questo principio. L'articolo 12 della LQPDP stabilisce espressamente quanto
segue: I responsabili del trattamento devono attuare le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati personali oggetto del trattamento. Se il trattamento affidato, in tutto o in parte, a
fornitori di servizi in materia di dati personali, spetta al responsabile del
trattamento assicurarsi che i fornitori abbiano messo in atto le misure
tecniche e organizzative necessarie a garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati oggetto del servizio. Il concetto di "fornitore di servizi in materia di
dati personali" corrisponde a quello di incaricato del trattamento di cui
alla direttiva, dato che l'articolo 3, paragrafo 5, dell'LQPDP lo definisce
come la persona fisica o giuridica, di carattere pubblico o privato, che tratta
i dati per conto del responsabile del trattamento o che ha accesso a dati
personali al fine di fornire un servizio per conto e sotto il controllo del
responsabile del trattamento, premesso che il fornitore non pu utilizzare a
fini privati i dati cui ha accesso n pu farne un uso che vada oltre le
istruzioni ricevute o per fini diversi dal servizio da fornire al responsabile
del trattamento. 5) Diritti di accesso,
rettifica e opposizione: la persona interessata dovrebbe avere il diritto di
ottenere una copia di tutti i dati trattati che la riguardano, nonch il
diritto di far rettificare i dati di comprovata inesattezza. In determinate situazioni,
la persona interessata dovrebbe inoltre potersi opporre al trattamento dei dati
che la riguardano. Le sole deroghe a tali diritti dovrebbero essere in linea
con larticolo 13 della direttiva. L'articolo 22 dell'LQPDP riguarda il diritto di accesso e
stabilisce che l'interessato ha il diritto di essere informato dal responsabile
del trattamento in merito ai dati oggetto del trattamento. Il responsabile del
trattamento deve accordare tale diritto entro cinque giorni e pu scegliere la
modalit per trasmettere le informazioni all'interessato. Il Gruppo di lavoro osserva
che la procedura conforme all'articolo 12 della direttiva, che garantisce a
qualsiasi interessato il diritto di ottenere "la comunicazione in forma intelligibile
dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonch di tutte le informazioni disponibili
sull'origine dei dati". Il diritto di rettifica definito dall'articolo 23
dell'LQPDP come il diritto dell'interessato di ottenere la rettifica dei dati
oggetto del trattamento se essi sono inesatti; il diritto deve essere accordato
entro un mese dalla richiesta. Ad eccezione dei casi menzionati in appresso, il
responsabile del trattamento pu rifiutare tale diritto solo se l'interessato
non fornisce l'eventuale documentazione necessaria, per provare la sussistenza
di un errore nel trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che questo diritto
corrisponda a quello fissato all'articolo 12 della direttiva. Il Gruppo di lavoro osserva inoltre che la legislazione
del Principato di Andorra non presenta una norma che regoli il diritto di
opposizione in termini analoghi a quelli dell'articolo 14 della direttiva. Tale
lacuna tuttavia colmata dalle disposizioni che disciplinano i diritti di
opposizione e cancellazione di cui agli articoli 15 e 24 dell'LQPD. Secondo la prima di queste disposizioni, l'interessato pu
opporsi, nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 15, al trattamento dei
propri dati a seguito della loro comunicazione a terzi entro un mese dal
ricevimento dell'informazione che deve essergli obbligatoriamente trasmessa. Il diritto di cancellazione definito nell'LQPDP come il
diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento di
cancellare i dati che sono oggetto del trattamento. Il responsabile deve
rispondere alla richiesta entro un mese dal suo ricevimento. Una deroga possibile
solo se esiste una disposizione legale o contrattuale che impone di proseguire
il trattamento. L'LQPDP prevede solo due tipi di deroghe a questi
diritti: le deroghe che riguardano esclusivamente il diritto di opposizione,
applicabili a ogni trattamento (articolo 15), e quelle che riguardano tutti i
diritti, ma che sono applicabili solo ad archivi pubblici o giudiziari
(articolo 32). Il Gruppo di lavoro ritiene che le deroghe suddette siano
interpretabili ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, tenuto conto anche
dei chiarimenti dati al riguardo dalle autorit di Andorra. Il Gruppo di lavoro
osserva inoltre che le disposizioni che regolano ogni singolo diritto
dispongono espressamente che se il diritto rifiutato, il rifiuto suscettibile
di ricorso dinanzi all'autorit competente. 6) Restrizioni ai successivi
trasferimenti: i
successivi trasferimenti di dati personali da parte del destinatario del primo
trasferimento dovrebbero essere consentiti soltanto quando anche il secondo
destinatario (ossia il destinatario del trasferimento successivo) soggetto a
norme che assicurano un livello adeguato di tutela. Le sole deroghe consentite
dovrebbero essere in linea con larticolo 26, paragrafo 1, della direttiva. Il capo VI dell'LQPDP riguarda i trasferimenti
internazionali di dati e precisa innanzitutto che la comunicazione
internazionale di dati non pu aver luogo se il paese destinatario dei dati non
assicura, nella sua normativa, un livello di protezione dei dati personali
almeno equivalente a quello garantito dalla presente legge. Il Gruppo di lavoro ritiene soddisfacente
l'interpretazione del termine "equivalente" utilizzato nella legge
andorrana e i chiarimenti forniti dalle autorit del Principato, che hanno
precisato che il termine dovrebbe essere interpretato in conformit con
l'articolo 25 della direttiva, nel senso che la limitazione riguarda i paesi
che non assicurano un livello di protezione "adeguato". Il Gruppo di
lavoro tiene inoltre conto del chiarimento dato all'articolo 36 della legge
andorrana, che considera "equivalente" il livello di protezione
fissato negli Stati membri e in quegli Stati che "la Commissione delle comunit
europee ha dichiarato Stati con un livello di protezione equivalente". L'articolo 37 dell'LQPDP enuncia le deroghe alla regola
generale dell'adeguatezza, cui si fatto riferimento, specificando che sono
possibili trasferimenti: (a) effettuati con il consenso inequivocabile
dell'interessato; (b) effettuati in conformit con accordi internazionali
ai quali il Principato di Andorra parte contraente; (c) attuati con la finalit di fornire aiuti
internazionali o per il riconoscimento, l'esercizio e la difesa di un diritto
nel quadro di un procedimento giudiziario; (d) realizzati a fini di prevenzione o diagnosi medica,
cure sanitarie, prevenzione o valutazione sociale o nell'interesse vitale della
persona interessata; (e) fatti in occasione di trasferimenti monetari o
bonifici bancari; (f) necessari per stabilire, eseguire, attuare o
verificare rapporti giuridici o obblighi contrattuali tra l'interessato e il
responsabile del trattamento; (g) necessari per tutelare l'interesse pubblico; (h) riguardanti dati provenienti da registri pubblici o
effettuati per adempiere le funzioni e le finalit di registri pubblici. Il Gruppo di lavoro ritiene che le spiegazioni e i
chiarimenti forniti dalle autorit andorrane su questo punto siano sufficienti
per considerare le deroghe di cui sopra conformi con quelle contemplate
all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva. Di conseguenza e in aggiunta alle deroghe riguardanti il
consenso gi menzionate, il Gruppo di lavoro ritiene che le deroghe riportate
alla lettera e) dovrebbero essere considerate figuranti all'articolo 26,
paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva. Inoltre, il Gruppo di lavoro accoglie con soddisfazione i
chiarimenti delle autorit andorrane secondo cui l'interesse pubblico di cui al
punto g) deve essere sempre di grande rilevanza, dato che il sistema giuridico
andorrano non contempla la possibilit di un interesse pubblico, ma solo
dell'interesse pubblico, cosicch, in questo paese, non data
l'esistenza di un interesse pubblico che non sia di grande rilevanza. Allo stesso modo, il Gruppo di lavoro prende atto con
soddisfazione dei chiarimenti delle autorit andorrane riguardanti i concetti
di "registri pubblici" e "registri accessibili al
pubblico". Il trasferimento di cui alla lettera h) pu pertanto
verificarsi solo nella misura e nei casi previsti dalle norme applicabili ad
ogni registro, cosicch non sar mai possibile n un trasferimento in blocco
dei dati conservati in un registro pubblico, n un trasferimento in una misura
e a condizioni diverse da quelle previste dalle norme applicabili, le quali in
generale impongono che il richiedente abbia un interesse legittimo per
verificare il contenuto del registro. Infine, viste soprattutto le peculiarit geografiche e
demografiche di Andorra, il Gruppo di lavoro ritiene sufficienti anche le
dichiarazioni sulla deroga di cui alla lettera d), deroga che pu quindi
considerarsi compresa all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e) della direttiva. b) Principi supplementari Il documento WP12 riporta alcuni principi da applicare in
casi specifici di trattamento, in particolare: 1) Dati sensibili: se il
trattamento riguarda categorie di dati sensibili (quelle elencate allarticolo
8 della direttiva), si dovrebbero porre in essere misure di salvaguardia
supplementari, come ad esempio lobbligo del consenso esplicito al trattamento
da parte della persona interessata. Il Gruppo di lavoro ritiene che la legislazione andorrana
rispetti questo principio, in particolare tenuto conto delle disposizioni degli
articoli da 19 a 21 dell'LQPDP e della definizione di dati sensibili di cui
all'articolo 3, paragrafo 11, della stessa legge, che comprende un elenco di
tali dati corrispondente a quello di cui all'articolo 8 della direttiva. In particolare, in virt dell'LQPDP i dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento o di comunicazione solo con il consenso
esplicito dell'interessato. inoltre espressamente vietata la creazione di
archivi che abbiano come unica finalit la raccolta e il trattamento di dati
sensibili. Il Gruppo di lavoro accoglie con soddisfazione i
chiarimenti fatti dalle autorit andorrane sulle norme specifiche applicabili
al trattamento dei dati sanitari e, in particolare, l'obbligo di segretezza
espressamente previsto nel sistema normativo andorrano, nonch sulle norme
concernenti l'anonimato in caso di studi epidemiologici. 2) Commercializzazione diretta:
se
il trasferimento dei dati avviene per finalit di commercializzazione diretta,
la persona interessata dovrebbe essere in grado di decidere in qualsiasi
momento l'esclusione dei dati che la riguardano da un simile impiego. La legislazione andorrana non contempla espressamente
questo principio. Tuttavia, il Gruppo di lavoro osserva che esso garantito
dalla legislazione tramite l'applicazione di diverse norme. Cos, al momento della raccolta dei dati, il responsabile
del trattamento deve informare l'interessato delle finalit del trattamento e,
se del caso, ottenerne il consenso (articoli 13 e 17 dell'LQPDP). Allo stesso modo, se i dati non sono raccolti
direttamente presso l'interessato, quest'ultimo deve essere informato delle
finalit del trattamento entro quindici giorni e pu rifiutare il trattamento
entro il mese successivo (articolo 15). Infine, l'interessato pu esercitare in qualsiasi momento
il diritto di cancellazione, che pu essere rifiutato solo nei casi previsti
dalla legge; tali casi non possono mai comprendere l'utilizzo di dati per
finalit dirette di commercializzazione (articolo 24 dell'LQPDP). Pertanto, se
l'interessato chiede la cessazione del trattamento per tali finalit dopo la
raccolta del trattamento o l'esercizio del diritto di cui all'articolo 15 dell'LPDP,
il responsabile del trattamento tenuto a conformarsi a tale richiesta. Il Gruppo di lavoro ritiene quindi che la legislazione
andorrana garantisca questo principio. 3) Decisioni individuali
automatizzate: se
la finalit del trasferimento consiste nelladozione di una decisione
automatizzata ai sensi dellarticolo 15 della direttiva, la persona dovrebbe
avere il diritto di conoscere la logica a cui tale decisione risponde e
dovrebbero essere adottati altri provvedimenti per garantire la salvaguardia
del suo interesse legittimo. Come nel caso precedente, questo principio non
espressamente contemplato nella legislazione di Andorra. Il Gruppo di lavoro tiene conto dei chiarimenti dati
dalle autorit andorrane sulla tutela del diritto dell'interessato in materia
di decisioni individuali automatizzate, in particolare laddove detto che
l'interessato pu sempre esercitare i diritti di accesso e cancellazione
previsti nell'LQPDP, il che consente alla persona di conoscere la logica a cui
il trattamento corrisponde e di opporvisi. Tuttavia, e sebbene ci non infici la valutazione
positiva della normativa andorrana, il Gruppo di lavoro ritiene altamente
auspicabile che nella legislazione del Principato questo principio figuri
espressamente, in modo da dissipare in futuro ogni dubbio in merito alla sua
possibile applicazione. A tal fine, il Gruppo di lavoro esprime soddisfazione
circa il fatto che l'LQPDP sar oggetto di imminenti regolamenti di attuazione
e chiede alle autorit del Principato di Andorra di enunciare chiaramente in
tali regolamenti, in termini analoghi a quelli utilizzati nell'articolo 15
della direttiva, il principio in oggetto. 3.2. Meccanismi di
procedura/applicazione Nel documento WP12 sul Trasferimento di dati personali
verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea
sulla tutela dei dati si evidenzia che per valutare l'adeguatezza del sistema
giuridico di un paese terzo necessario individuare gli obiettivi di fondo di
un sistema procedurale per la tutela dei dati e da qui procedere a esaminare i
diversi meccanismi procedurali giudiziari e non giudiziari applicati nei paesi
terzi. Gli obiettivi di un sistema di tutela dei dati sono
essenzialmente tre: – assicurare un buon livello di osservanza delle
norme; – fornire aiuto e sostegno alla persona interessata
nellesercizio dei propri diritti; – garantire un risarcimento adeguato alla parte
lesa in caso di violazione delle norme. a) Assicurare un buon livello
di osservanza delle norme: in un buon sistema, tra i responsabili del trattamento
dei dati si pu generalmente rilevare un elevato grado di consapevolezza dei
propri obblighi e tra le persone interessate la medesima consapevolezza dei
propri diritti e degli strumenti per esercitarli. Di particolare importanza, al
fine di garantire il rispetto delle norme, lesistenza di sanzioni efficaci e
dissuasive, al pari, ovviamente, di sistemi di verifica diretta da parte di
autorit, revisori o addetti indipendenti alla tutela dei dati. Il Gruppo di lavoro ritiene che il suddetto obiettivo sia
rispettato, tenendo conto delle diverse disposizioni previste dalla
legislazione andorrana, in particolare di quelle esposte di seguito. L'Agenzia andorrana per la
protezione dei dati (APDA) Il capo VII dell'LQPDP istituisce l'Agenzia andorrana per
la protezione dei dati quale organo pubblico dotato di personalit giuridica,
indipendente dalla pubblica amministrazione e con piena capacit di agire. Il regolamento dell'Agenzia la definisce come autorit
indipendente che esercita le proprie funzioni con obiettivit e in piena
indipendenza dall'amministrazione pubblica andorrana e che intrattiene
relazioni col governo tramite il ministero dell'Economia. Il Gruppo di lavoro
ritiene che, secondo il diritto pubblico andorrano, tale rapporto non implichi
una dipendenza gerarchica di nessun tipo. Inoltre, il Gruppo di lavoro evidenzia che le norme
contemplate nell'LQPDP e nel regolamento dell'APDA dimostrano l'indipendenza
dell'Agenzia per quanto riguarda la nomina e la revoca del direttore e dei due
ispettori che la compongono, nonch la sua autonomia finanziaria, dato che la
nomina e la revoca delle persone nelle funzioni suddette e il bilancio
dell'Agenzia sono approvati dall'organo legislativo (Consell General),
che per i primi due casi richiede una maggioranza qualificata speciale.
Inoltre, per valutare tale indipendenza il Gruppo di lavoro tiene conto del
fatto che avverso le decisione dell'APDA ammesso solo il ricorso
giurisdizionale. L'LQPDP attribuisce all'APDA competenze adeguate per
assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati. In generale, spetta
all'APDA garantire l'osservanza di tali norme. In particolare, il Gruppo di
lavoro osserva che l'LQPDP attribuisce all'APDA la facolt di esercitare il
potere di ispezione e di imporre le sanzioni applicabili nei casi di infrazione
definiti al capo V della presente legge. Mezzi di esecuzione e sanzioni Il capo V dell'LQPDP riguarda le sanzioni da irrogare in
caso di violazione delle sue disposizioni e stabilisce, come principio
generale, che ogni violazione alla presente legge da parte di persone fisiche o
giuridiche di natura privata passibile di sanzione amministrativa. La prima
violazione commessa dal responsabile di un archivio passibile di un'ammenda
fino a 50 000 euro, mentre le violazioni successive commesse dallo stesso
responsabile potranno essere sanzionate con un'ammenda fino a 100 000 euro
(articolo 33). Se il responsabile del trattamento un ente pubblico, l'articolo
34 stabilisce che sono applicabili le disposizioni che regolano il regime
disciplinare. Il Gruppo di lavoro prende atto dei chiarimenti forniti dalle
autorit andorrane, secondo cui il riferimento fatto nell'LQPDP al regime
"disciplinare" nel settore della pubblica amministrazione dovrebbe
essere interpretato come riferimento a un regime "sanzionatorio" e
secondo cui l'articolo 14 del regolamento dell'Agenzia conferisce a
quest'ultima potere sanzionatorio sugli archivi delle pubbliche amministrazioni,
parlando al riguardo di norme sanzionatorie specifiche. Il Gruppo di lavoro
prende inoltre atto del potere di bloccare le basi di dati a titolo di misura
preventiva. Ispezioni e sanzioni, come illustrato, sono di competenza
dell'APDA. Il Gruppo di lavoro rileva l'ampia portata di detti poteri alla luce
delle disposizioni dell'LQPDP e del regolamento dell'Agenzia. Considerato quanto precede, il Gruppo di lavoro ritiene
che la legislazione di Andorra presenti gli elementi necessari ad assicurare un
buon livello di osservanza delle norme suddette. b) Fornire aiuto e sostegno
alla persona interessata nellesercizio dei propri diritti: ogni
singola persona deve essere in grado di far rispettare i propri diritti in modo
rapido ed efficace e ad un costo non proibitivo. A tal fine occorre porre in
essere qualche meccanismo istituzionale che consenta di condurre un'indagine indipendente
in caso di denuncia. Il Gruppo di lavoro constata che la legislazione di
Andorra ha messo in atto diversi meccanismi per conseguire tale obiettivo. Da un lato, l'articolo 25 della legge dispone che
l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione non
pu essere assoggettato a formalit ad opera del responsabile dell'archivio n
al pagamento, da parte dell'interessato, delle spese che possono derivarne. Se
questi diritti non sono rispettati, l'LQPDP prevede la possibilit di ricorso
avverso la decisione dinanzi al giudice competente. Inoltre, l'articolo 41, paragrafo 3, dell'LQPDP
conferisce all'APDA la facolt di avviare un'indagine di propria iniziativa o
su richiesta di ogni interessato che ritenga che i propri diritti siano lesi o
che il responsabile del trattamento abbia violato gli obblighi imposti dalla
legge. Dal canto suo, l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento dell'Agenzia
fa esplicito riferimento a indagini svolte su richiesta di interessati,
imponendo all'APDA l'obbligo di procedere alle ispezioni da essi richieste. Alla luce di quanto precede, il Gruppo di lavoro ritiene
che la legislazione di Andorra contenga le disposizioni necessarie per fornire
aiuto e sostegno all'interessato nellesercizio dei propri diritti. c) Garantire un risarcimento
adeguato alla parte lesa in caso di violazione delle norme: si tratta
di un elemento essenziale, che necessita di un sistema di arbitrato
indipendente in grado di deliberare la corresponsione di un indennizzo e di
imporre eventualmente sanzioni. L'articolo 26 dell'LQPDP riconosce espressamente il
diritto dell'interessato alla corresponsione di un indennizzo per i danni
eventualmente derivanti della responsabilit civile del responsabile del
trattamento che abbia violato la legge, e ci a prescindere dalle sanzioni che
l'APDA pu imporre. Per questa ragione, il Gruppo di lavoro ritiene che la
legislazione di Andorra comprenda le disposizioni necessarie per garantire un
risarcimento adeguato alla parte lesa in caso di violazione delle norme. 4. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE Concludendo, alla luce
di quanto precede, il Gruppo di lavoro ritiene che il Principato di Andorra garantisca un livello adeguato di protezione ai
sensi dellarticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla
libera circolazione di tali dati. Nel contempo, il Gruppo di lavoro chiede che nei
regolamenti di attuazione della legge qualificata sulla protezione dei dati
personali le autorit di Andorra tengano conto dei chiarimenti illustrati nel
presente parere, in particolare quelli relativi alle disposizioni sulle
decisioni individuali automatizzate. Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2009 Per il Gruppo di lavoro Il Presidente Alex TRK |