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GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29
Parere 2/2010 - WP 171 sulla pubblicit comportamentale online
adottato il 22 giugno 2010
Indice 2. Pubblicit comportamentale online 2.1. Sistema di distribuzione della pubblicit nell'ambito della pubblicit comportamentale 2.2. Tecnologie di tracciamento 2.3. Creazione di profili, tipologie di identificatori 3.2. Ambito di applicazione dellarticolo 5, paragrafo 3, e della direttiva 95/46/CE 3.2.1. Campo di applicazione materiale dellarticolo 5, paragrafo 3 3.2.2. Campo di applicazione materiale della direttiva 95/46/CE: trattamento dei dati personali 3.2.3. Interazione tra le due direttive 3.2.4. Campo di applicazione territoriale dellarticolo 5, paragrafo 3, e della direttiva 95/46/CE 3.3. Ruoli e responsabilit dei diversi attori 4. Obbligo di ottenere il previo consenso informato 4.1. Obbligo di ottenere il previo consenso dell'interessato ai fini della pubblicit comportamentale 4.1.1. Consenso espresso mediante le impostazioni del browser 4.1.2. Consenso ed esercizio delle opzioni di opt-out 4.1.4 Consenso informato: minori 4.2. Obbligo di informazione nel contesto della pubblicit comportamentale 4.2.1 Quali informazioni devono essere fornite e da chi? 5. Altri obblighi e principi derivanti dalla direttiva 95/46/CE 5.1. Obblighi che riguardano categorie particolari di dati 5.2. Conformit ai principi relativi alla qualit dei dati 6. Conclusioni e raccomandazioni 6.2. Giurisdizione, applicazione territoriale – stabilimento
La pubblicit comportamentale prevede il tracciamento degli utenti durante la navigazione in rete e, nel tempo, la creazione di profili che vengono successivamente utilizzati per fornire agli utenti contenuti pubblicitari che rispondono ai loro interessi. Pur senza mettere in discussione i vantaggi economici derivanti dalla pubblicit comportamentale a favore delle parti interessate, il Gruppo di lavoro articolo 29 del fermo parere che tale pratica non debba essere attuata a spese del diritto della persona al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Il quadro normativo dellUnione europea in materia di protezione dei dati, che stabilisce garanzie specifiche, deve essere rispettato. Al fine di agevolare e promuovere lottemperanza a tali norme, il presente parere precisa il quadro giuridico applicabile ai soggetti coinvolti nella pubblicit comportamentale. In particolare, nel parere si rileva che i fornitori di reti pubblicitarie sono vincolati allarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy), secondo il quale la collocazione di marcatori (cookie) o di dispositivi analoghi nelle apparecchiature terminali degli utenti oppure la raccolta di informazioni mediante detti dispositivi consentita solo previo consenso informato degli utenti. Si sottolinea che le impostazioni dei motori di ricerca ("browser") e i meccanismi di opt-out attualmente disponibili trasmettono il consenso soltanto in circostanze assai limitate. Si invitano quindi i fornitori di reti pubblicitarie a provvedere alla creazione di meccanismi di opt-in preliminare che richiedano un'azione positiva dell'interessato da cui risulti la volont di ricevere cookie o dispositivi analoghi e di accettare il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione ai fini della trasmissione di pubblicit personalizzata. Nel parere si ritiene che laccettazione dei singoli utenti a ricevere un cookie possa comportare anche laccettazione delle letture successive del cookie e, quindi, del monitoraggio del comportamento di navigazione in rete. Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 3, non sarebbe necessario chiedere il consenso per ogni lettura dei cookie. Tuttavia, affinch gli interessati siano costantemente tenuti al corrente del monitoraggio, i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero: i) limitare nel tempo la portata del consenso; ii) offrire la possibilit di revocarlo con facilit; iii) creare strumenti visibili che appaiano durante il monitoraggio. Questo approccio consentirebbe di risolvere il problema del sovraccarico di messaggi agli utenti, assicurando nel contempo che linvio dei cookie e il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione in rete ai fini della trasmissione di pubblicit personalizzata abbiano luogo solo con il consenso informato dell'interessato. Poich la pubblicit comportamentale si fonda sulluso di identificatori che consentono la creazione di profili utente molto dettagliati, considerati nella maggior parte dei casi dati personali, si applica anche la direttiva 95/46/CE. Il presente parere contiene indicazioni sul modo in cui i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero conformarsi agli obblighi derivanti da tale direttiva, con specifico riferimento ai diritti di accesso, rettifica, cancellazione, conservazione, ecc. Dato che gli editori possono assumere alcune responsabilit per il trattamento dei dati effettuato ai fini della pubblicit comportamentale, nel parere si invitano gli editori a condividere con i fornitori di reti pubblicitarie la responsabilit di informare gli interessati, e si incoraggiano creativit e innovazione in questo settore. Considerata la natura della pubblicit comportamentale, il rispetto dei requisiti di trasparenza una condizione essenziale affinch le persone possano esprimere il consenso alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali ed effettuare una scelta reale. Il parere stabilisce gli obblighi informativi dei fornitori di reti pubblicitarie e degli editori nei confronti degli interessati, con riferimento, in particolare, alla direttiva e-privacy, la quale esige che lutente sia informato in modo chiaro e completo. Il parere analizza e precisa gli obblighi stabiliti dal quadro normativo applicabile, ma non indica come adempiervi sotto il profilo tecnologico. Per contro, in diversi settori invita lindustria ad avviare un dialogo con il Gruppo di lavoro articolo 29 nella prospettiva di proporre strumenti tecnici e di altro tipo per conformarsi quanto prima al quadro normativo descritto nel parere stesso. A tal fine, il Gruppo di lavoro articolo 29 contatter le parti interessate per ottenere contributi. I soggetti che non verranno esplicitamente consultati potranno inviare le loro osservazioni alla segreteria del Gruppo di lavoro articolo 29.
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19951, visti larticolo 29, larticolo 30, paragrafo 1, lettera a), e larticolo 30, paragrafo 3, della suddetta direttiva e larticolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, visti larticolo 255 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo allaccesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e visto il proprio regolamento interno, HA ADOTTATO IL PRESENTE DOCUMENTO:
La pubblicit online una fonte di guadagno importante per unampia serie di servizi online e costituisce un fattore di primo piano per la crescita e lespansione delleconomia legata a Internet. Tuttavia, la pratica specifica della pubblicit comportamentale solleva preoccupazioni significative in termini di protezione dei dati e della vita privata. Le tecnologie di base di Internet consentono ai fornitori di reti pubblicitarie di tracciare gli interessati attraverso diversi siti web nel corso del tempo. Le informazioni raccolte sul comportamento di navigazione in rete degli interessati vengono analizzate per costruire profili dettagliati dei loro interessi. Tali profili possono essere impiegati per trasmettere agli interessati messaggi pubblicitari personalizzati. Considerato il crescente ricorso alla pubblicit comportamentale, che si basa sullimpiego di marcatori ("cookie") e di altri dispositivi analoghi, e il suo alto livello di intrusione nella vita privata, il Gruppo di lavoro articolo 29 ha deciso di dedicare il presente parere all'analisi della pubblicit comportamentale online in vari siti web, fatti salvi eventuali pareri futuri su altre tecnologie pubblicitarie. Con il presente parere, il Gruppo di lavoro articolo 29 intende precisare il quadro giuridico applicabile ai soggetti coinvolti nella pubblicit comportamentale. Inoltre invita il settore interessato a proporre strumenti tecnici e di altro tipo per conformarsi quanto prima al quadro normativo descritto nel presente documento, e ad avviare un dialogo con il Gruppo di lavoro articolo 29 riguardo a tali strumenti. Infine, il Gruppo di lavoro articolo 29 valuter la situazione e adotter le misure eventualmente necessarie e appropriate per garantire la conformit al quadro normativo descritto nel presente documento.
2. Pubblicit comportamentale online La pubblicit mediatica interattiva comprende unampia gamma di metodi per creare messaggi pubblicitari pi mirati. Tali metodi possono essere suddivisi in varie categorie, tra cui la pubblicit contestuale, la pubblicit segmentata e la pubblicit comportamentale. La pubblicit comportamentale si basa sullosservazione del comportamento delle persone nel tempo. Questo tipo di pubblicit cerca di studiare le caratteristiche del comportamento delle persone attraverso le loro azioni (frequentazione ripetuta di certi siti, interazioni, parole chiave, produzione di contenuti online, ecc.) al fine di elaborare un profilo specifico e quindi inviare messaggi pubblicitari che corrispondano perfettamente agli interessi dedotti. Mentre la pubblicit contestuale2 e la pubblicit segmentata3 ricorrono a istantanee di ci che gli interessati visualizzano o fanno su un particolare sito web, oppure a caratteristiche note degli utenti, la pubblicit comportamentale potenzialmente offre agli inserzionisti un quadro molto dettagliato dellattivit online dell'interessato, indicando molti dei siti web e delle pagine specifiche visitate, la durata della visualizzazione di determinati articoli o elementi, lordine di visualizzazione, ecc. 2.1. Sistema di distribuzione della pubblicit nell'ambito della pubblicit comportamentale La pubblicit comportamentale implica lintervento dei seguenti attori: a) fornitori di reti pubblicitarie, che sono i pi importanti distributori di pubblicit comportamentale, in quanto mettono in contatto gli editori con gli inserzionisti; b) inserzionisti, che vogliono promuovere un prodotto o un servizio presso un determinato pubblico; c) editori, ovvero i proprietari di siti web, che cercano di realizzare guadagni attraverso la vendita di spazi pubblicitari sul loro sito o sui loro siti4. La trasmissione di messaggi pubblicitari attraverso le reti pubblicitarie funziona sostanzialmente nel modo seguente: leditore riserva sul proprio sito web uno spazio per la visualizzazione di un messaggio pubblicitario e lascia che uno o pi fornitori di reti pubblicitarie provvedano al resto. I fornitori di reti pubblicitarie si occupano della distribuzione dei messaggi pubblicitari agli editori cercando di ottenere il maggior effetto possibile e controllano la tecnologia di targeting e le banche dati connesse. Pi vasta la rete pubblicitaria, maggiori sono le risorse a disposizione del fornitore di reti pubblicitarie per monitorare gli utenti e tracciare il loro comportamento5. Linserzionista in genere negozia con una o pi reti pubblicitarie e non necessariamente al corrente dellidentit di tutti gli eventuali editori che distribuiranno i suoi messaggi pubblicitari. Nel contempo, un editore pu sottoscrivere pi contratti con varie reti pubblicitarie, per esempio riservando spazi diversi del sito per reti pubblicitarie diverse. Tra le reti pubblicitarie sempre pi diffusa la prassi di collaborare attraverso un sistema di appalti6. 2.2. Tecnologie di tracciamento La maggior parte delle tecnologie pubblicitarie e di tracciamento usate per la trasmissione di messaggi pubblicitari comportamentali si basa su forme di elaborazione lato client. Questo procedimento si serve delle informazioni provenienti dal motore di ricerca ("browser") e dallapparecchiatura terminale dellutente. Nello specifico, la principale tecnologia di tracciamento utilizzata per monitorare gli utenti in rete si fonda sui "tracking cookie", che offrono uno strumento per tracciare la navigazione di un utente nellarco di un periodo di tempo prolungato e, in teoria, in domini diversi7. In genere, il sistema funziona nel modo seguente: di norma, il fornitore di rete pubblicitaria colloca un tracking cookie nellapparecchiatura terminale dell'interessato8 la prima volta che questo accede a un sito web che trasmette un messaggio pubblicitario della sua rete. Il cookie consiste in un breve testo alfanumerico che viene archiviato (e successivamente recuperato) da un fornitore di rete nellapparecchiatura terminale dell'interessato9 . Nell'ambito della pubblicit comportamentale, il cookie consentir al fornitore di rete pubblicitaria di riconoscere un visitatore che ritorna su quel sito web o visita un qualsiasi altro sito web partner di quella rete pubblicitaria. Le visite ripetute consentiranno al fornitore di rete pubblicitaria di creare un profilo del visitatore, che sar usato per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati. Poich i tracking cookie sono collocati da un soggetto terzo, diverso dal web server che pubblica il contenuto principale della pagina web (ossia leditore), essi sono spesso definiti cookie di terzi. I cookie sono legati a un dominio: un cookie pu essere letto o modificato solo da un sito web riconducibile a un dominio simile10 (per esempio, un cookie collocato dal fornitore di rete pubblicitaria a.miosito.com pu essere letto da b.miosito.com, ma non da un altro fornitore tipo c.altro.com). I cookie possono avere una durata diversa, che pu essere prolungata a seguito di ulteriori visite allo stesso sito cui sono collegati (questa decisione presa dal programmatore al momento della loro creazione). I cookie persistenti hanno una scadenza precisa lontana nel tempo oppure rimangono attivi fino a quando non sono cancellati manualmente. La maggior parte dei browser Internet offre la possibilit di bloccare i cookie di terzi. Alcuni browser consentono lesecuzione di sessioni di navigazione private, che distruggono automaticamente tutti i cookie creati al momento della chiusura della finestra del browser11. Alcune reti pubblicitarie stanno provvedendo a sostituire o integrare i tracking cookie tradizionali con nuove tecnologie di tracciamento avanzate, come i flash cookie (oggetti locali condivisi)12. I flash cookie non possono essere cancellati mediante le tradizionali impostazioni di privacy di un web browser. Secondo alcune segnalazioni, i flash cookie verrebbero usati appositamente come strumento per ripristinare i cookie tradizionali respinti o cancellati dall'interessato13. Questa pratica nota con il termine di respawning. Nel presente parere, il termine cookie verr impiegato con riferimento a tutte le tecnologie basate sul principio dellarchiviazione e dellaccesso a informazioni sullapparecchiatura terminale dellutente, salvo non diversamente specificato. Come si spiegato in precedenza, ununica rete pubblicitaria in genere pu monitorare solo parte del comportamento di navigazione in rete dell'interessato, poich la sua capacit di tracciamento limitata all'insieme di editori cui collegata. Tuttavia, in tempi recenti stato testato un altro approccio, in base al quale la rete pubblicitaria avvia un partenariato con un fornitore di servizi Internet per monitorare il contenuto della navigazione dellutente e inserire tracking cookie in tutto il traffico web non criptato14. Il Gruppo di lavoro articolo 29 non a conoscenza di altre attuali applicazioni di questa tecnologia nellUnione europea, ma ritiene che il suo impiego sollevi complesse questioni giuridiche che vanno ben oltre il trattamento dei dati personali, a prescindere dallo scopo per cui i dati vengono utilizzati. Lanalisi di questa tecnologia pubblicitaria non rientra nel campo di indagine del presente parere. 2.3. Creazione di profili, tipologie di identificatori Per costruire il profilo degli utenti vi sono due metodi principali: i) i profili predittivi sono stabiliti per deduzione attraverso losservazione del comportamento individuale e collettivo dellutente nel corso del tempo, in particolare monitorando le pagine visitate e i messaggi pubblicitari visualizzati o cliccati; ii) i profili espliciti sono creati a partire da dati personali che l'interessato stesso ha fornito a un servizio web, per esempio allatto della registrazione. I due metodi possono essere combinati. I profili predittivi, inoltre, possono divenire espliciti in un secondo momento, quando l'interessato fornisce i dati per la connessione a un sito web15. Le reti pubblicitarie costruiscono i profili predittivi combinando tecniche di tracciamento, tecnologie basate sui cookie e software di estrapolazione dati. Il sesso e la fascia di et possono essere dedotti dallanalisi delle pagine visitate dall'interessato e dai messaggi pubblicitari da cui attratto. Il profilo basato sullanalisi dei cookie archiviati nellapparecchiatura terminale dellinteressato pu essere arricchito con dati aggregati dedotti dal comportamento di interessati che mostrano tratti comportamentali analoghi in altri contesti. I sistemi di pubblicit online spesso classificano gli interessati in segmenti a seconda delle loro aree di interesse o delle categorie di marketing (per esempio, giardinaggio, cura del corpo, elettronica, ecc). Anche lubicazione dell'interessato uninformazione fondamentale per definire il profilo del target. Pu essere dedotta, per esempio, dallindirizzo IP dei terminali e dai punti di accesso WiFi16.
Larticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE17 protegge la riservatezza delle comunicazioni in senso lato. Nel caso concreto delluso dei cookie e di dispositivi analoghi la protezione della riservatezza delle comunicazioni stabilita essenzialmente dallarticolo 5, paragrafo 3. Il presente parere si riferisce alla direttiva 2002/58/CE modificata (di seguito, direttiva e-privacy o direttiva e-privacy modificata). Gli Stati membri non sono tenuti a recepire la direttiva e-privacy modificata nella legislazione nazionale prima di maggio 2011. Tuttavia, il Gruppo di lavoro articolo 29 fa gi riferimento alla direttiva e-privacy modificata perch vuole che il presente parere sia valido anche dopo lattuazione della direttiva e, pi specificamente, perch intende con ci avvisare le parti interessate della necessit di conformarsi pienamente allarticolo 5, paragrafo 3, modificato. In questo contesto sono altres pertinenti il considerando 66, adottato con la modifica della direttiva e-privacy del 2009, e i considerando 24 e 25 della medesima direttiva. Considerata la rilevanza dellarticolo 5, paragrafo 3, utile riportare qui di seguito il testo modificato, mettendo in evidenza i cambiamenti rispetto alla versione precedente: Gli Stati membri assicurano che luso di reti di comunicazione elettronica per archiviare larchiviazione di informazioni o per avere oppure laccesso a informazioni gi archiviate nellapparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che labbonato o lutente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere sia stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra laltro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilit di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ci non vieta leventuale archiviazione tecnica o laccesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di a fornire un servizio della societ dellinformazione esplicitamente richiesto dallabbonato o dallutente a erogare tale servizio. Oltre alla direttiva e-privacy, la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (di seguito, direttiva 95/46/CE) si applica nei casi non specificamente coperti dalla direttiva eprivacy ogniqualvolta si procede al trattamento dei dati personali18. 3.2. Ambito di applicazione dellarticolo 5, paragrafo 3, e della direttiva 95/46/CE Per chi si occupa di pubblicit comportamentale utile sapere cosa determina lobbligo di conformarsi rispettivamente allarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy e alla direttiva 95/46/CE. pertanto necessario illustrare il campo di applicazione dei due strumenti. In particolare, dapprima si esamineranno il campo di applicazione materiale di entrambe le direttive (sezioni 3.2.1 e 3.2.2) e la loro interazione (sezione 3.2.3), e successivamente si considerer il loro campo di applicazione territoriale (sezione 3.2.4). 3.2.1. Campo di applicazione materiale dellarticolo 5, paragrafo 3 Ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3, per archiviare lecitamente informazioni o accedere a informazioni gi archiviate nellapparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente necessario ottenere il consenso informato19 dell'interessato. Considerato che i) i tracking cookie sono informazioni archiviate nellapparecchiatura terminale dell'interessato, e che ii) i fornitori di reti pubblicitarie accedono a tali cookie quando l'interessato visita un sito web partner, larticolo 5, paragrafo 3, trova piena applicazione. Pertanto, ogni operazione di archiviazione di cookie o di dispositivi analoghi (a prescindere dal tipo) 20 e qualsiasi successivo utilizzo di cookie precedentemente archiviati per accedere alle informazioni dell'interessato dovranno essere conformi allarticolo 5, paragrafo 3. Larticolo 5, paragrafo 3, si applica alle informazioni (archiviate o alle quali si accede), e non specifica il tipo di informazioni. Ai fini dellapplicazione di questa disposizione non necessario che le informazioni siano dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE. Il considerando 24 coglie appieno la logica di questo approccio affermando che le apparecchiature terminali degli utenti [] e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dellutente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti delluomo e delle libert fondamentali. Ci che determina lobbligo di cui allarticolo 5, paragrafo 3, la protezione di un aspetto che si ritiene appartenente alla sfera privata dell'interessato, non il fatto che le informazioni siano o meno dati personali. Il Gruppo di lavoro ha gi sottolineato nel parere WP 148 1/200821 che larticolo 5, paragrafo 3, una disposizione generale applicabile non solo ai servizi di comunicazione elettronica, ma anche a ogni altro servizio che si avvalga di tali tecniche. Inoltre, larticolo 5, paragrafo 3, si applica indipendentemente dal fatto che lentit che colloca il cookie sia un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento. 3.2.2. Campo di applicazione materiale della direttiva 95/46/CE: trattamento dei dati personali Quando le informazioni raccolte collocando un cookie o un dispositivo simile e recuperando cos le informazioni possono essere considerate dati personali, oltre allarticolo 5, paragrafo 3, si applica anche la direttiva 95/46/CE. Il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva che i metodi utilizzati nella pubblicit comportamentale descritti nel presente parere spesso contemplano il trattamento di dati personali quali definiti allarticolo 2 della direttiva 95/46/CE e interpretati dal Gruppo stesso22. Ci si deve a diverse ragioni: i) la pubblicit comportamentale in genere prevede la raccolta di indirizzi IP e il trattamento di identificatori unici (attraverso il cookie). Limpiego di tali dispositivi con un identificatore unico consente di tracciare gli utenti di un determinato computer anche se sono usati indirizzi IP dinamici. In altre parole, detti dispositivi consentono di individuare gli interessati, anche se i loro veri nomi non sono conosciuti; ii) inoltre, le informazioni raccolte nel contesto della pubblicit comportamentale riguardano le caratteristiche o il comportamento di una persona e vengono utilizzate per influenzarla23. Questa opinione viene ulteriormente confermata dalla possibilit di collegare in qualsiasi momento i profili a informazioni direttamente identificabili fornite dall'interessato, quali quelle fornite durante la registrazione a un sito. Altre situazioni che possono determinare lidentificabilit sono le fusioni, le perdite di dati e la crescente disponibilit su Internet di dati personali associati a indirizzi IP. 3.2.3. Interazione tra le due direttive Poich la materia pu essere disciplinata da entrambe le direttive, importante stabilire le disposizioni applicabili di ciascuna di esse. A questo proposito, il considerando 10 della direttiva e-privacy stabilisce che la direttiva 95/46/CE si applica, per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libert fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del responsabile e i diritti delle persone fisiche. Si tratta di unapplicazione della dottrina secondo cui una legge che disciplina una questione specifica (lex specialis) sopraordinata rispetto a una legge che disciplina solamente una questione generale (lex generalis). In linea con quanto sopra, trova diretta applicazione larticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, relativo al consenso informato. La direttiva 95/46/CE pienamente applicabile fatte salve le disposizioni specificamente trattate nella direttiva e-privacy, che corrispondono essenzialmente allarticolo 7 della direttiva 95/46/CE sui motivi che legittimano il trattamento dei dati24. Le altre disposizioni della direttiva 95/46/CE, compresi i principi relativi alla qualit dei dati, ai diritti dell'interessato (diritto di accesso, di cancellazione, di opposizione), alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento e del trasferimento internazionale di dati, sono pienamente applicabili. 3.2.4. Campo di applicazione territoriale dellarticolo 5, paragrafo 3, e della direttiva 95/46/CE Il campo di applicazione territoriale del quadro normativo illustrato determinato da una combinazione dellarticolo 3, paragrafo 1, della direttiva e-privacy 25 e dellarticolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 95/46/CE26. Nei pareri precedenti, il Gruppo di lavoro articolo 29 ha fornito orientamenti circa il concetto di stabilimento e luso degli strumenti di cui allarticolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), in quanto fattori determinanti per lapplicazione della direttiva 95/46/CE27. Tali orientamenti sono pienamente applicabili ai fornitori di servizi di reti pubblicitarie. 3.3. Ruoli e responsabilit dei diversi attori Come si detto, la pubblicit comportamentale prevede linterazione di diversi attori, segnatamente i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti. Al fine di stabilire i loro obblighi ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati, importante esaminare il loro ruolo. A questo proposito, il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva quanto segue: Fornitori di reti pubblicitarie: In primo luogo, gli obblighi di cui allarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy si applicano a chi colloca cookie e/o recupera informazioni da cookie gi archiviati nellapparecchiatura terminale degli interessati. Ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3, irrilevante che lentit che colloca o legge il cookie sia un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento. Nellambito della pubblicit comportamentale, questa interpretazione impone ai fornitori di reti pubblicitarie lobbligo di ottenere il consenso informato. In secondo luogo, quando la pubblicit comportamentale implica il trattamento di dati personali i fornitori di reti pubblicitarie ricoprono anche il ruolo di responsabili del trattamento. Questo punto molto importante, in quanto determina l'insorgere di ulteriori obblighi derivanti dallapplicazione della direttiva 95/46/CE. I fornitori di reti pubblicitarie hanno il controllo totale sulle finalit e sugli strumenti del trattamento. Essi affittano spazi sui siti web degli editori per inserire messaggi pubblicitari; fissano e leggono le informazioni collegate ai cookie e, nella maggior parte dei casi, raccolgono gli indirizzi IP ed eventuali altri dati individuati dal browser. Inoltre, i fornitori di reti pubblicitarie usano le informazioni raccolte sul comportamento di navigazione degli utenti per costruire profili e selezionare e trasmettere i messaggi pubblicitari da far apparire in funzione del profilo. In questo contesto, essi fungono chiaramente da responsabili del trattamento. Editori: Gli editori, tra l'altro, affittano spazi sui propri siti web affinch le reti pubblicitarie vi inseriscano messaggi pubblicitari. Essi predispongono i siti web in modo tale che i browser dei visitatori siano automaticamente rediretti alla pagina web del fornitore di rete pubblicitaria (che quindi provveder a inviare un cookie e a trasmettere pubblicit personalizzata). Sorge quindi la questione della loro responsabilit rispetto al trattamento dei dati. Come recentemente sottolineato dal Gruppo di lavoro articolo 2928, la possibilit che un editore possa essere considerato corresponsabile del trattamento assieme al fornitore di rete pubblicitaria dipende dalle condizioni della collaborazione tra le due parti. In questo contesto, il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva che, in una situazione tipica in cui i fornitori di reti pubblicitarie trasmettono messaggi pubblicitari personalizzati, gli editori offrono il proprio contributo predisponendo i loro siti web in modo tale che quando un utente visita il sito web di un editore il suo browser sia automaticamente rediretto alla pagina web del fornitore di rete pubblicitaria. Cos facendo, il browser dellutente trasmetter il suo indirizzo IP al fornitore di rete pubblicitaria, il quale provveder a inviare il cookie e la pubblicit personalizzata. In questo contesto importante osservare che gli editori non trasferiscono lindirizzo IP del visitatore al fornitore di rete pubblicitaria. il browser del visitatore che automaticamente trasferisce queste informazioni al fornitore di rete pubblicitaria. Tuttavia, ci avviene solamente perch leditore ha predisposto il proprio sito web in modo tale che il visitatore del sito sia automaticamente rediretto al sito web del fornitore di rete pubblicitaria. In altre parole, leditore determina il trasferimento dellindirizzo IP, primo passo necessario per il successivo trattamento da parte del fornitore di rete pubblicitaria al fine di trasmettere messaggi pubblicitari mirati. Perci, anche se tecnicamente il trasferimento di dati dellindirizzo IP effettuato dal browser della persona che visita il sito web delleditore, non la persona a determinare tale trasferimento. Quest'ultima intendeva soltanto visitare il sito web delleditore, e non quello del fornitore di rete pubblicitaria. Allo stato attuale questa situazione assai comune. Alla luce di tali premesse, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che gli editori siano in una certa misura responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE e/o di altre disposizioni nazionali29. Tale responsabilit non copre tutte le attivit di trattamento necessarie ai fini della pubblicit comportamentale, come, per esempio, il trattamento effettuato dal fornitore di rete pubblicitaria consistente nella creazione di profili che vengono poi utilizzati per diffondere messaggi pubblicitari personalizzati. Tuttavia, la responsabilit degli editori interessa la prima fase, cio la parte iniziale del trattamento dei dati, ossia il trasferimento dellindirizzo IP quando le persone visitano i loro siti web. Gli editori infatti agevolano il trasferimento e contribuiscono a determinare le finalit per cui viene effettuato, ossia inviare ai visitatori pubblicit personalizzata. In sintesi, per questi motivi, gli editori hanno una parte di responsabilit in quanto responsabili del trattamento per tali azioni. Detta responsabilit non pu tuttavia imporre il rispetto della maggior parte degli obblighi previsti dalle direttive. Al riguardo, necessario interpretare il quadro giuridico in modo flessibile, applicando solo le disposizioni pertinenti. Gli editori non conservano informazioni personali; pertanto, lapplicazione di alcuni obblighi della direttiva, quale il diritto di accesso, non avrebbe alcun senso. Tuttavia, come si spiegher in seguito, lobbligo di informare le persone del trattamento dei dati pienamente applicabile agli editori. Inoltre, come precisato nel parere del Gruppo di lavoro articolo 29 citato in precedenza, gli editori sono corresponsabili del trattamento se raccolgono e trasmettono al fornitore di rete pubblicitaria dati personali riguardanti i visitatori, come nome, indirizzo, et, ubicazione, ecc. Fintantoch gli editori agiscono quali responsabili del trattamento, essi sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva 95/46/CE in merito alla parte del trattamento dei dati sotto il loro controllo. Al riguardo, assieme ai fornitori di reti pubblicitarie, gli editori devono assicurare che la complessit e le peculiarit tecniche del sistema di pubblicit comportamentale non impediscano loro di trovare adeguate modalit di adempimento dei loro obblighi e di garantire i diritti degli interessati30. In sintesi, gli editori devono essere consapevoli del fatto che, sottoscrivendo un contratto con i fornitori di reti pubblicitarie secondo il quale i dati personali dei visitatori sono messi a disposizione dei fornitori di reti pubblicitarie, essi assumono parte della responsabilit nei confronti dei loro visitatori. La portata della loro responsabilit e la misura in cui essi diventano responsabili del trattamento devono essere esaminati caso per caso a seconda delle specifiche condizioni del rapporto di collaborazione con i fornitori di reti pubblicitarie stabilite nel contratto di servizio. Di conseguenza, i contratti di servizio tra editori e fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero fissare i ruoli e le responsabilit di entrambe le parti in considerazione della loro collaborazione, quale definita nel contratto. Inserzionisti: Quando un interessato clicca su un messaggio pubblicitario e visita il sito web dellinserzionista, questultimo pu rintracciare la campagna pubblicitaria che ha indotto la persona a cliccare sulla pubblicit. Se linserzionista ricava le informazioni di targeting (per esempio, determinati dati demografici, quali giovani madri, o un gruppo di interesse come fan degli sport estremi) e combina queste informazioni con il comportamento di navigazione dell'interessato allinterno del sito o con i dati forniti allatto della registrazione, linserzionista un responsabile del trattamento indipendente per quanto riguarda questa parte del trattamento dei dati. Il presente parere si concentra sulle operazioni di trattamento dei dati effettuate dal fornitore di rete pubblicitaria e dalleditore ai fini della trasmissione di pubblicit mirata, senza pronunciarsi sulle eventuali ulteriori operazioni di trattamento che possono essere eseguite dagli inserzionisti.
4. Obbligo di ottenere il previo consenso informato La norma generale di cui allarticolo 5, paragrafo 3, prima frase, impone agli Stati membri di assicurare: che larchiviazione di informazioni oppure laccesso a informazioni gi archiviate nellapparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che labbonato o lutente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra laltro sugli scopi del trattamento. Questo articolo stato modificato nel 2009 a seguito della modifica della direttiva e-privacy. Le modifiche apportate chiariscono e ribadiscono la necessit del previo consenso informato dellutente31. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che lanalisi giuridica di seguito effettuata sia pertinente e valida sia per la versione attuale sia per la versione modificata dellarticolo 5, paragrafo 3. La sezione successiva analizza varie modalit per soddisfare i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 3. Dopo la discussione sul consenso, seguono ulteriori orientamenti sullobbligo di informazione. 4.1. Obbligo di ottenere il previo consenso dell'interessato ai fini della pubblicit comportamentale Ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3, il fornitore di rete pubblicitaria che intende archiviare o accedere a informazioni archiviate nellapparecchiatura terminale di un utente pu farlo a condizione che: i) abbia informato lutente in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra laltro sugli scopi del trattamento, e ii) abbia ottenuto il consenso dellutente allarchiviazione o allaccesso a informazioni contenute nella sua apparecchiatura terminale, dopo aver fornito le informazioni di cui al punto i). Dalla lettera dellarticolo 5, paragrafo 3, risulta che: i) il consenso, che di norma denominato previo consenso, deve essere ottenuto prima del collocamento del cookie e/o della raccolta delle informazioni archiviate nellapparecchiatura terminale dellutente, e ii) il consenso informato pu essere ottenuto soltanto se allutente sono state fornite informazioni preventive circa linvio e le finalit del cookie. In questo contesto importante considerare che, affinch il consenso sia valido indipendentemente dalle circostanze in cui stato espresso, esso deve essere libero, specifico e costituire una manifestazione informata di volont dell'interessato. Il consenso deve essere ottenuto prima che si proceda alla raccolta dei dati personali, in modo che gli interessati siano pienamente consapevoli del fatto che stanno esprimendo un consenso e delloggetto del medesimo. Inoltre, il consenso deve poter essere revocato. Le sottosezioni successive analizzano se il consenso espresso mediante le impostazioni del browser e le opzioni di opt-out offerte dai fornitori di reti pubblicitarie soddisfano o meno i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 3. 4.1.1. Consenso espresso mediante le impostazioni del browser Gli editori e i fornitori di reti pubblicitarie che si occupano di pubblicit comportamentale collocano tracking cookie nellapparecchiatura terminale dell'interessato quando questi accede a un sito web che fa parte della rete pubblicitaria, salvo che il browser dellutente sia impostato in modo tale da respingere i cookie. In pratica, una volta che il cookie collocato e l'interessato visualizza la pagina web in cui il messaggio pubblicitario stato trasmesso, l'interessato viene messo in grado di ottenere informazioni sui cookie e sul modo in cui impostare il browser per controllarli. Tali informazioni sono fornite dagli editori e dai fornitori di reti pubblicitarie. Di norma questi responsabili del trattamento offrono informazioni sui cookie di terzi utilizzati ai fini della pubblicit comportamentale nelle loro condizioni generali e/o nell'informativa sulla privacy. Tali informazioni possono comprendere gli usi/scopi fondamentali dei cookie e il modo in cui evitarli mediante le impostazioni del browser. Tuttavia, tale pratica non soddisfa i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 3, specie nella sua versione modificata, che sottolinea la necessit di offrire informazioni preliminari e di ottenere il previo consenso (prima dellavvio del trattamento). Il considerando 66 della direttiva 2009/136/CE che modifica la direttiva e-privacy precisa che il consenso dellutente al trattamento pu essere espresso mediante luso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca (browser) o di unaltra applicazione qualora ci si riveli tecnicamente fattibile ed efficace, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE. Tale disposizione, pi che costituire una deroga allarticolo 5, paragrafo 3, ricorda piuttosto che in questo ambiente tecnologico il consenso pu essere espresso in modalit diverse, qualora ci si riveli tecnicamente fattibile ed efficace e sia conforme agli altri requisiti pertinenti per un valido consenso. In questo contesto, importante determinare le condizioni alle quali le impostazioni del browser soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE e costituiscono pertanto un valido consenso conformemente alla direttiva 95/46/CE. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che ci si verifichi in circostanze molto limitate per i motivi di seguito esposti. In primo luogo, sulla base della definizione e dei requisiti per un valido consenso di cui allarticolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, in generale non si pu ritenere che l'interessato abbia espresso il proprio consenso semplicemente perch ha acquisito/usato un browser o unaltra applicazione che di default consente la raccolta e il trattamento dei dati. L'interessato medio non consapevole del tracciamento del suo comportamento in rete n conosce le finalit del tracciamento, ecc. Non sempre a conoscenza del modo in cui usare le impostazioni del browser per respingere i cookie, sebbene tali informazioni siano contenute nell'informativa sulla privacy. erroneo ritenere che linattivit dell'interessato (ovvero il fatto che questi non provveda a impostare il browser per respingere i cookie) fornisca una manifestazione chiara e univoca delle sue intenzioni. Come sottolineato dal Gruppo di lavoro articolo 29 nel richiamato parere 1/2008, la responsabilit in relazione a questo trattamento [dei cookie] non pu ridursi alla responsabilit dellutente che prende o non prende precise precauzioni a livello dei parametri del browser. Attualmente, soltanto uno dei quattro maggiori browser blocca di default i cookie di terzi dal momento della sua installazione. Gli altri tre, invece, accettano tutti i cookie come impostazione di default. In questi casi, si procede allinvio dei cookie e alla raccolta delle informazioni prima dellottenimento del consenso, in contrasto, quindi, con la necessit del previo consenso32. In secondo luogo, affinch le impostazioni del browser siano idonee a trasmettere un consenso informato, non si dovrebbe poter eludere la scelta effettuata dallutente allatto dellimpostazione del browser. Tuttavia, nella prassi accade che i cookie eliminati possano essere facilmente recuperati (fenomeno del respawning) dai cosiddetti flash cookie, che consentono ai fornitori di reti pubblicitarie di continuare a monitorare lutente. La disponibilit e il crescente utilizzo di questa tecnologia mettono in discussione l'idoneit delle impostazioni del browser a trasmettere un consenso informato, valido ed efficace. Infine, il consenso a ricevere cookie in massa, espresso mediante le impostazioni del browser, implica che l'utente accetti qualsiasi trattamento futuro, eventualmente senza conoscere le finalit o gli usi dei cookie. Il consenso in massa a qualsiasi trattamento futuro senza conoscere le circostanze del trattamento non pu essere considerato un consenso valido 33. Pertanto, affinch i browser o qualsiasi altra applicazione siano idonei a trasmettere un consenso valido, necessario risolvere questi problemi. In termini pratici, ci significa che: a) i browser o le altre applicazioni che di default respingono i cookie di terzi e che impongono allinteressato di compiere unazione positiva per accettare limpostazione e la continua trasmissione di informazioni contenute nei cookie da parte di determinati siti web sono idonei a trasmettere un consenso valido ed efficace. Per contro, se il browser stato precedentemente impostato in modo tale da accettare tutti i cookie, il consenso non sar conforme allarticolo 5, paragrafo 3, in quanto, in generale, esso non pu costituire una vera manifestazione di volont dell'interessato. Tale consenso non sarebbe n specifico n preliminare (al trattamento). Pur ammettendo che l'interessato possa aver deciso di mantenere le impostazioni di accettazione di tutti i cookie di terzi, i fornitori di reti pubblicitarie non possono realisticamente ritenere che la maggior parte degli interessati i cui browser sono impostati in modo da accettare i cookie abbia effettivamente esercitato questa scelta; b) i browser, assieme o combinati con altri strumenti di informazione, compresa la collaborazione tra fornitori di reti pubblicitarie ed editori, dovrebbero trasmettere informazioni chiare, complete e interamente visibili per garantire che il consenso sia pienamente informato. Al fine di soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE, i browser dovrebbero trasmettere, a nome del fornitore di rete pubblicitaria, informazioni pertinenti circa le finalit dei cookie e lulteriore trattamento. Pertanto, avvisi generici senza espliciti riferimenti alla rete pubblicitaria responsabile del collocamento del cookie non sono soddisfacenti. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che, a meno che i suddetti requisiti siano soddisfatti, il fornire informazioni e, in una certa misura, il facilitare lutente ad avvalersi della possibilit di respingere i cookie (spiegandogli il modo in cui procedere) non possono essere considerati, in genere, consenso informato ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, e dellarticolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE. Considerata l'importanza delle impostazioni del browser nel garantire che gli interessati esprimano in modo efficace il proprio consenso allarchiviazione di cookie e al trattamento dei loro dati, di estrema importanza che i browser siano dotati di impostazioni di default a tutela della privacy o, in altre parole, che siano provvisti dellimpostazione di non accettazione e non trasmissione di cookie di terzi. A integrazione di ci e ai fini di una maggiore efficacia, i browser dovrebbero richiedere allutente di seguire una procedura guidata relativa alla privacy alla prima installazione o al momento dellaggiornamento e prevedere un modo semplice per esercitare la scelta durante luso. Il Gruppo di lavoro articolo 29 invita i produttori di browser ad adottare provvedimenti urgenti e a coordinarsi con i fornitori di reti pubblicitarie. 4.1.2. Consenso ed esercizio delle opzioni di opt-out Sempre pi frequentemente i fornitori di reti pubblicitarie offrono meccanismi di opt-out che consentono agli utenti di opporsi alla ricezione di pubblicit mirata34. Per attivare questo meccanismo l'interessato deve andare sul sito web del fornitore o dei fornitori di reti pubblicitarie e indicare che non vuole essere tracciato ai fini della pubblicit mirata. Tali meccanismi intendono integrare e, in certa misura, risolvere i problemi sopra descritti in merito al consenso espresso mediante le impostazioni del browser. Questi meccanismi di opt-out basati sui cookie, oltre a essere visti con favore, devono essere incoraggiati in quanto semplificano le possibilit tecniche attualmente offerte all'interessato per rifiutare la pubblicit. In linea di principio, tuttavia, questi meccanismi di opt-out non trasmettono il consenso dell'interessato. Soltanto in casi singoli e assai specifici si potrebbe parlare di consenso implicito, come quando un utente avanzato che conosce la pratica della pubblicit comportamentale e sa di poterla rifiutare sceglie volontariamente di non farlo (specialmente se ci accade prima dellinvio di un cookie). Tuttavia, questo meccanismo non adeguato al fine di ottenere il consenso informato dellutente medio. I motivi sono analoghi a quelli indicati nel contesto delle impostazioni del browser, e precisamente: In primo luogo, gli utenti generalmente non dispongono di conoscenze di base circa la raccolta di dati, l'uso dei dati, il funzionamento della tecnologia e, soprattutto, le modalit per esprimere il dissenso (opt-out). Di conseguenza, in pratica, sono pochissime le persone che esercitano lopzione di opt-out, e questo non perch hanno preso la decisione informata di accettare la pubblicit comportamentale, bens perch non si rendono conto che il mancato ricorso allopt-out di fatto comporta unaccettazione. In secondo luogo, il consenso implica la partecipazione attiva dell'interessato prima della raccolta e del trattamento dei dati. Il meccanismo di opt-out spesso fa riferimento a una mancata reazione dell'interessato dopo l'inizio del trattamento. Inoltre, il meccanismo di optout non presuppone alcuna partecipazione attiva; semplicemente lintenzione dell'interessato presunta o implicita. In questo modo non si soddisfano i requisiti per un consenso giuridicamente valido. Alla luce di quanto precede, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che i meccanismi di optout basati sui cookie non forniscano allutente medio strumenti efficaci per esprimere il consenso a ricevere pubblicit comportamentale. In questo senso, essi non soddisfano i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 3. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che i meccanismi di opt-in preliminare, che richiedono unazione positiva dell'interessato per esprimere il consenso prima dell'invio del cookie, siano maggiormente in linea con larticolo 5, paragrafo 3. Facendo riferimento al consenso quale base giuridica del trattamento, il Gruppo di lavoro articolo 29 ha recentemente confermato tale opinione: Gli sviluppi tecnologici invitano inoltre a un esame attento del consenso. In pratica, larticolo 7 della direttiva 95/46/CE non sempre applicato correttamente, specie nel contesto di Internet, in cui un consenso implicito non sempre comporta un consenso inequivocabile (come richiesto dallarticolo 7, lettera a), della direttiva). Per permettere agli interessati di esprimersi chiaramente ex ante, prima cio che avvenga il trattamento dei dati personali da parte di terzi, necessario un consenso esplicito (quindi, un opt-in) per tutte le operazioni di trattamento basate sul consenso.35 In un precedente parere su questo argomento, il Gruppo di lavoro articolo 2936 raccomandava luso di messaggi specifici: Nel caso di cookies [] lutente dovr essere informato quando un cookie dovrebbe essere ricevuto, memorizzato o spedito []. Il messaggio dovrebbe specificare, in un linguaggio generalmente comprensibile, quali informazioni si intendono memorizzare nel cookie, ed a quale fine, nonch il periodo di validit del cookie stesso. Dopo aver ricevuto tali informazioni, l'interessato dovrebbe avere la possibilit di precisare se vuole che si crei o meno un suo profilo per scopi di pubblicit comportamentale. Il Gruppo di lavoro articolo 29 consapevole dei problemi pratici attualmente connessi allottenimento del consenso, specie se il consenso necessario ogniqualvolta un cookie sia letto ai fini della trasmissione di pubblicit mirata. Per evitare questo problema, in conformit al considerando 25 della direttiva e-privacy ([Lofferta] del diritto di opporsi [ai cookie] pu essere fornita una sola volta per luso dei vari dispositivi da installare sull'attrezzatura terminale dellutente [] durante successive connessioni), laccettazione di un cookie da parte dell'utente potrebbe essere considerata valida non solo per l'invio del cookie, ma anche per la successiva raccolta dei dati generati dal cookie. In altre parole, il consenso al collocamento del cookie e allutilizzo di informazioni ai fini della trasmissione di pubblicit mirata si estenderebbe alle letture successive del cookie ogniqualvolta lutente visiti un sito web partner del fornitore di rete pubblicitaria che ha provveduto inizialmente al collocamento del cookie. Tuttavia, se si considera che i) questa pratica significherebbe che le persone accettano di essere monitorate una volta per tutte e che ii) le persone potrebbero semplicemente dimenticare, per esempio, di avere acconsentito al monitoraggio un anno prima, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che si dovrebbero introdurre alcune garanzie. In particolare, il Gruppo propone tre misure: In primo luogo, limitare la portata temporale del consenso. Il consenso a essere monitorati non dovrebbe essere valido una volta per tutte, ma solo per un periodo di tempo limitato, per esempio un anno. Dopodich i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero ottenere un nuovo consenso. Ci sarebbe possibile se i cookie, dopo essere stati collocati nellapparecchiatura terminale dellutente, avessero una durata limitata (e la data di scadenza non potesse essere prorogata). In secondo luogo, ridurre ulteriormente i rischi sopra illustrati mediante ulteriori misure di informazione, approfondite di seguito alla sezione 4.2.1. In terzo luogo, permettere di revocare in qualsiasi momento il consenso liberamente prestato. Gli interessati dovrebbero avere la possibilit di revocare con facilit il consenso a essere monitorati ai fini della pubblicit comportamentale. A tale proposito, fondamentale fornire informazioni chiare su questa possibilit e sul modo in cui esercitarla (cfr. sezione 4.2). Il Gruppo di lavoro articolo 29 invita l'industria della pubblicit ad adottare le misure sopra descritte o altre misure alternative che prevedano una previa azione positiva degli utenti finalizzata allaccettazione i) dellarchiviazione dei cookie e ii) dellutilizzo dei cookie per il tracciamento durante la navigazione in rete ai fini della trasmissione di pubblicit comportamentale. Tali metodi possono includere anche la progettazione di browser e della tecnologia di browser. 4.1.4 Consenso informato: minori Nel parere 2/2009 il Gruppo di lavoro articolo 29 si occupato della protezione dei dati personali dei minori 37 , approfondendo ulteriormente le problematiche connesse allottenimento del consenso informato con riferimento ai minori. Accanto ai requisiti descritti sopra (e di seguito) per la validit del consenso, in alcuni casi necessario che i genitori o le altre persone che li rappresentano legalmente esprimano il consenso per conto dei minori. Nella fattispecie ci significa che i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero informare i genitori della raccolta e delluso dei dati dei minori e ottenere il loro consenso prima di procedere alla raccolta e allulteriore utilizzo dei dati ai fini del targeting comportamentale di minori38. A fronte di ci e in considerazione altres della vulnerabilit dei minori, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che i fornitori di reti pubblicitarie non dovrebbero offrire categorie di interesse volte a trasmettere pubblicit comportamentale o a influenzare i minori. 4.2. Obbligo di informazione nel contesto della pubblicit comportamentale La trasparenza essenziale per permettere alle persone di esprimere il consenso alla raccolta e allulteriore trattamento dei dati che le riguardano. Come illustrato in precedenza, nel contesto della pubblicit comportamentale pu accadere che gli utenti non conoscano o non comprendano la tecnologia a supporto della pubblicit comportamentale o persino che non sappiano di essere i destinatari specifici di tali tipologie di pubblicit. Pertanto, di fondamentale importanza assicurare che siano fornite informazioni sufficienti ed efficaci che raggiungano gli utenti di Internet. Gli interessati potranno effettuare una scelta solo se sono informati. 4.2.1 Quali informazioni devono essere fornite e da chi? Larticolo 5, paragrafo 3, stabilisce che lutente deve essere informato a norma della direttiva 95/46/CE, tra laltro sugli scopi del trattamento. Larticolo 10 della direttiva 95/46/CE disciplina la fornitura di queste informazioni39. Nellambito della pubblicit comportamentale, gli interessati devono essere informati, tra laltro, sullidentit del fornitore di rete pubblicitaria e sulle finalit del trattamento. L'interessato deve essere informato in modo chiaro riguardo al fatto che il cookie consentir al fornitore di pubblicit di raccogliere informazioni sulle visite ad altri siti web, sui messaggi pubblicitari proposti, su quelli cliccati, sui tempi di visualizzazione ecc. Dovrebbe inoltre essere fornita una semplice spiegazione sugli usi del cookie per creare profili ai fini della pubblicit mirata. Il considerando 25 della direttiva e-privacy prevede che le informazioni debbano essere fornite in modo chiaro e completo, per cui affermazioni del tipo inserzionisti e parti terze possono inoltre utilizzare i propri cookie o action tag sono evidentemente insufficienti. Per quanto riguarda le modalit di comunicazione delle informazioni, il considerando 25 raccomanda che siano il pi possibile chiare e comprensibili. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che il modo pi efficace per soddisfare questo principio sia comunicare un minimo di informazioni direttamente sullo schermo, in modo interattivo, facilmente visibile e comprensibile40. importante che le informazioni siano facilmente accessibili e ben visibili. Tali informazioni essenziali non possono quindi essere nascoste nelle condizioni generali e/o nell'informativa sulla privacy. Il Gruppo di lavoro articolo 29 riconosce che tecnicamente possono esistere modi diversi per fornire informazioni e fa appello alla creativit in questo settore. a conoscenza del fatto che alcuni fornitori di reti pubblicitarie hanno iniziato a elaborare nuovi metodi per fornire informazioni e si compiace di questi sviluppi. Le icone posizionate attorno ai messaggi pubblicitari sul sito web delleditore con collegamenti a ulteriori informazioni sono un esempio degli sviluppi che il Gruppo di lavoro giudica tanto positivi quanto necessari. Tenuto conto della possibilit, illustrata alla sezione 4.1.3, che le persone, accettando il monitoraggio una volta, autorizzino anche le letture successive del cookie, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene fondamentale che i fornitori di reti pubblicitarie elaborino modalit per informare periodicamente le persone del monitoraggio in corso. Se non vengono inviati avvisi chiari e inequivocabili, con mezzi semplici, per ricordare il monitoraggio in corso, probabile che dopo un certo periodo di tempo gli interessati dimentichino di essere monitorati e di avervi acconsentito. A tale proposito, il Gruppo di lavoro articolo 29 favorevole alla creazione di un simbolo e di messaggi associati che avvisino i consumatori del fatto che un fornitore di reti pubblicitarie sta monitorando il loro comportamento di navigazione al fine di trasmettere pubblicit mirata. Questo simbolo sarebbe di grande utilit non solo per ricordare alle persone che il monitoraggio in corso, ma anche per verificare se intendono continuare a essere monitorate o se desiderano revocare il consenso. Unaltra questione pertinente stabilire chi dovrebbe fornire le informazioni: leditore, il fornitore di reti pubblicitarie o entrambi? L'obiettivo fornire agli interessati informazioni facilmente accessibili e ben visibili. Come illustrato pi avanti, a tal fine essenziale la cooperazione tra fornitori di reti pubblicitarie ed editori. Il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva che, ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, lobbligo di fornire le informazioni necessarie e di ottenere il consenso degli interessati incombe in ultima analisi allentit che invia e legge il cookie, vale a dire, nella maggior parte dei casi, al fornitore di rete pubblicitaria. Quando gli editori sono corresponsabili del trattamento, per esempio nei casi in cui trasferiscono direttamente le informazioni identificabili ai fornitori di reti pubblicitarie, anchessi sono soggetti allobbligo di fornire agli interessati informazioni sul trattamento dei dati. Inoltre, come anticipato alla sezione 3.3, gli editori condividono con i fornitori di reti pubblicitarie parte della responsabilit per il trattamento che viene effettuato nel contesto della trasmissione di pubblicit comportamentale. Nello specifico, detta responsabilit interessa la prima fase del trattamento, ossia il trasferimento dell'indirizzo IP ai fornitori di reti pubblicitarie, che avviene quando gli interessati visitano i loro siti web e sono reindirizzati al sito web del fornitore di rete pubblicitaria. A fronte di questa responsabilit, gli editori hanno determinati obblighi verso gli interessati, derivanti principalmente dalla direttiva 95/46/CE41. In particolare, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che gli editori abbiano lobbligo di fornire agli interessati informazioni sul trattamento dei dati conseguente al reindirizzamento del loro browser e sulle finalit del successivo utilizzo dei dati da parte dei fornitori di reti pubblicitarie. Tali informazioni devono riferirsi non solo al trasferimento dellindirizzo IP a fini pubblicitari, ma anche allulteriore trattamento dei dati effettuato dai fornitori di reti pubblicitarie, compresa la collocazione di cookie. Naturalmente, il Gruppo di lavoro articolo 29 non intende affermare che le informazioni devono essere fornite due volte (la prima volta dal fornitore di rete pubblicitaria e la seconda dalleditore). Esso ritiene che, in questo settore, evidente la necessit di una collaborazione tra fornitori di reti pubblicitarie ed editori affinch le due parti decidano chi deve fornire le informazioni e in quale modo. Il Gruppo, pertanto, invita i fornitori di reti pubblicitarie e gli editori a impegnarsi a fondo per offrire le informazioni nel modo pi efficace e garantire il massimo livello di consapevolezza tra gli utenti di Internet sul funzionamento della pubblicit comportamentale in ogni situazione specifica. La necessit di questa interazione ancor pi evidente se si tiene conto del fatto che i fornitori di reti pubblicitarie sono, in linea di principio, invisibili agli occhi degli interessati. Gli utenti, infatti, interagiscono con il sito web che visitano, ossia con il sito delleditore. Per questo motivo, nellottica dell'utente, pi intuitivo ricevere comunicazioni dal sito web delleditore. Ci pu avvenire in modi diversi: leditore, per esempio, pu prevedere sul suo sito uno spazio in cui i fornitori di reti pubblicitarie possono posizionare le informazioni richieste. Le autorit di protezione dei dati, nellesercizio delle loro funzioni, prenderanno in considerazione adeguate misure per far conoscere agli utenti queste pratiche e i loro diritti.
5. Altri obblighi e principi derivanti dalla direttiva 95/46/CE Oltre allarticolo 5, paragrafo 3, i responsabili del trattamento dei dati devono assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva 95/46/CE che non siano gi previsti dal suddetto articolo. In particolare: 5.1. Obblighi che riguardano categorie particolari di dati I dati che rivelano lorigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lappartenenza sindacale, nonch i dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono considerati sensibili ai sensi dellarticolo 8 della direttiva 95/46/CE. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che l'uso di questo tipo di informazioni ai fini della pubblicit comportamentale comporta gravi rischi per la riservatezza dei dati personali. Il targeting degli interessati sulla base di informazioni sensibili pu costituire un abuso. Inoltre, dato il carattere sensibile di tali informazioni e considerate le situazioni imbarazzanti che si possono verificare qualora gli interessati ricevano messaggi pubblicitari che rivelano, per esempio, le loro preferenze sessuali o lattivit politica, opportuno scoraggiare lofferta/lutilizzo di categorie di interesse che rivelano dati sensibili. Se, ci nonostante, i fornitori di reti pubblicitarie offrono e utilizzano categorie di interesse che rivelano informazioni sensibili, devono rispettare le disposizioni di cui allarticolo 8 della direttiva 95/46/CE. Per esempio, se un fornitore di rete pubblicitaria procede al trattamento del comportamento di una persona al fine di collocarla in una categoria di interesse che indica una particolare preferenza sessuale, effettua un trattamento di dati sensibili ai sensi dellarticolo 8 della direttiva 95/46/CE. Questo articolo vieta il trattamento di dati sensibili, salvo in determinate circostanze specifiche. In questo contesto, lunica base giuridica che potrebbe giustificare il trattamento di tali dati sarebbe il previo consenso esplicito e distinto (opt-in) dellinteressato, ai sensi dellarticolo 8, paragrafo 2, lettera a). L'esigenza di una manifestazione specifica, positiva e preventiva del consenso dell'interessato implica che un meccanismo di consenso opt-out non sarebbe in alcun caso conforme ai requisiti di legge, e che il consenso non potrebbe essere ottenuto attraverso limpostazione delle preferenze del browser. Per raccogliere e trattare lecitamente questo tipo di informazioni, i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero predisporre meccanismi atti a ottenere il previo consenso esplicito, distinto da quello per il trattamento dei dati in generale. 5.2. Conformit ai principi relativi alla qualit dei dati Larticolo 6 della direttiva 95/46/CE elenca vari principi che devono essere rispettati dal responsabile del trattamento. In questo contesto, rivestono particolare importanza i punti di seguito illustrati. Il Gruppo di lavoro articolo 29 consapevole del fatto che i profili raccolti e utilizzati per la pubblicit comportamentale potrebbero potenzialmente essere usati per scopi diversi da quelli pubblicitari, per esempio, per lo sviluppo di nuovi servizi la cui natura ancora da determinare. Questa possibilit tuttavia subordinata al rispetto dellarticolo 6, paragrafo 1, lettera b), che stabilisce il principio di limitazione delle finalit. Tale principio vieta qualunque trattamento dei dati personali incompatibile con le finalit che hanno legittimato la raccolta iniziale dei dati. In altre parole, un utilizzo secondario e incompatibile delle informazioni raccolte e archiviate ai fini della pubblicit comportamentale sarebbe contrario allarticolo 6, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Per esempio, se le reti pubblicitarie fanno parte di un gruppo di societ che fornisce molteplici servizi, in linea di principio esse non possono usare i dati raccolti ai fini della pubblicit comportamentale per altri servizi (salvo che possa essere dimostrato che le finalit sono compatibili). Per le stesse ragioni, le reti pubblicitarie non possono arricchire con altre informazioni i dati raccolti ai fini della pubblicit comportamentale. Se i fornitori di reti pubblicitarie intendono usare informazioni raccolte ai fini della pubblicit comportamentale per finalit secondarie e incompatibili, per esempio per pi servizi, devono invocare altre basi giuridiche a norma dellarticolo 7 della direttiva 95/46/CE. Pertanto, dovranno informare gli interessati e, nella maggior parte dei casi, ottenerne il consenso ai sensi dellarticolo 7, lettera a). Larticolo 6, paragrafo 1, lettera e), dispone che i dati siano cancellati quando non sono pi necessari per la finalit per cui sono stati raccolti (principio della conservazione). Il rispetto di questo principio impone di limitare temporalmente larchiviazione delle informazioni. Di conseguenza, le societ devono indicare e rispettare i periodi di conservazione dei dati. A fronte di ci, le informazioni sul comportamento degli utenti devono essere eliminate se non sono pi necessarie allelaborazione di un profilo. Periodi di conservazione indefiniti o eccessivamente lunghi contrastano con larticolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva. Il Gruppo di lavoro articolo 29 ha osservato che i periodi di conservazione dei dati dei principali fornitori di reti pubblicitarie sono di durata diversa; alcune societ propendono per un periodo indefinito e altre limitano tale periodo a tre mesi. Pertanto, il Gruppo di lavoro articolo 29 invita i fornitori di reti pubblicitarie ad attuare politiche che garantiscano che le informazioni raccolte a ogni lettura del cookie siano cancellate o rese anonime non appena venga meno la necessit di conservarle. Ciascun responsabile del trattamento deve essere in grado di giustificare la necessit di un determinato periodo di conservazione. Il Gruppo di lavoro articolo 29 invita pertanto i fornitori di reti pubblicitarie a indicare i motivi che giustificano il periodo di conservazione che ritengono necessario alla luce delle finalit perseguite dal trattamento dei dati. Se una persona chiede la cancellazione del proprio profilo o esercita il diritto di revocare il consenso, il fornitore di rete pubblicitaria tenuto a cancellare o eliminare immediatamente le informazioni relative all'interessato, in quanto viene meno la base giuridica necessaria (ossia il consenso) che autorizza il trattamento. I responsabili del trattamento devono consentire all'interessato di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione previsti dagli articoli 12 e 14 della direttiva sulla protezione dei dati. Il Gruppo di lavoro articolo 29 a conoscenza delle iniziative dei fornitori di reti pubblicitarie volte a consentire l'accesso dell'interessato alle categorie di interesse a cui stato associato sulla base del numero identificativo del cookie42. Questi nuovi strumenti permettono agli utenti non solo di accedere alle categorie di interesse a essi connesse, ma anche di modificarle e cancellarle. Il Gruppo di lavoro articolo 29 accoglie con favore queste iniziative che contribuiscono a rendere effettivo il diritto degli interessati di accedere agevolmente ai propri dati personali e di modificarli. Inoltre, il Gruppo sollecita i fornitori di reti pubblicitarie ad attuare procedure finalizzate a informare le persone su questi strumenti e a renderli il pi possibile visibili per gli interessati, affinch l'utente medio sia effettivamente in grado di usarli. Larticolo 17 della direttiva impone al responsabile e all'incaricato del trattamento lobbligo di attuare misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla diffusione e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. Il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza richiede che i fornitori di reti pubblicitarie attuino misure tecniche e organizzative all'avanguardia per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. A norma dellarticolo 18 della direttiva 95/46/CE, il responsabile del trattamento pu essere tenuto a notificare il trattamento dei dati personali alle autorit di controllo, salvo che sia prevista una deroga. Di conseguenza, se richiesto dalla legislazione nazionale, i fornitori di reti pubblicitarie devono notificare il trattamento dei dati. Inoltre, in caso di trasferimento dei dati al di fuori dellUE (per esempio, a server situati in paesi terzi) i fornitori di reti pubblicitarie devono garantire il rispetto delle disposizioni relative al trasferimento di dati personali verso paesi terzi (articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE).
6. Conclusioni e raccomandazioni Le tecniche utilizzate dalla pubblicit comportamentale consentono agli inserzionisti, principalmente fornitori di pubblicit, di tracciare le persone durante la navigazione in rete, di creare profili e di usarli per trasmettere agli utenti messaggi pubblicitari personalizzati. Nella maggior parte dei casi tutto ci avviene all'insaputa degli interessati. Il Gruppo di lavoro articolo 29 nutre grande preoccupazione per le conseguenze che questa pratica sempre pi diffusa pu avere sulla protezione dei dati e della vita privata. Sebbene la legislazione in materia di protezione dei dati imponga, tra l'altro, di ottenere il consenso informato dell'interessato per ricorrere a questa pratica, nella realt dei fatti pare molto dubbio che lutente medio sia consapevole di essere monitorato ai fini della trasmissione di pubblicit mirata, e, ancor pi, che abbia espresso il proprio consenso. I metodi finora adottati dall'industria per fornire informazioni e consentire alle persone di decidere se accettare o meno il monitoraggio non hanno funzionato. Le informazioni fornite nelle condizioni generali e/o nell'informativa sulla privacy, spesso redatte in modo poco chiaro, non sono conformi ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. In alcuni Stati membri l'industria si impegnata a integrare le norme vigenti con disposizioni di autoregolamentazione. Questi sforzi sono apprezzati in quanto attuano i principi generali contenuti nel quadro normativo. Tuttavia, il Gruppo di lavoro articolo 29 ritiene che vi sia ancora molta strada da fare. Il settore deve impegnarsi maggiormente per rispettare le norme applicabili rafforzate. Con il presente parere, il Gruppo di lavoro articolo 29 intende aiutare le parti interessate, in particolare i fornitori di reti pubblicitarie e gli editori, a conformarsi al quadro normativo applicabile quale interpretato in questo documento. A tal fine, il presente parere espone le opinioni del Gruppo di lavoro articolo 29 sul modo in cui interpretare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati nella pratica della pubblicit comportamentale. Inoltre invita l'industria a proporre strumenti tecnici e di altro tipo per conformarsi al quadro normativo descritto nel presente documento, e a scambiare punti di vista con il Gruppo di lavoro articolo 29 su tali strumenti. Al termine di questo periodo di "discussione", il Gruppo di lavoro articolo 29 valuter la situazione e adotter i provvedimenti che riterr necessari e adeguati. Nel frattempo, il Gruppo di lavoro articolo 29 invita le parti interessate ad attuare le raccomandazioni descritte di seguito. Il quadro normativo dellUE relativo alluso dei cookie costituito in via principale dallarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy43. Larticolo 5, paragrafo 3, si applica quando informazioni, come i cookie, sono archiviate o recuperate dallapparecchiatura terminale di un utente di Internet. Non necessario che dette informazioni siano dati personali. Inoltre, la direttiva 95/46/CE si applica agli aspetti non specificamente coperti dalla direttiva e-privacy ogniqualvolta si proceda al trattamento di dati personali. La pubblicit comportamentale si basa sulluso di identificatori che consentono la creazione di profili utente molto dettagliati, i quali sono considerati nella maggior parte dei casi dati personali. 6.2. Giurisdizione, applicazione territoriale – stabilimento La direttiva 95/46/CE si applica al trattamento dei dati effettuato quando gli editori e i fornitori di reti pubblicitarie si occupano di pubblicit comportamentale, ai sensi dellarticolo, 4, paragrafo 1, lettere a) e c), della medesima direttiva e dellarticolo 3 della direttiva e-privacy. Gli orientamenti gi adottati dal Gruppo di lavoro articolo 29 in relazione a questo argomento sono pienamente applicabili. I fornitori di reti pubblicitarie sono soggetti agli obblighi di cui allarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, nella misura in cui collocano cookie e/o recuperano informazioni da cookie gi archiviati nellapparecchiatura terminale degli interessati. Essi sono anche responsabili del trattamento, nella misura in cui determinano le finalit e gli strumenti essenziali del trattamento dei dati. Gli editori hanno alcune responsabilit che incombono ai responsabili del trattamento per quanto riguarda la fase iniziale del trattamento, ossia quando tramite la modalit di impostazione dei loro siti web determinano il trasferimento dellindirizzo IP verso i fornitori di reti pubblicitarie (consentendo lulteriore trattamento). Tale responsabilit comporta alcuni obblighi limitati in materia di protezione dei dati (cfr. oltre). Inoltre, quando/se gli editori trasferiscono direttamente e personalmente dati personali identificabili ai fornitori di reti pubblicitarie sono considerati corresponsabili del trattamento. Fornitori di reti pubblicitarie: Larticolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy, che stabilisce lobbligo di ottenere il previo consenso informato, si applica ai fornitori di reti pubblicitarie. Le impostazioni del browser sono idonee a trasmettere il consenso soltanto in circostanze assai limitate, in particolare quando il browser impostato di default in modo tale da respingere tutti i cookie e lutente ha modificato le impostazioni per accettare i cookie dopo essere stato pienamente informato del nome del responsabile del trattamento, delle finalit del trattamento e dei dati che vengono raccolti. Pertanto, il browser, da solo o in combinazione con altri strumenti, deve trasmettere efficacemente informazioni chiare, complete e pienamente visibili riguardo al trattamento. I fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero incoraggiare i produttori/gli sviluppatori di browser e collaborare con loro al fine di garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione di questi dispositivi. In generale, i meccanismi di opt-out basati sui cookie non costituiscono un meccanismo adeguato per ottenere il consenso informato dellutente. Nella maggior parte dei casi, infatti, se l'utente non esercita l'opzione di "opt-out" il consenso considerato implicito. Tuttavia, nella pratica, sono pochissime le persone che esercitano lopzione di opt-out, e questo non perch hanno preso la decisione informata di accettare la pubblicit comportamentale, bens perch non sono consapevoli del trattamento in corso e ancor meno sanno come esercitare lopzione di opt-out. I fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero abbandonare quanto prima i meccanismi di opt-out e creare meccanismi di opt-in preliminare. I meccanismi atti a trasmettere un consenso valido e informato dovrebbero richiedere unazione positiva dell'interessato da cui risulti la volont di ricevere cookie e di accettare il conseguente monitoraggio del comportamento di navigazione ai fini della trasmissione di pubblicit mirata. In conformit al considerando 25 della direttiva e-privacy, laccettazione di un utente a ricevere un cookie pu comportare anche l'accettazione delle letture successive del cookie e, quindi, del monitoraggio del comportamento di navigazione. Non sarebbe necessario chiedere il consenso per ogni lettura del cookie. Tuttavia, affinch gli interessati siano costantemente tenuti al corrente del monitoraggio, i fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero: i) limitare nel tempo la portata del consenso; ii) offrire la possibilit di revocare con facilit il consenso a essere oggetto di monitoraggio ai fini della trasmissione di pubblicit comportamentale; iii) creare un simbolo o altri strumenti che siano visibili in tutti i siti web oggetto del monitoraggio (i partner del sito web del fornitore di reti pubblicitarie). Questo simbolo non solo ricorderebbe alle persone che il monitoraggio in corso, ma le aiuterebbe anche a verificare se intendono continuare a essere monitorate o se desiderano revocare il consenso. I fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 95/46/CE che non siano gi previsti dallarticolo 5, paragrafo 3, ossia il principio di limitazione delle finalit e gli obblighi in materia di sicurezza. I fornitori di reti pubblicitarie, inoltre, dovrebbero consentire alle persone di esercitare i diritti di accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati. Il Gruppo di lavoro articolo 29 accoglie con favore la pratica di alcuni fornitori di reti pubblicitarie di offrire agli interessati la possibilit di accedere e modificare le categorie di interesse in cui sono stati classificati. I fornitori di reti pubblicitarie dovrebbero attuare politiche di conservazione dei dati che garantiscano la cancellazione automatica delle informazioni raccolte a ogni lettura del cookie dopo un periodo giustificato di tempo (il tempo necessario per le finalit del trattamento). Ci vale anche per le tecnologie di tracciamento alternative utilizzate nella pubblicit comportamentale, come la tecnologia JavaScript installata nellambiente del browser dellutente. Fornitori di reti pubblicitarie ed editori: Fornire informazioni ben visibili una condizione imprescindibile per la validit del consenso. Menzionare la pratica della pubblicit comportamentale nelle condizioni generali e/o nell'informativa sulla privacy non sufficiente. Al riguardo, considerato che la pratica della pubblicit comportamentale mediamente poco conosciuta, necessario un impegno maggiore per cambiare la situazione. I fornitori di reti pubblicitarie/gli editori devono informare gli utenti in conformit allarticolo 10 della direttiva 95/46/CE. In pratica, devono garantire che alle persone sia comunicato, quanto meno, chi (quale soggetto) responsabile del trasferimento del cookie e della raccolta delle informazioni connesse. Le persone devono inoltre essere informate in un linguaggio semplice riguardo a) al fatto che il cookie sar utilizzato per creare profili utente; b) al tipo di informazioni che saranno raccolte per la creazione di questi profili; c) al fatto che i profili saranno usati per la trasmissione di messaggi pubblicitari mirati; d) al fatto che il cookie consentir lindividuazione dellutente su diversi siti web. I fornitori di reti/gli editori dovrebbero fornire le informazioni direttamente sullo schermo, in modo interattivo, alloccorrenza seguendo un approccio strutturato su pi livelli. Le informazioni devono in ogni caso essere facilmente accessibili e ben visibili. Le icone posizionate sul sito web delleditore, accanto ai messaggi pubblicitari, con collegamenti a ulteriori informazioni, costituiscono un buon esempio. Il Gruppo di lavoro articolo 29 sollecita i fornitori di reti/il settore degli editori a dar prova di creativit in questo ambito. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2010 Per il Gruppo di lavoro Il presidente Jacob KOHNSTAMM
NOTE 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 2 La pubblicit contestuale rappresenta un tipo di pubblicit selezionata in base ai contenuti visualizzati in quel momento dall'interessato. Nel caso dei motori di ricerca, il contenuto pu essere dedotto dalle parole chiave della ricerca effettuata, dalla ricerca precedente o dall'indirizzo IP dell'utente (se indica la probabile ubicazione geografica dell'utente). 3 Pubblicit selezionata in base a caratteristiche note dell'interessato (et, sesso, ubicazione, ecc.), fornite dallo stesso nella fase di registrazione a un sito. 4 Oltre che attraverso le reti pubblicitarie, la pubblicit comportamentale pu essere diffusa anche mediante la pubblicit on-site. Con questo metodo, linserzionista segnala alleditore il target di pubblico desiderato sulla base di criteri che possono estendersi oltre i semplici dati demografici, quale la classica triade fascia di et, genere, paese, e comprendere criteri molto pi precisi (come le parole chiave o gli interessi). Sar quindi cura delleditore mostrare la pubblicit al target prescelto, adottare la tecnologia per la determinazione del target e verificare il posizionamento e la distribuzione del messaggio pubblicitario. Questo metodo viene usato in alcune piattaforme di social network che consentono il targeting degli utenti in base ai loro interessi. 5 New York Times, To Aim Ads, Web is Keeping Closer Eye on You, 10 marzo 2008. Larticolo presenta dati statistici sulla frequenza con cui le grandi reti pubblicitarie seguono le singole visite ai siti web. Nel caso della rete pubblicitaria di Yahoo!, si pu presumere che alla fine del 2007 un utente medio americano fosse tracciato 2.520 volte al mese. http://www.nytimes.com/2008/03/10/technology/10privacy.html?_r=1&scp=3&sq=%22They%20know%20more%20than%20you%20think%22&st=cse 6 La maggior parte delle principali reti pubblicitarie collabora in modo strutturale con molte altre reti secondarie. Per esempio: si veda lelenco dei partner di Google Adsense, URL:http://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?answer=94149, o lelenco dei partner di Yahoo!, URL:http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/thirdparties/ La collaborazione si articola nel modo seguente: la rete pubblicitaria principale invita alcune reti pubblicitarie a presentare offerte per lo spazio pubblicitario del web server e quindi sceglie lofferta migliore. 7 Altre tecnologie di tracciamento si basano, per esempio, sulluso degli indirizzi IP e delle firme del browser (browser signature). La Electronic Frontier Foundation ha studiato la possibilit di identificare la singola browser signature (user agent), compreso il software utilizzato, la sua versione, la lingua e i plug-in installati, URL: http://panopticlick.eff.org/. Per quanto riguarda gli indirizzi IP, una start-up americana ha recentemente annunciato di possedere una banca dati contenente 65 milioni di indirizzi IP collegati ai relativi nomi e indirizzi, URL: http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=123280. 8 Se l'interessato usa browser diversi, i cookie saranno di volta in volta diversi per ciascun browser. 9 Questo testo composto da caratteri alfanumerici pu essere usato per una variet di scopi, tra cui la memorizzazione delle preferenze, larchiviazione delle informazioni sulla sessione o lindividuazione dell'interessato attraverso un identificatore unico. 10 Esistono tuttavia semplici soluzioni per le parti che collaborano tra loro e desiderano aggirare queste limitazioni e condividere i rispettivi cookie. Il proprietario di un dominio pu configurare il proprio DNS per consentire a terzi di usare uno dei suoi sottodomini. Il terzo sar quindi in grado di condividere determinati cookie con il proprietario del dominio. Altre tecniche prevedono luso di javascript per eseguire ulteriori richieste web presso altri server, consentendo in tal modo a un numero ancor maggiore di parti di collegare o sincronizzare i loro dati di tracciamento (http://blog.kruxdigital.com/2010/02/24/cookiesynching/). 11 Le versioni pi recenti di molti browser comunemente noti (per esempio, Internet Explorer 8, Google Chrome, Firefox, Safari ecc.) consentono sessioni di navigazione che cancellano automaticamente tutti i cookie installati durante la sessione. 12 Il W3C, inoltre, sta sviluppando uno standard DOM Storage che consentir di archiviare localmente sui computer degli utenti grandi quantit di dati mediante script. 13 I flash cookie sono in grado di archiviare informazioni relative alle impostazioni e di aggirare le preferenze dellutente. Cfr. Soltani, Ashkan, Canty, Shannon, Mayo, Quentin, Thomas, Lauren e Hoofnagle, Chris Jay, Flash Cookies and Privacy (10 agosto 2009). Disponibile sul sito dellSSRN: http://ssrn.com/abstract=1446862 14 Per esempio, la societ Phorm, mediante la sua tecnologia denominata Webwise, ha offerto un servizio di targeting comportamentale che si basa sulla Deep packet inspection per analizzare le pagine visualizzate dagli utenti di Internet. Per poter fornire il servizio, la Phorm ha avviato un partenariato con i fornitori di servizi Internet. 15 Alcune reti pubblicitarie consentono agli utenti registrati di visualizzare e modificare il proprio profilo predittivo, almeno in una certa misura. 16 Ulteriori informazioni sullubicazione possono essere raccolte accedendo ad altre fonti e possono essere utilizzate per la definizione del profilo. 17 Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorit nazionali responsabili dellesecuzione della normativa a tutela dei consumatori. 18 Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva e-privacy, che recita: Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. 19 La direttiva e-privacy fa riferimento ad abbonati e utenti. Gli abbonati possono essere sia le persone fisiche o interessate di cui alla direttiva 95/46/CE sia le persone giuridiche. La parola utente indica l'interessato che utilizza un servizio di comunicazione elettronica senza esservi necessariamente abbonato. Per motivi di coerenza, nel presente parere, ove possibile, si utilizzer il termine interessato. 20 Larticolo 5, paragrafo 3, neutro da un punto di vista tecnologico, per cui si applica non solo ai cookie, ma anche a qualsiasi altro dispositivo tecnologico usato per archiviare o accedere a informazioni archiviate nellapparecchiatura tecnica delle persone (software spia, codici maligni o malware, ecc). 21 Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca, adottato il 4 aprile 2008. 22 Cfr. linterpretazione del concetto di dati personali fornita dal Gruppo di lavoro articolo 29 nel parere 4/2007 sul concetto di dati personali, adottato il 20 giugno 2007. 23 Nel parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca, adottato il 4 aprile 2008, il Gruppo di lavoro articolo 29 ha confermato che, nella maggior parte dei casi, i cookie e gli indirizzi IP devono essere considerati dati personali. Secondo il parere, Quando un cookie contiene un unico identificatore utente, lID ovviamente un dato personale. Limpiego di cookie persistenti o strumenti analoghi con un ID esclusivo permette di rintracciare gli utenti di un determinato computer anche se sono usati indirizzi IP dinamici. I dati sul comportamento dellutente generati impiegando questi strumenti permettono di ricostruire ancora meglio le caratteristiche della persona in questione. 24 Il principio del trattamento leale e lecito di cui allarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), pu essere considerato compreso nellarticolo 5, paragrafo 3, nella misura in cui la lealt riguarda e implica la trasparenza. 25 Il campo di applicazione della direttiva e-privacy stabilito dallarticolo 3, paragrafo 1, della stessa, ai sensi del quale larticolo 5, paragrafo 3, si applica allarchiviazione o allaccesso a informazioni conservate nellapparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nellUE. 26 I due criteri che determinano lapplicazione della direttiva (o piuttosto, della normativa nazionale che la attua) sono i seguenti: i) quando il trattamento dei dati effettuato nel contesto delle attivit di uno stabilimento del responsabile del trattamento, ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a); ii) quando il responsabile non stabilito nel territorio dellUE e ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio dellUE, ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera c). 27 Cfr. WP 56 del 30 maggio 2002 sulla determinazione dellapplicazione internazionale della normativa comunitaria in materia di tutela dei dati al trattamento dei dati personali su Internet da parte di siti web non stabiliti nellUE, e il parere 1/2008, pi recente, sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca, adottato il 4 aprile 2008. 28 Parere 1/2010 sui concetti di responsabile del trattamento e incaricato del trattamento, adottato il 16 febbraio 2010. 29 Il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva che lobbligo di informazione ed eventuali ulteriori obblighi possono derivare anche da principi generali del diritto (in materia di contratti e di responsabilit civile extracontrattuale) nonch da leggi in materia di tutela dei consumatori connesse a pratiche commerciali tra imprese e consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali). 30 Parere 1/2010 sui concetti di responsabile del trattamento e incaricato del trattamento http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf 31 Ci avviene in due modi: in primo luogo, sostituendo lespressione possibilit di rifiutare con la necessit di ottenere il consenso di cui alla direttiva 95/46/CE, e, in secondo luogo, coniugando il verbo al passato abbia espresso. 32 Unulteriore complicazione rappresentata dal fatto che i tre browser sopra menzionati continuano a trasmettere informazioni sui cookie esistenti anche se il browser stato impostato in modo tale da respingere i (nuovi) cookie di terzi. In altre parole, le informazioni riguardanti i cookie che sono stati collocati prima che il browser fosse impostato per rifiutare i cookie continueranno a essere inviate al fornitore di rete pubblicitaria. Attualmente soltanto uno dei browser principali consente agli utenti di bloccare limpostazione e la trasmissione di cookie di terzi (vale a dire, compresi quelli collocati prima dellimpostazione del browser per respingere i cookie). Ci comporta che anche i cookie impostati come cookie di prime parti (quando si visita il singolo sito web, per esempio, di un motore di ricerca o di un sito di social network) possono essere letti da quel sito quando lutente visita un sito partner del primo sito web. 33 Come rilevato dal Gruppo di lavoro articolo 29 nel Documento di lavoro su uninterpretazione comune dellarticolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, adottato il 25 novembre 2005, nel contesto dei futuri trasferimenti di dati limportanza che il consenso sia un atto esplicito esclude di fatto ogni sistema in cui la persona interessata avrebbe il diritto di opporsi al trasferimento solo dopo che avvenuto: perch il trasferimento abbia luogo occorre che sia effettivamente richiesta la specifica approvazione della persona interessata. 34 Si consideri a titolo esemplificativo lopzione di opt-out fornita dalla Network Advertising Initiative, che offre la possibilit di opporsi a varie reti: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 35 Il Gruppo di lavoro articolo 29 riconosce il lavoro svolto da alcune associazioni, come The Future of Privacy, nel contesto della promozione delluso di icone a scopi informativi. 36 Raccomandazione 1/99 sul trattamento invisibile e automatico dei dati personali su Internet: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1999/wp17it.pdf. 37 Parere sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole): http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_it.pdf 38 Ci si aggiunge alle leggi e alle norme applicabili in materia di pubblicit. 39 Larticolo impone, in particolare, la fornitura di informazioni sullidentit del responsabile del trattamento, sulle finalit del trattamento nonch sui destinatari dei dati e sullesistenza del diritto di accesso nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per garantire un trattamento equo. 40 In linea con i precedenti orientamenti del Gruppo di lavoro articolo 29; si rimanda alla raccomandazione 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nellUnione europea, adottata il 17 maggio 2001 e disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp43it.pdf 41 Inoltre, il Gruppo di lavoro articolo 29 osserva che, in virt dei principi generali del diritto (diritto contrattuale e responsabilit civile) e della normativa sulla tutela dei consumatori in materia di pratiche commerciali tra imprese e consumatori, gli editori possono essere tenuti a informare le persone fintantoch il trattamento dei dati e il monitoraggio hanno luogo in conseguenza della loro azione di reindirizzamento degli utenti al fornitore di rete pubblicitaria. 42 Cfr. lAd Interest Manager di Yahoo allindirizzo http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/ e lInterest-Based Advertising di Google allindirizzo http://www.google.com/ads/preferences/html/about.html. 43 La direttiva e-privacy modificata deve essere recepita dagli Stati membri entro maggio 2011.
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