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GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29
Il Gruppo di lavoro stato istituito in virt dellĠarticolo 29
della direttiva 95/46/CE. é lĠorgano consultivo indipendente dellĠUE per la
protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati
allĠarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e allĠarticolo 15 della direttiva
2002/58/CE. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C
(Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea,
direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190. Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm Parere 7/2010 - WP 178 concernente la comunicazione della Commissione europea sullĠapproccio
globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record, PNR) verso paesi terzi Adottato il 12 novembre 2010 Il GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, istituito
con direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995, visti
lĠarticolo 29 e lĠarticolo 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, di tale
direttiva e lĠarticolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, visto
il suo regolamento interno, ha
adottato il seguente parere: 1. INTRODUZIONE Il
21 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato la comunicazione sullĠapproccio
globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record, PNR) verso paesi terzi. La Commissione ritiene che lĠuso dei dati PNR a
fini di contrasto stia crescendo e sia sempre pi considerato un aspetto
normale e necessario dellĠattivit di contrasto. Pertanto, ha deciso di
definire una serie di criteri generali che dovrebbero essere applicati a tutti
i futuri accordi PNR con paesi terzi. La comunicazione contiene inoltre unĠanalisi
dellĠuso corrente dei dati PNR e fornisce unĠindicazione sui piani della Commissione
per la stipulazione di accordi con paesi terzi negli anni a venire. Poich
sempre pi paesi richiedono i dati PNR, probabilmente aumenter anche il numero
di accordi che saranno stipulati. La Commissione ha deciso che quindi
auspicabile definire un quadro da applicare a tutti i futuri accordi PNR, al
fine di evitare lĠincertezza del diritto per le compagnie aeree e gli Stati
membri, nonch gli inutili oneri amministrativi causati dalla necessit di
uniformarsi a insiemi diversi di norme per i vari paesi terzi. Il gruppo di
lavoro articolo 29 accoglie favorevolmente lĠapproccio globale adottato dalla
Commissione per affrontare le richieste a livello di Unione europea e per
garantire norme efficaci di protezione dei dati nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali. Il
gruppo di lavoro desidera sottolineare che lo scambio di dati PNR non deve
essere considerato isolatamente. Pertanto, lĠapproccio globale dovrebbe essere
esteso alle richieste dei paesi terzi in relazione a tutti i dati dei
passeggeri, ivi compresi i dati API, al confronto degli elenchi di sorveglianza
e altre attivit di controllo preliminare. Ne consegue che la Commissione
dovrebbe altres decidere, al ricevimento di una richiesta di dati dei
passeggeri, se e quale tipo di dati, per esempio dati API, sono sufficienti, e
concludere un accordo in tal senso. Per
quanto concerne i dati PNR, il gruppo di lavoro ha seguito da vicino le
trattative che hanno portato agli accordi PNR con Stati Uniti, Canada e Australia,
e ha espresso una serie di pareri che individuano le implicazioni di questi
sistemi PNR per la vita privata. Fino ad oggi molte delle obiezioni sollevate
dal gruppo di lavoro non hanno ancora trovato risposta. Nonostante le numerose
preoccupazioni rimaste, lĠattuale comunicazione rappresenta tuttavia un passo
avanti nella giusta direzione. II. NECESSITË DELLĠUSO DEI DATI PNR Il
gruppo di lavoro ha sempre sostenuto la lotta contro il terrorismo
internazionale e altri reati gravi di natura transnazionale, considerandola
necessaria e legittima. Esso riconosce che i dati personali possono costituire
informazioni preziose in determinate circostanze, ma del parere che la
raccolta e il trattamento dei dati di tutti i passeggeri non bastino a
sconfiggere questo fenomeno e che si dovrebbero sfruttare tutti gli altri mezzi
a disposizione, preferibilmente con un effetto meno intrusivo sui viaggiatori
innocenti, al fine di accrescere la sicurezza e garantire viaggi aerei sicuri
ed efficienti. Va sottolineato che le compagnie aeree raccolgono e usano i dati
dei passeggeri per i propri scopi commerciali. Al fine di consentire lĠuso di
tali dati per altri scopi, e cio lĠuso a fini di contrasto, serve un approccio
equilibrato tra il bisogno di tutela della sicurezza pubblica e altri interessi
pubblici, come i diritti fondamentali degli individui. Nella
comunicazione in oggetto, la Commissione europea si limita ad affermare che opinione
sempre pi diffusa che i dati PNR siano uno strumento necessario nella lotta contro
il terrorismo e altri reati gravi, senza per avvalorare questĠaffermazione. La
Commissione non sembra operare alcuna distinzione tra lĠuso crescente dei dati
PNR e la crescente accettazione del loro utilizzo. é possibile che le autorit
di contrasto si siano abituate ad avere a disposizione i dati PNR, ma questo
fatto da solo non una dimostrazione che la raccolta e lĠuso dei dati PNR
siano accettati a livello pubblico o politico, n una giustificazione della loro
necessit. Le
tre argomentazioni di cui al paragrafo 2.2 della comunicazione sembrano
indicare che: Ò comodo per le autorit di contrasto avere a disposizione i
dati PNRÓ, ma non che Òle autorit di contrasto necessitano dei dati PNR per
combattere il terrorismo e altri reati graviÓ. Il gruppo di lavoro si rammarica
inoltre del fatto che la Commissione non abbia sentito lĠesigenza di
approfondire ulteriormente lĠefficacia dellĠuso dei dati PNR, che invece un elemento
fondamentale per giudicarne la necessit. Nei
suoi precedenti pareri, il gruppo di lavoro ha pi e pi volte ribadito lĠimportanza
di trovare un giusto equilibrio. Finora ci non accaduto. Soprattutto, non vi
sono statistiche o prove oggettive in grado di mostrare chiaramente il valore
dei dati PNR nella lotta contro il terrorismo internazionale e altri reati
gravi di natura transnazionale. Per questo motivo impossibile valutare con
chiarezza la necessit o la proporzionalit dellĠuso dei dati PNR nelle attivit
di contrasto. Secondo
il gruppo di lavoro, qualsiasi sistema PNR dovrebbe essere: á necessario, in maniera dimostrabile, a risolvere il problema; á in grado, in maniera dimostrabile, di risolvere con ogni
probabilit il problema; á proporzionato al beneficio in termini di sicurezza; á meno invasivo, in maniera dimostrabile, rispetto a misure
alternative e á sottoposto periodicamente a revisione per garantire che le misure
siano sempre proporzionate1. Tali
requisiti possono essere sviluppati come segue. Occorre determinare la necessit
dellĠanalisi dei modelli di viaggio dei passeggeri, tenendo conto dello scopo
concreto e specifico previsto. A titolo illustrativo: la lotta al terrorismo
non richieder necessariamente gli stessi dati n determiner il medesimo
equilibrio tra diritti e interessi, per esempio, della lotta contro il traffico
di droga. Va ricordato che la raccolta dei dati PNR iniziata dopo gli eventi
dellĠ11 settembre 2001, come reazione a una minaccia straordinaria. LĠasse si
sta ora spostando verso il trattamento generico per scopi diversi, talvolta
senza alcun nesso con la giustificazione originaria. Prima
di considerare qualsiasi nuovo accordo PNR o sviluppare nuovi sistemi PNR si dovrebbe
svolgere unĠanalisi dettagliata dellĠefficienza delle banche dati esistenti e
degli scambi di informazioni gi in atto2. Il
gruppo di lavoro ribadisce che, per soddisfare il requisito di necessit, i
dati API possono essere in molti casi una risposta sufficiente alla richiesta
di dati dei passeggeri da parte di un paese terzo. LĠadeguatezza e la
proporzionalit dei dati trattati si potrebbero pi facilmente determinare,
essendo basate su informazioni identificative esatte anzich sulle intenzioni
di viaggio. Il gruppo di lavoro auspica inoltre una chiara definizione delle
finalit dĠuso dei sistemi API e PNR da parte delle autorit di contrasto, in
modo da rendere realmente misurabile lĠefficacia di questi sistemi. Al
giorno dĠoggi esistono molti sistemi e meccanismi per richiedere i dati dei
passeggeri, tra cui si annoverano gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e
gli Stati Uniti dĠAmerica. Prima di stipulare nuovi accordi, la Commissione
dovrebbe valutare se la richiesta dei dati dei passeggeri da parte di paesi terzi
possa essere soddisfatta attraverso i sistemi e meccanismi esistenti. La
proporzionalit del sistema deve essere valutata tenendo conto dellĠeffetto dei
mezzi usati (per esempio, analisi dei modelli e valutazione dei rischi) sui
diritti fondamentali degli individui. Prima di adottare un simile sistema
devono essere attentamente considerate le opzioni alternative, visto il
carattere intrusivo delle decisioni adottate, almeno in gran parte, in maniera
automatizzata sulla base di modelli standard e alla luce delle difficolt degli
individui a opporsi a simili decisioni. Il gruppo di lavoro accoglierebbe
quindi favorevolmente unĠadeguata valutazione dellĠimpatto sui diritti
fondamentali, che dovrebbe essere svolta per tutte le future proposte
legislative della Commissione europea concernenti i dati PNR. LĠutilit
di tracciare profili su vasta scala sulla base dei dati dei passeggeri deve
essere indagata a fondo, facendo riferimento sia a elementi scientifici che a
studi recenti. Fino ad oggi il gruppo di lavoro non si imbattuto in
informazioni in grado di confermare lĠutilit di una simile definizione dei
profili. Al contrario, studi recenti tendono a evidenziare il carattere controproducente
di una siffatta attivit, soprattutto in relazione alla lotta contro il terrorismo.3 Infine,
per quanto concerne la rete tecnica delle compagnie aeree o dei sistemi informatici
di prenotazione, lĠadattamento dellĠinfrastruttura per soddisfare pi
facilmente le richieste delle autorit di contrasto solleva seri problemi per
la vita privata: in una fase preliminare non dovrebbe avere luogo alcuna
ridefinizione del sistema per scopi che non abbiano, in linea di principio,
alcun nesso con le attivit commerciali primarie. Al contrario, lĠinfrastruttura
dovrebbe essere concepita in modo da soddisfare le esigenze del settore, e non per
fini di contrasto. In linea con le esigenze del settore, la concezione del
sistema dovrebbe includere tecnologie che tutelino maggiormente la vita
privata, in particolare allo scopo di prevenire gli accessi non autorizzati e
di proteggere lĠintegrit dei dati personali. III. NORME, CONTENUTI E CRITERI Il
gruppo di lavoro accoglie favorevolmente le norme generali enunciate nel paragrafo
3.3 della comunicazione. Tali norme dovrebbero tuttavia essere considerate come
i requisiti minimi applicabili a ogni futuro accordo PNR e non come un elenco
di desiderata da negoziare. Molte delle norme e dei criteri sono una risposta
alle preoccupazioni sollevate in passato dal gruppo di lavoro e dal Parlamento
europeo. La loro applicazione per il tramite di accordi vincolanti dovrebbe, in
linea di principio, determinare un livello molto migliore di protezione dei
dati dei cittadini europei e garantire la certezza del diritto. Il gruppo di
lavoro intravede comunque un margine di ulteriore miglioramento e desidera
esortare il legislatore dellĠUE a includere gli elementi elencati di seguito
nel quadro delle norme e dei criteri generali per i futuri accordi PNR, nonch
per i successivi mandati negoziali. Conformit
con il quadro giuridico dellĠUE in materia di vita privata e protezione dei dati Va
da s che qualsiasi futuro accordo PNR dovrebbe soddisfare appieno le
condizioni enunciate nel quadro giuridico dellĠUnione europea in materia di
vita privata e protezione dei dati, nellĠambito dei precedenti primo e terzo
pilastro. Ci significa, tra le altre cose, che i diritti concessi alle persone
interessate conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla decisione 2008/977/GAI
e la loro attuazione nazionale dovrebbero essere almeno garantiti in tutti i futuri
accordi PNR. Ovviamente, tutti i diritti attribuiti alla persona interessata
dovrebbero poter essere esercitati anche nella pratica. é altres
indispensabile assicurare la coerenza con il futuro quadro completo dellĠUnione
europea in materia di protezione dei dati e con il futuro accordo generale
UE-USA in materia di scambio dei dati nellĠambito della cooperazione tra le forze
di polizia e le autorit giudiziarie. Gli accordi dovrebbero inoltre rispettare
il diritto alla protezione dei dati personali enunciato nella Carta dei diritti
fondamentali dellĠUnione europea, che ha carattere vincolante dallĠentrata in
vigore del trattato di Lisbona. Il
gruppo di lavoro sottolinea la necessit di una legislazione appropriata nel
paese terzo ricevente, in grado di garantire la raccolta e il trattamento dei
dati PNR a fini di contrasto da parte delle autorit competenti. Tutti i futuri
accordi PNR dovranno fare riferimento all'ordinamento nazionale pertinente.
Inoltre, poich tutte le condizioni contenute nellĠaccordo dovrebbero essere
concordate bilateralmente e rispettate da tutte le parti, nessuna condizione dovr
essere imposta, modificata o interpretata in maniera unilaterale. Qualit
dei dati Nella
sua analisi delle tendenze internazionali in materia di dati PNR, la
Commissione osserva che i dati PNR sono informazioni non verificate, per lo pi
fornite direttamente dai passeggeri o dai loro tour operator o agenzie di
viaggi e raccolte per scopi commerciali e non a fini di contrasto. Non
essendovi alcun modo (facile) per verificare oggettivamente questi dati, i dati
PNR non possono essere considerati informazioni esatte. La loro raccolta per
fini di contrasto e dĠimmigrazione solleva pertanto alcuni dubbi circa la loro
adeguatezza e precisione. Laddove fosse dimostrata la necessit di scambiare
dati PNR, lĠopportunit dello scambio dovr essere valutata caso per caso,
svolgendo anche una verifica rigorosa della necessit e proporzionalit. Periodi
di conservazione da parte delle autorit di contrasto nel paese terzo ricevente Come
correttamente affermato nella comunicazione, i dati non dovrebbero essere conservati
pi a lungo di quanto necessario per il raggiungimento dello scopo definito. In
altre parole, i periodi di conservazione dovrebbero essere adeguati e
proporzionati. La conservazione dei dati di persone non sospette solleva la
questione della loro necessit e potrebbe essere in conflitto con i principi
costituzionali di alcuni Stati membri. Al gruppo di lavoro non risulta che
particolari periodi di conservazione possano essere ritenuti adeguati e
proporzionati. I dati dovrebbero essere cancellati subito dopo lĠanalisi,
tranne in casi specifici in cui abbiano dato adito a unĠindagine in relazione a
uno specifico passeggero. In questi casi potrebbero essere conservati nei
relativi dossier per il tempo necessario ai fini dellĠindagine in corso, in conformit
con un esistente quadro procedurale giuridico che includa idonee garanzie in merito
alla sicurezza e allĠintegrit dei dati personali, e dovrebbero essere
cancellati dalle banche dati originali. Alla luce dellĠauspicato effetto di
armonizzazione delle norme generali, il gruppo di lavoro ritiene opportuno
inserire lo stesso periodo di conservazione in tutti i futuri accordi PNR, ribadendo
al tempo stesso che il periodo di conservazione non dovrebbe essere pi lungo
del necessario. Condizioni
per il trasferimento Il
gruppo di lavoro condivide la proposta della Commissione di utilizzare unicamente
il cosiddetto metodo ÒPUSHÓ di trasferimento – nel quale i dati vengono
selezionati e trasferiti direttamente dalle compagnie aeree alle autorit –
abbandonando invece il metodo ÒPULL. Pur
riconoscendo che un sistema ÒPUSHÓ pi favorevole alla tutela della vita
privata di un sistema ÒPULLÓ, per i futuri accordi il gruppo di lavoro
suggerisce di considerare anche altri sistemi di trasferimento, sviluppati con
un orientamento alla tutela della vita privata. Sarebbe questo il caso, per
esempio, di un sistema in cui la memorizzazione o la conservazione dei dati
siano subordinati al loro utilizzo per fini di allerta o dĠindagine, di modo
che soltanto i dati identificati come necessari siano effettivamente trasferiti
alle autorit di contrasto. Un simile sistema dovrebbe adottare misure allĠavanguardia
nel campo della sicurezza, tra cui i log di accesso. Il
gruppo di lavoro ritiene inoltre preferibile che le compagnie aeree (in veste
di responsabili del trattamento controllori dei dati) filtrino i dati PNR
sensibili prima di trasmetterli agli organi di contrasto. Qualora ci non sia
possibile per ragioni tecniche, si dovrebbe adottare un meccanismo di
filtraggio affinch le autorit di contrasto possano accedere soltanto ai dati filtrati.
Infine, il gruppo di lavoro ribadisce le sue obiezioni nei confronti dei
cosiddetti trasferimenti in blocco dei dati PNR. Dal punto di vista della
proporzionalit, i trasferimenti dei dati PNR sarebbero accettabili soltanto se
fossero rigorosamente guidati e subordinati alla valutazione di ogni singolo
caso. LĠautorit competente richiedente dovrebbe quindi dimostrare la necessit
dei dati PNR in quel caso specifico. Accesso
e memorizzazione In
conformit con la verifica della proporzionalit, lĠaccesso ai dati dovrebbe
avvenire caso per caso. I criteri utilizzati per vagliare la lista dei
passeggeri dovrebbero funzionare secondo il principio della risposta positiva o
negativa (Òhit/no hitÓ), con accesso alle informazioni identificabili soltanto
in caso di risposta positiva. Sarebbe raccomandabile adottare dei controlli dĠaccesso,
di modo che ai dati personali possa accedere soltanto il personale autorizzato
presso le autorit competenti limitatamente alla Ònecessit di conoscenzaÓ.
Come menzionato in precedenza, i dati personali dovrebbero essere memorizzati
soltanto se pertinenti per unĠindagine su uno specifico passeggero. Trasferimenti
successivi La
comunicazione non molto chiara riguardo ai trasferimenti successivi di dati
PNR sia ad altre autorit governative nello Stato ricevente che a paesi terzi.
Il gruppo di lavoro concorda con i criteri riportati, ma vorrebbe limitare
ulteriormente le possibilit di trasferimento successivo. Soprattutto, si
dovrebbe applicare il principio della limitazione delle finalit, che significa
che i dati raccolti non devono poter essere usati da altre autorit governative
nel paese ricevente per fini diversi dalla lotta contro il terrorismo e altri
reati gravi di natura transnazionale. In generale, bisognerebbe sottolineare il
fatto che lĠautorit che ha originariamente richiesto i dati PNR deve essere
considerata il responsabile del trattamento, che rimane responsabile dei dati
anche dopo un eventuale trasferimento a terzi. In caso di dubbio, lĠautorit
interessata dovrebbe essere tenuta a negare il proprio consenso alla divulgazione
dei dati nei confronti di terzi. Inoltre, in caso di uso improprio dei dati PNR
da parte di terzi, la persona interessata dovrebbe poter ritenere responsabile
il destinatario originario dei dati. In particolare, nel caso di un
trasferimento di dati ad altre autorit governative, il gruppo di lavoro
propone di creare un elenco limitato di autorit chiaramente definite e
autorizzate a ricevere i dati PNR, che dovr essere allegato a qualsiasi futuro
accordo. Nel considerare le disposizioni in materia di trasferimenti successivi
nellĠambito delle trattative, la Commissione dovrebbe infine tenere conto degli
eventuali accordi bilaterali stipulati dal paese terzo in materia di scambio
dei dati PNR. Il gruppo di lavoro preferirebbe che lĠaccordo dellĠUE prevalesse
in ogni momento e circostanza sugli accordi bilaterali. Verifiche
congiunte Il
gruppo di lavoro conviene con la Commissione sullĠimportanza di monitorare e rivedere
periodicamente gli accordi PNR. Tali verifiche congiunte dovrebbero includere
anche i rappresentanti delle autorit europee per la protezione dei dati. Gli
aspetti da considerare nelle verifiche congiunte sono la possibilit di
valutare il funzionamento dellĠaccordo, i risultati dellĠesercizio del diritto
di accesso e di altri diritti rilevanti dell'interessato e la cooperazione tra
le autorit di controllo. Inoltre, il gruppo di lavoro ritiene importante che
qualsiasi futuro accordo preveda delle sanzioni qualora una verifica congiunta
programmata non sia svolta puntualmente o non sia svolta affatto. La
conseguenza ultima dovrebbe essere la risoluzione dellĠaccordo. Clausola
di caducit é
necessario riesaminare e valutare periodicamente la necessit di un sistema PNR.
Una valutazione cos approfondita e completa non pu avvenire contestualmente
alla revisione sopra descritta. In ogni futuro accordo dovrebbe pertanto essere
introdotta una clausola di caducit, che imponga un esame e una valutazione
approfonditi e indipendenti delle disposizioni del sistema PNR. Successivamente
alla data indicata nella clausola di caducit, i dati non potranno pi essere
scambiati salvo laddove le parti contraenti decidano specificamente di
prorogare lĠaccordo. IV. CONCLUSIONE Nel
complesso, il gruppo di lavoro soddisfatto del fatto che la Commissione europea
mostri di comprendere chiaramente la necessit di prestare maggiore attenzione
alla protezione dei dati nei futuri accordi PNR e sia intenzionata a concludere
accordi vincolanti finalizzati a garantire la certezza del diritto e la parit
di trattamento. La comunicazione presentata il 21 settembre 2010 rappresenta un
passo avanti nella giusta direzione. Tuttavia, lĠutilit di tracciare profili
su vasta scala sulla base dei dati dei passeggeri deve essere indagata a fondo,
facendo riferimento sia a elementi scientifici che a studi recenti. Il
gruppo di lavoro ribadisce ancora una volta il bisogno di un approccio globale
per tutti i dati dei passeggeri, e non solo per i dati PNR. é richiesta la
massima coerenza alla luce degli attuali sviluppi, tra cui la revisione del
quadro giuridico dellĠUE in materia di protezione dei dati e le trattative
proposte con gli Stati Uniti dĠAmerica in merito a un accordo generale sulla protezione
dei dati. Il
gruppo di lavoro sottolinea che le norme e i criteri generali inclusi nella
comunicazione dovrebbero essere considerati un livello minimo di protezione dei
dati da raggiungere nei futuri accordi PNR. Tuttavia, tali norme potrebbero e
dovrebbero essere ancora migliorate in pi punti. Il
gruppo di lavoro esorta pertanto la Commissione, il Parlamento europeo e il
Consiglio a tenere conto di questo parere nella discussione sui mandati
negoziali per i futuri accordi PNR, nonch sulle relative bozze, e a tenerlo
informato sulle successive azioni. Naturalmente, il gruppo di lavoro
disponibile a collaborare con qualsiasi istituzione dellĠUE, laddove sia richiesto
il chiarimento o lĠapprofondimento della sua posizione. Infine,
il gruppo di lavoro chiede ancora una volta di essere consultato o contattato
per una consulenza in merito agli elementi di protezione dei dati contenuti in
qualsiasi futuro accordo, soprattutto visto il suo ruolo di organo consultivo
ufficiale dellĠUnione europea per la protezione dei dati e considerato il fatto
che i suoi membri sono le autorit nazionali di controllo dei vettori, che
saranno obbligati a ottemperare a qualsiasi futuro accordo. Il gruppo di lavoro
chiede infine di essere tenuto regolarmente aggiornato sullo stato di
avanzamento delle trattative per questi futuri accordi. Fatto
a Bruxelles, il 12 novembre 2010 Per
il gruppo di lavoro, Il
presidente Jacob
KOHNSTAMM NOTE 1 Parere del gruppo di lavoro del 5 dicembre 2007 su un sistema PNR
europeo. Si rinvia altres alla risoluzione della 29ğ
conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e
della vita privata, Montreal, 28 settembre 2007. 2 Per esempio, accordi multilaterali o bilaterali tra Stati membri e
paesi terzi. Si rinvia altres, nellĠambito dei regolamenti dellĠUE sui sistemi
VIS e SIS e sugli scambi esterni, agli accordi con paesi terzi, soprattutto allĠaccordo
sulla mutua assistenza giudiziaria tra lĠUnione europea e gli Stati Uniti dĠAmerica,
allĠaccordo tra gli Stati Uniti dĠAmerica e lĠUfficio europeo di polizia del 6
dicembre 2001 e allĠaccordo Eurojust-USA del 6 novembre 2006. 3 Harvard Civil Rights- Civil Liberties Review, ÒGovernment Data
Mining, the Need for a Legal FrameworkÓ, di Fred H. Cate, pagina 468: ÒSono
sempre pi numerose le prove che suggeriscono che lĠestrapolazione dei dati
difficilmente sar efficace per molti degli scopi per i quali il governo
intende utilizzarla, soprattutto nei settori della sicurezza nazionale e delle
attivit di contrasto. Non solo i funzionari di governo non sono riusciti a
individuare nemmeno un intervento efficace per rilevare o addirittura prevenire
lĠattivit terroristica basandosi sullĠanalisi delle banche dati, ma vi sono
anche ostacoli significativi al successo di questi interventi. Tali ostacoli
includono gli impedimenti rappresentati dai problemi di qualit dei dati, dalle
difficolt nel confronto dei dati e dai limiti degli strumenti di estrapolazione
dei dati, soprattutto quando lĠestrapolazione dei dati nel contesto della
sicurezza nazionale si contrappone allĠestrapolazione dei dati per fini di
marketing commercialeÓ. E pagina 475: ÒSe un sistema di
estrapolazione dei dati destinato a tenere i potenziali terroristi lontano dagli
aerei ottenesse un tasso positivo anche solo dellĠuno per cento – un
tasso decisamente pi alto di quello ottenuto dallĠestrapolazione di dati commerciali
o governativi pubblicamente divulgati – questo significherebbe che 7,4
milioni di viaggiatori (lĠuno per cento dei 739 milioni di passeggeri vagliati
dalla TSA statunitense nel 2005) sono stati erroneamente identificati come
sospetti terroristiÓ. V. altres Jeff Jonas e Jim Harper,
"Effective Counterterrorism and the Limited Role of Predictive Data
Mining", Policy Analysis, 11 dicembre 2006, pagg. 8 e 9: ÒA differenza
della frode finanziaria e delle abitudini di acquisto dei consumatori, gli atti
terroristici non si verificano con una frequenza tale da permettere la
creazione di validi modelli previsionali. (...) Senza algoritmi ben definiti
basati su estesi modelli storici, lĠestrapolazione dei dati per la previsione degli
atti terroristici destinata a fallire. Il risultato sarebbe una valanga di
falsi positivi nel sistema di sicurezza nazionale – persone sospette che
sono in realt innocentiÓ. |