GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Il Gruppo di lavoro stato istituito in virt dellarticolo 29 della direttiva 95/46/CE. lorgano consultivo indipendente dellUE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati allarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e allarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea, direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm

 

Parere 9/2011 - WP 180

sulla proposta rivista dell'industria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata

e dei dati per le applicazioni RFID

adottato l'11 febbraio 2011

 

Indice

1 Contesto

1.1 Introduzione

1.2 Sintesi del quadro rivisto

2 Analisi

3 Conclusione

 

IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,

visti l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3, della suddetta direttiva, e l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, visto il proprio regolamento interno,

ha adottato il seguente parere:

 

1 Contesto

1.1 Introduzione

Il presente documento fa seguito al parere1 5/2010 (WP 175) sulla proposta dell'industria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID. La presente introduzione riproporr alcuni elementi contestuali necessari alla comprensione degli obiettivi e dell'ambito di questo nuovo parere; per ulteriori dettagli si invita comunque il lettore a consultare il parere 5/2010.

Il 12 maggio 2009 la Commissione europea ha formulato una raccomandazione2 sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza. Tale raccomandazione invita gli Stati membri ad assicurarsi che l'industria, in cooperazione con le parti interessate, metta a punto un quadro per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione della vita privata e dei dati e lo sottoponga al gruppo di lavoro "Articolo 29" per la protezione dei dati. Una volta definito tale quadro, gli Stati membri dovrebbero garantire che i gestori RFID eseguano una valutazione dellimpatto sulla protezione dei dati e della vita privata ("privacy and data protection impact assessment", in appresso "PIA" o valutazione dellimpatto sulla privacy) delle applicazioni RFID, prima di introdurle. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i gestori RFID mettano a disposizione delle autorit competenti le relazioni sulle valutazioni.

Il 31 marzo 2010 i rappresentanti dell'industria hanno presentato al Gruppo di lavoro "Articolo 29", per approvazione, una proposta di quadro per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione della vita privata e dei dati. Pur rappresentando un buon punto di partenza il quadro proposto non ha tuttavia ottenuto il pieno appoggio del Gruppo di lavoro, specialmente per l'assenza di tre elementi cruciali:

1) un approccio della valutazione dei rischi chiaramente definito;

2) la presa in considerazione delle etichette RFID portate da persone al di fuori del perimetro operativo dell'applicazione;

3) un modo di affrontare esplicitamente i principi di disattivazione delle etichette nel settore al dettaglio stabiliti nella raccomandazione della Commissione europea sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza.

Il 13 luglio 2010, nel parere 5/2010, il Gruppo di lavoro ha sintetizzato questi elementi, insieme ad altre preoccupazioni, invitando lindustria a proporre un quadro rivisto per la realizzazione di valutazioni dimpatto sulla protezione dei dati e della vita privata. Per quanto riguarda la componente della valutazione dei rischi, il Gruppo di lavoro ha fortemente incoraggiato lindustria a basarsi sulle esistenti competenze che lAgenzia europea per la sicurezza delle reti e dellinformazione (ENISA) potrebbe fornire in questo settore.

Lo stesso mese, lENISA ha pubblicato un parere indipendente3 con raccomandazioni pratiche per migliorare il quadro proposto. Il parere dellENISA proponeva in particolare alcuni orientamenti iniziali per ladozione di un approccio metodologico, ampio e riconosciuto, di valutazione dei rischi, e suggeriva una serie di miglioramenti strutturali.

Nei mesi seguenti l'industria ha stilato un quadro rivisto per la valutazione dell'impatto sulla privacy, tenendo conto dei contributi forniti sia dal Gruppo di lavoro che dall'ENISA. Il 12 gennaio 2011 questo quadro rivisto stato presentato per approvazione al Gruppo di lavoro "Articolo 29" per la protezione dei dati.

Il presente parere la risposta formale del Gruppo alla nuova proposta.

Nel prosieguo, la raccomandazione della Commissione europea sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza, pubblicata il 12 maggio 2009, denominata "raccomandazione RFID", e il quadro per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione della vita privata e dei dati, presentato il 12 gennaio 2011 al Gruppo di lavoro "Articolo 29" e riportato in allegato al presente parere, denominato "quadro rivisto" o semplicemente "quadro".

 

1.2 Sintesi del quadro rivisto

Il quadro rivisto comincia passando in rassegna le procedure interne importanti e rilevanti per la realizzazione di una valutazione dell'impatto sulla privacy, quali: la programmazione e l'esame della PIA, la compilazione di una documentazione pertinente, la determinazione delle persone rilevanti, nell'organizzazione, per il sostegno del processo di valutazione dell'impatto sulla privacy, l'individuazione di condizioni che potrebbero dar luogo in futuro a una revisione della PIA e a una consultazione delle parti interessate.

Il processo di valutazione dell'impatto sulla privacy si articola in due fasi:

I. Una fase pre-valutazione che consiste nel classificare un'applicazione RFID secondo una scala di 4 livelli, in base a un albero di decisione. Il risultato di questa valutazione consente di determinare se una PIA necessaria o meno, e di scegliere fra una "PIA su grande scala" e una "PIA su piccola scala". Per le applicazioni che utilizzano etichette RFID suscettibili di essere portate dai singoli sar necessaria almeno una "PIA su piccola scala" (livello 1), mentre per le applicazioni che in pi trattano dati personali sar richiesta una "PIA su grande scala" (livelli 2 e 3). Viceversa, le applicazioni che non utilizzano etichette suscettibili di essere portate dai singoli e che non trattano dati personali non sono oggetto di valutazione dell'impatto sulla privacy (livello 0).

II. Una fase di valutazione dei rischi, divisa in quattro passaggi principali:

1) caratterizzazione dell'applicazione (tipi di dati, flussi di dati, tecnologia RFID, conservazione e trasferimento dei dati, ecc.);

2) individuazione dei rischi relativi ai dati personali tramite la valutazione delle minacce, della loro probabilit e delle loro ripercussioni in termini di privacy e di rispetto della legislazione europea;

3) individuazione dei controlli e raccomandazioni in merito, in risposta a rischi precedentemente identificati;

4) documentazione dei risultati della valutazione dell'impatto sulla privacy, elaborazione di una risoluzione riguardante le condizioni di esecuzione dell'applicazione RFID esaminata, e informazioni sui rischi residui.

Per ogni passaggio della fase di valutazione dei rischi gli allegati del quadro rivisto offrono un sostegno, fornendo alla persona preposta al controllo orientamenti nella seguente forma:

un template per descrivere le caratteristiche principali dell'applicazione RFID;

un elenco di 9 obiettivi relativi alla privacy che le applicazioni RFID devono soddisfare, tratti dalla direttiva 95/46/CE;

un elenco di tipici rischi per la protezione della vita privata e dei dati, con descrizioni ed esempi;

un elenco di esempi di controllo e di misure correttive che possono essere utilizzate in risposta a rischi precedentemente identificati.

Il risultato di una valutazione dell'impatto sulla privacy formalizzato dal gestore dell'applicazione RFID in una relazione PIA che descrive l'applicazione RFID e documenta nei dettagli i quattro passaggi sopra esposti relativi alla valutazione dei rischi.

 

2 Analisi

Il Gruppo di lavoro riconosce il lavoro approfondito svolto negli ultimi mesi dalle associazioni e dagli esperti del settore, dal mondo accademico e da singole societ per elaborare un quadro rivisto. Gli autori del quadro rivisto hanno colto l'opportunit di questa rielaborazione non solo per affrontare la maggior parte degli aspetti problematici evidenziati dal Gruppo di lavoro, ma anche per presentare una struttura pi chiara e orientamenti pi solidi per i gestori RFID che applicheranno il quadro.

Il Gruppo di lavoro osserva che il quadro rivisto basato su un approccio di gestione del rischio, e ribadisce che questo un elemento fondamentale di qualsiasi quadro di valutazione dellimpatto sulla protezione dei dati e della vita privata.

Il Gruppo di lavoro accoglie inoltre con favore l'esplicita inclusione di un processo di consultazione delle parti interessate fra le procedure interne necessarie allo svolgimento di una PIA.

La proposta metodologia di valutazione dei rischi prevede una fase iniziale pre-valutazione in cui le applicazioni RFID sono classificate in 4 livelli in base a un albero di decisione. Il Gruppo di lavoro osserva che il proposto albero di decisione contiene aspetti di ambiguit quanto alla definizione di ci che pu essere o non essere considerato dato personale in un'applicazione RFID. Se un'etichetta contenente un identificatore unico destinata ad essere portata da una persona, l'etichetta ID dovrebbe essere considerata un dato personale, come gi messo in rilievo nel parere 5/2010. Quindi, nella maggior parte dei casi, se l'etichetta destinata ad essere portata da una persona, dovrebbe essere classificata come applicazione di livello 2, e non di livello 1 come suggerito nel quadro. Il Gruppo di lavoro accoglie tuttavia con favore il fatto che il quadro rivisto obblighi chiaramente i gestori RFID ad effettuare una PIA ogniqualvolta le etichette siano portate da persone.

Come indicato in vari pareri precedenti4, una delle principali preoccupazioni, sotto il profilo della vita privata, legata alla tecnologia RFID deriva dagli usi della tecnologia RFID che implicano il tracciamento delle persone e l'accesso ai dati personali. Se un gestore RFID non ha necessariamente in mente questo obiettivo quando introduce un'applicazione RFID, comunque importante aver presente che esiste il rischio che terzi si servano delle etichette per fini cui non sono state destinate. Il quadro rivisto obbliga ora chiaramente i gestori RFID a valutare i rischi che possono sorgere quando le etichette sono utilizzate al di fuori del perimetro operativo di un'applicazione RFID e/o quando sono portate da persone.

Questa preoccupazione ha ricevuto particolare attenzione nel settore del commercio al dettaglio, dove si teme che gli articoli muniti di etichette, comprati da singole persone, possano essere utilizzati in maniera abusiva dai commercianti al dettaglio o da terzi a fini di tracciamento o di profilazione. La Commissione europea ha affrontato questo problema nella raccomandazione, stabilendo il principio della disattivazione delle etichette nel punto di vendita, a meno che i clienti non diano il loro consenso informato per mantenere le etichette operative. La raccomandazione prevede una deroga a questo principio di disattivazione se la valutazione dell'impatto sulla privacy conclude che mantenere le etichette operative al di fuori del punto di vendita non rappresenta una probabile minaccia alla vita privata o alla protezione dei dati personali. Il Gruppo di lavoro osserva che un approccio di gestione del rischio, quale suggerito dal quadro, uno strumento indispensabile affinch i gestori RFID possano valutare i rischi che si corrono prendendosi la responsabilit di mantenere le etichette attive al di fuori del punto di vendita.

La realizzazione di una valutazione dell'impatto sulla privacy seguita da una relazione in merito che va messa a disposizione dell'autorit competente almeno 6 settimane prima dell'introduzione dell'applicazione RFID. Il Gruppo di lavoro tiene a sottolineare che lo svolgimento di una PIA presuppone anche che i gestori RFID elaborino e diffondano una politica informativa concisa, accurata e di facile comprensione per ciascuna delle loro applicazioni (punto 7 della raccomandazione), che includa in particolare una sintesi della valutazione dimpatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati.

Poich il quadro in oggetto comincia ad essere utilizzato per concrete applicazioni RFID, probabile che il suo contenuto richieda degli adattamenti, che potranno prendere forma solo grazie all'esperienza e al feedback di tutte le parti interessate, fra cui l'industria, i consumatori, le autorit di protezione dei dati e l'ENISA. Ci accadr probabilmente soprattutto per la distinzione fra la valutazione dell'impatto sulla privacy "su grande scala" o "su piccola scala", quale definita nel quadro rivisto. Inoltre, conformemente alla raccomandazione, la Commissione europea dovr presentare una relazione sullattuazione della stessa, sulla sua efficacia e sullimpatto sugli operatori e i consumatori, in particolare per quanto riguarda le misure relative al settore del commercio al dettaglio. La relazione deve essere presentata 3 anni dopo la pubblicazione della raccomandazione, cio nel maggio 2012.

Tuttavia, considerando che possono passare 6 mesi prima che il quadro prenda pienamente effetto, sarebbe utile concedere a tutte le parti interessate un maggior lasso di tempo per realizzare la valutazione. Il Gruppo di lavoro suggerisce pertanto che la Commissione europea posponga la presentazione della relazione proposta, o la completi, a una data successiva, cio 3 anni dopo la pubblicazione del presente parere.

 

3 Conclusione

Il Gruppo di lavoro approva il quadro rivisto, presentato il 12 gennaio 2011. Tale quadro prende effetto al pi tardi 6 mesi dopo la pubblicazione del presente parere.

La valutazione dell'impatto sulla privacy uno strumento concepito per promuovere la cosiddetta privacy by design (ossia la tutela della vita privata fin dalla progettazione), una migliore informazione per i cittadini e la trasparenza e il dialogo con le autorit competenti.

Di conseguenza, poich alcune applicazioni RFID saranno utilizzate in vari Stati membri, importante che le relazioni sulle valutazioni siano tradotte e messe a disposizione delle autorit competenti nella loro lingua nazionale.

Il Gruppo di lavoro continuer a sostenere il dialogo a venire con l'industria, per quanto riguarda il miglioramento e la precisazione della struttura e dell'attuazione del quadro per la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla privacy per le applicazioni RFID, sulla base dell'esperienza e dei feedback di tutte le parti interessate.

 

 

NOTE                                                             
1
Parere 5/2010 sulla proposta dell'industria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID, WP 175, 13 luglio 2010.

2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/recommendationonrfid2009.pdf (in inglese).

3 http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/enisa-opinion-on-pia, Parere ENISA sulla proposta dellindustria relativa a un quadro per la realizzazione di valutazioni dimpatto sulla protezione della vita privata e dei dati per le applicazioni RFID del 31 marzo 2010.

4 Si vedano ad esempio il parere 5/2010 (WP 175) e il Documento di lavoro sulle questioni relative alla protezione dei dati collegate alla tecnologia RFID (WP 105) del 19 gennaio 2005.