|
GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29
Il Gruppo di lavoro stato istituito in virt dellarticolo 29
della direttiva 95/46/CE. lorgano consultivo indipendente dellUE per la
protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati
allarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e allarticolo 15 della direttiva
2002/58/CE. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C
(Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea,
direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190. Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm Parere 10/2011 - WP 181 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulluso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati
gravi adottato il 5 aprile 2011 Il
Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali istituito con direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, visto larticolo 29 e larticolo 30, paragrafo
1, lettera a), e paragrafo 3, della suddetta direttiva, e larticolo 15,
paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 luglio 2002, visto
il proprio regolamento interno, ha
adottato il seguente parere: 1. Introduzione Il
2 febbraio 2011 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva
sulluso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e
dei reati gravi. Il Gruppo di lavoro ha formulato un parere sulla precedente
proposta PNR dellUE (proposta di decisione quadro del Consiglio sulluso dei
dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto),
presentata dalla Commissione il 6 novembre 20071. In pareri precedenti il Gruppo di lavoro si
inoltre ampiamente espresso sui vari accordi PNR esistenti tra lUE e alcuni paesi
terzi nonch sullapproccio adottato dalla Commissione nella comunicazione del 21
settembre 20102.
Il Gruppo di lavoro ha altres ribadito le proprie preoccupazioni sulle problematiche
PNR in varie lettere inviate al commissario Barrot, alla commissaria Malmstrm,
al direttore generale Faull e alla commissione LIBE del Parlamento europeo. Il
presente parere rivolto ai soggetti coinvolti nella discussione e nello
sviluppo dellultima proposta, ossia la Commissione, il gruppo per le questioni
generali, valutazione compresa (GENVAL) del Consiglio e il Parlamento europeo. 2. Necessit e proporzionalit La
proposta del 2011 accompagnata da una valutazione dimpatto volta a
illustrare pi dettagliatamente la motivazione alla base della proposta e le
sue disposizioni. Il Gruppo di lavoro ritiene che la lotta contro il terrorismo
e la criminalit organizzata sia necessaria e legittima e che i dati personali,
in particolare determinati dati dei passeggeri, possano risultare utili per
valutare i rischi e per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalit organizzata.
Tuttavia, nel caso di un sistema europeo di dati PNR necessario giustificare qualsiasi
limitazione dei diritti e delle libert fondamentali e dimostrarne chiaramente
la necessit affinch sia possibile trovare un giusto equilibrio tra lesigenza
di tutelare la sicurezza pubblica e quella di limitare il diritto alla privacy. Il
Gruppo di lavoro ha costantemente messo in discussione la necessit e la
proporzionalit dei sistemi PNR e continua a farlo con la proposta del 2011.
Pur apprezzando le informazioni supplementari contenute nella valutazione
dimpatto, riteniamo che non forniscano una valutazione adeguata delluso dei
dati PNR e che non dimostrino la necessit delle misure proposte. La proposta
dovrebbe indicare chiaramente se finalizzata a combattere i reati gravi (di
natura transnazionale), tra cui anche il terrorismo, o se il suo obiettivo
esclusivamente la lotta contro il terrorismo e i reati legati al terrorismo. Il
capitolo 3.2 della valutazione dimpatto Osservazioni in materia di diritti
fondamentali si limita ad affermare che stata utilizzata la Check-list diritti
fondamentali, ma non fornisce altre informazioni che giustifichino le
conclusioni emerse dalla valutazione. Questo capitolo contiene inoltre un ragionamento
circolare per lingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito
dallarticolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle
libert fondamentali e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dellUnione europea. Il prerequisito giuridico per lingerenza in
tale diritto che essa sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dellordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione
dei diritti e delle libert altrui, oltre a essere necessaria in una societ democratica,
nel rispetto del principio di proporzionalit. Il fatto che lobiettivo della
proposta sia la prevenzione del terrorismo e dei reati gravi non significa che
la proposta sia indubbiamente conforme a tali requisiti; la necessit e la
proporzionalit devono ancora essere dimostrate. La comunicazione della
Commissione sul panorama dei sistemi di gestione delle informazioni3 afferma: Necessit Lingerenza
di unautorit pubblica nel diritto di ciascuno al rispetto della vita privata pu
essere una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza
e alla prevenzione dei reati. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
delluomo stabilisce tre condizioni che giustificano tali restrizioni: se sono
previste dalla legge, se perseguono un obiettivo legittimo e se sono necessarie
in una societ democratica. Lingerenza
nellesercizio del diritto al rispetto della vita privata considerata necessaria
se risponde a unesigenza sociale impellente, se proporzionata allobiettivo perseguito
e se le ragioni avanzate dallautorit pubblica per giustificarla risultano pertinenti
e sufficienti. In tutte le proposte future, la Commissione valuter limpatto stimato
delliniziativa sul diritto di ciascuno al rispetto della vita privata e alla protezione
dei dati personali e preciser perch tale impatto necessario e per quale motivo
la soluzione proposta proporzionata allobiettivo legittimo del mantenimento della
sicurezza interna nellUnione europea, della prevenzione dei reati o della
gestione dellimmigrazione. Il
Gruppo di lavoro ritiene che, per quanto riguarda la proposta PNR dellUE, la
Commissione non abbia rispettato gli impegni assunti nella suddetta
dichiarazione. Sono di seguito esaminate altre considerazioni relative alla
necessit e alla proporzionalit. 2.1. Rafforzamento della sicurezza La
proposta e la valutazione dimpatto affermano che un sistema PNR a livello
dellUE garantirebbe la sicurezza ed eviterebbe le falle causate
dallabolizione dei controlli alle frontiere interne ai sensi della convenzione
Schengen. Si tratterebbe di un obiettivo legittimo, se fosse opportunamente
giustificato; il Gruppo di lavoro, tuttavia, non ha ancora riscontrato elementi
di prova sufficienti a dimostrare che il trattamento dei dati PNR in tutti gli
Stati membri eviterebbe le falle nella sicurezza derivanti dal trattamento di
questi dati solo in alcuni Stati membri. A
livello dellUE esistono gi sistemi e strumenti volti a compensare
labolizione dei controlli alle frontiere tra i paesi Schengen, basati sul
cosiddetto acquis di Schengen; pertanto, qualora permangano falle nella
sicurezza, si dovrebbe innanzitutto analizzare il corretto funzionamento dei
sistemi esistenti. 2.2. Strumenti, sistemi e metodi di cooperazione
esistenti La
comunicazione della Commissione sul panorama generale della gestione delle informazioni
nello spazio di libert, sicurezza e giustizia non ha valutato lefficacia dei
vari sistemi esistenti n ha esaminato se, nel complesso, essi costituiscano
gli strumenti adeguati per la lotta contro il terrorismo e la criminalit
organizzata evidenziando, in caso contrario, le eventuali lacune. Il Gruppo di lavoro
ritiene che tale valutazione sia necessaria prima di imporre altre misure
analoghe, quali un sistema PNR a livello dellUE. Oltre a determinare una
sovrapposizione degli obblighi incombenti sui vettori e la raccolta di dati gi
disponibili attraverso altri sistemi, la proposta di PNR presenta un serio
rischio di function creep (slittamento di funzione). La direttiva API, per
esempio, obbliga i vettori a comunicare in anticipo le informazioni relative
alle persone trasportate e prevede che luso dei dati non sia limitato ai
controlli di frontiera, ma possa avvenire anche per finalit di applicazione normativa.
Pur avendo affrontato pi volte la questione con la Commissione, il Gruppo di lavoro
constata che non ancora stata effettuata una valutazione adeguata
dellefficacia della direttiva API e della sua attuazione a livello nazionale,
e contesta la necessit di continuare ad avvalersene qualora venga introdotto
un sistema PNR a livello dellUE. Il
Gruppo di lavoro si chiede se tutte le forme di cooperazione giudiziaria e di polizia
esistenti nellUE volte a prevenire e a reprimere la criminalit, compresa la
lotta contro il terrorismo e i reati gravi, non rappresentino strumenti
adeguati per il fine che la proposta di PNR dellUE intende perseguire. La
valutazione dimpatto non svolge questa analisi. Il
Gruppo di lavoro riconosce che taluni Stati membri non Schengen non possono
beneficiare di alcuni strumenti e sistemi esistenti, il che potrebbe incidere
sul parametro della necessit per questi paesi. Tali Stati membri, tuttavia,
possono applicare la direttiva API, opportunit di cui, di fatto, si avvalgono,
e occorre valutare se un migliore utilizzo dei sistemi esistenti e una migliore
cooperazione tra questi Stati membri e gli altri permettano in realt di
ottenere le informazioni necessarie per le finalit pertinenti. altres opportuno
sottolineare che il fatto che i dati PNR verranno utilizzati come strumento di
intelligence, come indicato nella valutazione dimpatto, aumenta inoltre il livello
dei requisiti per quanto riguarda le garanzie in materia di protezione dei
dati. 2.3. Proporzionalit Ai
sensi della proposta verr raccolta unenorme quantit di dati personali
relativi a tutti i passeggeri, sospetti o meno, in volo da e per lUE. La
raccolta e il trattamento dei dati PNR al fine di combattere il terrorismo e i
reati gravi non devono permettere il monitoraggio e il controllo di massa di
tutti i viaggiatori. Il Gruppo di lavoro ritiene che raccogliere e conservare
tutti i dati di tutti i passeggeri di tutti i voli sia una misura
sproporzionata e pertanto non in linea con larticolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali. Come precedentemente indicato, la valutazione dimpatto non
fornisce prove convincenti al riguardo. Le proposte formulate a livello dellUE
devono essere specifiche e mirate ad affrontare un problema preciso e, nel
contesto attuale, eventuali proposte devono concentrarsi sui rischi posti dal
terrorismo e dai reati gravi. Il
Gruppo di lavoro nutre seri dubbi sulla proporzionalit del confronto
sistematico dei dati di tutti i passeggeri sulla base di alcuni criteri
prestabiliti e di banche dati pertinenti non precisate. Non chiaro come
dovranno essere definiti questi criteri prestabiliti e le banche dati pertinenti,
se i dati PNR verranno utilizzati per creare o aggiornare i criteri e in quale
misura tutti i riscontri diventeranno automaticamente oggetto di ulteriori
indagini. Il Gruppo di lavoro desidera altres ricordare che in alcuni Stati
membri metodi di polizia analoghi sono costituzionalmente ammissibili e
disponibili alle forze di polizia solo previa autorizzazione dellautorit
giudiziaria e in circostanze specifiche, quali una minaccia precisa. Il sistema
PNR proposto renderebbe questo metodo eccezionale uno strumento ordinario per
il lavoro di polizia. Le
misure che non sono in grado di garantire la protezione dei diritti e delle libert
dei viaggiatori sono proporzionate solo se vengono introdotte come
provvedimento temporaneo per far fronte a una minaccia specifica, il che non
avviene nel caso della proposta in esame. Lintrusione
nella vita privata dei viaggiatori deve essere proporzionata ai vantaggi per la
lotta contro il terrorismo e i reati gravi. Al Gruppo di lavoro non sono ancora
pervenute statistiche che illustrino il rapporto tra il numero di viaggiatori
innocenti di cui sono stati raccolti dati PNR e il numero di risultati ottenuti
a livello repressivo grazie alla raccolta di tali dati PNR. In
sintesi, il Gruppo di lavoro ancora del parere che la necessit del sistema
non sia stata dimostrata e che le misure proposte non siano in linea con il
principio di proporzionalit. Ciononostante,
ritiene costruttivo formulare osservazioni anche su altri aspetti della
proposta di direttiva, quali evidenziati di seguito. 3. Finalit La
proposta di direttiva delinea due obiettivi generali per il trattamento dei
dati, articolati su quattro attivit specifiche. I dati PNR possono essere
trattati esclusivamente a fini di: -
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi, valutando i passeggeri prima dellarrivo o della
partenza attraverso il confronto dei loro dati PNR con le banche dati
pertinenti (obiettivo 1, attivit 1) nonch rispondendo alle richieste delle
autorit competenti in casi specifici (obiettivo 1, attivit 2); e -
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, valutando i passeggeri
prima dellarrivo o della partenza sulla base di criteri specifici (obiettivo
2, attivit 3) nonch analizzando i dati PNR per aggiornare i criteri o
definirne di nuovi (obiettivo 2, attivit 4). Non
chiaro in che cosa consistano questi obiettivi nella pratica. Lobiettivo 1,
attivit 1, sembra comportare il confronto con elenchi di controllo, banca dati
SIS o altre banche dati a livello UE o nazionale. Lobiettivo 1, attivit 2,
sembra comportare la condivisione di informazioni, caso per caso, in seguito a
una richiesta specifica. Lobiettivo 2, attivit 3, sembra comportare il
confronto dei dati PNR con determinati profili al fine di identificare eventuali
passeggeri implicati in reati specifici, mentre lobiettivo 2, attivit 4,
sembra comportare lutilizzo dei dati PNR per lo sviluppo di tali profili. Un
principio essenziale della protezione dei dati la definizione rigorosa degli
obiettivi e delle attivit. Anche le banche dati pertinenti devono essere
definite in maniera pi specifica, eventualmente aggiungendole allelenco di
autorit competenti che ogni Stato membro sar tenuto a fornire alla
Commissione. In ogni caso le banche dati utilizzate devono essere quelle
istituite per le medesime finalit, ossia prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La
normativa di attuazione, inoltre, deve essere chiara per quanto riguarda le
limitazioni allutilizzo di queste banche dati. Il
Gruppo di lavoro ricorda altres limportanza di assicurarsi che gli eventuali
criteri di valutazione utilizzati dagli Stati membri per lanalisi dei dati
siano specifici, necessari, giustificati e vengano rivisti periodicamente. 3.1. Definizioni La
proposta definisce reati di terrorismo i reati ai sensi del diritto nazionale
di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del
Consiglio. Sono definiti reati gravi e reati gravi di natura transnazionale
i reati ai sensi del diritto nazionale di cui allarticolo 2, paragrafo 2,
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Il Gruppo di lavoro
sottolinea limportanza di definizioni concrete in questambito; tuttavia, la
definizione di reati gravi piuttosto ampia e il Gruppo di lavoro mette in
dubbio la necessit e la proporzionalit di utilizzare i dati PNR per alcuni di
questi reati. A
tale proposito, il considerando 12 della proposta afferma che gli Stati membri
possono escludere i reati minori per i quali il trattamento dei dati PNR non
sia conforme al principio di proporzionalit; la scelta, tuttavia, a
discrezione degli Stati membri. Questa possibilit determiner probabilmente
una situazione in cui i reati verranno inclusi in uno Stato membro ed esclusi
in un altro. Non chiaro a chi spetti decidere sulla proporzionalit e se tale
decisione debba essere comunicata alla Commissione, n chi potrebbe essere
responsabile di garantire la coerenza e la corretta applicazione del principio
di proporzionalit. Le
preoccupazioni del Gruppo di lavoro riguardo alla portata potenzialmente ampia della
definizione di reati gravi sono pertinenti anche per le disposizioni della
proposta di direttiva sulla condivisione dei dati con altre autorit sia
allinterno che allesterno dellUE. 4. Conservazione I
periodi di conservazione proposti sono chiaramente ridotti rispetto alla
proposta precedente e ai vari accordi PNR a livello dellUE. Il Gruppo di
lavoro, tuttavia, continua a ritenere sproporzionata la proposta di conservare
i dati, ancorch mascherati, per cinque anni. Una preoccupazione che viene da sempre
nutrita riguardo ai sistemi PNR che tutti i dati relativi a tutti i
viaggiatori vengono conservati per lo stesso periodo di tempo e che questo
periodo di conservazione a sua volta sproporzionato. Il Gruppo di lavoro non
ha riscontrato elementi di prova sufficienti a dimostrare la necessit di
conservare i dati relativi a tutti i viaggiatori e della necessit di
conservarli per cinque anni. 4.1. Mascheramento dei dati Bench
la proposta affermi che i dati verranno mascherati dopo 30 giorni e che, in
generale, saranno accessibili solo a taluni membri del personale delle Unit
dinformazione sui passeggeri incaricati di elaborare profili e /modalit di
viaggio, sar possibile avere pieno accesso a tutti i dati per lintero periodo
di conservazione. Bench il mascheramento costituisca un tentativo di
minimizzazione dei dati e di controllo dellaccesso, che sono importanti
principi della protezione dei dati, il Gruppo di lavoro continua a interrogarsi
sulla necessit di conservare tutti i dati relativi a tutti i viaggiatori e
ritiene che i dati riguardanti i viaggiatori non sospetti debbano essere
cancellati. Qualora
il legislatore dovesse decidere di conservare i dati per un periodo di tempo
limitato, sar necessario proteggere le informazioni in questione in modo tale
che gli elementi di identificazione non vengano rivelati. Occorrer garantirne
la protezione al pi tardi allarrivo del volo. Laccesso ai dati protetti per
recuperare elementi di identificazione dovr essere assoggettato a una
decisione giurisdizionale caso per caso nellambito di specifiche indagini penali. Il
Gruppo di lavoro desidera inoltre sottolineare con forza la necessit di
utilizzare un linguaggio preciso che non confonda e non induca in errore. La
proposta cita sia il mascheramento che lanonimizzazione. Si tratta di due
misure diverse ed evidente che al mascheramento che si intende fare
riferimento, non allanonimizzazione, in quanto ancora possibile recuperare
facilmente gli elementi identificativi di una persona. La proposta non deve,
volontariamente o meno, confondere o indurre in errore n formulare promesse
che forse non sar in grado di mantenere. 5. Diritti in materia di protezione dei dati personali La
proposta contiene disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati. A
parere del Gruppo di lavoro indispensabile che tutte le proposte dellUE che
incidono sui diritti e sulle libert fondamentali delle persone contengano
disposizioni riguardanti i diritti di accesso, rettifica, compensazione e
ricorso degli interessati. Tuttavia, i diritti ai quali fa riferimento la proposta
in esame sono quelli della decisione quadro 2008/977/GAI, non della direttiva
95/46/CE. Di conseguenza, i diritti sono pi limitati. Non chiaro se i
diritti si applicano esclusivamente ai dati trasferiti a unaltra autorit o se
includono i dati in possesso dellautorit nazionale. In alcuni Stati membri
che attualmente utilizzano i dati PNR le persone beneficiano di diritti di
accesso, rettifica e ricorso conformemente alla normativa nazionale di
attuazione della direttiva 95/46/CE; se la proposta di direttiva sulluso dei
dati PNR entrer in vigore, questi diritti verranno ridotti. Inoltre,
lattivit di profilazione pu comportare il rischio di discriminazione; questo
sistema, infatti, prende in considerazione i passeggeri aerei come gruppo. Ai
passeggeri non vengono fornite informazioni sui criteri in base ai quali
vengono valutati e questa lacuna pregiudica lesercizio dei diritti delle
persone direttamente interessate dallattivit di profilazione. Il
Gruppo di lavoro ricorda limportanza di inserire misure e garanzie adeguate in
materia di protezione dei dati nelle proposte dellUE che incidono sui diritti
e sulle libert fondamentali delle persone, quali norme relative alla
riservatezza e alla sicurezza del trattamento, obblighi di informare le persone
e divieti di trasferimento dei dati a privati; fa inoltre presente che le decisioni
non devono essere prese esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato
dei dati. Il Gruppo di lavoro sottolinea altres limportanza di includere
autorit nazionali di controllo incaricate dellattuazione della legislazione
UE a livello nazionale. Per
quanto riguarda i dati sensibili, la proposta afferma che dovranno essere
filtrati e cancellati dallUnit dinformazione sui passeggeri. Nei pareri
formulati sui vari accordi PNR dellUE con paesi terzi, il Gruppo di lavoro si
sempre espresso a favore del divieto di trattamento dei dati sensibili in
questo contesto e ribadisce con forza lopinione sostenuta da lungo tempo per
cui il processo di filtraggio deve essere effettuato dal vettore prima che i
dati siano trasmessi (con il metodo push) allautorit ricevente. Il
Gruppo di lavoro sottolinea limportanza di assicurarsi che le proposte dellUE
che incidono sui diritti e sulle libert fondamentali delle persone prevedano
requisiti di sorveglianza e revisione, quali la registrazione dei trattamenti e
delle richieste di dati, ai fini della verifica della legalit del trattamento,
dellautocontrollo e per garantire lintegrit e la sicurezza dei dati da parte
delle autorit nazionali di protezione dei dati. Tuttavia, importante capire
come funzioneranno tali sistemi nella pratica e come una registrazione e una
documentazione efficaci rispetteranno i principi di minimizzazione dei dati precedentemente
menzionati. 6. Elementi di dati A
differenza dei dati API, i dati PNR non sono verificati e, di conseguenza, sono
meno attendibili. Gli elementi di dati elencati nellallegato alla proposta
sono gli stessi 19 elementi contenuti negli accordi PNR UE-USA e UE-Canada. Il
Gruppo di lavoro ribadisce la propria posizione, secondo cui non esistono
elementi di prova sufficienti a dimostrare quali campi si sono rivelati
necessari e, pertanto, tale elenco sproporzionato. Le categorie sono generali
e alcune sono costituite da ulteriori sottoinsiemi di dati. Bench la proposta
preveda il divieto di trattamento dei dati personali sensibili, nellelenco
degli elementi di dati figura il campo osservazioni generali, che potrebbe
contenere qualunque tipo di informazioni, quali richieste di pasti, richieste
di servizi speciali e cos via. Il Gruppo di lavoro non ha ancora riscontrato
prove sufficienti a dimostrare quali elementi di dati PNR si sono rivelati
necessari o sono stati utilizzati efficacemente a fini di contrasto. Inoltre,
non tutti i vettori raccolgono dati PNR. 7. Autorit competenti e trasferimenti successivi La
proposta afferma che gli Stati membri devono notificare alla Commissione lelenco
delle proprie autorit competenti entro dodici mesi dallentrata in vigore
della direttiva e che tale elenco sar pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il
Gruppo di lavoro sostiene le misure di trasparenza che indicano chiaramente chi
autorizzato a ricevere e a trattare i dati. Tuttavia, i ruoli (responsabile
del trattamento/incaricato del trattamento) delle autorit competenti e delle Unit
dinformazione sui passeggeri non sono chiari. Il
Gruppo di lavoro ribadisce le proprie preoccupazioni in merito allampia
definizione di reati gravi, in particolare riguardo ai trasferimenti successivi,
sia allinterno che allesterno dellUE. 8. Riesame e reciprocit La
proposta prevede il riesame della direttiva entro quattro anni dalla sua entrata
in vigore nonch un riesame speciale delleventuale estensione del suo campo di
applicazione ai voli intraeuropei entro due anni dalla sua entrata in vigore.
Il Gruppo di lavoro sottolinea la necessit che i processi di revisione
legislativa dellUE prevedano criteri chiari per valutare la necessit e
lefficacia di un sistema. Il Gruppo di lavoro ribadisce altres limportanza
di includere le autorit nazionali di protezione dei dati in tutti i processi
di revisione, tanto pi poich si tratta di una disposizione prevista da altri
strumenti dellUnione, quali gli accordi PNR dellUE con paesi terzi. Il
Gruppo di lavoro sottolinea limportanza che, nellelaborazione delle proposte
dellUE, siano prese in considerazione le implicazioni di eventuali requisiti
di reciprocit. Un modello europeo PNR potrebbe dare luogo allimposizione di
requisiti analoghi da parte di paesi non democratici o di paesi che non
garantiscono un adeguato livello di protezione dei diritti e delle libert
fondamentali, compresi i dati personali e la vita privata. evidente che,
qualora tali paesi dovessero ricevere dati PNR dallUE, le conseguenze per gli
interessati potrebbero essere gravi. 9. Conclusione Il
Gruppo di lavoro ritiene che non sia stata ancora dimostrata la necessit di
istituire un sistema PNR a livello dellUE e che le misure proposte non siano
in linea con il principio di proporzionalit, in particolare perch il sistema
prevede la raccolta e la conservazione di tutti i dati di tutti i passeggeri di
tutti i voli. Il Gruppo di lavoro nutre inoltre seri dubbi sulla proporzionalit
del confronto sistematico dei dati di tutti i passeggeri sulla base di criteri prestabiliti. Il
Gruppo di lavoro raccomanda innanzitutto di valutare i sistemi e i metodi di
cooperazione esistenti e la loro compatibilit al fine di individuare falle
nella sicurezza. Qualora vengano riscontrate lacune in tal senso, il passo
successivo da compiere consister nellanalizzare il modo migliore per
colmarle, che non comporter necessariamente lintroduzione di un sistema del
tutto nuovo. Si potrebbero sfruttare e migliorare ulteriormente i meccanismi esistenti. Qualora
entri in vigore, la proposta di direttiva in esame dovr assicurare misure e
garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. La Commissione dovr
inoltre valutare lopportunit di abrogare, di conseguenza, sistemi esistenti quali
la direttiva API, al fine di evitare la sovrapposizione di misure. Il
Gruppo di lavoro continuer a seguire attentamente gli sviluppi della
situazione e accoglie con favore tutte le opportunit di illustrare e chiarire
ulteriormente le proprie posizioni alle varie parti interessate coinvolte nella
proposta. Il Gruppo di lavoro continuer inoltre a formulare pareri ove
opportuno e necessario. Fatto
a Bruxelles, il 5 aprile 2011 Per
il Gruppo di lavoro Il
presidente Jacob
KOHNSTAMM NOTE 1 WP 145
– parere comune adottato congiuntamente con il Gruppo di lavoro per la
cooperazione giudiziaria e di polizia. 2 Pareri
WP 103 (Canada), WP 138 (USA), WP 151 (USA – informazione dei passeggeri)
e WP 178 (approccio globale della Commissione). 3 Panorama
generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e
giustizia (COM(2010) 385 definitivo). |