GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Il Gruppo di lavoro stato istituito in virt dellarticolo 29 della direttiva 95/46/CE. lorgano consultivo indipendente dellUE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati allarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e allarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea, direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm

 

Parere 10/2011 - WP 181

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulluso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

adottato il 5 aprile 2011

 

Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visto larticolo 29 e larticolo 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della suddetta direttiva, e larticolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002,

visto il proprio regolamento interno,

ha adottato il seguente parere:

 

1. Introduzione

Il 2 febbraio 2011 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva sulluso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Il Gruppo di lavoro ha formulato un parere sulla precedente proposta PNR dellUE (proposta di decisione quadro del Consiglio sulluso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto), presentata dalla Commissione il 6 novembre 20071. In pareri precedenti il Gruppo di lavoro si inoltre ampiamente espresso sui vari accordi PNR esistenti tra lUE e alcuni paesi terzi nonch sullapproccio adottato dalla Commissione nella comunicazione del 21 settembre 20102. Il Gruppo di lavoro ha altres ribadito le proprie preoccupazioni sulle problematiche PNR in varie lettere inviate al commissario Barrot, alla commissaria Malmstrm, al direttore generale Faull e alla commissione LIBE del Parlamento europeo.

Il presente parere rivolto ai soggetti coinvolti nella discussione e nello sviluppo dellultima proposta, ossia la Commissione, il gruppo per le questioni generali, valutazione compresa (GENVAL) del Consiglio e il Parlamento europeo.

 

2. Necessit e proporzionalit

La proposta del 2011 accompagnata da una valutazione dimpatto volta a illustrare pi dettagliatamente la motivazione alla base della proposta e le sue disposizioni. Il Gruppo di lavoro ritiene che la lotta contro il terrorismo e la criminalit organizzata sia necessaria e legittima e che i dati personali, in particolare determinati dati dei passeggeri, possano risultare utili per valutare i rischi e per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalit organizzata. Tuttavia, nel caso di un sistema europeo di dati PNR necessario giustificare qualsiasi limitazione dei diritti e delle libert fondamentali e dimostrarne chiaramente la necessit affinch sia possibile trovare un giusto equilibrio tra lesigenza di tutelare la sicurezza pubblica e quella di limitare il diritto alla privacy.

Il Gruppo di lavoro ha costantemente messo in discussione la necessit e la proporzionalit dei sistemi PNR e continua a farlo con la proposta del 2011. Pur apprezzando le informazioni supplementari contenute nella valutazione dimpatto, riteniamo che non forniscano una valutazione adeguata delluso dei dati PNR e che non dimostrino la necessit delle misure proposte. La proposta dovrebbe indicare chiaramente se finalizzata a combattere i reati gravi (di natura transnazionale), tra cui anche il terrorismo, o se il suo obiettivo esclusivamente la lotta contro il terrorismo e i reati legati al terrorismo.

Il capitolo 3.2 della valutazione dimpatto Osservazioni in materia di diritti fondamentali si limita ad affermare che stata utilizzata la Check-list diritti fondamentali, ma non fornisce altre informazioni che giustifichino le conclusioni emerse dalla valutazione. Questo capitolo contiene inoltre un ragionamento circolare per lingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sancito dallarticolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. Il prerequisito giuridico per lingerenza in tale diritto che essa sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dellordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libert altrui, oltre a essere necessaria in una societ democratica, nel rispetto del principio di proporzionalit. Il fatto che lobiettivo della proposta sia la prevenzione del terrorismo e dei reati gravi non significa che la proposta sia indubbiamente conforme a tali requisiti; la necessit e la proporzionalit devono ancora essere dimostrate. La comunicazione della Commissione sul panorama dei sistemi di gestione delle informazioni3 afferma:

Necessit

Lingerenza di unautorit pubblica nel diritto di ciascuno al rispetto della vita privata pu essere una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei reati. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo stabilisce tre condizioni che giustificano tali restrizioni: se sono previste dalla legge, se perseguono un obiettivo legittimo e se sono necessarie in una societ democratica.

Lingerenza nellesercizio del diritto al rispetto della vita privata considerata necessaria se risponde a unesigenza sociale impellente, se proporzionata allobiettivo perseguito e se le ragioni avanzate dallautorit pubblica per giustificarla risultano pertinenti e sufficienti. In tutte le proposte future, la Commissione valuter limpatto stimato delliniziativa sul diritto di ciascuno al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e preciser perch tale impatto necessario e per quale motivo la soluzione proposta proporzionata allobiettivo legittimo del mantenimento della sicurezza interna nellUnione europea, della prevenzione dei reati o della gestione dellimmigrazione.

Il Gruppo di lavoro ritiene che, per quanto riguarda la proposta PNR dellUE, la Commissione non abbia rispettato gli impegni assunti nella suddetta dichiarazione. Sono di seguito esaminate altre considerazioni relative alla necessit e alla proporzionalit.

 

2.1. Rafforzamento della sicurezza

La proposta e la valutazione dimpatto affermano che un sistema PNR a livello dellUE garantirebbe la sicurezza ed eviterebbe le falle causate dallabolizione dei controlli alle frontiere interne ai sensi della convenzione Schengen. Si tratterebbe di un obiettivo legittimo, se fosse opportunamente giustificato; il Gruppo di lavoro, tuttavia, non ha ancora riscontrato elementi di prova sufficienti a dimostrare che il trattamento dei dati PNR in tutti gli Stati membri eviterebbe le falle nella sicurezza derivanti dal trattamento di questi dati solo in alcuni Stati membri.

A livello dellUE esistono gi sistemi e strumenti volti a compensare labolizione dei controlli alle frontiere tra i paesi Schengen, basati sul cosiddetto acquis di Schengen; pertanto, qualora permangano falle nella sicurezza, si dovrebbe innanzitutto analizzare il corretto funzionamento dei sistemi esistenti.

 

2.2. Strumenti, sistemi e metodi di cooperazione esistenti

La comunicazione della Commissione sul panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustizia non ha valutato lefficacia dei vari sistemi esistenti n ha esaminato se, nel complesso, essi costituiscano gli strumenti adeguati per la lotta contro il terrorismo e la criminalit organizzata evidenziando, in caso contrario, le eventuali lacune. Il Gruppo di lavoro ritiene che tale valutazione sia necessaria prima di imporre altre misure analoghe, quali un sistema PNR a livello dellUE. Oltre a determinare una sovrapposizione degli obblighi incombenti sui vettori e la raccolta di dati gi disponibili attraverso altri sistemi, la proposta di PNR presenta un serio rischio di function creep (slittamento di funzione). La direttiva API, per esempio, obbliga i vettori a comunicare in anticipo le informazioni relative alle persone trasportate e prevede che luso dei dati non sia limitato ai controlli di frontiera, ma possa avvenire anche per finalit di applicazione normativa. Pur avendo affrontato pi volte la questione con la Commissione, il Gruppo di lavoro constata che non ancora stata effettuata una valutazione adeguata dellefficacia della direttiva API e della sua attuazione a livello nazionale, e contesta la necessit di continuare ad avvalersene qualora venga introdotto un sistema PNR a livello dellUE.

Il Gruppo di lavoro si chiede se tutte le forme di cooperazione giudiziaria e di polizia esistenti nellUE volte a prevenire e a reprimere la criminalit, compresa la lotta contro il terrorismo e i reati gravi, non rappresentino strumenti adeguati per il fine che la proposta di PNR dellUE intende perseguire. La valutazione dimpatto non svolge questa analisi.

Il Gruppo di lavoro riconosce che taluni Stati membri non Schengen non possono beneficiare di alcuni strumenti e sistemi esistenti, il che potrebbe incidere sul parametro della necessit per questi paesi. Tali Stati membri, tuttavia, possono applicare la direttiva API, opportunit di cui, di fatto, si avvalgono, e occorre valutare se un migliore utilizzo dei sistemi esistenti e una migliore cooperazione tra questi Stati membri e gli altri permettano in realt di ottenere le informazioni necessarie per le finalit pertinenti. altres opportuno sottolineare che il fatto che i dati PNR verranno utilizzati come strumento di intelligence, come indicato nella valutazione dimpatto, aumenta inoltre il livello dei requisiti per quanto riguarda le garanzie in materia di protezione dei dati.

 

2.3. Proporzionalit

Ai sensi della proposta verr raccolta unenorme quantit di dati personali relativi a tutti i passeggeri, sospetti o meno, in volo da e per lUE. La raccolta e il trattamento dei dati PNR al fine di combattere il terrorismo e i reati gravi non devono permettere il monitoraggio e il controllo di massa di tutti i viaggiatori. Il Gruppo di lavoro ritiene che raccogliere e conservare tutti i dati di tutti i passeggeri di tutti i voli sia una misura sproporzionata e pertanto non in linea con larticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali. Come precedentemente indicato, la valutazione dimpatto non fornisce prove convincenti al riguardo. Le proposte formulate a livello dellUE devono essere specifiche e mirate ad affrontare un problema preciso e, nel contesto attuale, eventuali proposte devono concentrarsi sui rischi posti dal terrorismo e dai reati gravi.

Il Gruppo di lavoro nutre seri dubbi sulla proporzionalit del confronto sistematico dei dati di tutti i passeggeri sulla base di alcuni criteri prestabiliti e di banche dati pertinenti non precisate. Non chiaro come dovranno essere definiti questi criteri prestabiliti e le banche dati pertinenti, se i dati PNR verranno utilizzati per creare o aggiornare i criteri e in quale misura tutti i riscontri diventeranno automaticamente oggetto di ulteriori indagini. Il Gruppo di lavoro desidera altres ricordare che in alcuni Stati membri metodi di polizia analoghi sono costituzionalmente ammissibili e disponibili alle forze di polizia solo previa autorizzazione dellautorit giudiziaria e in circostanze specifiche, quali una minaccia precisa. Il sistema PNR proposto renderebbe questo metodo eccezionale uno strumento ordinario per il lavoro di polizia.

Le misure che non sono in grado di garantire la protezione dei diritti e delle libert dei viaggiatori sono proporzionate solo se vengono introdotte come provvedimento temporaneo per far fronte a una minaccia specifica, il che non avviene nel caso della proposta in esame.

Lintrusione nella vita privata dei viaggiatori deve essere proporzionata ai vantaggi per la lotta contro il terrorismo e i reati gravi. Al Gruppo di lavoro non sono ancora pervenute statistiche che illustrino il rapporto tra il numero di viaggiatori innocenti di cui sono stati raccolti dati PNR e il numero di risultati ottenuti a livello repressivo grazie alla raccolta di tali dati PNR.

In sintesi, il Gruppo di lavoro ancora del parere che la necessit del sistema non sia stata dimostrata e che le misure proposte non siano in linea con il principio di proporzionalit.

Ciononostante, ritiene costruttivo formulare osservazioni anche su altri aspetti della proposta di direttiva, quali evidenziati di seguito.

 

3. Finalit

La proposta di direttiva delinea due obiettivi generali per il trattamento dei dati, articolati su quattro attivit specifiche. I dati PNR possono essere trattati esclusivamente a fini di:

- prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, valutando i passeggeri prima dellarrivo o della partenza attraverso il confronto dei loro dati PNR con le banche dati pertinenti (obiettivo 1, attivit 1) nonch rispondendo alle richieste delle autorit competenti in casi specifici (obiettivo 1, attivit 2); e

- prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, valutando i passeggeri prima dellarrivo o della partenza sulla base di criteri specifici (obiettivo 2, attivit 3) nonch analizzando i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi (obiettivo 2, attivit 4).

Non chiaro in che cosa consistano questi obiettivi nella pratica. Lobiettivo 1, attivit 1, sembra comportare il confronto con elenchi di controllo, banca dati SIS o altre banche dati a livello UE o nazionale. Lobiettivo 1, attivit 2, sembra comportare la condivisione di informazioni, caso per caso, in seguito a una richiesta specifica. Lobiettivo 2, attivit 3, sembra comportare il confronto dei dati PNR con determinati profili al fine di identificare eventuali passeggeri implicati in reati specifici, mentre lobiettivo 2, attivit 4, sembra comportare lutilizzo dei dati PNR per lo sviluppo di tali profili.

Un principio essenziale della protezione dei dati la definizione rigorosa degli obiettivi e delle attivit. Anche le banche dati pertinenti devono essere definite in maniera pi specifica, eventualmente aggiungendole allelenco di autorit competenti che ogni Stato membro sar tenuto a fornire alla Commissione. In ogni caso le banche dati utilizzate devono essere quelle istituite per le medesime finalit, ossia prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La normativa di attuazione, inoltre, deve essere chiara per quanto riguarda le limitazioni allutilizzo di queste banche dati.

Il Gruppo di lavoro ricorda altres limportanza di assicurarsi che gli eventuali criteri di valutazione utilizzati dagli Stati membri per lanalisi dei dati siano specifici, necessari, giustificati e vengano rivisti periodicamente.

 

3.1. Definizioni

La proposta definisce reati di terrorismo i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio. Sono definiti reati gravi e reati gravi di natura transnazionale i reati ai sensi del diritto nazionale di cui allarticolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Il Gruppo di lavoro sottolinea limportanza di definizioni concrete in questambito; tuttavia, la definizione di reati gravi piuttosto ampia e il Gruppo di lavoro mette in dubbio la necessit e la proporzionalit di utilizzare i dati PNR per alcuni di questi reati.

A tale proposito, il considerando 12 della proposta afferma che gli Stati membri possono escludere i reati minori per i quali il trattamento dei dati PNR non sia conforme al principio di proporzionalit; la scelta, tuttavia, a discrezione degli Stati membri. Questa possibilit determiner probabilmente una situazione in cui i reati verranno inclusi in uno Stato membro ed esclusi in un altro. Non chiaro a chi spetti decidere sulla proporzionalit e se tale decisione debba essere comunicata alla Commissione, n chi potrebbe essere responsabile di garantire la coerenza e la corretta applicazione del principio di proporzionalit.

Le preoccupazioni del Gruppo di lavoro riguardo alla portata potenzialmente ampia della definizione di reati gravi sono pertinenti anche per le disposizioni della proposta di direttiva sulla condivisione dei dati con altre autorit sia allinterno che allesterno dellUE.

 

4. Conservazione

I periodi di conservazione proposti sono chiaramente ridotti rispetto alla proposta precedente e ai vari accordi PNR a livello dellUE. Il Gruppo di lavoro, tuttavia, continua a ritenere sproporzionata la proposta di conservare i dati, ancorch mascherati, per cinque anni. Una preoccupazione che viene da sempre nutrita riguardo ai sistemi PNR che tutti i dati relativi a tutti i viaggiatori vengono conservati per lo stesso periodo di tempo e che questo periodo di conservazione a sua volta sproporzionato. Il Gruppo di lavoro non ha riscontrato elementi di prova sufficienti a dimostrare la necessit di conservare i dati relativi a tutti i viaggiatori e della necessit di conservarli per cinque anni.

 

4.1. Mascheramento dei dati

Bench la proposta affermi che i dati verranno mascherati dopo 30 giorni e che, in generale, saranno accessibili solo a taluni membri del personale delle Unit dinformazione sui passeggeri incaricati di elaborare profili e /modalit di viaggio, sar possibile avere pieno accesso a tutti i dati per lintero periodo di conservazione. Bench il mascheramento costituisca un tentativo di minimizzazione dei dati e di controllo dellaccesso, che sono importanti principi della protezione dei dati, il Gruppo di lavoro continua a interrogarsi sulla necessit di conservare tutti i dati relativi a tutti i viaggiatori e ritiene che i dati riguardanti i viaggiatori non sospetti debbano essere cancellati.

Qualora il legislatore dovesse decidere di conservare i dati per un periodo di tempo limitato, sar necessario proteggere le informazioni in questione in modo tale che gli elementi di identificazione non vengano rivelati. Occorrer garantirne la protezione al pi tardi allarrivo del volo. Laccesso ai dati protetti per recuperare elementi di identificazione dovr essere assoggettato a una decisione giurisdizionale caso per caso nellambito di specifiche indagini penali.

Il Gruppo di lavoro desidera inoltre sottolineare con forza la necessit di utilizzare un linguaggio preciso che non confonda e non induca in errore. La proposta cita sia il mascheramento che lanonimizzazione. Si tratta di due misure diverse ed evidente che al mascheramento che si intende fare riferimento, non allanonimizzazione, in quanto ancora possibile recuperare facilmente gli elementi identificativi di una persona. La proposta non deve, volontariamente o meno, confondere o indurre in errore n formulare promesse che forse non sar in grado di mantenere.

 

5. Diritti in materia di protezione dei dati personali

La proposta contiene disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati. A parere del Gruppo di lavoro indispensabile che tutte le proposte dellUE che incidono sui diritti e sulle libert fondamentali delle persone contengano disposizioni riguardanti i diritti di accesso, rettifica, compensazione e ricorso degli interessati. Tuttavia, i diritti ai quali fa riferimento la proposta in esame sono quelli della decisione quadro 2008/977/GAI, non della direttiva 95/46/CE. Di conseguenza, i diritti sono pi limitati. Non chiaro se i diritti si applicano esclusivamente ai dati trasferiti a unaltra autorit o se includono i dati in possesso dellautorit nazionale. In alcuni Stati membri che attualmente utilizzano i dati PNR le persone beneficiano di diritti di accesso, rettifica e ricorso conformemente alla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE; se la proposta di direttiva sulluso dei dati PNR entrer in vigore, questi diritti verranno ridotti.

Inoltre, lattivit di profilazione pu comportare il rischio di discriminazione; questo sistema, infatti, prende in considerazione i passeggeri aerei come gruppo. Ai passeggeri non vengono fornite informazioni sui criteri in base ai quali vengono valutati e questa lacuna pregiudica lesercizio dei diritti delle persone direttamente interessate dallattivit di profilazione.

Il Gruppo di lavoro ricorda limportanza di inserire misure e garanzie adeguate in materia di protezione dei dati nelle proposte dellUE che incidono sui diritti e sulle libert fondamentali delle persone, quali norme relative alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento, obblighi di informare le persone e divieti di trasferimento dei dati a privati; fa inoltre presente che le decisioni non devono essere prese esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati. Il Gruppo di lavoro sottolinea altres limportanza di includere autorit nazionali di controllo incaricate dellattuazione della legislazione UE a livello nazionale.

Per quanto riguarda i dati sensibili, la proposta afferma che dovranno essere filtrati e cancellati dallUnit dinformazione sui passeggeri. Nei pareri formulati sui vari accordi PNR dellUE con paesi terzi, il Gruppo di lavoro si sempre espresso a favore del divieto di trattamento dei dati sensibili in questo contesto e ribadisce con forza lopinione sostenuta da lungo tempo per cui il processo di filtraggio deve essere effettuato dal vettore prima che i dati siano trasmessi (con il metodo push) allautorit ricevente.

Il Gruppo di lavoro sottolinea limportanza di assicurarsi che le proposte dellUE che incidono sui diritti e sulle libert fondamentali delle persone prevedano requisiti di sorveglianza e revisione, quali la registrazione dei trattamenti e delle richieste di dati, ai fini della verifica della legalit del trattamento, dellautocontrollo e per garantire lintegrit e la sicurezza dei dati da parte delle autorit nazionali di protezione dei dati. Tuttavia, importante capire come funzioneranno tali sistemi nella pratica e come una registrazione e una documentazione efficaci rispetteranno i principi di minimizzazione dei dati precedentemente menzionati.

 

6. Elementi di dati

A differenza dei dati API, i dati PNR non sono verificati e, di conseguenza, sono meno attendibili. Gli elementi di dati elencati nellallegato alla proposta sono gli stessi 19 elementi contenuti negli accordi PNR UE-USA e UE-Canada. Il Gruppo di lavoro ribadisce la propria posizione, secondo cui non esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare quali campi si sono rivelati necessari e, pertanto, tale elenco sproporzionato. Le categorie sono generali e alcune sono costituite da ulteriori sottoinsiemi di dati. Bench la proposta preveda il divieto di trattamento dei dati personali sensibili, nellelenco degli elementi di dati figura il campo osservazioni generali, che potrebbe contenere qualunque tipo di informazioni, quali richieste di pasti, richieste di servizi speciali e cos via. Il Gruppo di lavoro non ha ancora riscontrato prove sufficienti a dimostrare quali elementi di dati PNR si sono rivelati necessari o sono stati utilizzati efficacemente a fini di contrasto. Inoltre, non tutti i vettori raccolgono dati PNR.

 

7. Autorit competenti e trasferimenti successivi

La proposta afferma che gli Stati membri devono notificare alla Commissione lelenco delle proprie autorit competenti entro dodici mesi dallentrata in vigore della direttiva e che tale elenco sar pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il Gruppo di lavoro sostiene le misure di trasparenza che indicano chiaramente chi autorizzato a ricevere e a trattare i dati. Tuttavia, i ruoli (responsabile del trattamento/incaricato del trattamento) delle autorit competenti e delle Unit dinformazione sui passeggeri non sono chiari.

Il Gruppo di lavoro ribadisce le proprie preoccupazioni in merito allampia definizione di reati gravi, in particolare riguardo ai trasferimenti successivi, sia allinterno che allesterno dellUE.

 

8. Riesame e reciprocit

La proposta prevede il riesame della direttiva entro quattro anni dalla sua entrata in vigore nonch un riesame speciale delleventuale estensione del suo campo di applicazione ai voli intraeuropei entro due anni dalla sua entrata in vigore. Il Gruppo di lavoro sottolinea la necessit che i processi di revisione legislativa dellUE prevedano criteri chiari per valutare la necessit e lefficacia di un sistema. Il Gruppo di lavoro ribadisce altres limportanza di includere le autorit nazionali di protezione dei dati in tutti i processi di revisione, tanto pi poich si tratta di una disposizione prevista da altri strumenti dellUnione, quali gli accordi PNR dellUE con paesi terzi.

Il Gruppo di lavoro sottolinea limportanza che, nellelaborazione delle proposte dellUE, siano prese in considerazione le implicazioni di eventuali requisiti di reciprocit. Un modello europeo PNR potrebbe dare luogo allimposizione di requisiti analoghi da parte di paesi non democratici o di paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei diritti e delle libert fondamentali, compresi i dati personali e la vita privata. evidente che, qualora tali paesi dovessero ricevere dati PNR dallUE, le conseguenze per gli interessati potrebbero essere gravi.

 

9. Conclusione

Il Gruppo di lavoro ritiene che non sia stata ancora dimostrata la necessit di istituire un sistema PNR a livello dellUE e che le misure proposte non siano in linea con il principio di proporzionalit, in particolare perch il sistema prevede la raccolta e la conservazione di tutti i dati di tutti i passeggeri di tutti i voli. Il Gruppo di lavoro nutre inoltre seri dubbi sulla proporzionalit del confronto sistematico dei dati di tutti i passeggeri sulla base di criteri prestabiliti.

Il Gruppo di lavoro raccomanda innanzitutto di valutare i sistemi e i metodi di cooperazione esistenti e la loro compatibilit al fine di individuare falle nella sicurezza. Qualora vengano riscontrate lacune in tal senso, il passo successivo da compiere consister nellanalizzare il modo migliore per colmarle, che non comporter necessariamente lintroduzione di un sistema del tutto nuovo. Si potrebbero sfruttare e migliorare ulteriormente i meccanismi esistenti.

Qualora entri in vigore, la proposta di direttiva in esame dovr assicurare misure e garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. La Commissione dovr inoltre valutare lopportunit di abrogare, di conseguenza, sistemi esistenti quali la direttiva API, al fine di evitare la sovrapposizione di misure.

Il Gruppo di lavoro continuer a seguire attentamente gli sviluppi della situazione e accoglie con favore tutte le opportunit di illustrare e chiarire ulteriormente le proprie posizioni alle varie parti interessate coinvolte nella proposta. Il Gruppo di lavoro continuer inoltre a formulare pareri ove opportuno e necessario.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011

Per il Gruppo di lavoro

Il presidente

Jacob KOHNSTAMM

 

 

NOTE                                               

1 WP 145 – parere comune adottato congiuntamente con il Gruppo di lavoro per la cooperazione giudiziaria e di polizia.

2 Pareri WP 103 (Canada), WP 138 (USA), WP 151 (USA – informazione dei passeggeri) e WP 178 (approccio globale della Commissione).

3 Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustizia

(COM(2010) 385 definitivo).