GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29 Parere14/2011 - WP 186 sulle questioni di protezione deidati legate alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento delterrorismo adottato il13 giugno 2011 IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONECON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, istituito dalla direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visti l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) el'articolo 30, paragrafo 3, della suddetta direttiva, visto il proprio regolamento interno, ed in particolare gliarticoli 12 e 14, 1. INTRODUZIONE Nel corso dell'odierna seduta plenaria, il Gruppo di lavoro"Articolo 29" per la protezione dei dati (" 2. CONTESTO E SCOPO DELLE 44 RACCOMANDAZIONIRD/FT L'adozione di queste raccomandazioni è stata preceduta dallaconsultazione di varie parti interessate, fra cui, ma non solo, la Commissioneeuropea, i rappresentanti degli organismi tenuti all'obbligo di informazione,le unità di informazione finanziaria, le banche nazionali e la FATF. Questo pergarantire che tutte le questioni relative alla protezione dei dati e allaprivacy sollevate da questi interlocutori fossero esaminate alla luce delvigente quadro giuridico in materia. Scopo delle raccomandazioni è fornire un punto di vista eorientamenti pratici ai legislatori, agli organismi tenuti a forniresegnalazioni, alle autorità di regolamentazione, alle unità di informazionefinanziaria, alle autorità di controllo e alle altre parti interessateincaricate di applicare principi e regolamentazioni sia nel settore dellaprevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che inquello della privacy e della protezione dei dati, a livello sia UE chenazionale. Le raccomandazioni rispondono alla necessità di avere ampiorientamenti pratici a livello UE nei settori combinati della prevenzione delriciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e della privacy eprotezione dei dati (vedi punto 1.4 dell'allegato). 3. PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI Le raccomandazioni rispondono a varie preoccupazioni (punto 1.5dell'allegato). Le principali idee in esse affrontate sono presentate qui diseguito. * Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati sonoriconosciuti nell'UE come diritti umani nell'ambito di una società democratica * Occorre affrontare i principi e gli obblighi in questo settore * Nel settore in oggetto, occorre sempre affrontare ed elaborare idiritti e gli obblighi in materia di vita privata e di protezione dei dati * Il Gruppo di lavororaccomanda che, per garantire una protezione reale ed effettiva, eil rispetto delle vita privata e della protezione dei dati in quest'ambito, siaintrapresa l'applicazione di varie forme di valutazione preliminare dellenormative, delle procedure e dei progetti RD/FT. Tali forme comprendonovalutazioni d'impatto sulla privacy, tecniche di audit, e il lavoro deifunzionari responsabili della protezione dei dati ... (Racc. 7-10). Sonoinoltre raccomandate valutazioni della qualità come test di stress BCR per leistituzioni che vogliono adottare tali norme (Racc. 39), criteri di riferimentopertinenti per il livello adeguato di protezione per i trasferimentiinternazionali (Racc. 40), e il ricorso a protocolli d'intesa da parte delleunità di informazione finanziaria come strumenti per la protezione dei dati(Racc. 43). * Per garantire certezza del diritto a livello UE 4. CONCLUSIONE Il Gruppo di lavoro "Articolo 29" seguirà leraccomandazioni allegate e i rilevanti sviluppi nella legislazione e nelleprassi negli ambiti combinati della prevenzione del riciclaggio di denaro efinanziamento del terrorismo e della protezione della privacy e dei dati. Fatto a Bruxelles, 13 giugno 2011 Per il Gruppo di lavoro Il Presidente Jacob KOHNSTAMM |