GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per laprotezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissatiall'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva2002/58/CE.

Le funzioni di segreàteria sono espletate dalla direzione C(Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione) della Commissione europea,direzione generale Giustizia, B -1049 Bruxelles, Belgio, ufficio LX-46 01/190.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm

 

Parere 05/2013 - WP206

sul pacchetto "Frontiere intelligenti"

adottato il 6 giugno 2013

 

IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLEPERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito ai sensi della direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,

vistil'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 3, dellasuddetta direttiva, e visto il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE

 

Introduzione

Il28 febbraio 2013 la Commissione ha presentato due proposte che istituiscononello spazio Schengen un sistema di ingressi/uscite (EES) e un programma perviaggiatori registrati (RTP) e che costituiscono il cosiddetto pacchetto"Frontiere intelligenti". La Commissione ha inoltre presentato una proposta chemodifica di conseguenza il codice frontiere Schengen.

Laproposta sul sistema di ingressi/uscite istituisce un sistema centralizzato perla registrazione dei dati di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzicon o senza obbligo di visto Schengen ammessi nello spazio Schengen per unsoggiorno di breve durata. In luogo dell'apposizione di timbri sui passaportiall'ingresso e all'uscita dallo spazio Schengen, i dati relativi all'identitàdel visitatore, alla durata e allo scopo del soggiorno sono immessi nel sistemaall'ingresso e verificati all'uscita, per garantire che il cittadino inquestione abbia rispettato la durata massima del soggiorno autorizzato. Ilsistema centralizzato consente di verificare i dati dell'EES indipendentementedal valico attraverso il quale il viaggiatore lascia lo spazio Schengen. Scopoprecipuo del sistema sarebbe impedire che i cittadini di paesi terzioriginariamente entrati nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata(massimo novanta giorni nell'arco di centottanta giorni) con un visto valido oper uno scopo valido vi rimangano oltre i termini. La proposta sull'EES prevedel'introduzione di un sistema inizialmente basato su dati personali necessariper l'identificazione delle persone (informazioni che, nel testo dellaproposta, sono indicate semplicemente come "dati alfanumerici") el'integrazione, dopo un periodo di tre anni, di "dati biometrici". Trascorsidue anni, si valuterà l'opportunità di consentire l'accesso al sistema a finidi contrasto e da parte di paesi terzi.

Laproposta sull'RTP istituisce un programma per viaggiatori registrati destinatoai cittadini che viaggiano di frequente nello spazio Schengen, ad esempio peraffari. I cittadini di paesi terzi possono richiedere lo status di viaggiatoreregistrato e attraversare più velocemente le frontiere. L'RTP prevede unregistro centrale contenente dati biometrici e un token (dispositivo diautenticazione) contenente un identificatore unico detenuto dal viaggiatore.

IlGruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati ribadisce lepreoccupazioni espresse nella lettera indirizzata alla Commissaria Malmström almomento della pubblicazione della comunicazione "Frontiere intelligenti"1 e continua a nutrire riserve per quanto riguarda la protezionedei dati. In particolare suscita seria preoccupazione la conformità dell'EES aicriteri di necessità e di proporzionalità necessari per giustificarne lericadute sul diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'articolo 8della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il presente parere verte principalmente sul sistema diingressi/uscite ma esprime anche preoccupazioni specifiche in merito allaprotezione dei dati per quanto riguarda il programma per viaggiatoriregistrati. Il presente parere analizza il sistema di ingressi/uscite al finedi valutare se risponde ai criteri di necessità e di proporzionalità e sel'ingerenza nella sfera privata sia giustificata. La seconda parte formulaalcune preoccupazioni specifiche in merito a entrambe le proposte.

Parte I – Sistema di ingressi/uscite –Analisi della necessità

L'EEScreerebbe sostanzialmente una nuova, gigantesca banca dati. È dunque necessarioche l'ingerenza nell'esercizio del diritto alla vita privata sia giustificatain linea con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea.

1. Obiettivi e contesto

IlGruppo di lavoro ha già riconosciuto la necessità di una gestione integratadelle frontiere esterne dell'Unione e ha stimato legittime le finalità dimigliorare la gestione dei flussi migratori e prevenire l'immigrazioneirregolare2. Tuttavia il valore aggiunto di un sistema diingressi/uscite ai fini del conseguimento di tali obiettivi non è un elementosufficiente per dimostrarne la necessità e la proporzionalità in termini diricadute sui diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezionedei dati e alla vita privata. Le ingerenze nella vita privata devono essere"necessarie in una società democratica" e il mero valore aggiunto non soddisfail criterio di necessità in tale contesto.

Nelvalutare la proporzionalità è inoltre necessario considerare l'ambito diapplicazione dell'EES. Quanti ingressi dello spazio Schengen ricadrannoeffettivamente nell'ambito dell'EES? Secondo la valutazione d'impatto dellaCommissione, il 73,5% i viaggiatori che attraversano le frontiere Schengen sonocittadini dell'Unione o beneficiari della direttiva 2004/38/CE3. Ilrimanente 26,5% è rappresentato da titolari di visto e da non titolari divisto. Non è precisato, tuttavia, se si tratta di soggiornanti di breve duratao se invece le cifre includono titolari di visti per soggiorni di lunga duratao di altri permessi di soggiorno che non rientreranno nel campo di applicazionedell'EES. In altri termini l'EES si applicherà a una percentuale piuttostoesigua (per quanto numericamente consistente) di persone che attraversano lefrontiere. È dunque legittimo chiedersi se la creazione di una banca dati disiffatte dimensioni sia proporzionata all'entità dei problemi che intendeaffrontare. Risolvere il problema dei soggiorni fuoritermine è peraltro uno deiprincipali obiettivi di un'altra vasta banca dati dell'Unione, il sistemad'informazione visti (VIS). Il considerando 5 del regolamento VIS è chiaro inproposito: "Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione diqualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso,soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri". La valutazioned'impatto non menziona i motivi per i quali il VIS non basterebbe a perseguiretale finalità.

Aquesto punto occorre menzionare anche l'entità del problema dei soggiornifuoritermine che l'EES (a complemento del VIS) si propone di affrontare. Ilnumero dei soggiornanti fuoritermine nell'Unione europea è stimato tra 1,8 e3,9 milioni di persone (stime effettuate nell'ambito del progetto "Clandestino"4). Aparte un mero riconoscimento informale della vastità del problema dei soggiornifuoritermine, mancano dati attendibili. È ovviamente problematico basare unavasta banca dati su elementitanto esili e il Gruppo di lavoro tiene a sottolineare che questa lacuna non èun motivo sufficiente per creare una banca dati finalizzata a produrre datistatistici che giustifichino la sua stessa esistenza.

Loscopo e la metodologia della presente analisi consistono nel valutarel'idoneità, la necessità e la proporzionalità del sistema di ingressi/uscite eindividuare eventuali alternative. Per appurare se l'EES risponda al criteriodi necessità, occorre innanzitutto stabilire quali sono i suoi obiettivi difondo e collocarli in un contesto politico generale.

Contestualizzaregli obiettivi della proposta consente di valutare la necessità e laproporzionalità sulla base di tre quesiti:

·_L'EES è idoneo a conseguire una finalità legittima?

·_L'EES è necessario, considerato il suo impatto sui diritti fondamentali, nellospecifico la protezione dei dati e il rispetto della vita privata, perconseguire tale finalità legittima?

·_Per conseguire la medesima finalità legittima esistono alternative che nonabbiano lo stesso impatto sui diritti fondamentali, nello specifico laprotezione dei dati e il rispetto della vita privata?

1.1 Obiettivi dell'EES

IlGruppo di lavoro prende atto che, secondo la Commissione, l'EES perseguequattro obiettivi strategici:

1)migliorare l'efficienza dei controlli alle frontiere Schengen: l'attualesistema di apposizione di timbri è complesso e eccessivamente lento percalcolare la durata del soggiorno di breve durata autorizzato. L'EES eliminerebbeinoltre i problemi di incongruenza, di illeggibilità e (eventualmente) di froderiguardanti i timbri apposti sui documenti di viaggio;

2)evitare i soggiorni fuoritermine nel territorio Schengen: il sistema diingressi/uscite prevede una notificazione automatica se il cittadino del paeseterzo non ha lasciato il territorio Schengen allo scadere del termine delsoggiorno autorizzato. Con l'attuale sistema di apposizione di timbri, la"durata" del soggiorno autorizzato può essere calcolata soltanto sulla base deitimbri, ovvero alla frontiera Schengen, o quando il cittadino di paese terzoentra in contatto con le autorità di uno Stato membro per altri motivi. Sel'interessato riesce a sfuggire ai controlli, non vi è modo di sapere se siastata superata la durata del soggiorno autorizzato (si tratterebbe in realtà diuna minoranza, se si considerano tutte le informazioni già registrate nelsistema VIS sulle persone soggette all'obbligo del visto per soggiorni di brevedurata o del visto di transito);

3)formulare politiche fondate su elementi concreti: la disponibilità di dati piùprecisi sugli ingressi nell'UE, sulla provenienza dei viaggiatori e suisoggiorni fuoritermine consentirebbe di mirare meglio le strategie perchépermetterebbe, per esempio, di individuare i paesi di provenienza a cuiapplicare nuovi accordi di facilitazione del visto o di esenzione dal visto;

4)facilitare i rimpatri: grazie al sistema di ingressi/uscite gli immigratiirregolari, i cui dati sono raccolti nell'EES all'ingresso, rimarrebberoidentificabili ai fini del rimpatrio; a tale proposito l'EES è dunquecomplementare rispetto al VIS. Ciò consentirebbe di risolvere il problema deicittadini di paesi terzi che distruggono i propri documenti di viaggio unavolta entrati nello spazio Schengen.

1.2 Contesto

Gliobiettivi dell'EES rientrano in un determinato contesto strategico. Riconoscereche l'EES affianca la politica dell'Unione in materia di migrazione e mobilitàaiuta a valutare se è in grado di conseguire gli obiettivi perseguiti. Ilcontesto è importante da un lato per capire le motivazioni e i problemi chedanno origine alle proposte e dall'altro per individuare possibili alternativeatte a conseguire finalità analoghe. Il principale contesto politico è la lottaall'immigrazione clandestina (irregolare) e la necessità di promuoverepolitiche di rimpatrio efficaci. Un secondo contesto è l'avvertita necessità dielaborare politiche fondate su dati concreti, sia nella lotta control'immigrazione irregolare e la tratta che della politica di mobilità, il cuiscopo è stabilire da quali paesi/regioni consentire l'accesso all'Unioneeuropea sulla base di accordi di facilitazione del visto e di esenzionedall'obbligo di visto.

Lottaall'immigrazione clandestina e rimpatri effettivi

L'interessepolitico per la lotta contro l'immigrazione clandestina e i soggiornifuoritermine è ovviamente notevole. Il programma di Stoccolma5 definisce le priorità degli Stati membri nella lottaall'immigrazione clandestina e ai fini di rimpatri effettivi. Per gli Statimembri la creazione dell'EES è prioritaria e complementare rispetto agliattuali sistemi di gestione integrata delle frontiere, nel rispetto dellanormativa sulla protezione dei dati. La strategia di lotta dell'immigrazione clandestina,concordata sotto la presidenza danese ("Azione dell'UE sulle pressionimigratorie – Una risposta strategica"6) riflette le medesime priorità.

Aifini della lotta all'immigrazione clandestina, il programma di Stoccolmasottolinea l'importanza di una politica di rimpatrio efficace. L'EES va inoltreesaminato nel quadro della politica di riammissione dell'Unione europea e deiproblemi generali che incidono sulle decisioni di rimpatrio. Nel 2010 sono statieffettivamente eseguiti 226.000 rimpatri su un totale di 540.000 provvedimentidi allontanamento7.

Politichefondate su elementi concreti

Unodegli obiettivi dell'EES è fornire elementi concreti su cui basare le decisionidella politica di mobilità dell'UE,ovvero estendere a un maggior numero di paesiterzi l'esenzione dal visto per gli spostamenti verso l'Unione europea.

IlVIS sarà in grado di fornire dati statistici analoghi su richiedenti edetentori di visti Schengen.

Ilruolo che l'EES potrebbe svolgere a tale riguardo va inoltre esaminato ecomparato alla luce del quadro metodologico di cui si avvale l'Unione peradottare questo tipo di decisioni, ossia l'approccio globale in materia dimigrazione e mobilità (GAMM)8. Il GAMM definisce il quadro e gli strumenti operativi (inparticolare il partenariato per la mobilità) entro i quali l'Unione si impegnacon i paesi terzi nella gestione della migrazione – in termini dirimpatrio/riammissione, potenziamento delle capacità di gestione dei flussimigratori, promozione di specifici canali di migrazione legale – o valutale capacità di un paese terzo candidato di beneficiare di maggiori opportunitàdi mobilità verso l'Unione europea.

2 – Il parametro dellanecessità

Quesito 1 – L'EES è idoneo a conseguire le suefinalità legittime?

2.1–Rendere più efficienti gli attraversamenti di frontiera

LaCommissione sostiene che l'EES renderà più efficienti gli attraversamenti difrontiera sostituendo il controllo di numerosi singoli timbri con laregistrazione uniforme di informazioni in una banca dati. Tenuto conto che talecircostanza si verifica solo quando i dati personali non sono registrati nelSIS o nel VIS (due banche dati cui le guardie che effettuano i controlli allefrontiere possono di norma accedere facilmente), ci si interroga se il nuovosistema sia in grado di ridurre i tempi di attesa giacché, soprattutto per iprimi ingressi nello spazio Schengen, le guardie di frontiera dovranno inserireuna quantità notevole di dati.

Sisostiene che l'EES introdurrà un metodo coerente per calcolare la durata delsoggiorno di breve durata, che dunque non sarà più calcolata sulla base di unaserie di timbri di ingresso diversi. La coerenza dei dati presenti nell'EES nonlascerebbe spazio a dubbi che possono sorgere in presenza di timbri di ingressodiversi e talvolta illeggibili e permetterebbe di evitarne l'uso fraudolento.Tuttavia se ci si chiede perché il VIS non possa essere sfruttato meglio a talfine. L'utilità di una banca dati coerente e centralizzata dipende, ovviamente,dalla qualità dei dati: in primo luogo dall'immissione di dati accurati nelsistema e, in secondo luogo, dalla loro cancellazione, ove necessario, altermine del periodo di conservazione o a seguito di un eventuale cambiamentodella situazione del viaggiatore.

2.2– Evitare i soggiorni fuoritermine

i.Necessità di controlli all'uscita efficaci per evitare notificazioni disoggiorno fuoritermine non veritiere

IlGruppo di lavoro tiene a sottolineare che, per risolvere efficacemente ilproblema dei soggiorni fuoritermine, il meccanismo di registrazione deicontrolli in uscita deve funzionare perfettamente. Una registrazione incompletae imprecisa dei controlli all'uscita genererebbe nel sistema notificazioni disoggiorno fuoritermine non veritiere, penalizzando i viaggiatori in buona fede.Il problema è particolarmente critico alle frontiere terrestri dove, per viadei volumi e dei diversi tipi di trasporto utilizzato, i controlli all'uscitapotrebbero essere problematici. Il programma di Stoccolma stabilisce chel'attuazione di un sistema di ingressi/uscite "alle frontiere terrestri meritaparticolare attenzione e, prima che sia messo in atto, occorre esaminarne leimplicazioni in termini di infrastruttura e di formazione di file di attesaalle frontiere"9. Da tale considerazione traspare la consapevolezza che ilsistema può funzionare soltanto se si creano le condizioni per la sua efficaciaalle frontiere terrestri, condizioni che potrebbero rivelarsi di difficilerealizzazione.

IlGruppo di lavoro osserva che, nel mondo, non risultano esservi sistemi analoghidi registrazione in uscita operanti a una frontiera terrestre. La valutazioned'impatto della Commissione segnala i problemi incontrati nell'attuazione dellacomponente di registrazione dei dati di uscita del programma US VISIT, osservandoche il Dipartimento statunitense per la sicurezza interna ha dichiarato chel'attuazione della tecnologia richiederà ancora molti anni a causa dei costielevati, delle risorse umane necessarie e delle numerose modalità di uscitadagli Stati Uniti, in particolare l'attraversamento delle frontiere terrestri10.Nella valutazione d'impatto la Commissione obietta che

11Ibid., pag.15.

12Ibid., pag. 13.

problemidi attuazione di questo tipo non riguarderebbero lo spazio Schengen in quantol'architettura è completamente sviluppata e vi sono risorse umane sufficienti atutti i valichi di frontiera in entrambe le direzioni11. Questoargomento contraddice però le preoccupazioni precedentemente espresse nelprogramma di Stoccolma ed è evidente che la Commissione non si basi su datioperativi concreti tratti da un sistema di registrazione in uscita di paridimensioni e struttura che funzioni efficacemente a una frontiera terrestre.

ii.Entità del problema dei soggiorni fuoritermine

Occorreinoltre interrogarsi sull'entità del problema dei soggiorni fuoritermine chel'EES si propone di risolvere.

Secondola valutazione d'impatto è 'generalmente assodato'12 che il rischiomaggiore di soggiorno fuoritermine è rappresentato da persone ammesselegalmente per soggiorni di breve durata. Ai fini della lotta ai soggiornifuoritermine va osservato che tutte le informazioni sulla tipologia di visto,le impronte digitali e altre informazioni riguardanti i cittadini con obbligodi visto previste dal regolamento VIS e dal codice delle frontiere sono giàpresenti nel VIS, la cui consultazione è prassi corrente tra le guardie difrontiera e altre autorità (autorità competenti per l'immigrazione e l'asilo eautorità preposte ai controlli sugli stranieri presenti sul territorio).

Naturalmentel'EES può applicarsi, per definizione, soltanto ai soggiorni di breve durata.Ma i soggiornanti di breve durata sono forse gli unici cittadini di paesi terziche attraversano le frontiere Schengen? Ovviamente no e proprio per questo laproposta esclude dal proprio campo di applicazione i cittadini cui si applicala direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso di relativa carta di soggiorno ei cittadini titolari di carta di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15,del codice frontiere Schengen.

Sipuò forse sostenere che le persone ammesse per soggiorni di lunga durata nonpresentino un rischio di soggiorno fuoritermine? Sarebbe un errore dare perscontato che i migranti "ad alto valore" quali i titolari di Carta blu o iricercatori non incorrano in problemi di immigrazione. Anche gli studenti sonouna categoria di soggiornanti di lunga durata e spesso sono considerati arischio di soggiorno fuoritermine.

Ilsoggiorno fuoritermine è legato anche all'abuso dei diritti derivati riconosciutidalla direttiva 2004/38/CE. I cittadini di paesi terzi che non godono più deidiritti derivati - perché è cessata per esempio la relazione con il cittadinodell'UE dopo un breve lasso di tempo - possono essere plausibilmenteintercettati solo se restituiscono la carta di soggiorno.

IlGruppo di lavoro non intende certo raccomandare l'introduzione di una bancadata su vasta scala che intercetti anche queste categorie di cittadini! Questiesempi servono però a dimostrare che il problema dei soggiorni fuoritermineabbraccia realtà molto più estese di quelle che l'EES potrà mai essere in gradodi coprire. L'EES è soltanto uno tassello nella complessa questione deisoggiorni fuoritermine.

iii. L'individuazione dei soggiornanti fuoritermine nonrisolve il problema dei soggiorni fuoritermine

IlGruppo di lavoro desidera inoltre sottolineare che l'individuazione deisoggiornanti fuoritermine non è un fine in sé. L'EES non può, da solo,risolvere il problema dei soggiorni fuoritermine. La maggiore probabilità diessere intercettato può avere un effetto deterrente su chi protraeintenzionalmente il proprio soggiorno oltre il termine autorizzato ma taleeffetto è indebolito dall'assenza di misure di accompagnamento finalizzate alfermo del soggiornante in posizione irregolare. Ancora più probabile è ilrischio che le notificazioni di soggiorno fuoritermine nell'EES penalizzino inmaniera sproporzionata i viaggiatori innocenti, con ripercussioni per esempiosul periodo di conservazione dei dati o sulla loro cancellazione, aspetti chesaranno trattati nella Parte II del presente parere.

2.3Favorire rimpatri efficaci

L'EESpotrà facilitare l'identificazione di quei migranti senza documenti che hannodistrutto i documenti di viaggio e non sono identificabili tramite il VIS.Questo pone due problemi: primo, dato che il sistema VIS permette già diidentificare i titolari di visto Schengen, in che misura l'EES potrà incideresulla verifica dell'identità? L'EES permetterà di verificare l'identità dimigranti senza documenti non soggetti all'obbligo del visto. Se si pensa peròche i paesi che beneficiano di un regime di esenzione dal visto sono ritenuti aminor rischio di immigrazione, ci si chiede quanti dei dati registrati nell'EESserviranno davvero a verificare l'identità di potenziali rimpatriati.

Ilcontributo dell'EES alla verifica dell'identità affronta peraltro solo in parteil problema della riammissione. Non è garantito che, una volta verificatal'identità, l'interessato venga effettivamente riammesso nel paese terzo diprovenienza13. Sono disponibili pochi dati attendibili sul numero dirimpatri effettuati tramite gli accordi di riammissione dell'UE. Secondol'indagine condotta dalla Commissione per valutare gli accordi di riammissione,la percentuale delle domande di riammissione riconosciute dai paesi terzioscilla dal 50% all'80%. La relazione indica tuttavia che i dati disponibilinon consentono di trarre conclusioni certe sui rimpatri effettivi14. Se esiste unoscarto tra la percentuale di domande riconosciute e i rimpatri effettivinell'ambito degli accordi di riammissione dell'UE, si presuppone che ilproblema sia ancora più sentito per gli accordi bilaterali. Come già osservato,la differenza tra i provvedimenti di allontanamento e i rimpatri effettuatinell'UE è enorme. Come il Gruppo di lavoro ha già rilevato nella lettera sullacomunicazione "Frontiere intelligenti", sembra sussistere un problema generaledi esecuzione dei rimpatri più che di identificazione degli immigraticlandestini (compresi i soggiornanti fuoritermine). Anche tenendo presente chealcuni rimpatri non possono essere effettuati per via di accordi di nonrespingimento o per altri motivi legati ai diritti umani, il divario ètroppo grande per essere imputato unicamente a un problema di verificadell'identità. Si impone quindi il richiamo alla cautela prima di giungere allaconclusione che l'EES potrà risolvere il problema del rimpatrio di soggiornantifuoritermine non identificati.

2.4. Disporre di informazioni migliori per elaborare politiche fondate su elementiconcreti

L'EESpermetterà di raccogliere dati utili sui flussi migratori. Si noti però chedati analoghi sui cittadini con obbligo di visto saranno forniti anche dal VIS.

Quesito 2 - L'EES è necessario,considerato il suo impatto sui diritti fondamentali, nello specifico laprotezione dei dati e il rispetto della vita privata, per conseguire le suefinalità legittime?

Allaluce dell'analisi svolta in risposta al quesito 1, ci si interroga se l'EES siain grado di raggiungere gli obiettivi dichiarati con l'efficacia auspicata. Eanche ammettendo che l'EES apporti un valore aggiunto considerevole, si pone laquestione giuridica se questo giustifichi l'ingerenza nella vita privataprotetta dall'articolo 8 della Carta. Il Gruppo di lavoro è fermamente convintoche il valore aggiunto dell'EES nel conseguire gli obiettivi posti non soddisfiil criterio di necessità che giustifica l'ingerenza nei diritti sancitidall'articolo 8 della Carta dell'Unione e ritiene che il valore aggiuntodell'EES non sia commisurato all'entità delle ripercussioni sui dirittifondamentali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi, per le ragioniillustrate di seguito.

Piùefficienza ai valichi di frontiera: ilsistema presenta senza dubbio un valore aggiunto quanto alla coerenza dei datidi ingresso/uscita, che però dipende dalla qualità dei dati registrati. Unabanca dati contenente informazioni di scarsa qualità comporta elevati rischi disanzioni sproporzionate a danno di viaggiatori innocenti. Inoltre è palesementesproporzionato creare una vasta banca dati contenente informazioni personalisolo per ridurre i tempi di attesa.

Ilcosto dell'EES - 183 milioni di euro per lo sviluppo più 88 milioni di euro perl'esercizio annuo (che si aggiungono ai costi di gestione di altri sistemiquali il SIS II e il VIS) - è un ulteriore fattore di cui tenere conto quandosi esaminano i vantaggi derivanti da una circolazione transfrontaliera piùcelere. Investire a questo livello è davvero efficiente sul piano dei costi?

Menosoggiorni fuoritermine: partedel valore aggiunto dell'EES consiste nel permettere di rilevare più facilmentela presenza di soggiornanti fuoritermine nello spazio Schengen. Tale valoreaggiunto, tuttavia, è seriamente compromesso non soltanto perché l'EES nonaffronta tutti gli aspetti del problema ma soprattutto perché individuare isoggiornanti fuoritermine non vuol dire fermarli. Di per sé la creazione diquesto strumento aggiuntivo non apporta un valore sufficiente che soddisfi ilrequisito di necessità.

Suscitainoltre seria preoccupazione il rischio che le notificazioni di soggiornofuoritermine provenienti dall'EES portino a divieti di ingresso erronei osproporzionati. La valutazione d'impatto riconosce a giusto titolo che unasegnalazione di soggiorno fuoritermine nell'EES non deve condurreautomaticamente al trattenimento, all'allontanamento o al sanzionamento delcittadino del paese terzo15. Il Gruppo di lavoro tiene a sottolineare che i divieti diingresso o i provvedimenti di allontanamento devono sempre essere subordinati auna valutazione individuale di tutte le circostanze del caso e che il cittadinodeve avere accesso a mezzi di ricorso effettivi.

Verificadell'identità dei migranti sprovvisti di documenti e contributo a rimpatrieffettivi: i dati che l'EESrenderà disponibili per identificare i migranti senza documenti presentano uncerto valore aggiunto, che tuttavia si riduce nettamente se si considera chedati analoghi contenuti nel VIS coprono con ogni probabilità un numero maggioredi soggiornanti fuoritermine e che la verifica dell'identità non implica di persé rimpatri effettivi.

Politichefondate su elementi concreti: ilGruppo di lavoro ritiene sproporzionato giustificare la creazione di una vastabanca di dati personali con il presupposto che uno dei suoi obiettivi è quellodi generare migliori dati statistici utili per la formulazione delle politiche.Tale convincimento si fonda sulla constatazione che il VIS è in grado difornire dati molto simili e che l'approccio globale in materia di migrazione emobilità offre alternative per sviluppare linee d'azione documentate in questosettore.

Accessoda parte delle autorità di contrasto e dei paesi terzi: il Gruppo di lavoro prende atto che l'accesso a fini dicontrasto è soggetto a valutazione dopo un periodo di due anni, riesame cherichiederebbe ovviamente una nuova valutazione d'impatto alla luce dei principidi necessità e di proporzionalità. È tuttavia preoccupante constatare che laproposta dia per scontato sin dall'inizio l'accesso a fini di contrasto ponendole condizioni tecniche per la sua realizzazione (considerando 11). Se l'accessoa fini di contrasto è dato per scontato sin dall'inizio, il grado di ingerenzasarà ancora maggiore. Il Gruppo di lavoro ribadisce la propria obiezione diprincipio secondo cui non debba essere consentito l'accesso sistematico, a finidi contrasto, a una banca dati amministrativa contenente i dati personali diviaggiatori in buona fede.

Laproposta della Commissione prevede sin da ora l'obbligo di includere dieciimpronte digitali, il che conferma ulteriormente l'intenzione ultima diconsentire l'accesso a fini di contrasto. Per identificare un cittadino di unpaese terzo alla frontiera a fini di ingresso o uscita o per verificare l'identitàdi un cittadino presente sul territorio nazionale sospettato di aver prolungatoil soggiorno oltre il termine autorizzato, bastano appena quattro improntedigitali (due per ciascuna mano, come per il passaporto elettronico utilizzatoin tutta Europa). La proposta della Commissione, dunque, non soddisfa i criteridi minimizzazione dei dati e di tutela della vita privata fin dallaprogettazione ("privacy by design"), principi che la stessa Commissionedifende alla luce della riforma della protezione dei dati attualmente in corso.L'unico motivo plausibile per raccogliere e conservare sin dall'inizio le dieciimpronte digitali dei cittadini di paesi terzi è preparare una banca datiidonea a consentire ricerche di impronte digitali per identificare cittadini dipaesi terzi irreperibili, ovvero per finalità di contrasto.

Quesito 3 – Per conseguire le medesimefinalità legittime esistono alternative che non abbiano lo stesso impatto suidiritti fondamentali, nello specifico la protezione dei dati e il rispettodella vita privata?

L'opinionesecondo cui l'EES non soddisfa il criterio di necessità trova ulteriore riprovanella constatazione che esistono alternative per raggiungere gli obiettiviprefissati. La sezione del presente parere dedicata all'analisi del contestopolitico dimostra che un sistema di ingressi/uscite è soltanto uno deglistrumenti in un ampio panorama di approcci per lottare contro l'immigrazioneclandestina.

Nellavalutazione d'impatto la Commissione sostiene che non esistono altre iniziativedi lotta all'immigrazione irregolare in grado di ridurre il numero disoggiornanti irregolari o che diano la possibilità di identificarli eindividuarli16. La Commissione fa direttamente riferimento al documento delConsiglio "Azione dell'UE sulle pressioni migratorie - Una risposta strategica"e, anche in un contesto così preciso, va ricordato che si tratta di una posizione politica.

L'EESconsentirà di individuare alcuni casi di soggiorno fuoritermine ma senzaaffrontarne le cause profonde. Di per sé il sistema non è in grado di ridurreil numero di soggiornanti fuoritermine, salvo fungere, forse, da blandodeterrente. Esistono già strumenti che contribuiscono a contrastare ilsoggiorno fuoritermine secondo un approccio globale.

Uno di questi è la direttiva sulle sanzioni ai datori dilavoro17. È riconosciuto che l'occupazione illegale è un fattore dirichiamo dell'immigrazione clandestina e che i soggiornanti fuoritermine sononecessariamente impiegati illegalmente perché privi dello status giuridicorichiesto. La direttiva fornisce un meccanismo per combattere l'occupazioneillegale e un quadro di riferimento che consente agli Stati membri di condurreispezioni sui datori di lavoro sospettati di assumere migranti clandestini,offrendo così la possibilità di fermare i soggiornanti fuoritermine.

Ilpotenziamento delle rotte migratorie legali verso l'Unione europea è un altrostrumento per contrastare i soggiorni fuoritermine irregolari. Strumenti diinformazione e sensibilizzazione quali il portale dell'immigrazione aiutano ipotenziali migranti a comprendere le reali opportunità e sfide della migrazioneverso l'Unione europea e prospettano alternative al soggiorno fuoritermine.L'incentivazione del rimpatrio volontario e i progetti di reinserimento offronoun'alternativa realistica a alcuni soggiornanti fuoritermine che intendonorientrare nei paesi di origine. Tutte queste iniziative politiche affrontanoalle radici il problema del soggiorno fuoritermine e funzionano anche senza unsistema di registrazione ingressi/uscite.

IlGruppo di lavoro è del parere che l'approccio globale in materia di migrazionee mobilità offra un quadro politico di riferimento e strumenti pratici perconseguire alcuni degli obiettivi strategici dichiarati dell'EES, segnatamentela necessità di elaborare politiche fondate su elementi concreti. Si pensi adesempio agli strumenti e alle priorità geografiche del GAMM. Non è plausibileritenere che i dati forniti dell'EES possano influenzare le politiche se è giàstato deciso, a livello strategico, di concentrare le iniziative dipartenariato in primo luogo sui paesi del vicinato europeo, attraverso ilpartenariato per la mobilità, mantenendo al contempo il dialogo con i paesiprioritari più distanti per mezzo dell'agenda comune su migrazione e mobilità.Grazie all'esperienza operativa maturata con i partenariati per la mobilità oattraverso il dialogo politico, il GAMM dà peraltro la possibilità di valutaremeglio se un paese è capace e determinato ad assumersi le responsabilità derivantida un regime di esenzione dal visto.

Percontribuire a ridurre i soggiorni fuoritermine e a orientare la politicadell'Unione in materia di liberalizzazione dei visti esistono a nostro parerealternative molto più efficaci di un sistema di ingressi/uscite che rintracciagli spostamenti dei viaggiatori. In particolare i problemi individuati sembranoessere già affrontati, in larga misura, dal VIS. Al momento, dunque, lealternative esistenti, tra cui il VIS, non sono sfruttate appieno.

IlGruppo di lavoro conviene che singolarmente queste alternative possano nonaffrontare il problema nel suo complesso. Tuttavia, alla luce dell'analisieffettuata, ritiene che l'EES non sia una soluzione proporzionata o legittimaper il conseguimento degli obiettivi individuati.

Parte II - Preoccupazioni specifiche sull'EES el'RTP sotto il profilo della protezione dei dati

Inserimento di dati biometrici

Laproposta dà per scontato l'inserimento di dati biometrici dopo un periodo ditre anni, senza prevederne la rivalutazione nel tempo. Il Gruppo esprimedisappunto per il fatto che l'introduzione di dati biometrici non sia soggettaa valutazione. Come già osservato nella lettera alla Commissaria Malmström, ilGruppo di lavoro ritiene che i dati biometrici vadano introdotti soltanto dopouna valutazione del sistema a distanza di qualche anno dall'entrata infunzione, valutazione che fornirebbe elementi concreti per stabilire se gliobiettivi non possono essere raggiunti anche in assenza di dati biometrici.

Articolo 20 – Periodo di conservazione deidati

IlGruppo di lavoro sottolinea che i dati devono essere conservati per il periodonecessario al conseguimento di una finalità legittima. In generale i datiimmessi nell'EES sono conservati per un periodo di sei mesi, ovvero il periodomassimo durante il quale a un cittadino di un paese terzo è consentitol'ingresso per un soggiorno di breve durata non superiore a 90 giorni. Nel casodei soggiornanti fuoritermine i dati sono però conservati per un periodomassimo di cinque anni, senza fornire elementi che ne giustifichino lanecessità. Applicare indiscriminatamente un periodo di conservazione dei datidi 5 anni per i soggiornanti fuoritermine è sproporzionato.

Articolo 21 – Modifica dei dati

Aisensi di questo articolo, qualora abbia acquisito il diritto di soggiorno, siastato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato a causa dicircostanze imprevedibili o si sia verificato un errore, spetta al cittadino diun paese terzo raccogliere e fornire le prove necessarie per ottenere lacancellazione dall'EES di dati che lo riguardano o di una segnalazione disoggiorno fuoritermine. Il Gruppo fa però notare che l'interessato cheacquisisce il diritto di soggiorno in base alle condizioni di un altro regimenazionale, di un'altra direttiva dell'Unione o della direttiva 2004/38/CEpotrebbe non pensare a chiedere la cancellazione dei dati dall'EES. Unacircostanza del genere potrebbe verificarsi spesso e dare origine a enormiproblemi di false segnalazioni. È quindi consigliabile prevedere un meccanismoche permetta di ricordare questo obbligo all'interessato nel momento in cuiottiene il permesso di soggiorno nello Stato membro oltre il termineautorizzato e sarebbe opportuno inserire nella proposta un considerando cheporti il problema all'attenzione degli Stati membri.

Questoproblema assume particolare rilevanza per i cittadini di paesi terzi chechiedono un permesso di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE.Attualmente il codice frontiere Schengen prescrive l'apposizione di timbri sulpassaporto fino a quando l'interessato non abbia ottenuto una carta disoggiorno ai sensi della direttiva. Questi cittadini verrebbero quindiregistrati nell'EES agli stessi presupposti ma con conseguenze (falsanotificazione di soggiorno fuoritermine e conseguente periodo quinquennale diconservazione dei dati) che vanno ben oltre la registrazione dei timbri sulpassaporto. Se la domanda di carta di soggiorno è accolta, i dati nell'EESdevono essere cancellati e incombe al cittadino del paese terzo l'onere dichiederne la cancellazione. Come la Commissione ha già riconosciuto, icittadini cui si applica la direttiva 2004/38/CE godono di uno speciale statusche deve essere tutelato18 e il Gruppo dilavoro tiene a sottolineare in particolare il rischio che questo gruppo dicittadini sia sproporzionatamente penalizzato da false notificazioni disoggiorno fuoritermine.

Articolo 27 – Comunicazione di dati a paesiterzi nel quadro della riammissione

Lacommissione Meijers ha già espresso preoccupazione per l'ampio poterediscrezionale riconosciuto alle autorità nazionali degli Stati membridall'articolo 27 della proposta nel comunicarea paesi terzi i dati personaliregistrati nell'EES19 nel quadro dellariammissione. Uno dei motivi della trasmissione dei dati è l'articolo 26,paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46/CE. È però discutibile che ilrimpatrio di un soggiornante fuoritermine sia necessario "per la salvaguardiadi un interesse pubblico rilevante" e che la comunicazione di dati registratinell'EES sia proporzionata al raggiungimento di tale obiettivo. Occorre farepiù chiarezza sulle garanzie che scatterebbero in caso di trasferimento di dativerso paesi terzi le cui norme sulla protezione dei dati siano palesementeinadeguate. Si ricorda che la dichiarazione della Commissione iscritta alverbale del Consiglio che adotta le conclusioni del Consiglio in materia diriammissione riconosce che "gli accordi di riammissione dell'UE devono essereattuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"20.Quali garanzie sono previste perché le autorità degli Stati membri vi siconformino?

Unadisposizione analoga è contenuta nell'articolo 31 del regolamento VIS. Sarebbeopportuno attendere dati concreti sul funzionamento di tale norma nellapratica.

Specifiche garanzie

IlGruppo di lavoro rileva che non sono state contemplate garanzie specifiche,sebbene ve ne sia un evidente bisogno: l'architettura dell'EES prevede,all'articolo 19, l'accesso di tutti i singoli utenti alla banca dati centralecontenente i dati di tutti i cittadini di paesi terzi ammessi per soggiorni dibreve durata nello spazio Schengen. Il principio della "necessità di sapere"– se applicato – imporrebbe però, quale condizione per laconsultazione dei dati personali registrati nell'EES, l'inclusione dell'interessatonell'elenco dei soggiornanti fuoritermine identificati (articolo 10, paragrafo2) oppure il contatto diretto dell'autorità con il cittadino di paese terzoammesso per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen. Il Gruppo è delparere che, tenendo conto delle risorse a disposizione delle autorità dicontrollo (articolo 37 e articolo 38) o dell'effettiva possibilità diverificare i registri di cui all'articolo 30, sarebbe necessario inseriredisposizioni relative a specifiche garanzie di protezione dei dati tanto perl'EES quando per l'RTP.

Definizioni

IlGruppo di lavoro esprime preoccupazione riguardo alle seguenti definizionicontenute nella proposta sull'EES:

ilsoggiornante fuoritermine è definito come il cittadino "che non soddisfa o nonsoddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve duratanel territorio degli Stati membri". L'espressione "non soddisfa" fa pensare aun migrante clandestino più che a un soggiornante fuoritermine. Il soggiornantefuoritermine dovrebbe essere definito come la persona che "non soddisfa più lecondizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territoriodegli Stati membri";

idati biometrici sono definiti come impronte digitali;

ledefinizioni di identificazione (controllo mediante confronto di vari campioni)e di verifica (controllo mediante confronto di due campioni) hanno senso solose riferite alle ricerche con le impronte digitali (o con dati biometrici ingenerale);

datialfanumerici: la definizione deve chiarire e specificare, per lo meno in unconsiderando, che i dati alfanumerici di cui all'articolo 11 configurano datipersonali in quanto contengono informazioni su una persona fisica identificatao identificabile (l'interessato) e che si applica la definizione di cui all'articolo2, lettera a) della direttiva 95/46/UE, con tutte le conseguenze del caso intermini di liceità del trattamento di tali dati. Si propone inoltre diincludere la dicitura "o in altri sistemi quali il VIS o il SIS" dopo le parole"nell'EES" nel primo paragrafo dell'articolo 12.

Programma per viaggiatori registrati

IlGruppo di lavoro teme la creazione di un'altra banca dati centralizzatacontenente elementi biometrici. Sarebbe invece preferibile attivare un sistemache funzioni con dati biometrici soltanto sui passaporti, onde evitarel'istituzione di un'ulteriore base di dati.

Unatale banca conterrebbe verosimilmente anche informazioni sui cittadini europei,giacché la partecipazione a programmi per viaggiatori registrati nei paesiterzi richiede, almeno per il momento, la partecipazione a programmi nazionali,come nel caso del programma statunitense Global Entry, il che fapresupporre la creazione una banca di dati biometrici di viaggiatori europei.

Rischi di discriminazione

Èimportante che i criteri di controllo di sicurezza utilizzati dall'RTP pervalutare i viaggiatori "a basso rischio" siano trasparenti. Bisogna evitare ilpericolo di discriminazioni quando si opera una distinzione tra viaggiatori "abasso rischio" e viaggiatori "a rischio elevato" (e dunque considerati, in uncerto senso, colpevoli anche in assenza di prove).

Conclusione

Ilpresente parere pone il problema dell'efficacia dell'EES nel conseguire gliobiettivi prefissati. Tuttavia, anche ammettendo che l'EES apporti un notevolevalore aggiunto, il Gruppo di lavoro ritiene che, ai fini del conseguimentodegli obiettivi posti, il valore aggiunto dell'EES non soddisfa il criterio dinecessità in misura tale da giustificare l'ingerenza nell'esercizio dei dirittidi cui all'articolo 8 della Carta dell'Unione. Il Gruppo ritiene inoltre che ilvalore aggiunto dell'EES non sia commisurato all'entità dell'impatto suidiritti fondamentali in relazione a ciascuna delle finalità, che possono essererealizzate con altre soluzioni.

Fattoa Bruxelles il 6 giugno 2013

Per il Gruppo di lavoro

Il presidente

JacobKOHNSTAMM

 

NOTE

1Lettera del Gruppo di lavoro articolo 29 indirizzata allaCommissaria Malmström in relazione al pacchetto "Frontiere intelligenti",12/06/2012 Rif. Ares (2012) 707810 – 13/06/2012.

2Lettera del Gruppo di lavoro articolo 29 indirizzata allaCommissaria Malmström in relazione alle Frontiere intelligenti, 12/06/2012 Rif.Ares (2012) 707810 – 13/06/2012.

3Valutazione d'impatto che accompagna il documento Propostadi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistemadi ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita deicittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea, SWD (2013) 47 final, pag.12 (documento nondisponibile in lingua italiana).

4Ibid., pag. 12.

5Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura alservizio e a tutela dei cittadini, GU C 115 del4.5.2010, pag. 1, punti 5.1 e 6.1.6.

6Azione dell'UE sulle pressioni migratorie – Unarisposta strategica, documento del Consiglio 8714/12

7Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e alConsiglio, Frontiere intelligenti – opzioni e prospettive,COM(2011) 680 definitivo, pag.4.

8Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, alConsiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, COM (2011) 743definitivo.

9Programma di Stoccolma, GU C 115 del4.5.2010, punto 5.1.

10Valutazione d'impatto che accompagna il documento Propostadi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistemadi ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita deicittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea, SWD (2013) 47 final, pag.14 (documento nondisponibile in lingua italiana).

13Come osservato dalla commissione Meijers nel suo parere sulle frontiereintelligenti, Ref: CM1307, pag. 2.

14Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e alConsiglio, Valutazione degli accordi di riammissione dell'UE, COM (2011)76 definitivo, pag. 5.

15Valutazione di impatto che accompagna il documento Propostadi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistemadi ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita deicittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea, SWD (2013) 47 final, pag. 19, (documento nondisponibile in lingua italiana).

16Ibid., pag.21.

17 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni ea provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dipaesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

18Valutazione d'impatto che accompagna il documento Propostadi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistemadi ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita deicittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea, SWD (2013) 47 final, pag.19, (documento nondisponibile in lingua italiana). Il documento precisa che le misure a tuteladei diritti dei viaggiatori, compreso il diritto a un ricorso effettivo, devonotenere conto anche della posizione privilegiata dei familiari di cittadinidell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, il cui dirittodi ingresso e di soggiorno deriva dal diritto del cittadino dell'Unione a normadella direttiva 2004/38/CE.

19Parere della commissione Meijers sulle proposte delpacchetto "Frontiere intelligenti", CM 1307, pag. 4.

20 Documento del Consiglio 11260/11, allegato II.