CE - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

POSIZIONE DELLE AUTORITAĠ EUROPEE PER LA PROTEZIONE DEI DATIRISPETTO ALLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO SUL POTENZIAMENTO DELLACOOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LOTTA CONTRO ILTERRORISMO, LA CRIMINALITAĠ TRANSNAZIONALE E LĠIMMIGRAZIONE ILLEGALE

 

Il Gruppodi lavoro in materia di polizia e giustizia1, al quale le autoritˆeuropee per la protezione dei dati hanno affidato il compito di monitorare lequestioni attinenti la protezione dei dati nel settore del III pilastro, hapreso atto dellĠiniziativa di quindici Stati Membri finalizzata allĠadozione diuna decisione del Consiglio sul potenziamento della cooperazionetransfrontaliera, con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e dellacriminalitˆ transnazionale (Òprogetto di decisione del Consiglio sul Trattatodi PrŸmÓ). Il Gruppo di lavoro prende atto, inoltre, della relazione2adottata dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo il 21 maggio 2007rispetto allĠiniziativa suddetta, ed esprime il proprio apprezzamento per lepreoccupazioni espresse dalla Commissione LIBE con riguardo alla protezione deidati.

Il Gruppodi lavoro riconosce lĠesigenza di strumenti efficaci ai fini dello scambio diinformazioni in materia giudiziaria e di polizia nello spazio di libertˆ,sicurezza e giustizia. Come sottolineato in pi occasioni, anche nellĠambitodel Programma de LĠAja, lĠefficacia delle attivitˆ giudiziarie e di polizia accettabile in una societˆ democratica soltanto se si fonda su un livelloelevato e su un quadro armonizzato di protezione dei dati. Non vĠ dubbio chesia necessario rispettare appieno i diritti fondamentali dei cittadini.

Compitodi tutte le autoritˆ europee per la protezione dei dati  garantire che ognidecisione concernente nuovi strumenti normativi, in particolare se assunta dallegislatore comunitario, rappresenti un solido contemperamento fra lĠinteressepubblico allo svolgimento delle attivitˆ giudiziarie e di polizia e i dirittifondamentali dei cittadini. La delicatezza delle informazioni oggetto discambio e lĠimpatto che ne pu˜ derivare per i singoli giustificano tale attentomonitoraggio, di cui fanno parte anche una valutazione ed unĠanalisi adeguatein termini di protezione dei dati. Ci˜ vale anche rispetto allĠesigenza diconsultare le autoritˆ europee per la protezione dei dati prima di adottarequalsivoglia misura di attuazione.

Nelquadro degli sforzi compiuti per migliorare la lotta alle attivitˆ criminali, lĠiniziativain questione prevede lĠintroduzione di uno strumento che riguarda in modospecifico lo scambio di informazioni fra le autoritˆ giudiziarie e di poliziarelativamente al DNA, alle impronte digitali e allĠimmatricolazione deiveicoli, consentendo alle suddette autoritˆ di accedere alle banche datinazionali. Il progetto di decisione contiene una serie di norme in materia diprotezione dati appositamente sviluppate per questa tipologia di scambi.Tuttavia,  indispensabile definire prioritariamente un quadro generale inmateria di protezione dei dati secondo quanto previsto nella proposta didecisione quadro del Consiglio, tale da offrire un livello elevato di tutela.Si tratta di unĠesigenza che  giˆ stata sottolineata dal Parlamento europeononchŽ da tutte le autoritˆ europee per la protezione dei dati.3

Confidiamoche lĠimpegno profuso dalla Presidenza tedesca ai fini dellĠadozione delladecisione quadro terrˆ nel debito conto le garanzie necessarie ai fini dellaprotezione di diritti fondamentali dei cittadini.

Al riguardo, importante prendere atto che la proposta di decisione del Consiglio sulTrattato di PrŸm contiene numerosi riferimenti allĠapplicazione della legislazionenazionale, anche in materia di protezione dei dati, ma non prevede unasufficiente armonizzazione. Ad esempio, le motivazioni del trattamento di datirelativi a DNA ed impronte digitali, le modalitˆ di tale trattamento, ed ilcontrollo e la vigilanza indipendenti sul trattamento stesso sono rimessi allanormativa nazionale. Inoltre, non  chiaro quali norme siano da applicarsiqualora i dati ricavati attraverso lĠaccesso alle banche dati di altri Statimembri siano successivamente trasmessi a Paesi terzi. Nella decisione adottataa Larnaca lĠ11 maggio 2007, le autoritˆ europee per la protezione dei datihanno giˆ evidenziato come le normative in materia di protezione datiapplicabili alle attivitˆ giudiziarie e di polizia presentino differenze tipologichee di sostanza e, pertanto, da esse non scaturisca un approccio armonizzato intermini di protezione dati per quanto concerne le informazioni relative alleattivitˆ suddette, i diritti degli interessati, e lĠesistenza di controlliefficaci e indipendenti.

Oltre allĠassenzadi un approccio armonizzato, con particolare riguardo al trattamento di informazionirelative al DNA ed alle impronte digitali a livello dellĠUE, le differenzeesistenti in termini di normativa nazionale sulla protezione dei dati e, intaluni casi, lĠindisponibilitˆ di meccanismi indipendenti di vigilanza e/ocontrollo indicano senza alcun dubbio che il progetto di decisione delConsiglio sul Trattato di PrŸm deve prevedere meccanismi idonei ad eliminaretali deficienze4; in alternativa, lĠentrata in vigore delladecisione stessa dovrˆ essere subordinata alla previa adozione della decisionequadro sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e dipolizia.

 

NOTE

1 Istituito dalla Conferenza di primavera delle Autoritˆ europeeper la protezione dei dati, sulla base di una Risoluzione adottata a Larnaca(Cipro) lĠ11 maggio 2007, con il compito di seguire gli sviluppi nel settoredelle attivitˆ giudiziarie e di polizia, proporre e predisporre ogni iniziativada assumersi in questo campo ad opera della Conferenza stessa.

2 Relazionepresentata dal parlamentare europeo Correja – doc. n. 2007/0804 (CNS).

3 Si vedano le Dichiarazioni approvate a Cracovia (2005), Budapest(2006), Londra (2006) e Larnaca (2007). Si veda anche il Parere reso dalGarante europeo per la protezione dei dati, in data 4 aprile 2007.

4 Siveda anche la Dichiarazione di Breslavia del 2004, ove si sollecita lacostituzione di un forum strutturato delle autoritˆ per la protezione dei datiin cui analizzare le implicazioni delle iniziative in materia di Terzo Pilastroin unĠottica di protezione dei dati.