"Tu mi intercetti: ma quanto mi intercetti?"

di
Angelo Ciancarella


Decreti d'intercettazione per sedi di Corte d'appello dal 1992 al 1996 e costo totale
(miliardi di lire)


Corte d'appello

Numero decreti d'intercettazione


Costo totale
1992-1996

1992

1993

1994

1995

1996

Ancona

252

282

249

236

476

2,35

Bari

339

408

475

428

488

5,79

Bologna

1.361

1.363

1.413

1.261

1.705

8,58

Bolzano

133

138

155

170

173

0,45

Brescia (*)

-

-

-

-

3.405

7,89

Cagliari (*)(**)

-

-

-

-

7.623

0,01

Caltanissetta

472

499

455

395

374

2,72

Campobasso

62

70

105

149

135

0,61

Catania

1.415

1.750

1.710

1.597

1.606

13,92

Catanzaro

320

316

334

344

2.126

9,76

Firenze

1.169

1.262

1.341

1.239

2.101

7,88

Genova

286

319

441

1.180

2.192

5,32

L'Aquila

567

470

507

594

555

2,66

Lecce

474

506

422

426

601

3,30

Messina

411

483

580

695

701

2,31

Milano

1.038

1.089

1.183

2.491

2.159

16,36

Napoli

871

1.048

977

1.087

1.629

8,80

Palermo

1.120

1.607

1.762

1.702

1.690

37,91

Perugia

308

302

441

374

338

1,43

Potenza

262

280

181

184

218

2,22

Reggio Calabria

619

755

933

870

3.744

18,70

Roma

1.578

1.941

2.123

2.123

2.302

1,77

Salerno

284

154

165

144

521

2,03

Taranto

372

357

356

398

434

1,33

Torino

917

939

973

1.600

3.387

8,95

Trento (*)

-

-

-

-

605

0,86

Trieste

475

520

518

524

521

3,09

Venezia

255

275

304

328

2.367

4,26

Totale

15.360

17.133

18.103

20.539

44.176

181,40

(*) dato complessivo dal 1992 al 1996; (**) comprensivo anche della sezione distaccata di Sassari
N.B. I dati, non sempre omogenei, sono anche incompleti, salvo per i distretti (o sezioni distaccate) di Bolzano, L'Aquila, Palermo, Perugia, Potenza,Taranto; nonché di Catania e Messina limitatamente al numero dei decreti




Le 115mila operazioni costate 181 miliardi si riferiscono alle sole telefonate durante le indagini processuali

È bastato all’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, vedere in anteprima il film "Nemico pubblico", per rilanciare l’allarme sul Grande fratello che tutto e tutti intercetta; e per riaprire il dibattito tra favorevoli e contrari, tra quanti mettono in guardia dall’avvento di uno Stato di polizia (ma, in tal caso, più che di Stato, si dovrebbe parlare di Mondo) e quanti ricordano che la criminalità usa alla grande le nuove tecnologie, mentre chi dovrebbe contrastarla arriva tardi e incontra perfino ostacoli.

L’unica fotografia attualmente disponibile risale al quinquennio 1992-1996, e fu illustrata alla Camera il 21 ottobre 1997 dal ministro della Giustizia, in risposta a un’interrogazione di numerosi deputati dell’opposizione. Nella risposta e nelle tabelle depositate, il ministro sottolineò l’evoluzione nel numero di decreti di intercettazione autorizzati nel corso dei diversi anni, dai 15mila del 1992, ai quasi 44mila del 1996; e, in termini di costi, dai 18miliardi di lire del primo anno, agli oltre 73 di fine periodo. In totale, 115mila decreti, per 181 miliardi di lire.

È tanto? È poco? Per cominciare, non è tutto. I decreti di cui si parla riguardano solo le intercettazioni chieste dal pubblico ministero e autorizzate dal giudice nel corso dei procedimenti penali. A parte qualche incompletezza nella trasmissione dei dati dagli uffici giudiziari al ministero, anche i criteri non sono omogenei: ci sono uffici giudiziari che contano una sola intercettazione anche quando l’originale decreto sia seguito da provvedimenti di proroga, altri contano anche i decreti di proroga; al contrario, ci sono uffici che contano tante intercettazioni quante siano le utenze intercettate, sia pure all’interno di un unico provvedimento, mentre la maggior parte di essi considera una solta intercettazione anche quando si riferisca a più utenze.

Poche o molte, queste sono le intercettazioni autorizzate. Il dibattito su di esse può riguardare il tuttora irrisolto riequilibrio tra garanzie e strumenti investigativi; tra (legittima) invasività dei mezzi di indagine e tassatività del loro utilizzo processuale e pubblico (per esempio, sui mezzi di informazione; si veda l’articolo sopra). Ma a far temere il Grande fratello non sono (non dovrebbero essere) queste intercettazioni; sono quelle ignote e quelle illegittime (i due concetti, si vedrà, non coincidono). Quelle illegittime non dovrebbero esistere, ma a parlarne insistentemente è pur sempre un ex Presidente della Repubblica, grande esperto e appassionato di comunicazioni e di tecnologie elettroniche. Come non rifletterci?

Va ricordato che le leggi speciali in tema di mafia e criminalità organizzata contemplano anche altre forme di intercettazioni legittime, che tuttavia restano normalmente ignote agli interessati. È il tristemente famoso decreto antimafia del 1992 a prevedere intercettazioni preventive, autorizzate dai procuratori distrettuali, su richiesta del ministro dell’Interno, o del direttore della Dia, dei questori o dei responsabili dei corpi speciali. Si tratta in buona sostanza di attività di prevenzione, di intelligence, priva di qualsiasi rilevanza processuale (può offrire, però, importantissimi spunti investigativi) e dovrebbe riguardare solo l’intercettazione di gravi delitti di criminalità organizzata e droga (ma, trattandosi di prevenzione, solo a posteriori si potrà verificarne la fondatezza).

C’è poi una più antica misura di prevenzione, introdotta nel 1982 e riferita alle persone pericolose per la sicurezza pubblica cui sia applicata la sorveglianza speciale o l’obbligo di residenza e dimora previsti dalla legge del ’56. In tal caso sono i procuratori della Repubblica ad autorizzare la polizia giudiziaria, e le informazioni sono sempre inutilizzabili sul piano processuale.

Salvo l’ultimo caso, tutti i tipi di intercettazione non riguardano soltanto il traffico telefonico, ma anche le nuove forme di comunicazione telematica e informatica (dal fax alla posta elettronica) nonché le più note intercettazioni ambientali, il cui numero e il cui costo non risultano neppure tra le rilevazioni dei decreti autorizzati. Ecco che si torna al punto di partenza: il vero problema non è tanto l’intercettabilità dei moderni sistemi di comunicazione, quanto l’assoluto rispetto dei criteri che l’autorizzano e la tassatività dei casi di utilizzo successivo. Mentre il Garante per la privacy si preoccupa dei 14 miliardi di telefonate annue di cui resta traccia sui tabulati delle concessionarie (traccia che è cosa ben diversa dalle intercettazioni), la rete satellitare anglo-americana Echelon conserva traccia di tre miliardi di "transazioni" al giorno. Può smascherare traffici mafiosi tra Ucraina e Calabria, com’è avvenuto; ma c’è chi teme possibili usi deviati, presenti o futuri: i peggiori spionaggi e ricatti senza confini.


Basta dire "l’onorevole", e succede un 68

Molti temono di essere intercettati. Chi abbia davvero da temere – a causa dei suoi comportamenti criminali – potrebbe guadagnare un po’ di tempo, tempo prezioso, buttando là, nel corso della telefonata, la parolina magica: "L’onorevole...".

Non è detto che l’onorevole ne sappia nulla o c’entri qualcosa: potrebbe trattarsi di millanteria, di un sentito dire: "Pare che l’onorevole Tizio sia informato; l’onorevole sarebbe d’accordo". E così via, poco onorevolmente.

Tanto potrebbe bastare perché il pubblico ministero sia costretto a trasmettere le carte al Senato o alla Camera dei deputati, per chiedere l’autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni "nelle quali si sia fatta menzione di membri del Parlamento".

Forse è solo un effetto perverso, non voluto, della lettura sistematica di due commi di un disegno di legge dalla storia lunga e travagliata, che sta per rivedere la luce forse fin da domani, quando le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dovrebbero riprenderne l’esame in sede referente. Si tratta del testo, elaborato da un comitato ristretto, delle "Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione" (immunità parlamentare), erede di una sequela di 24 decreti legge succedutisi quasi ininterrottamente dal 1993 a fine 1996, quando il Senato rifiutò di convertire il testo licenziato dalla Camera perché era divenuto ormai mastodontico, specie in tema di intercettazioni che coinvolgano in qualche modo anche i parlamentari.

Nel giugno scorso è stato avviato l’esame di due proposte di fronte avverso (primi firmatari, Boato e La Russa), a ottobre il convoglio si è fermato, ora dovrebbe ripartire con la sorpresa, forse involontaria o forse da chiarire, e in tal caso non mancheranno di farlo il relatore (Siniscalchi) e le due commissioni.

Anche questo episodio dimostra quanto corra sul filo del rasoio il confine tra norme di garanzia, immunità parlamentari, ed efficacia degli strumenti investigativi. In materia, un punto di riferimento tuttora essenziale è il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche che riunisce alcune iniziative (una del Governo precedente) in un testo unificato pronto ormai da 15 mesi. L’ispirazione originale era quella di limitare il ricorso alle intercettazioni ai casi davvero necessari (anche attraverso la riduzione della durata e la rigorosa motivazione per prorogare l’autorizzazione) e comunque ad utilizzare solo le conversazioni con rilevanza processuale, facendo restare segrete (e poi distruggendo) quelle irrilevanti, soprattutto quando coinvolgano terzi estranei.

(Ndr: ripreso da Il Sole 24-Ore di lunedì 25 Gennaio 1999)