LEGGE 15 MARZO 1997 n. 59, Art. 15, Comma 2

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazionee dai privati con strumenti informatici o telematici, i contrattistipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazionee trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevantia tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presentecomma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per iprivati, con specifici regolamenti da emanare, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aisensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n.400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera deiDeputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del pareredelle competenti Commissioni.