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LEGGE
12 LUGLIO 2011 , N. 112 Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia
e l'adolescenza (Pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19-7-2011) La Camera dei
deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA promulga la seguente
legge: Art. 1 Istituzione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione
e la tutela dei diritti
e degli interessi delle
persone di minore eta',
in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989 e resa esecutiva dalla legge
27 maggio 1991, n. 176, di
seguito denominata: ÇConvenzione di New YorkÈ,
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa
esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto
dell'Unione europea e dalle norme costituzionali
e legislative nazionali vigenti,
e' istituita l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata ÇAutorita' garanteÈ, che esercita le
funzioni e i compiti ad essa
assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione,
con indipendenza amministrativa e
senza vincoli di subordinazione gerarchica. Art. 2 Modalita' di nomina, requisiti,
incompatibilita' e compenso del titolare
dell'Autorita' garante 1.
L'Autorita' garante e' organo
monocratico. Il titolare dell'Autorita' garante
e' scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa
moralita' e di specifiche e comprovate professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore eta' nonche' delle
problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di
minore eta', ed e' nominato con
determinazione adottata d'intesa
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e il
suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata
dell'incarico il titolare dell'Autorita' garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere amministratore o dipendente di
enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura o
rivestire cariche elettive
o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
ordini professionali o comunque
in organismi che svolgono attivita' nei settori
dell'infanzia e
dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza,
e' collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare
dell'Autorita' garante non puo' ricoprire cariche o essere
titolare di incarichi all'interno di partiti
politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del
mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita' di
carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e comunque nei limiti della spesa
autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Art. 3 Competenze dell'Autorita'
garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza 1. All'Autorita' garante sono attribuite le
seguenti competenze: a) promuove l'attuazione della Convenzione di
New York e degli altri
strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena
applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia
di promozione della tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto della
persona di minore eta' ad essere accolta
ed educata prioritariamente
nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo; b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12
della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge
20 marzo 2003, n. 77; c) collabora all'attivita' delle reti
internazionali dei Garanti delle
persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e
di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e
istituti di tutela e di promozione
dei diritti delle persone di minore eta'
appartenenti ad altri
Paesi; d) assicura forme idonee di consultazione,
comprese quelle delle persone di minore
eta' e quelle delle associazioni familiari, con particolare
riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e
dell'adozione, nonche' di collaborazione
con tutte le organizzazioni e le reti
internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza
operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri
soggetti privati operanti
nell'ambito della tutela e della promozione
dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti i soggetti comunque
interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di
minore eta'; e) verifica che alle persone di minore eta'
siano garantite pari opportunita'
nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunita' nell'accesso
all'istruzione anche durante
la degenza e nei periodi di cura; f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103, nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
prima della sua trasmissione alla Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; g) segnala
al Governo, alle regioni o agli enti
locali e territoriali
interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune
per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
con particolare riferimento al
diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute; h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e agli
organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato di abbandono
al fine della loro presa in carico da parte delle autorita'
competenti; i) esprime il proprio parere sul rapporto che il
Governo presenta periodicamente
al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo
44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto
stesso; l)
formula osservazioni e
proposte
sull'individuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m)
diffonde la conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza,
promuovendo a livello nazionale, in
collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si
occupano di persone di minore eta', iniziative per la
sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell'infanzia e
dell'adolescenza,
finalizzata al riconoscimento
dei minori come soggetti titolari di diritti; n)
diffonde prassi o
protocolli di intesa elaborati dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali
o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali,
che abbiano per oggetto i diritti
delle persone di minore eta', anche tramite consultazioni
periodiche con le
autorita' o le amministrazioni indicate; puo'
altresi' diffondere buone prassi
sperimentate all'estero; o) favorisce lo sviluppo della cultura della
mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o
risolvere con accordi conflitti che coinvolgano
persone di minore eta', stimolando
la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di
ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente. 2. L'Autorita'
garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del
principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni di
legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame delle Camere
e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. L'Autorita'
garante promuove, a
livello nazionale, studi e ricerche
sull'attuazione
dei
diritti
dell'infanzia
e dell'adolescenza,
avvalendosi dei dati e
delle informazioni dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, di
cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo
3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
103 del 2007, nonche' dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269. L'Autorita'
garante puo' altresi' richiedere specifiche ricerche
e indagini agli organismi di cui al presente comma. 5. L'Autorita'
garante, nello svolgimento delle
proprie funzioni, promuove
le opportune sinergie con la
Commissione
parlamentare per l'infanzia
e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si
avvale delle relazioni presentate
dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle
competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche
attive di sostegno all'infanzia e
all'adolescenza, l'Autorita' garante
assicura idonee forme di
collaborazione con i
garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o
con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi
requisiti di indipendenza, autonomia e competenza
esclusiva in materia di infanzia
e adolescenza previsti per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
la Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata ÇConferenzaÈ, presieduta dall'Autorita'
garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza,
o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata
su iniziativa dell'Autorita'
garante o su richiesta della maggioranza
dei garanti regionali
dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni,
svolge i seguenti compiti: a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, da attuare sul
piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere
nelle sedi internazionali; b) individua forme di costante scambio di dati e
di informazioni sulla condizione
delle persone di minore eta' a livello
nazionale e regionale. 9. L'Autorita'
garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni situazioni di disagio delle
persone di minore eta', e
alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano
rilevanza penale o per i quali possano essere adottate
iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche
d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e' venuta
a conoscenza in qualsiasi modo, in
cui e' possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore
eta', ivi comprese quelle
riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui e' attribuito
il potere di controllo o di
sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per la prevenzione
e il contrasto degli
abusi
sull'infanzia e sull'adolescenza
in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e
della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante
disposizioni in materia di lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini
e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche'
dei rischi di espianto di organi e
di mutilazione genitale femminile, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 9
gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile. Art. 4 Informazioni,
accertamenti e controlli 1. L'Autorita' garante
puo' richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonche'
a qualsiasi soggetto pubblico,
compresi la Commissione per
le adozioni internazionali di cui all'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e
il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorita' garante puo'
richiedere alle amministrazioni competenti di
accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita'
concordate con le medesime
amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore eta'
.
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del
magistrato di sorveglianza per i
minorenni o del giudice che procede. 4. L'Autorita' garante puo'
richiedere ai soggetti e per le finalita' indicate al comma 1 di
accedere a banche di dati o
ad archivi, nel rispetto
delle disposizioni previste dal codice in materia di
protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di accesso, partecipazione e trasparenza. Art. 5 Organizzazione 1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominato ÇUfficio dell'Autorita' garanteÈ, posto alle dipendenze dell'Autorita'
garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione
di comando obbligatorio,
nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei limiti
delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale
non generale, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' necessari
in relazione alle funzioni e alle caratteristiche
di indipendenza e imparzialita'
dell'Autorita'
garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorita' garante
sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita'
garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando
l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita'
garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi
a disposizione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e
per le attivita' connesse e strumentali, nonche'
per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita'
garante, sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo nel
bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e iscritto in
apposita unita' previsionale
di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. L'Autorita'
garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. Art. 6 Forme di tutela 1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita'
garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per
la segnalazione di violazioni
ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono
stabilite con determinazione dell'Autorita' garante, fatte salve le
competenze dei servizi territoriali, e
assicurano la semplicita' delle
forme di accesso all'Ufficio dell'Autorita' garante, anche mediante
strumenti telematici. Art. 7 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 5 della presente legge, pari ad
euro 750.000 per l'anno 2011 e
ad euro 1.500.000 a
decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a
decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2012 e
2013 dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma
ÇFondi di riserva e specialiÈ della missione
ÇFondi da ripartireÈ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge,
pari ad euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede,
per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito
del programma ÇFondi di riserva e
specialiÈ della missione
ÇFondi da ripartireÈ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Carfagna, Ministro per
le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Alfano |