DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

di
Alessandra Lucarino e Silvia Melchionna

I mass-media sono diventati potenti mezzi di trasmissione di notizie, di immagini, di messaggi, sui quali possono incidere in modo determinante.

L’amplificazione, l’esasperazione e la distorsione dei messaggi sono gli aspetti della comunicazione che maggiormente possono ledere interessi fondamentali, giuridicamente tutelati, dei soggetti che ne sono coinvolti.

Per questo motivo si è spesso posto il problema di trovare un equilibrio tra il diritto alla riservatezza (il quale, pur in mancanza di una norma che lo preveda espressamente e che ne definisca contenuto e limiti, è entrato, grazie all’elaborazione giurisprudenziale, nel novero dei diritti della personalità come diritto soggettivo assoluto, costituzionalmente garantito) e il diritto di cronaca (considerato come corollario della libertà di espressione e di informazione, ex art.21 Cost.).

L’articolo 9 della Direttiva n.95/46/CE ha demandato agli Stati membri il compito di prevedere, in favore del giornalismo, determinate deroghe o esenzioni a talune disposizioni di attuazione dello stesso testo comunitario, qualora ciò si riveli necessario per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione.

L’indirizzo perseguito in sede comunitaria è tradotto, nella legge 675/1996, in una serie di norme che fanno riferimento ai giornalisti e ai soggetti a loro equiparati per effetto del d.lgs. n.123/1997 (pubblicisti, praticanti e autori di saggi, articoli e altre manifestazioni del pensiero); il legislatore italiano ha voluto, così, assicurare a tale categoria di professionisti un maggior raggio di azione nel trattamento dei dati personali.

Al trattamento effettuato nell’esercizio della professione giornalistica, o nel più generale esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, hanno trovato applicazione le norme concernenti le informazioni che devono essere rese al momento della raccolta. (art.10). Non sono applicabili, invece, le disposizioni che prescrivono l’acquisizione del consenso dell’interessato, quando il trattamento viene effettuato per l’esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche e nel rispetto del Codice di deontologia (art.12, comma1, lett.e)). In virtù di tale disposizione, il giornalista ha la possibilità di raccogliere ed elaborare dati personali senza il consenso dell’interessato entro i limiti stabiliti dal Codice deontologico, oltre i quali la deroga diverrebbe inoperante ed il principio del consenso riacquisterebbe tutto il suo valore. Inoltre, è analogamente ammessa la comunicazione e la diffusione dei dati (senza il consenso dell’interessato) quando il trattamento è effettuato nell’esercizio della professione giornalistica e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e in particolare, dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti d’interesse pubblico (art.20, comma 1; lett.d)). In ogni caso, è necessario rispettare le prescrizioni del Codice deontologico.

Ulteriore deroga al trattamento dei dati da parte di questa categoria è sancita dall’articolo 28 della legge, relativo alle operazioni di trasferimento all’estero dei dati personali.

Norme di favore sono stabilite anche in materia di trattamento dei dati sensibili.

Con tale normativa l’Italia, dopo circa dieci anni di gestazione, ha adeguato la propria normativa a quella degli altri Paesi europei per regolamentare la raccolta dei dati personali ed il loro trattamento secondo gli accordi internazionali, in primo luogo la Convenzione di Strasburgo del 1981, quindi l’Accordo di Schengen del 1985 ed infine la direttiva CEE 95/46.

In particolare si occupa del problema del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca l’art.25 della legge n. 675/1996 (integrato dal d.lgs. n.123/1997 e modificato dal d.lgs. n.171/1998) intitolato: "Trattamento dei dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista". Tale articolo, infatti, individua le condizioni da osservare per considerare lecito il trattamento dei c.d. dati sensibili da parte del giornalista e dei soggetti ad esso equiparati.

Allo stesso tempo, esso fissa la procedura da seguire per l’adozione del Codice deontologico, che deve prevedere misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

L’art.25 della legge n. 675/1996, in particolare, stabilisce una deroga al regime generale dettato per i dati sensibili, per il cui trattamento è necessario il consenso dell’interessato e l’autorizzazione del Garante, là dove sancisce che: "Le disposizioni relative al consenso dell’interessato e all’autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall’art.24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista dovrà rispettare, così, i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico".

I c.d. limiti del diritto di cronaca , a cui rinvia tale articolo, sono stati individuati dalla giurisprudenza, in particolare in due famose sentenze della Corte di Cassazione: una civile del 18 ottobre 1984, n. 5259 (nota anche come il c.d. Decalogo del giornalista), l’altra penale del 30 giugno 1984, n. 8959.

Intorno alle due decisioni si sono scatenate numerose polemiche, in modo particolare da parte dei giornalisti, i quali si sono chiesti se in esse si potesse intravedere la trama di un disegno volto ad imbavagliare la libertà di cronaca.

Autorevole dottrina ha invece sostenuto che tali decisioni della Suprema Corte, lungi dal voler insegnare ai giornalisti il loro mestiere, costituiscono un tentativo di prevenire un eventuale conflitto tra il potere dei mass-media e il singolo individuo o gruppo, le cui idee, la cui privacy, la cui personalità devono essere tutelate: esse indicano il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l’ancor più doverosa tutela della persona. Inoltre le due sentenze non sono innovative; infatti, esse non fanno altro che accogliere orientamenti giurisprudenziali già da tempo consolidati e che non hanno sollevato, in passato, particolari critiche, né dato luogo a particolari polemiche.

E’ in particolare la sentenza n. 5259 ad affermare che l’esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il diritto di stampa, sancito in linea di principio nell’art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n.47, è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: 1) l’utilità sociale dell’informazione (ossia la necessità dell’esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre quest’ultima condizione quando la critica è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza. E’, poi, la stessa Corte di Cassazione ad indicare che lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista ricorre ad una delle seguenti subdole tecniche: 1) al sottinteso sapiente, che consiste nell’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intenderà o in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, e, comunque, in senso fortemente sfavorevole ed offensivo nei confronti della persona che si vuole mettere in cattiva luce. Un esempio è rappresentato dal racchiudere determinate parole tra virgolette, allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in un senso molto diverso da quello che avrebbero senza virgolette; 2) agli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma sempre in qualche modo negativi per la reputazione) riguardanti altre persone estranee, oppure con giudizi negativi apparentemente espressi in forma generale ed astratta e, come tali, ineccepibili ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce, inevitabilmente, a persone ben determinate; 3) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o, comunque, all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie "neutre" allo scopo di indurre i lettori più superficiali a lasciarsi suggestionare soltanto dal tono usato (classico, a tal fine, è l’uso del punto esclamativo anche là dove, di solito, non viene messo); 4) alle vere e proprie insinuazioni, che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda lo stesso in considerazione a tutto svantaggio della reputazione di un determinato soggetto.

Questi principi sono stati riaffermati in diverse sentenze della Corte di Cassazione (n.3679/1998, n.4285/1998, n.8574/1998) ed in particolare in quella della Terza Sezione Civile, la n. 5658 del 9 giugno 1998, nella quale si afferma che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta.

In tal caso la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che aveva lamentato la lesione del proprio diritto alla riservatezza da parte della RAI, la quale aveva mandato in onda l’udienza riguardante la separazione della ricorrente dal marito, indicando, nei titoli di testa della trasmissione, i nomi delle parti e del figlio minorenne. Precedentemente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 1994, aveva affermato che la RAI non aveva violato il diritto alla riservatezza della donna poiché il fatto era di "interesse sociale". In realtà, in questo caso, non era in discussione l’utilità sociale della notizia del fatto, ma l’utilità sociale dell’indicazione dei nomi dei protagonisti, in quanto la ricorrente aveva lamentato la lesione del diritto alla riservatezza non per la ripresa televisiva dell’udienza, ma per l’indicazione del suo nome e di quello del figlio minore nei titoli di testa. La Corte di Appello, quindi, avrebbe dovuto valutare se per i nomi dei protagonisti sussisteva l’interesse pubblico alla loro conoscenza, cosa che avrebbe reso legittimo l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ma ciò non è accaduto.

Tali realtà rendono evidente come sin dall’entrata in vigore della legge 675 del 1996, il mondo politico e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali hanno ritenuto necessario apportare delle modifiche alla normativa, al fine di meglio garantire l’esercizio del diritto di cronaca eccessivamente limitato dall’articolo 25 della legge. Il mondo del giornalismo contestava, infatti, la rigida previsione contenuta in tale disposizione, affermando che il necessario consenso dell’interessato al trattamento dei propri "dati sensibili" avrebbe impedito la diffusione non consensuale di notizie o circostanze rese evidenti da comportamenti in pubblico del soggetto o da un fatto di cronaca.

Le modifiche necessarie sono state realizzate con il d.lgs. n.171 del 6 Aprile del 1998, in virtù del quale non risulta più obbligatorio richiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei "dati sensibili" o di carattere giudiziario, se l’utilizzo viene ad essere effettuato nell’esercizio della professione giornalistica e nel rispetto delle relative finalità. Tale intervento legislativo non ha modificato la necessità di rispettare l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti rilevanti per la comunità, nonché la possibilità di trattare notizie rese note dall’interessato stesso o i suoi comportamenti in pubblico.

Il d.lgs. n.171 ha eliminato, inoltre, le conseguenze penali previste dall’articolo 35 della legge 675/1996 in caso di mancato rispetto del Codice deontologico, ribadendo, tuttavia, la necessità che esso sancisca garanzie puntuali in relazione alla differente tipologia dei dati sensibili rispetto alla generalità delle altre informazioni personali.

L’intervento legislativo ha mostrato con chiarezza la disponibilità al dialogo degli organi istituzionali coinvolti, permettendo una costruttiva cooperazione, fra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella stesura definitiva del Codice deontologico.

Ruolo significativo hanno avuto anche le numerose pronunce di merito dell’Ufficio del Garante volte a chiarire le incertezze interpretative sorte in applicazione della legge 675/1996 e del d.lgs. n.171 del 1998.

Il delicato equilibrio fra diritto di cronaca e riservatezza è stato realizzato nei 13 articoli di cui si compone il Codice deontologico, consegnato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine all’Autorità Garante il 15 Luglio 1998 ed entrato in vigore il 9 Agosto scorso, dando così adempimento alla prescrizione prevista dall’articolo 25.

Nel primo articolo del Codice si è ribadita con forza l’impossibilità di sottoporre la professione giornalistica ad autorizzazioni e censure, ricordando l’indispensabilità, per il diritto - dovere di cronaca, di registrare dati circa persone ed organismi. Tenendo conto di tale principio generale e nel rispetto sia della direttiva 95/46/CE che della legge 675/1996, il Codice ha provveduto ad individuare le garanzie e le modalità necessarie per un libero e corretto esercizio della professione giornalistica.

Il cronista, ai sensi dell’articolo 2, dovrà rendere nota la propria identità e professione nonché informare l’interessato circa le finalità della raccolta dei dati personali, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità, ovvero che la comunicazione vanifichi l’esito del suo lavoro. Esigenze di correttezza hanno spinto il Garante ad affermare l’impossibilità da parte del giornalista di esimersi dal rispettare tale procedura, in virtù dell’obbligo delle imprese editoriali di rendere pubblica l’esistenza di archivi redazionali. Nessun dovere di comunicazione è stato posto, invece, per le banche dati personali dei cronisti, tutelate dalla legge 675/1996 attraverso la previsione dell’assoluta riservatezza delle fonti fiduciarie (segreto professionale).

Il giornalista, nell’esercizio del diritto - dovere d’informazione, è tenuto al rispetto del domicilio, dei luoghi di cura, detenzione, riabilitazione nonché "degli altri luoghi di privata dimora" (art. 3). Attraverso tale previsione è stato posto un limite all’uso non corretto delle tecniche invasive da parte dei giornalisti, tutelando con maggior rigore la sfera più intima dell’individuo.

Significativa è risultata essere la disposizione contenuta nell’articolo 4 del Codice, grazie alla quale l’obbligo di rettifica risulta rafforzato dal dovere di correggere senza ritardo errori ed inesattezze; per meglio garantire tale diritto nella gerenza dovrà essere indicato il nome del responsabile del trattamento dei dati cui inoltrare richieste e reclami.

Per dovere di correttezza si è reso necessario, in merito alle informazioni sensibili, che il giornalista si limiti a trattare "fatti d’interesse pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti" (art. 5). Ai sensi dell’articolo 6, non è considerata violazione della sfera privata la divulgazione delle notizie di rilevante interesse pubblico qualora sia indispensabile per l’originalità dell’avvenimento o per la qualificazione dei protagonisti.

Il Codice, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs. n.171/1998, ha rispettato il compito da esso affidatogli di disciplinare i casi in cui il giornalista sia legittimato a riferire dati relativi alla sfera sessuale senza ledere la riservatezza degli interessati. Ciò potrà avvenire, come previsto dall’articolo 11, se questi rivestono una posizione di particolare rilievo sociale o pubblico e solo nel rispetto della dignità della persona.

Il Codice ha confermato un rigido controllo sulle notizie riguardanti i minori; l’articolo 7 ha ribadito, infatti, attraverso il divieto di divulgazione di nomi e particolari in grado di identificare i giovani coinvolti in episodi di cronaca, l’assoluta prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto a quello di informazione. Tuttavia, qualora ricorrano motivi di rilevante interesse pubblico, nei limiti della legge, il giornalista potrà decidere di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, facendosi carico della responsabilità di tali pubblicazioni secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso, come, ad esempio, il necessario assenso dei genitori.

Fatta salva l’essenzialità della informazione, a garanzia della dignità della persona, l’articolo 8 del Codice ha sancito il divieto di fornire immagini di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive di tale diritto costituzionale. Coerentemente con alcune pronunce del Garante, il Codice non ha consentito (art.8.2) la pubblicazione di fotografie riguardanti persone in stato di detenzione senza il consenso degli interessati, vietando, inoltre, che siano ritratti detenuti con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. Essenziale è risultato, altresì, il divieto di soffermarsi su dettagli di violenza, eccetto che non si sia ravvisata la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.

Nell’esercitare il diritto - dovere d’informazione, il giornalista "è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche e mentali" (art. 9). Attraverso tale disposizione viene ad essere garantita l’uguaglianza giuridica anche in merito al diritto di cronaca.

Un non facile equilibrio fra informazione e riservatezza è stato raggiunto anche in merito alle informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale, oggetto di numerosi interventi dell’Autorità Garante. L’articolo 10 ha sancito il necessario rispetto per la dignità, la riservatezza e il decoro personale che il giornalista dovrà mantenere nel diffondere informazioni su persone malate. Salva l’essenzialità dell’informazione e la posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica dell’interessato, il cronista avrà l’obbligo di astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico, in special modo per i malati gravi o terminali.

Di gran rilievo per il mondo giornalistico è risultata anche l’ulteriore disposizione contenuta in tale articolo volta a salvaguardare il diritto di cronaca nei procedimenti penali, attraverso la possibilità di non applicare il limite dell’autorizzazione per espressa previsione di legge ovvero del provvedimento motivato del Garante, previsto dall’articolo 24 della legge 675/1996.

Tale complesso normativo dovrà essere rispettato non solo dai giornalisti professionisti ma anche da praticanti, pubblicisti e "chiunque altro anche occasionalmente eserciti attività pubblicistica" (art.13).

Con tale atto si è definita la disciplina relativa alla privacy ed il giornalismo, adempiendo alla disposizione contenuta nell’articolo 25 della legge sul trattamento dei dati personali. Le nuove regole godranno, così, dello status di norme secondarie, essendo previste direttamente da una legge dello Stato, ciò conferirà loro un valore più pregnante rispetto alle disposizioni contenute nelle altre carte deontologiche. Il Codice ha mostrato, dunque, non solo il suo "significato morale", ma anche un preciso rilievo giuridico, allo scopo di prevenire in modo incisivo un uso scorretto degli strumenti informativi.

L’entrata in vigore del Codice non ha evitato il crescere delle polemiche; il mondo del giornalismo è apparso diviso tra la posizione dell’Ordine dei giornalisti, che ha ritenuto la carta deontologica un significativo esempio del rigore e della responsabilità necessarie nell’esercizio della professione, e l’Unione Cronisti Italiani, che a sua volta ha espresso il proprio timore che tale intervento rappresenti un "chiaro intento punitivo" verso la categoria. In merito a tali polemiche il Presidente dell’Autorità Garante, Prof. S. Rodotà, ha segnalato un eccessivo allarmismo, ribadendo l’assoluta libertà del giornalismo d’inchiesta che la stessa legge tutela attraverso nuove opportunità come, ad esempio, la piena trasparenza delle retribuzioni e degli incarichi di politici, magistrati e amministratori.

Tuttavia, numerose sono sembrate le disposizioni del Codice che suscitano perplessità interpretative, fra queste il concetto di "essenzialità dell’informazione", volto ad impedire la pubblicazione di notizie estranee o marginali rispetto all’evento. La formula è apparsa, infatti, molto elastica favorendo una molteplicità di letture, ma risponde in ogni caso allo scopo di circoscrivere la materia attraverso il riferimento a casi specifici, nell’intenzione che ciò favorisca il delinearsi di un quadro generale.

In tale contesto è prevalsa, infatti, la volontà di attribuire un ruolo fondamentale alla figura del giornalista, cui spetta la ricerca dell’equilibrio fra interessi contrastanti e, quindi, l’assunzione della relativa responsabilità.

Il Codice ha lasciato, dunque, molto spazio ai professionisti, che saranno chiamati a valutare quando l’incidenza della sfera privata possa essere giustificata dalla necessità d’informazione. Si è garantita, così, la protezione dei dati personali senza che ciò comporti un attentato alla libertà di manifestazione del pensiero e al "diritto di informare".

Il contemperamento della disciplina relativa alla riservatezza con la garanzia costituzionale della libertà di stampa, e, più in generale con la libertà di manifestazione del pensiero, è stato oggetto d’alcuni provvedimenti dell’Autorità Garante. I termini essenziali di tale conflitto sono radicati nella tradizionale contrapposizione tra i valori della persona (riservatezza, onore, decoro, reputazione, identità) e l’esercizio del diritto di cronaca: due valori di rango costituzionale e quindi di difficile conciliazione. La loro antiteticità ha suscitato un inesaurito dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Il conflitto tra cronaca e persona è affrontato dalla legge n.675 sotto una peculiare prospettiva, cui è sotteso il disegno di evitare che il regime di circolazione "controllata" dei dati personali si risolva in un ostacolo alla garanzia della libertà di stampa. A tal fine non si dovranno porre impedimenti ingiustificati o, comunque, insuperabili alla raccolta delle informazioni e si dovrà rendere il giornalista irresponsabile per la divulgazione di dati pubblico interesse, purché essa avvenga nei limiti imposti dalla correttezza professionale. In tale quadro di garanzie l’Autorità di controllo ha pronunciato alcuni interventi volti a tutelare le parti coinvolte in eventi particolarmente drammatici, la cui sofferenza non risultava essere rispettata dai mezzi di informazione. Tra i provvedimenti del Garante ha suscitato particolare attenzione quello del 2 Luglio 1997 nel quale l’Autorità ha ritenuto opportuno inibire, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l), qualsiasi ulteriore trattamento dei dati relativi a soggetti coinvolti nel suicidio di un bambino. Tale intervento si è fondato sull’assenza del consenso, diretto o indiretto, alla pubblicazione dei dati da parte di nessuno dei soggetti coinvolti, risultando al contrario una manifesta contrarietà alla pubblicizzazione di questi. La particolare gravità del fatto avrebbe dovuto, inoltre sconsigliare la divulgazione di tali informazioni, alcune delle quali, per propria natura, sono risultate non essenziali all’esercizio del diritto di cronaca, rendendo, così, illecita la diffusione. Alcuni studiosi hanno evidenziato la singolarità del riferimento alla fattispecie del consenso effettuata dal Garante con tale intervento. Questo ha individuato la figura del "consenso indiretto", reso in "ogni forma", omettendo, così, alcun riferimento all’articolo 11 della legge. E’ sorto, quindi, il dubbio se il giornalista, una volta che ha accertato la mancanza di un interesse pubblico alla conoscenza di quel dato, è tenuto a richiedere il consenso dell’interessato secondo le modalità previste dall’articolo 11, ovvero se la sussistenza del consenso del soggetto è posta come causa d’esonero da responsabilità, a prescindere dall’osservanza delle regole generali. Si sono prospettate, così, due possibili soluzioni; quella secondo la quale il consenso dell’interessato è considerata come un elemento da cui desumere la correttezza del professionista nella raccolta dell’informazione, e quella in cui l’esistenza di un interesse pubblico alla diffusione dell’informazione è visto come il presupposto per l’applicazione di un regime speciale di circolazione dell’informazione. Qualora tale interesse manchi la circolazione dei dati personali verrà ad essere retta dal consenso dell’interessato, realizzando un modello di circolazione "vincolata".

I provvedimenti dell’Autorità Garante hanno manifestato l’importanza di definire alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. Fondamentali sono risultati essere l’indicazione del parametro dell’interesse pubblico connesso alla notizia, richiamato dagli articoli 20, 25 e 28 quale presupposto per l’operare dell’esonero dall’obbligo di richiedere il consenso e il ruolo svolto da questo nella regolamentazione della diffusione delle notizie per mezzo dei mass media.

Si può, quindi, concludere affermando che è un compito assai difficile e delicato quello di trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla privacy e il diritto di cronaca. Tuttavia, si ritiene, che l’approvazione del Codice deontologico dei giornalisti e l’art.25 della legge n. 675/1996 rappresentino due traguardi importanti. Un’informazione responsabile deve mettere al primo posto il rispetto delle persone, in particolare della loro dignità e autonomia, e deve saper costruire un nuovo rapporto di fiducia e di credibilità con l’opinione pubblica. Non si tratta di rinunciare al compito di informare, di esprimere opinioni e, se necessario, di criticare, ma di difendere e valorizzare ancora di più questa funzione, mettendola, però, al servizio dei lettori.

Roma gennaio 2000