LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO

di
Alessandra Lucarino

I diritti della personalità hanno bisogno di una tutela giurisdizionale che si esplichi con urgenza. Purtroppo, però, i tempi necessari all’emanazione di una sentenza esecutiva, al termine di un processo a cognizione piena, sono molto lunghi ed accrescono un pregiudizio che non può essere riparato in modo adeguato attraverso un equivalente in denaro, il più delle volte riconosciuto a distanza di anni dalla violazione.

Si è chiesto, più volte, ma con esito negativo, di introdurre nell’ordinamento alcuni strumenti di garanzia, modellati sulla tutela possessoria, poiché vi era il rischio che i diritti della personalità, che hanno valenza prevalentemente non patrimoniale, potessero perdere contenuto trasformandosi in un diritto all’indennizzo. Finora si è fatto ricorso ai provvedimenti d’urgenza, previsti dall’art. 700 c.p.c., i quali, concepiti come misure residuali atipiche, utilizzabili per la tutela di qualsiasi diritto indipendentemente dal relativo contenuto, hanno svolto un ruolo importante per la salvaguardia di situazioni soggettive nuove, collegate, in modo particolare, ai diritti della personalità.

Finalmente, con la legge n. 675/1996, si assiste al superamento dello schema di tutela dei diritti alla riservatezza e all’identità personale, imperniato solamente sulla repressione dei comportamenti illeciti attraverso gli ordinari strumenti giurisdizionali, a favore di forme differenziate e progressive di tutela, anche cautelare.

In una prima fase, è concesso all’interessato di esercitare i diritti di accesso ai propri dati, di rettifica degli stessi, di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco qualora i dati siano stati trattati in violazione di legge, ecc., elencati nell’art.13 della legge, direttamente nei confronti dei soggetti che trattano i dati a lui riferibili. In questo modo si innesca un primo meccanismo che è collegato all’obbligo di informativa da parte del titolare e del responsabile del trattamento, i quali devono attivarsi anche per soddisfare le richieste dell’interessato (art.10, informazioni rese al momento della raccolta; art.11, consenso; art.13, diritti dell’interessato).

Se, poi, l’interessato non vede soddisfatte le sue richieste, la tutela dell’effettività delle situazioni giuridiche può spostarsi nella sede giurisdizionale o in quella amministrativa, attraverso il ricorso al Garante; quest’ultima comporta una tutela inibitoria specifica, urgente e, se necessario, anteriore alla violazione del diritto.

L’istituzione e i poteri del Garante rappresentano una novità assoluta nella tutela dei dati personali, affidata, fino a questo momento, alla sola garanzia giurisdizionale del risarcimento del danno alla riservatezza e, sotto il profilo penale, limitata alla punibilità di alcune fattispecie.

E’ l’art.29 della legge n.675/1996 che regola la tutela amministrativa e giurisdizionale concessa all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali. Esso prevede un sistema binario caratterizzato dall’alternatività: infatti, il ricorso al Garante non può essere proposto se tra le medesime parti e sul medesimo oggetto sia stata già adita (con ricorso o con atto di citazione) l’autorità ordinaria; e, allo stesso modo, l’avvenuta presentazione del ricorso rende improponibile, di fronte al giudice ordinario, una domanda tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto (art.29, commi 1 e 2), ma non preclude la possibilità di presentare una successiva domanda al giudice civile circoscritta al profilo del risarcimento del danno.

Tale principio di alternatività si fonda su una valutazione di opportunità: infatti, il ricorso al Garante assicura una notevole speditezza del procedimento (che, infatti, deve concludersi definitivamente entro venti giorni), la possibilità di avvalersi di una specifica professionalità e di un’esperienza legata, anche, alla tecnicità della materia e ai suoi collegamenti con l’ambito comunitario ed internazionale, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari incisivi. Resta, però, preclusa al ricorrente la possibilità di richiedere al Garante il risarcimento dei danni, e di avvalersi dell’inversione dell’onere della prova, che sembra, invece, possibile sulla base del richiamo contenuto nell’art.18 della legge, all’art.2050 del c.c., nei procedimenti giurisdizionali. Il ricorso al Garante, inoltre, potrebbe essere preferito, poiché dà la possibilità di veder effettuati controlli ed accertamenti, in sede di esame del ricorso, con modalità e termini più rapidi rispetto a quelli propri dell’assunzione della prova nel giudizio civile, e poiché prevede la possibilità di applicare una sanzione penale (la reclusione da tre mesi a due anni, art.37) a chi non osserva il provvedimento del Garante, a differenza di quanto avviene per i provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile in tema di diritti della personalità.

La scelta del Garante viene effettuata con la proposizione di un ricorso, ossia di un atto, indirizzato all’autorità della quale si chiede l’intervento, in cui l’interessato espone quali diritti ritiene che siano stati lesi, e chiede che vengano adottati gli opportuni provvedimenti a sua tutela. Tale ricorso, però, può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. Tale filtro, che non è necessario per le domande presentate all’autorità giudiziaria, viene meno se l’interessato si limita a far pervenire una "segnalazione" o un "reclamo" (che il Garante esamina senza formalità), nonché nel caso in cui il decorso dei cinque giorni esponga l’interessato o un terzo ad un pregiudizio imminente ed irreparabile (può essere un esempio esplicito l’incombente pubblicazione di una notizia su un periodico).

L’art.29 disciplina il procedimento davanti al Garante per sommi capi, poiché è stata demandata ad un regolamento l’individuazione delle modalità idonee ad assicurarne la speditezza, insieme al "pieno contraddittorio tra le parti interessate" (art.33, comma 3).

La legge dispone che in tale procedimento il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ed hanno facoltà di presentare memorie e documenti; e che, nel corso del procedimento, il Garante, se la particolarità del caso lo richiede, ha il potere di ordinare, in via provvisoria, il blocco, in tutto o in parte, di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni di trattamento. Questo provvedimento cautelare cessa di avere effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata una decisione di accoglimento del ricorso. Sia il provvedimento che la decisione di accoglimento del ricorso sono impugnabili davanti al tribunale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso, decorsi i quali lo stesso si intende rigettato: si ha un’ipotesi di silenzio-rigetto, impugnabile davanti al tribunale. Altre ipotesi di conclusione del procedimento sono rappresentate da un provvedimento espresso di inammissibilità o di rigetto (comunicato alle parti a cura dell’ufficio del Garante, e impugnabile con opposizione al tribunale), e da una decisione, motivata, di accoglimento, anche parziale, con la quale si ordina sia al titolare, sia al responsabile, per quanto di rispettiva competenza, di cessare il comportamento ritenuto illegittimo e di adottare alcune misure a garanzia dell’interessato, entro un termine prestabilito.

Come abbiamo visto, il ricorso al Garante preclude una successiva domanda all’autorità giudiziaria che porti a riesaminare ex novo la medesima controversia, ma non ostacola la garanzia giurisdizionale su quanto deciso dal Garante. Infatti, sia il titolare, sia l’interessato possono proporre un’opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da parte dell’ufficio del Garante, oppure dalla data del rigetto tacito. Tale opposizione non determina, di per sé, effetto sospensivo, ma il tribunale può sospendere l’esecuzione del provvedimento.

Dal momento che il procedimento davanti al Garante, sebbene di natura amministrativa, presuppone un’istruttoria approfondita condotta nella pienezza del contraddittorio, il legislatore ha voluto semplificare l’ulteriore fase giurisdizionale davanti al tribunale, prevedendo, come obbligatorio, il rito camerale, disciplinato dagli articoli 737 e ss. del c.p.c (art. 29, comma 7).

L’interessato, poi, in alternativa all’azione davanti al Garante, può agire davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con l’osservanza delle regole del codice di procedura civile.

Sulle controversie non previste dall’art.13, per le quali non sussiste la competenza alternativa tra Garante e autorità giudiziaria, ma che riguardano comunque l’applicazione della legge sulla privacy, l’interessato non avrà altra scelta che rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria, competente in via esclusiva (art.29, comma 8). Con ciò, il legislatore ha voluto evitare che per la medesima fattispecie si possano intrecciare pronunce emesse da giudici di diversa natura.

maggio 2000