UNA DISCIPLINA AFFRETTATA E APPROSSIMATIVA Nella discussione sul giudice unico la Camera allarga il "segreto investigativo "e inasprisce l e pene in caso di violazioni. E così i giornalisti protestano per una presunta lesione del diritto di cronaca. Ritorna, quindi, inaspettato il problema del rapporto tra riservatezza delle indagini e ruolo dell'informazione. Le connessioni tra atti d'indagine dell'autorità giudiziaria e la privacy del cittadino sottoposto a controlli creano sempre più punti di "frizione" con la nuova disciplina della legge 675/199. L'ultimo caso in ordine di tempo è la pronuncia del Garante che pone un freno alle acquisizioni di dati e notizie da parte delle forze dell'ordine anche se a fini investigativi. di Marcello Maddalena E' a tutti noto che il prossimo più importante e delicato appuntamento della giustizia è quello con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico. E' parimenti noto che il Parlamento è impegnato nell'esame di una serie di disegni e proposte di legge collaterali assolutamente essenziali perché la riforma possa funzionare: si parla della depenalizzazione di reati minori, della competenza penale del giudice di pace, delle modifiche dei codici di procedura e dell'ordinamento giudiziario, eccetera. Ebbene, intrufolate in questa così delicata e complessa materia, nella seduta del 20 gennaio scorso sono state approvate dalla Camera dei deputati due norme che, da un lato, non hanno nulla a che fare con il testo in esame (come è stato riconosciuto dal rappresentante del Governo in sede di Commissione e come è stato sottolineato anche da un deputato in sede di dichiarazione di voto) e, dall'altro, sono destinate a sconvolgere i rapporti tra "pubblicità" e "segretezza" nell'ambito dei procedimenti penali. Con la prima è stato modificato l'articolo 684 del codice penale inasprendo in maniera considerevolissima la pena pecuniaria (ammenda) prevista per "chi pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione". L'ammenda, originariamente fissata tra le 100mila e le 50Omila lire, viene infatti portata "da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni". Con la seconda, strettamente correlata alla prima, è stato esteso a dismisura il cosiddetto "segreto investigativo" destinato a coprire tutti gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria "fino alla chiusura delle indagini preliminari", mentre finora dura solo "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza". Ne conseguirà che, d'ora in poi (se la legge sarà definitivamente approvata), non solo non saranno più pubblicabili gli atti di indagine anche dopo che l'interessato ne abbia avuto conoscenza, ma non potrà neppure esserne pubblicato il "contenuto", tale possibilità esistendo solo per gli "atti non coperti da segreto" (articolo 114, comma 7, del Cpp). L'espansione di questi ultimi riverbera ovviamente anche sulla pubblicabilità del loro contenuto: In altre parole, "ora e per sempre addio" al diritto di cronaca: almeno fino alla richiesta di rinvio a giudizio! Intendiamoci: che la materia dei rapporti tra diritto di cronaca, esigenze del processo e diritto alla riservatezza delle persone meriti la massima considerazione e che vada cercato e trovato un nuovo e più soddisfacente punto di equilibrio, è difficilmente contestabile. Ma che ciò possa essere fatto seriamente, con un paio di norme introdotte di soppiatto (quasi "in segreto"), nell'ambito di una riforma avente tutt'altro oggetto e con una disciplina affrettata e approssimativa, è assai discutibile; In primis, perché si sconvolgono gli stessi "valori" che erano sottesi alla "filosofia" del nuovo codice di procedura penale, che aveva di mira non già e non tanto la tutela della riservatezza della persona, quanto piuttosto la genuinità, la completezza, in una parola, la "buona riuscita" delle indagini di fronte a possibili tentativi di inquinamento e depistaggio. In quest'ottica, "il diritto di cronaca" anche durante la fase delle indagini preliminari, e quando non potesse pregiudicarne l'esito, veniva riguardato come un vero e proprio "antidoto", da un lato, contro i veleni dei tempi delle "inquisizioni" dei processi segreti, delle torture e delle confessioni estorte e, dall'altro, contro possibili "insabbiamenti" da parte di alcune "procure delle nebbie". E, soprattutto, come presidio di libertà e di democrazia, come garanzia e tutela dell'individuo e della società civile nei confronti del "palazzo" o dei "palazzi", dello Stato o, meglio, degli Stati polizieschi o corrotti. Può darsi che in una visione del genere ci fossero delle esagerazioni e che vi siano state delle degenerazioni: difficile negarlo. Ma un po' più di ponderazione prima di una virata di 180 gradi, che rischia di gettar via "il bambino" assieme all'"acqua sporca", non avrebbe fatto e non farebbe male. In secundis, prima di addivenire a una "rivoluzione" (o. meglio, a una "restaurazione") di questa portata, sarebbe stato opportuno chiarire alcune nozioni e alcuni concetti fondamentali. Mi limito a indicarne un paio. Che cosa si intende per "atti di indagine" coperti dal segreto? Solo il contenuto di interrogatori, confronti; informazioni testimoniali, documenti acquisiti o anche l'effettuazione in sé dell'atto? E gli arresti; i fermi, le misure cautelari personali e reali, le misure coercitive e interdittive sono "atti di indagine" o no? O, tanto per fare un esempio, dovrà restare segreto per sei mesi o un anno o due anni l'arresto del "mostro" di Firenze o del serial-killer di Genova? E forse un Mario Chiesa avrebbe potuto essere eletto senza che nessuno potesse sapere che era stato arrestato e per che cosa? E, poi, chi sono i destinatari dell'obbligo di segreto? Solo i magistrati, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o anche i testimoni, gli indagati e i loro difensori? E se un "indagato" va dal giornalista e gli comunica, perché lo pubblichi, di essere oggetto di indagine, di essere accusato di questo e di quello, di essersi difeso e di voler pubblicamente proclamare al mondo intero la sua innocenza, il giornalista che raccoglierà il suo appello risponderà di "pubblicazione arbitraria"? E l'indagato di "concorso" nello stesso reato? Forse una pausa di riflessione, più che un diritto, diventa un dovere. (Ndr: ripreso da "Guida al Diritto" de Il Sole-24 Ore del 13 febbraio 1999) |