LA PROTEZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NEL RAPPORTO CON LA LIBERTA DI CRONACA. Gli strumenti di tutela; il diritto alla rettifica; il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali. di Il rapporto tra riservatezza e cronaca si è posto, sin dallinizio, in termini fortemente conflittuali, rispondendo i due diritti in questione ad esigenze umane e sociali contrapposte. Da una parte, la volontà del singolo individuo di non far conoscere informazioni che lo riguardano o di farle conoscere alle proprie condizioni, dallaltra linteresse della collettività alla più ampia circolazione di notizie, nonché la volontà di un altro soggetto di poter manifestare liberamente il proprio pensiero sui fatti, che accadono nella società in cui vive. Si pone la necessità di effettuare un bilanciamento tra tali opposti valori, entrambi riconosciuti e garantiti a livello costituzionale ed entrambi riconducibili a quello che appare il valore centrale dellordinamento: la persona umana (art.2 Cost.), globalmente intesa in tutte le sue espressioni e manifestazioni. Al fine di valutare leffettività del diritto alla riservatezza, nellambito del rapporto con il diritto di cronaca, è necessario individuare gli strumenti apprestati dallordinamento giuridico per assicurare ad esso concreta tutela. Non ci si può, quindi, esimere dal ricordare i fondamentali criteri di bilanciamento, da tempo individuati da dottrina e giurisprudenza (si ricordi, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n.5259 del 1984), quali verità dei fatti narrati, forma civile dellesposizione dei fatti e della loro valutazione, rilevanza sociale della notizia. Essi, fissando le condizioni in presenza delle quali il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza, possono anche essere considerati come un primo strumento per una tutela, seppur indiretta, del diritto alla riservatezza stesso. Il nostro sistema giuridico prevede inoltre (anche grazie allattività interpretativa e ricostruttiva di dottrina e giurisprudenza) altri strumenti di tutela, quali il risarcimento dei danni, linibitoria, la rettifica. Un ruolo particolarmente importante ha assunto, poi, in questo contesto, il Garante per la protezione dei dati personali.. Un mezzo di tutela del valore della persona per la verità il meno adatto è quello che si attua con le tecniche risarcitorie, le quali, comè noto, tendono ad assicurare alla persona lesa il risarcimento dei danni subiti. Si tratta del risarcimento per equivalente, in applicazione del principio generale di cui allart. 2043 c.c. Al riguardo, non dovrebbero esservi ostacoli per i tradizionali meccanismi risarcitori allorché si tratti di danno patrimoniale, in particolare nelle ipotesi in cui la lesione del diritto della personalità comporta una diminuzione o incisione del suo patrimonio. Per la verità, gran parte della giurisprudenza ha sovente mostrato un atteggiamento di forte diffidenza a considerare possibile anche il danno patrimoniale nella lesione dei diritti della personalità (della riservatezza in particolare), accanto a quello, (più naturale per tale lesione) non patrimoniale, riconducendo lesclusione del danno patrimoniale alla mancanza della prova del danno medesimo oppure ancora, sempre sotto il profilo probatorio, al mancato nesso di causalità tra la condotta illecita e levento dannoso. E apparso problematico, in particolare, rinvenire un tale nesso tra evento dannoso (la lesione del diritto della personalità) e decremento patrimoniale (consistente, ad esempio, nel calo dellattività professionale del soggetto leso). Ha assunto, allora, centrale importanza la considerazione della sequenza temporale tra luno (evento dannoso) e laltro (decremento patrimoniale), considerata dai giudici "non per sé, ma in quanto qualificata e accompagnata dal rapporto di adeguatezza", ossia dalla capacità qualitativa del prius a produrre il posterius, in mancanza di altri fattori atti a determinare quello stesso effetto. Sulla base di tali considerazioni, si è giunti a riconoscere e liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante, configurandolo quale danno c.d. indiretto, consistente nella ripercussione economicamente negativa del fatto lesivo nella vita, specialmente sociale, del soggetto, ossia nella compromissione dellinteresse patrimoniale collegato allinteresse non patrimoniale direttamente leso. La questione è complessa anche per ciò che concerne il danno non patrimoniale, altrimenti detto danno morale, che rappresenta lipotesi di gran lunga più frequente nellambito dei beni inerenti alla persona, contraddistinti, appunto, dalla "non patrimonialità". Su questa considerazione, gran parte della dottrina e della giurisprudenza, soprattutto in passato, ha fondato la conclusione della non risarcibilità di tale danno allinfuori delle ipotesi in cui il fatto causativo costituisca reato, sulla base di una costante interpretazione dellart. 2059 c.c. relativo, appunto, ai "danni non patrimoniali". Di qui, per alcuni, lesigenza di abrogare tale norma o, quantomeno, di superarne i confini con una interpretazione evolutiva, che separi il presupposto della commissione del reato dal riconoscimento della tutela della danno non patrimoniale. La Corte Costituzionale, in tempi relativamente recenti, è intervenuta a fare chiarezza in relazione a tale forma di tutela della persona, affermando, con la sentenza n. 184 del 1986, che la lesione di qualunque valore della persona integra gli estremi di un danno (non patrimoniale) riconducibile alla normativa di cui allart. 2043 c.c., rimanendo nellambito della previsione dellart. 2059 solo il danno morale inteso quale pregiudizio meramente soggettivo. La disposizione dellart. 2043 c.c., prevedendo il danno senza aggettivazioni, ha inteso riferirsi, secondo la Corte, sia al danno patrimoniale, che a quello non patrimoniale. Una analoga ricostruzione dogmatica sembra essere alla base anche della previsione dellart. 29, ultimo comma, della L. 675/96, in cui è disposto che, in caso di violazione dei principi fissati dallart. 9 della legge stessa, sia risarcibile anche il danno non patrimoniale. Lart. 9, a sua volta, enuncia quelli che possono dirsi i principi generali sulla raccolta e sui requisiti dei dati personali. Si deve ricordare, inoltre, la disposizione dellart. 18 della L. 675/96, che prevede che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dellart. 2050 c.c.". Il rinvio a tale disposizione ha levidente scopo di agevolare il danneggiato, sul quale graverebbe lonere probatorio ex art. 2043 c.c., attribuendo, viceversa, tale onere al danneggiante; questo sulla base di una qualificazione della gestione delle banche dati, quale attività pericolosa. Detto questo, va comunque ribadito che il solo rimedio risarcitorio non appare idoneo ad assicurare efficace tutela ai diritti fondamentali della persona, risultando per essi inadeguato il tradizionale modello proprietario al quale esso è ispirato, nonostante lallargamento di prospettive operato dalla L. 675/96, pocanzi ricordato. Il fatto è che la riparazione del danno rappresenta uno strumento di tutela solo successivo alla lesione e non può, quindi, considerarsi rimedio satisfattorio per i diritti della personalità, che, viceversa, stante lirreversibilità degli effetti della lesione, abbisognano "di una tutela che intervenga, nei limiti delle possibilità umane, prima della violazione o nella sua immediatezza allo scopo di impedire la violazione e/o la continuazione". Tale forma di tutela presenta, inoltre, il grave limite di essere atomistica, ossia azionabile solo per iniziativa individuale, laddove, invece, di fronte alle complesse banche dati di grandi organizzazioni (pubbliche o private), il singolo non è sempre in grado di cogliere il senso che può assumere la raccolta di informazioni che lo riguardano. Da ciò, emerge lesigenza di forme di controllo pubblico che la L. 675/96 affida al Garante per i dati personali o collettivo, in grado di ridurre lo squilibrio esistente tra il singolo individuo e i grandi detentori del potere informativo; emerge, inoltre, lesigenza di configurare, nellambito del sistema giuridico, una forma di tutela di carattere inibitorio, atta a prevenire la lesione dei diritti della persona, più che a riparare il danno. Linibitoria consiste, infatti, in unazione preventiva volta a bloccare un comportamento lesivo della persona e dei suoi valori o a non permetterne la ripetizione o la continuazione. Il nostro ordinamento appresta una tutela di tipo preventivo ed urgente, espressamente, solo ad alcuni dei tradizionali diritti della personalità, come ,ad esempio, il diritto al nome ( art. 7 c.c.), il diritto allo pseudonimo (art. 9 c.c.), il diritto allimmagine (art. 10 c.c.) rispetto ai quali, dunque, lazione inibitoria appare tipizzata. Ci si chiede, in dottrina e in giurisprudenza, se sia possibile rinvenire, nel nostro sistema giuridico, un principio generale di tutela preventiva o cautelare giudiziaria o se tale strumento di difesa possa essere riferito anche ad ipotesi, per le quali non è esplicitamente previsto, come, ad esempio, alla riservatezza o allidentità personale. Non si dimentichi che tali valori sono ora ricondotti pacificamente al novero degli essenziali diritti della personalità e che, quindi, per essere effettivamente protetti, non possono rimanere sforniti dellunica forma di tutela che appare realmente efficace, ossia, appunto, la tutela inibitoria. Le ipotesi ricordate, nelle quali tale tutela appare tipizzata, non devono rappresentare un limite alla protezione di nuove situazioni giuridiche; anzi, queste ultime, ad avviso di alcuni autori, possono ricevere tutela proprio grazie ad una interpretazione analogica ed estensiva delle norme espressamente poste a tutela di quei beni della persona menzionati (nome, immagine). Non si dimentichi che la nostra Costituzione ha posto al centro del sistema normativo il valore della persona (artt. 2 e 3 Cost.), anteponendolo anche agli interessi relativi alla proprietà. Sarebbe contraddittorio, allora, ammettere che il sistema tuteli posta lazione negatoria di cui allart. 949 c.c. la proprietà contro ogni illecito e attraverso un potere generale di inibitoria e non anche, allo stesso modo, la persona e i suoi valori; alla luce, inoltre, del fondamentale principio di effettività della tutela dei diritti, di cui allart. 24 Cost. Gran parte della dottrina già da tempo è andata elaborando un tale principio generale di tutela preventiva, in grado di assicurare una reazione immediata dellordinamento contro ogni comportamento lesivo dei diritti della persona. Da parte di alcuni, si è ritenuto di poter ricavare tale principio, in particolare, dallart. 700 c.p.c., che prevede e disciplina il provvedimento durgenza, al quale, peraltro, ha fatto spesso riferimento anche la giurisprudenza. Il provvedimento di cui allart. 700 c.p.c. può essere concesso solo a determinate condizioni e, cioè: a) quando non sia possibile il ricorso ad altra azione cautelare (suo carattere sussidiario); b) quando ci sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio "imminente e irreparabile". Si tratta di un provvedimento con carattere di spiccata atipicità, destinato a tutelare, preventivamente ed in via durgenza, quelle situazioni non coperte da altro rimedio cautelare. Esso appare facilmente applicabile alle ipotesi di violazione o minaccia di violazione dei diritti della personalità; poiché, infatti, per tali diritti la riparazione pecuniaria non è mai idonea a reintegrare completamente il danno, questo non potrà che essere irreparabile. Il ricorso a tale provvedimento durgenza ha sollevato anche molteplici questioni, la prima delle quali riguarda la legittimità costituzionale dellart. 700 c.p.c., visto da alcuni come lo strumento attraverso il quale procedere al sequestro di stampa periodica e non. E evidentemente necessario operare il coordinamento tra la disposizione di cui allart. 700 c.p.c. e quella dellart. 21, comma 3, della Costituzione, che, comè noto, indica chiaramente i limiti entro i quali è possibile procedere al sequestro delle pubblicazioni a mezzo stampa. La Corte Costituzionale, in un primo tempo, ha ritenuto infondata ogni questione di incostituzionalità volta ad ampliare i limiti di cui si è detto, osservando che la norma dellart. 21, comma 3, Cost. copre lintera area del sequestro, qualunque sia linteresse in conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa. Lart. 700 c.p.c., proprio a causa della genericità dei poteri conferiti al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente, quindi, di adottare misure vietate da altre norme dellordinamento, specie se di rango costituzionale. Solo il legislatore può contemperare gli interessi contrastanti, "prevedendo espressamente il rimedio del sequestro". Successivamente, la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto possibile estendere il sequestro ex art. 700 c.p.c. anche alle ipotesi di immagini destinate alla pubblicazione a mezzo stampa, ma non ancora pubblicate, qualora esso serva a "proteggere il diritto alla riservatezza ed evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati e dei loro congiunti". Nel processo di espansione della tutela cautelare durgenza, si è cercato, peraltro, nellultimo decennio, da parte della giurisprudenza, di superare gli ostacoli dellart. 21 Cost., evidenziando la differenza tra il sequestro e linibitoria. La disposizione relativa al sequestro ha, infatti, lo scopo di evitare che, fuori dalle ipotesi espressamente contemplate, interventi cautelari o amministrativi impediscano od ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni; linibitoria viene, viceversa, sempre più frequentemente intesa quale "divieto individualizzato e specificato ad personam di compiere atti illeciti futuri". Il fatto di essere giunti ad affermare la prevalenza, nel sistema giuridico, dei valori della persona e lapplicabilità, anche a loro tutela, del provvedimento durgenza ex art. 700 c.p.c., superando la visione restrittiva di tale istituto, non risolve, tuttavia, ogni problema. Tale strumento cautelare rappresenta pur sempre una tutela solo provvisoria, che necessita, per divenire definitiva, di successivi accertamenti giudiziali sulla esistenza del presunto danno; presenta, inoltre, carattere di strumentalità rispetto ad un successivo giudizio di merito. Da ciò discende che linibitoria cautelare di cui allart. 700 c.p.c., pur se molto importante, non può essere ritenuta definitivamente satisfattoria; essa lo è solo in forma provvisoria, dovendosi sempre attendere che il comportamento venga ritenuto antigiuridico in forza di una successiva sentenza di merito. La dottrina, dunque, consapevole di tali limiti, ma anche convinta della utilità di uno strumento inibitorio di carattere generale, ha cercato di porre un collegamento funzionale tra la tutela d'urgenza e la tutela inibitoria definitiva tipica, osservando che il carattere generale ed atipico della tutela provvisoria di cui allart. 700 c.p.c., a maggior ragione dovrebbe essere proprio anche dellinibitoria nella sua forma definitiva, "in quanto la prima in funzione della seconda". Sembra si sia giunti, così, a configurare la possibile esistenza, nellordinamento giuridico, di una tutela inibitoria giudiziale atipica, di carattere generale e definitivo. Uno strumento che, almeno in prima approssimazione, si presenta come specifico rimedio posto a tutela dei valori della persona (in particolare del diritto allidentità personale) è il diritto alla rettifica, previsto e disciplinato dallart. 8 della legge n. 47 del 1948, come modificato dallart. 42 della legge n. 416 del 1981. Esso consiste nella facoltà riconosciuta ai soggetti, di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, di richiedere al direttore responsabile di quotidiani, periodici o agenzie di stampa la pubblicazione gratuita di proprie dichiarazioni di replica. Tale pubblicazione deve intervenire entro termini prefissati (due giorni dalla richiesta per i quotidiani, non oltre il secondo numero per i periodici) e in condizioni paritarie rispetto allaffermazione che vi ha dato causa (nella stessa pagina, con le medesime caratteristiche tipografiche e con lo stesso spazio, comunque non superiore alle trenta righe). Occorre, inoltre, che le dichiarazioni di rettifica non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale e che siano direttamente riferite allo scritto che le ha determinate. Scaduto il termine fissato dalla legge ed in ogni caso di mancata o incompleta pubblicazione, lautore della richiesta di rettifica può "chiedere al pretore, ai sensi dellart. 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione". È questo laspetto del diritto alla rettifica che è stato definito da alcuni "processuale" e del quale si è cercato di chiarire, in dottrina, proprio il rapporto con il procedimento durgenza richiamato. È stato osservato che tra i due strumenti di tutela vi è una fondamentale differenza: consistendo, infatti, la rettifica "in un obbligo che si esaurisce in tempi brevissimi, pressoché uno actu con la pubblicazione, ne risulta notevolmente alterato lo schema classico della strumentalità tra provvedimento cautelare e processo a cognizione piena". In sostanza, il destinatario attivo del provvedimento cautelare non avrà più un particolare interesse allinstaurazione del processo a cognizione piena, poiché, ad ogni modo, non potrà più subire alcun danno dalla perdita di efficacia dellormai attuato provvedimento durgenza. Loggetto del processo si riduce, inoltre, al mero accertamento dellesistenza del diritto tutelato in via sommaria, anziché consistere nella condanna alla rettifica. Sembra si possa affermare, allora, più correttamente, che la rettifica assurge nel sistema ad autonomo diritto soggettivo di natura sostanziale, distinto dai diritti della personalità, i quali, quindi, in tale rimedio trovano una tutela significativa, ma indiretta. Tale diritto non ha, dunque, natura processuale e non può, ad ogni modo, essere configurato quale mero strumento di riparazione in forma specifica, come del resto sembra ritenere anche la Corte di Cassazione, per la quale la norma sulla rettifica è sostanzialmente rivolta a garantire il contraddittorio dellinteressato nellinformazione. Questa ricostruzione appare, peraltro, conforme a quelle modifiche introdotte nella disciplina della rettifica dallart. 42, L. 416/81, nel senso, appunto, di una valorizzazione dellelemento soggettivo rispetto a quello oggettivo. Da ciò, inoltre, si evince (come del resto affermato espressamente dalla Cassazione, nella sentenza ricordata) che la funzione della rettifica non è quella di ristabilire la verità oggettiva della notizia divulgata, bensì di assicurare la pubblicazione del punto di vista della persona interessata e di far conoscere, in questo modo, una possibile diversa interpretazione dei fatti, nel rispetto del pluralismo dellinformazione. Il diritto alla rettifica, così configurato, contrappone alla libertà delleditore e del giornalista un altro valore costituzionale, parimenti importante, rappresentato dallinsieme degli interessi morali e materiali della persona offesa, con leccezionale attribuzione a questultima di un diritto "al mezzo", che si sostanzia nel dovere di pubblicazione, gravante sulla controparte. Del "dovere di rettifica" delle notizie inesatte parla anche lart. 2, comma 2, della legge n. 69 del 1963, istitutiva dellOrdine dei giornalisti, nonché il codice deontologico dei giornalisti, adottato nel luglio 98, il quale, allart. 4, dispone che "il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge". In questo modo, forse, si riuscirà a dare concreta attuazione allistituto della rettifica e a farlo uscire dal quel limbo nel quale, viceversa, viene spesso relegato da parte di chi svolge lattività informativa. Non si può dimenticare che in un sistema, che voglia essere realmente democratico, si deve garantire il più ampio scambio di informazioni ed opinioni, anche del tutto opposte, essendo ciò fonte di crescita e arricchimento reciproci. Per concludere, si ricordi che, per la realizzazione di uneffettiva protezione dei diritti della personalità (riservatezza e identità personale in primis), i tradizionali strumenti di tutela, incentrati sul singolo individuo e sulla sua iniziativa personale, appaiono a volte del tutto insufficienti, a fronte dei nuovi sistemi informatici e telematici, che hanno effetti che travalicano i singoli individui ed investono lintera collettività. È evidente allora che, pur rafforzando la posizione dei singoli individui, attribuendo loro una nuova gamma di importanti diritti, strumentali alla tutela della loro sfera privata, essi rimarranno sempre in una posizione di sostanziale inferiorità rispetto a chi gestisce le banche dei dati, siano essi soggetti pubblici o privati. Proprio al fine di ridurre tale scarto, si è cercato di integrare le forme di controllo soggettivo con strumenti di controllo sociale e pubblico, con listituzione (art. 30, L. 675/96) di una nuova autorità di garanzia, indipendente dal Governo e dalla pubblica amministrazione, alla quale sono stati assegnati compiti molto ampi di tutela della privacy. Si tratta del Garante per la protezione dei dati personali, organo collegiale che "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione", della cui utilità si è peraltro, da parte di alcuni, dubitato, soprattutto a causa dellistituzione, negli ultimi tempi, anche in Italia, di numerose authorities di questo tipo, che risulterebbero in controtendenza rispetto alla sempre maggiore esigenza di snellire la burocrazia e contenere la spesa pubblica. La scelta del legislatore italiano appare, ad ogni modo, condizionata dallappartenenza dellItalia alla Comunità Europea e dalle sue decisioni: in particolare dallAccordo di Schengen e dalla Direttiva n. 95/46/CE, la quale ha precisato che lindipendenza di tale autorità, necessariamente "pubblica", deve essere "piena" e riguardare la globalità delle sue funzioni. Ciò non toglie, ovviamente, lesigenza di una leale e reciproca cooperazione tra Garante e Governo. Per ciò che concerne i compiti del Garante, si ricordi il ruolo dinamico e promozionale, assegnatogli dalla legge, in relazione al trattamento dei dati personali da parte di chi esercita lattività informativa, in particolare per la formazione e adozione del codice di deontologia professionale. Esso ha anche la competenza a giudicare sui ricorsi presentati da chi ritiene di essere stato leso nei suoi diritti, a causa dellinosservanza delle norme della legge 675. I diritti dellinteressato di cui allart. 13, infatti, possono essere fatti valere alternativamente dinanzi allautorità giudiziaria, oppure con ricorso al Garante. Si è parlato, a tal riguardo, di poteri "para-giurisdizionali" del Garante, il quale assume la veste di un giudice che deve adottare una decisione motivata, assunta in contraddittorio con tutte le parti e contro la quale può essere proposta opposizione al Tribunale, che peraltro non sospende lesecuzione del provvedimento. Nonostante per il procedimento innanzi al Garante siano state previste dalla L. 675 forme e modalità assai vicine a quelle proprie della giurisdizione tanto che qualcuno ha parlato di un "mini-processo" dinanzi al Garante, la cui maggiore speditezza, unitamente alla specifica competenza dellAutorità, va peraltro a vantaggio degli interessati i provvedimenti adottati sono pur sempre provvedimenti amministrativi, assoggettabili al vaglio dellautorità giurisdizionale (ordinaria o amministrativa). Si ricordi, infine, che tra i poteri del Garante rientra anche quello di "disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero limmediata sospensione di una o più operazioni del trattamento", "se la particolarità del caso lo richiede". Si tratta, comè evidente, di una tutela inibitoria specifica, urgente e tendenzialmente anteriore alla violazione del diritto; il relativo provvedimento cessa di avere ogni effetto se, nei successivi venti giorni, non è adottata la decisione definitiva, unitamente alla quale è impugnabile. Roma, gennaio 2000 |