TUTELA DELLA RISERVATEZZA, PUBBLICITA’ NELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI E NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE

di
Michela Massimi

Trattamenti di dati personali da parte di soggetti pubblici

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è volta alla protezione della vita privata e delle informazioni personali relative alle persone fisiche e giuridiche, che siano oggetto di un trattamento automatizzato e non, effettuato da soggetti privati od enti pubblici.

L’art. 1 della suddetta legge indica quale peculiare finalità della normativa quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Vi è, dunque, un riferimento all’insieme dei diritti e delle libertà fondamentali e ad un valore come la dignità, che, unitamente al rinvio all’identità personale, oltre che alla riservatezza, porta a scorgere un contesto molto ampio di operatività della legge, in cui la privacy si configura come diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, al riparo da ogni forma di controllo pubblico e di stigmatizzazione sociale; un contesto caratterizzato dalla libertà delle scelte esistenziali.

Si tratta di quel diritto all’autodeterminazione informativa, che riguarda la persona nella sua totalità, ancor più importante laddove si consideri che, nella moderna era elettronica, ciascun individuo si risolve sempre più nell’insieme delle informazioni che lo riguardano. Così, una legge (come la legge n. 675/1996) sulla protezione dei dati personali è anche inevitabilmente legge volta a tutelare la persona stessa, nella sua interezza.

Proprio il rilievo costituzionale dei diritti della personalità, che entrano in gioco nel momento in cui si procede al trattamento di informazioni personali, esclude che possa ammettersi un indebolimento della loro tutela in ragione del fatto che le informazioni vengano trattate da una pubblica amministrazione anziché da un privato.

Anche la Pubblica Amministrazione, pertanto, quale naturale interlocutore del cittadino nell’ambito dei molteplici trattamenti che effettua ai fini dell’espletamento delle sue funzioni istituzionali, è soggetta alla disciplina dettata dalla legge de qua, che risulta, dunque, destinata a garantire la correttezza dei "traffici di dati" effettuati dai soggetti pubblici e indirettamente la realizzazione di un ordinamento democratico ed imparziale, in conformità con il fondamentale principio di "trasparenza amministrativa".

La necessità di assicurare un livello omogeneo di protezione alle persone non esclude, tuttavia, la possibilità di regolamentare in modo difforme i diversi profili del trattamento, a seconda che lo stesso avvenga ad opera di un privato o, piuttosto, di un soggetto pubblico.

Particolari considerazioni sui pubblici poteri — l’impossibilità di garantire un consenso libero da condizionamenti nei confronti del potere pubblico, l’esigenza di non bloccare l’azione amministrativa, nonché la peculiarità dei trattamenti effettuati dai soggetti pubblici — hanno determinato la necessità di predisporre per questi una disciplina speciale e differenziata rispetto a quella prevista per i soggetti privati (ai quali sono equiparati gli enti pubblici economici).

Ciò non significa che il legislatore abbia voluto attribuire alle Pubbliche Amministrazioni un’indiscriminata patente di raccolta dei dati personali. L’obiettivo è stato, viceversa, proprio alla luce delle considerazioni svolte poc’anzi, quello di sancire norme puntuali, non derogabili, idonee a disciplinare un settore in cui il contemperamento di diritti costituzionalmente garantiti può rivelarsi assai delicato.

La legge n. 675/1996 prevede, dunque, che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione stessa, nei limiti stabiliti dalla legge istitutrice e dai regolamenti integrativi (art. 27, comma 1). Ciò significa che le pubbliche amministrazioni possono trattare i dati personali (degli utenti così come dei dipendenti), senza richiedere il consenso degli interessati, verificando, tuttavia, che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili alle proprie finalità istituzionali.

La necessità di raccogliere il consenso degli interessati è esclusa anche per le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali, effettuate da soggetti pubblici. La legge n. 675/1996 prevede, anche in tali ipotesi, una disciplina peculiare, sulla base della fondamentale distinzione tra comunicazioni di dati personali rivolte ad altri soggetti pubblici da un lato e comunicazioni di dati personali a privati o ad enti pubblici economici dall’altro.

Nel primo caso, i soggetti pubblici possono comunicare o diffondere dati in loro possesso qualora tali operazioni siano previste da precise norme di legge o di regolamento, oppure, in via residuale, qualora siano necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; in tale ipotesi, però, previa comunicazione al Garante, il quale può vietare l’operazione in caso di violazione della legge n. 675/1996 (art. 27, comma 2).

Nel secondo caso, le pubbliche amministrazioni, per poter comunicare o diffondere dati a privati o a enti pubblici economici, devono verificare che ciò sia previsto espressamente da una norma di legge o di regolamento, non essendo sufficiente ricondurre tali operazioni alle funzioni istituzionali dell’ente, come nel caso precedente (art. 27, comma 3).

Una fonte di legittimazione ai fini della comunicazione di dati personali a privati è stata spesso rinvenuta dalla Pubblica Amministrazione nella normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

Pubblicità degli avvisi nell’espropriazione forzata

Un tipico caso di diffusione di dati personali ex articolo 27, comma 3, è rappresentato dalla pubblicazione di informazioni relative al debitore, sui manifesti che fissano la vendita di beni espropriati.

In tale ipotesi, esistono delle precise norme di legge che autorizzano, rectius impongono all’amministrazione di realizzare tale forma di pubblicità sulla persona, oltre che sui beni, del debitore. Si tratta di un caso in cui appare evidente la necessità di contemperare due opposte esigenze: da un lato, l’interesse del debitore a veder tutelata la propria sfera personale e a non perdere la possibilità di vendere altri beni non sottoposti ad alcuna restrizione e, dall’altro, la necessità di rendere possibile la vendita dei beni espropriati e di tutelare i creditori.

Al tal riguardo, occorre richiamare la norma dell'art. 490 c.p.c., relativa alla pubblicità degli avvisi nell'ambito dell'espropriazione forzata; in essa è stabilito che, quando la legge dispone che di un atto esecutivo (quale può essere un’ordinanza del giudice dell’esecuzione) sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Nella stessa norma si prevede, inoltre, che in caso di espropriazione immobiliare, il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali (la legge n. 340/2000 ha, tuttavia, disposto l’abrogazione dei F.A.L. a far data dal 9 marzo 2001) della Provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario (art. 490, comma 2, c.p.c.) e che il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale (art. 490, comma 3).

Un riferimento espresso ai dati del debitore si trova, poi, nella disposizione dell'art. 570, c.p.c., rientrante proprio nel capo IV, relativo all'espropriazione immobiliare. Tale norma stabilisce che il cancelliere deve dare dell'ordine di vendita, a norma dell'art. 490 ricordato, pubblico avviso contenente, oltre agli estremi necessari per individuare l'immobile e al suo valore, anche l'indicazione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.

Alle forme di pubblicità richiamate si riferisce, infine, la disposizione relativa alla vendita con incanto contenuta nell'art. 576, comma 1, n. 4 e comma 2, c.p.c.

Appare evidente, dunque, come tali forme di pubblicità siano non tanto permesse, quanto, piuttosto, obbligatorie per i soggetti pubblici che le realizzano, in conformità, del resto, con la logica sottesa al menzionato art. 27 della legge sulla privacy.

Ciò non toglie, evidentemente, che nel realizzare tali forme di pubblicità, non si debba in ogni caso tener conto dei fondamentali principi posti per qualunque trattamento di dati personali, dall'art. 9 della legge n. 675/1996; in particolare, quello di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento.

Nel caso specifico, tali finalità sono da ricondurre senza dubbio alla tutela dei creditori: non tanto quelli che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, poiché gli stessi devono essere avvertiti espressamente dell'espropriazione ai sensi dell'art. 498, comma 1, c.p.c., quanto quelli che, ancorché non privilegiati, possono comunque intervenire nell'esecuzione, come dispone l'art. 499, comma 1, c.p.c. In tale contesto, in effetti, l’indicazione dei dati anagrafici del debitore, ai quali peraltro si potrebbe facilmente risalire proprio partendo dai dati relativi agli immobili, non appaiono eccedenti rispetto alle finalità ricordate.

Non si dimentichi, inoltre, che il nostro legislatore ha scelto di non tutelare la c.d. "riservatezza economica", ossia i dati inerenti alle attività economiche dei soggetti interessati (quali potrebbero essere le informazioni relative ai debiti di una persona fisica o giuridica) e ciò all’evidente scopo di assicurare, viceversa, la trasparenza ed il controllo sociale nel settore economico.

Ciò si evince da molte norme della legge n. 675/1996, anche non riguardanti specificamente le pubbliche amministrazioni (si veda, ad esempio, l'art. 20, comma 1, lett. e) della legge); si tratta in realtà di un principio generale, che appare valido per qualunque trattamento.

Si ricordi, ad ogni modo, che ogni interessato (come ribadito più volte dal Garante per la protezione dei dati personali), ha sempre la possibilità di esercitare, anche nei confronti dei soggetti pubblici, i diritti che gli sono stati attribuiti dall'art. 13 della legge n. 675/1996, in particolare quello di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3); tali dati potrebbero riguardare, ad esempio, debiti ormai saldati.

Notificazioni dell’ufficiale giudiziario

Alla medesima disciplina dettata per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, è necessario riferirsi nel momento in cui si voglia esaminare la legittimità, alla luce della normativa in materia di privacy, delle operazioni necessarie a portare a conoscenza dei relativi destinatari gli atti giudiziari che li riguardano.

La norma che, nel caso specifico, autorizza gli ufficiali giudiziari a comunicare dati personali del destinatario dell'atto a soggetti terzi, va rinvenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.

In tali disposizioni, si prevede anche la possibilità che l'ufficiale giudiziario, qualora non riesca a consegnare copia dell'atto direttamente al destinatario assente, la consegni ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore dei quattordici anni e non palesemente incapace o, in mancanza di tali soggetti, al portiere dello stabile, in cui si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, da ultimo, anche ad un vicino di casa che accetti di riceverla (art. 139, c.p.c.).

La notificazione, inoltre, può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, a meno che ciò non sia espressamente vietato dalla legge (art. 149, comma 1, c.p.c.).

Com'è evidente, si tratta di norme che sollevano un delicato problema: quello del bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità e di certezza della conoscenza di determinati atti, da un lato e il diritto degli interessati di non subire un’ingiustificata divulgazione dei propri dati personali, dall'altro.

Di esso si è, peraltro, occupato più volte anche il Garante per la protezione dei dati personali, sottolineando l'esigenza non solo di verificare la conformità delle notificazioni alle norme processuali, ma anche di prescegliere le modalità più idonee a rispettare i diritti degli interessati, alla luce dei principi di correttezza del trattamento, di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, sanciti dall'art. 9 della legge n. 675/1996, di cui si è già parlato.

Il Garante ha, inoltre, segnalato più volte al Ministero di grazia e giustizia l'opportunità di modificare la vigente disciplina normativa, al fine di prevedere che la notificazione e la comunicazione di atti avvenga in busta o plico chiuso, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente indicata.

Proprio per tali ragioni, l'Autorità ha sollecitato, qualora ciò sia possibile, un maggiore ricorso alle notificazioni per posta, considerato anche il fatto che la busta chiusa contenente l'atto da notificare a mezzo posta reca, nella parte esterna, un numero opportunamente circoscritto di indicazioni (si veda, a tal riguardo, la Pronuncia del Garante del 22 ottobre 1998).

Roma, giugno 2002