LIBERTA DI ESPRESSIONE E INTERNET. UN CASO RECENTE IN GERMANIA Un recente caso avvenuto in Germania (v. http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/on/13916/1.html) ha riproposto il tema della libertà di espressione su Internet e della responsabilità dei provider in caso di affermazioni e/o dichiarazioni diffamatorie o pericolose da parte di chi utilizza i rispettivi servizi (v. in particolare, per quanto riguarda lItalia, Newsletter 30 ottobre-5 novembre 2000). Il caso ha sollevato anche interrogativi sulla conservazione dei dati di traffico in questo caso, dei dati di connessione da parte dei provider, al di là di quanto necessario per scopi di fatturazione.La vicenda riguarda le affermazioni comparse in un gruppo di discussione nel quale veniva commentato il massacro di Masar-i-Sharif in Afghanistan. Alcune affermazioni di un commentatore sono state ritenute una forma di istigazione alla violenza da un altro partecipante al gruppo di discussione, che ha denunciato la cosa alla procura di Münster. La procura ha aperto un procedimento legale contro il "responsabile" con laccusa, appunto, di istigazione alla violenza e ad attività terroristiche. Il caso è stato discusso l8 gennaio scorso dal tribunale di Münster, che ha prosciolto limputato dallaccusa dopo aver approfondito i termini della questione in pratica, sottolineando la natura ironica delle affermazioni e lassenza di una volontà criminosa. Non si è spenta però leco delle polemiche che in Germania hanno accompagnato questa vicenda, la quale presenta almeno due profili interessanti. In primo luogo, si ripropone il tema della responsabilità dei provider per i contenuti presenti nei siti da essi gestiti. Lorientamento prevalente in Germania è che i provider siano comunque responsabili per i contenuti pubblicati, ad esempio, su un gruppo di discussione, qualora, pur essendone a conoscenza e valutandone la potenziale illiceità (ad esempio, in caso di affermazioni diffamatorie), non provvedano ad eliminarli. Questo anche alla luce della legislazione tedesca in materia di telecomunicazioni. Pertanto, il consiglio pratico rivolto ai gestori di gruppi di discussione virtuali è di indicare con chiarezza le regole di comportamento, e di verificare regolarmente i contenuti presenti anche per quanto riguarda i cosiddetti "registri degli ospiti" (guest books), nei quali possono essere contenute affermazioni offensive e/o diffamatorie. In secondo luogo, cè il profilo della conservazione dei dati di connessione da parte dei provider. Il caso ha mostrato, infatti, che il provider aveva conservato i dati di connessione dellimputato molto più a lungo di quanto necessario per scopi di fatturazione - fornendoli alla Procura, secondo limputato, senza autorizzazione giudiziaria. Soprattutto, limputato era titolare di un abbonamento a tariffa "flat", il che escluderebbe ogni calcolo delleffettiva durata delle connessioni. Sorge dunque il sospetto che le prassi adottate da molti provider di servizi di telecomunicazione non siano in linea con quanto richiesto, fra laltro, dalla direttiva europea in materia di telecomunicazioni e privacy (97/66, presto sostituita dalla nuova direttiva 2002/58; v. anche Newsletter 2-8 luglio 2001). |