26a Conferenza Internazionale sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali
Wroclaw (PL), 14, 15, 16 settembre 2004

Libertà d'informazione e protezione dei dati:
il caso italiano

Mauro Paissan

Il difficile bilanciamento

Tra libertà di informazione e tutela della privacy c'è un costante rapporto dialettico, una continua tensione, che può talvolta sfociare in un vero e proprio conflitto.

Da una parte sta il diritto fondamentale all'informazione, che prima ancora che diritto del giornalista a informare è interesse del cittadino a essere informato . Dall'altra stanno i diritti della personalità posti a presidio della intimità, dell'identità, della dignità: diritti e valori che l'informazione è di per sé in grado di ledere.

Il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza (caratteristiche fondamentali di una società democratica) non possono cancellare il bisogno di intimità, il diritto di sviluppare liberamente la personalità, di costruire liberamente la propria sfera privata, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Tanto è vero che il Trattato istitutivo della costituzione europea pone la protezione dei dati personali al rango di un autonomo diritto fondamentale. Come la libertà di comunicazione.

Questi diritti vanno resi compatibili con una costante ricerca di bilanciamento, di equilibrio.

"Media privilege" e l'anomalia italiana

Sul tema del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, in particolare il diritto alla vita privata, la Direttiva europea del 1995 sulla protezione dei dati (articolo 9) lascia ampio spazio agli Stati membri per introdurre deroghe ed esenzioni rispetto a larga parte dei principi fondanti la disciplina di protezione dei dati personali: per questa ragione si è parlato di media privilege.

Mentre la maggioranza dei paesi, approvando le discipline nazionali di protezione dei dati, non sono intervenuti (o sono intervenuti solo molto marginalmente) in materia di libertà d'informazione, ciò non è successo in Italia. Da questo punto di vista l'ordinamento italiano rappresenta un'anomalia nel quadro europeo. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico. Ciò era accaduto - e in misura eccessiva - nella originaria legge del 1996, al punto da richiedere una pluralità di interventi correttivi. E anche la disciplina attuale, contenuta nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" del 2003, conserva la stessa impostazione di fondo, pur presentando deroghe significative a favore dell'attività giornalistica rispetto alla disciplina generale (in particolare per il trattamento dei dati sensibili).

Non intendo qui soffermarmi sui dettagli del quadro normativo nazionale, ma quanto finora detto consentirà di comprendere perché in Italia il Garante per la protezione dei dati personali svolge un "ruolo forte" all'interno del complesso incontro-scontro tra libertà d'informazione e diritti della persona. Può allora essere utile rappresentare brevemente come si sia evoluta questa materia nell'ordinamento italiano.

Gli strumenti base del Garante

Due gli strumenti dei quali il Garante fa abitualmente uso per bilanciare gli interessi in conflitto:

1. la normativa di protezione dei dati con i suoi principi generali e, in particolare, la regola della "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (vedremo più avanti il significato e il valore di questa espressione);

2. uno strumento più flessibile, il Codice di deontologia relativo allo svolgimento dell'attività giornalistica. Si tratta di uno degli esempi di co-regolamentazione previsti dalla disciplina di protezione dei dati personali. Adottato nel 1998 dall'Ordine dei giornalisti (l'organismo ufficiale dei giornalisti italiani) in collaborazione con il Garante, questo testo ha permesso di applicare al giornalismo i principi generali di protezione dei dati, tenendo conto dell'estrema varietà di casi che possono richiedere la difficile opera di bilanciamento tra valori della persona e libertà di informazione.

13 articoli per il "buon giornalista"

Il Codice deontologico (13 brevi articoli) rappresenta anche il punto di arrivo di una riflessione maturata negli anni nei settori più sensibili dei giornalisti e offre una risposta all'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica, oggi molto più reattiva al contenuto dell'attività informativa.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutti i giornalisti, ai fotografi, ai cinereporter e a tutti coloro che anche occasionalmente pubblicano articoli, saggi o altri manifestazioni del pensiero. E questa è una differenza di rilievo rispetto a un normale codice deontologico: questo codice si applica infatti anche a chi non appartiene alla categoria professionale.

Contenuto del Codice

a) Limiti generali

E veniamo ai contenuti del Codice. Un concetto fondamentale è quello di "essenzialità dell'informazione". Il giornalista è tenuto a valutare se la diffusione di un dato personale nell'ambito di una notizia è essenziale in ragione del suo interesse pubblico. Talvolta il nome, la fotografia, un particolare strettamente personale non sono essenziali e dunque vanno evitati. Esempio di titolo di cronaca: "Ciclista travolto da un bus all'uscita da un locale gay". Quest'ultima informazione non è essenziale e è inutilmente lesiva della personalità dell'interessato.

Un altro limite generale all'attività giornalistica è il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Esempio di titolo non accettabile: "Malato di Aids rapina una banca".

b) Garanzie particolari

Tutta una serie di garanzie vengono poi poste a tutela di persone, valori, situazioni particolari, che qui mi limito a elencare, facendo qualche esempio.

* dati sensibili: in questo campo si deve applicare con speciale rigore il concetto di essenzialità dell'informazione e dovranno essere evitati riferimenti a parenti o a altri soggetti non interessati ai fatti. Esempio di titolo criticabile: "Nero (riferimento razziale) uccide la moglie".

* tutela del domicilio: senza consenso dell'interessato il giornalista non può entrare in un'abitazione privata come non può girare immagini in un ospedale o in un carcere.

* persone coinvolte in fatti di cronaca: in Italia è particolarmente diffuso il malcostume di pubblicare, senza consenso, fotografie di persone in stato di arresto o fotografie segnaletiche, senza che vi siano "comprovati fini di giustizia e di polizia". La battaglia del Garante, anche se formalmente sostenuta dai vertici delle forze di polizia, è su questo punto perdente. E' troppo forte la volontà di autopromozione mediatica dei poliziotti e dei magistrati, per i quali notizie e fotografie sono vera e propria moneta di scambio.

* personaggi noti: essi godono di una minore tutela in termini di riservatezza quando qualche notizia riguardante la loro vita privata ha un rapporto diretto con il loro ruolo pubblico. Esempio: un esponente politico impegnato nella lotta contro la prostituzione straniera viene fermato dalla polizia in auto con un viado. La pubblicazione della notizia è in questo caso possibile (pur non essendo certo reato frequentare un viado), perché il fatto ha diretta relazione con l'attività politica del personaggio.

* persone malate: il Garante italiano è intervenuto con la misura più grave, il blocco delle informazioni, in occasione della pubblicazione da parte di numerosi organi di informazione di molti dati su una vittima del morbo di Creutzfeldt-Jakob. Con un esercizio di ipocrisia, nessun giornale aveva fatto il nome della ragazza interessata, ma i particolari diffusi portavano all'identificazione della persona, che peraltro non sapeva di essere malata di quel morbo. Di recente, in occasione della malattia di un ministro candidato alle elezioni europee, si è sostenuto il diritto dell'elettore a conoscere se il candidato sarebbe stato in grado di svolgere il suo mandato, anche se non era necessario entrare nei dettagli della patologia.

* sfera sessuale: il Garante si è dovuto pronunciare più volte sul diritto delle persone a conservare la riservatezza sui propri orientamenti o sulle proprie abitudini sessuali.

* minori: molte decisioni del Garante hanno riguardato la particolare protezione di cui devono godere i minori. I giornali da una parte affermano in ogni occasione la necessità di tutelare i più piccoli, dall'altra si scatenano senza riserve quando un minore è protagonista o vittima di un fatto di cronaca. Un caso di infanticidio ha suscitato e continua a suscitare un interesse smisurato nei media italiani.

Non solo antigossip

Come si può notare da questo elenco parziale e da questi esempi, la tutela della privacy riguardo all'attività giornalistica va ben oltre una mera funzione antigossip. Anche se la cinematografia italiana del dopoguerra ci ha fatto conoscere la figura del "paparazzo" (il fotografo alla caccia degli amori tra i divi), il Garante ha interpretato la sua funzione a 360 gradi, a tutela della persone, della loro dignità, molto più a servizio del comune cittadino che del vip.

Le molte polemiche iniziali

Non si creda che il percorso che ha dato vita a questo originale sistema italiano sia stato semplice e indolore.

L'entrata in vigore della normativa sulla protezione dei dati personali e l'annuncio della stesura di un Codice deontologico scatenarono una violenta polemica da parte di alcuni settori del giornalismo. Si parlò di libertà minacciata, di censure, di amputazione del diritto di cronaca. Il dibattito fu rovente. Decisive furono l'autorevolezza e la credibilità del Garante italiano, che da una parte ottenne dal Parlamento alcune modiche legislative in favore dell'attività giornalistica e dall'altra riuscì a dar vita al Codice, che garantisce maggiori diritti ai cittadini e promuove un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico. L'autonomia del Garante italiano, rafforzata anche dal criterio di nomina dei suoi 4 componenti (due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica), ha generato in questi anni una puntuale "giurisprudenza" in questo campo, il cui equilibrio è riconosciuto sia dai giornalisti che dai cittadini che possono rivolgersi a noi se pensano che un servizio giornalistico abbia leso la propria dignità. I principali nostri provvedimenti sono stati raccolti in un volume dal titolo "Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini". Il libro quest'anno è stato presentato in quasi tutte le scuole e le facoltà universitarie di giornalismo.

Novità tecnologiche

Lo sviluppo tecnologico, soprattutto con Internet, offre al giornalista l'accesso a molte più informazioni e la possibilità di divulgare a sua volta molti più dati. Con la nascita di ulteriori problemi per le persone interessate. Un esempio per tutti. Internet fa venire meno ogni limite di spazio e di tempo nella diffusione di una notizia. Se compare in un sito web o se viene riproposto sul sito del giornale o della radio o della tv, un articolo si può leggere ovunque e per un tempo indefinito. Non finisce più, come una volta, in un archivio polveroso. Ciò comporta la fine del "diritto all'oblìo", cioè il diritto a veder dimenticata una notizia che ci riguarda. Ciò vale sia per le notizie vere che per quelle false, con effetti dirompenti. Basterà un motore di ricerca per riportare alla luce una notizia che mi riguarda. In caso di assunzione, non sarà certo un titolo di merito riapparire come accusato, magari in età giovanile, di una manifestazione studentesca o di una rissa in un bar. In una nostra recente decisione abbiamo chiesto e ottenuto la cancellazione di una notizia anche dai siti web dei giornali.

In questo quadro si conferma la debolezza dell'istituto della smentita o della rettifica. Quale risarcimento potrà mai venire alla persona interessata se su un giornale viene corretta una notizia che nel frattempo ha viaggiato nel web?

I problemi, insomma, non mancano e sempre nuovi se ne aggiungono. Spero che l'esperienza italiana, che qui ho voluto presentare, aiuti la riflessione comune.