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I DIRITTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Tutti gli adulti, tutte le bambine e i bambini, tutte le ragazze ed i ragazzi devono sapere che esiste la Dichiarazione dei diritti del fanciullo di Anselmo Palini
Fino agli inizi del ventesimo secolo il bambino non era riconosciuto come persona a tutti gli effetti. Questa conquista fu favorita dall'affermarsi delle scienze dell'educazione in genere, in particolare della pedagogia e della psicologia. Cos il bambino venne visto come una persona qualitativamente diversa dall'adulto, con proprie specifiche esigenze di tipo affettivo, psicologico, motorio, intellettivo e con il diritto ad una educazione in funzione di tali esigenze.
Il primo passo per la difesa del bambino Il 6 gennaio del 1920, su iniziativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa, venne fondata a Ginevra lUnione internazionale per il soccorso all'infanzia, che adott la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia. Questo testo venne preparato da Eglantine Jebb, una dama della Croce Rossa che, nel servizio che aveva prestato durante la prima guerra mondiale, era stata molto colpita dalle sofferenze inflitte dalla guerra ai bambini. Eglantine Jebb aveva quindi pensato che fosse necessario affermare alcuni diritti fondamentali propri dei bambini. Questa dichiarazione nasceva con un carattere prevalentemente assistenziale; tuttavia, in essa valutata la condizione del bambino come essere umano al quale si deve il riconoscimento generale e concreto dei propri diritti. Il 26 settembre del 1924, con il nome di Dichiarazione di Ginevra, il testo preparato dalla Jebb fu fatto proprio dall'Assemblea della Societ delle Nazioni. Si tratta di un documento breve, ma fondamentale per lo sviluppo della posizione internazionale del minore. In ambito internazionale era il primo pronunciamento preciso sui diritti del bambino. I principi contenuti in questo testo, per quanto vaghi, sono stati ripresi da tutti i successivi atti in materia, tra i quali giova ricordare la Carta dellinfanzia elaborata nel 1942 a Londra dalla Ligue internazionale pour l'education nouvelle. Questo nuovo documento, proveniente dall'ambito pedagogico, proclamava la sacralit della persona umana e non prendeva in considerazione solamente gli aspetti assistenziali, bens allargava il proprio sguardo anche ad altre necessit del bambino, come ad esempio quelle relative alla formazione religiosa e al diritto all'istruzione. Nel 1948 1'Unione internazionale per la protezione dell'infanzia, sorta dalla fusione dell'Associazione internazionale per la protezione dell'infanzia con 1'Unione internazionale per il soccorso all'infanzia, rielabor i due precedenti documenti e diede vita ad una nuova Dichiarazione di Ginevra. Nel frattempo, il 10.12.1948 era stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La condizione dei bambini non poteva trovare per delle risposte esaurienti in questa Dichiarazione, in quanto l'infanzia presenta delle proprie peculiarit non assimilabili alla situazione degli adulti.
La Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Il 20 novembre 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava all'unanimit la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, un testo articolato sulla base di un Preambolo e di dieci Principi. Nel Preambolo si afferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignit della persona umana; si sostiene inoltre che il fanciullo, a causa della sua immaturit fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita. Si passa quindi alla presentazione dei diversi diritti: 1. Il fanciullo deve godere di tutti i diritti senza alcuna discriminazione (principio 1); 2. deve beneficiare di una speciale protezione in modo da crescere in maniera sana e normale (principio 2); 3. ha diritto ad un nome e ad una nazionalit (principio 3); 4. deve beneficiare della sicurezza sociale (principio 4); 5. ha diritto ad una educazione e a cure speciali se si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale (principio 5); 6. deve crescere circondato di amore e di comprensione (principio 6); 7. ha diritto ad una educazione elementare gratuita ed obbligatoria (principio 7); 8. in ogni circostanza deve essere tra i primi a ricevere protezione e soccorso (principio 8); 9. deve essere protetto contro ogni forma di crudelt e di sfruttamento (principio 9); 10. deve essere protetto contro ogni forma di discriminazione razziale e religiosa (principio 10).
Giova sottolineare che compare, nel principio settimo, per la prima volta il diritto al gioco, visto come manifestazione della personalit del bambino, un tema che frutto delle nuove acquisizioni psicopedagogiche. Nella Dichiarazione si va poi oltre il diritto alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale, per affermare anche esigenze di benessere affettivo e psicologico, la cui considerazione favoriscono lo sviluppo armonioso della personalit. Importanti sono altri due aspetti: la preminenza che viene data alla famiglia e l'affermazione che in ogni situazione si deve tener presente il superiore interesse del bambino. Questa Dichiarazione del 1959 ha dunque un grande valore, poich per la prima volta si prende in esame in modo specifico la situazione dei bambini. Ben presto per, si dimostr limitata, in quanto, al pari di quella del 1948, non vincolante per gli Stati che l'hanno sottoscritta: una Dichiarazione non ha infatti valore giuridico, bens funge solo da esortazione morale, da forte invito al risveglio delle coscienze, senza la possibilit di poter obbligare qualcuno a rispettarne il contenuto. E tuttavia, come ha fatto rilevare il magistrato Alfredo Carlo Moro, con questa Dichiarazione il minore diventa titolare di diritti, in quanto gli si riconosce pienamente la dignit di persona.
La Convenzione internazionale sui diritti dellinfanzia. Dopo la Dichiarazione del 1959, le Nazioni Unite pensarono ad un nuovo testo maggiormente incisivo e vincolante per gli Stati. L'elaborazione di questo nuovo documento fu alquanto travagliata e dur ben dieci anni, ma il 20 novembre 1989 vide finalmente la luce la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child), adottata all'unanimit dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nel settembre 1990. Nello stesso mese di settembre del 1990 si tenne a New York il Vertice Mondiale per l'infanzia, a cui parteciparono rappresentanti di 159 Paesi. Il Vertice chiese fortemente a tutti gli Stati di ratificare la Convenzione. I 71 Capi di Stato o di Governo presenti assunsero poi l'impegno solenne di dare il massimo di priorit ai diritti dell'infanzia. Questa Convenzione importante perch passa dalle semplici dichiarazioni di principi, che investono esclusivamente ambiti etico-culturali, ad impegni pi precisi per gli Stati che vi aderiscono. significativa anche perch prevede un organismo di controllo (un Comitato di dieci membri di altissime qualit morali) in grado di porre un Paese membro dell'ONU in stato di accusa per "lesa infanzia" o comunque di mettere in risalto i ritardi dei vari paesi in merito agli impegni presi sottoscrivendo la Convenzione. La Convenzione afferma che i bambini sono soggetti di diritto, dunque non meramente oggetto di preoccupazione o beneficiari di servizi. Il bambino soggetto di diritti anzitutto una persona che deve essere ascoltata in famiglia, nella cui disgregazione sempre pi coinvolto; a scuola, dove non accennano a diminuire i fenomeni di dispersione e di mortalit; nella societ, dove il bambino spesso oggetto di consumo mercificato. Il preambolo della Convenzione vede la famiglia come nucleo fondamentale della societ, ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi componenti, ed in particolare dei bambini. La Convenzione impone agli Stati l'obbligo di rispettare la responsabilit primaria dei genitori nei confronti dei propri figli e di rispettare i "diritti, doveri e responsabilit" dei genitori di fornire ai propri figli guida e orientamento. Sono previsti obblighi per gli Stati di fornire sostegno ai genitori e ai compiti genitoriali. La Convenzione, dopo l'ampio preambolo, si sviluppa in 54 articoli, di cui 41 si riferiscono esplicitamente ai vari diritti riconosciuti ai minori e dei quali gli Stati si devono fare carico, mentre gli altri articoli riguardano le forme di controllo sull'attuazione dei diritti affermati e sulle eventuali proposte di modifica. La Convenzione, che estende il termine infanzia fino ai 18 anni e pertanto si rivolge espressamente non solo ai bambini ma a tutti i minori, considera sempre il bambino e il ragazzo nell'ambito del suo nucleo familiare e, dopo aver richiamato i precedenti documenti internazionali che avevano sostenuto la necessit di una particolare protezione per il bambino, gli riconosce i seguenti diritti: alla protezione contro ogni forma di discriminazione (art. 2), a che l'interesse superiore del fanciullo sia soggetto di primaria considerazione (art. 3), alla vita (art. 6), ad un nome e ad una nazionalit (art. 7), a conservare la propria identit (art. 8), a mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori (art. 9), a lasciare qualsiasi Paese e a fare ritorno nel proprio (art.11), a esprimere liberamente la propria opinione (art. 12), alla libert di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14), alla libert di associazione e di riunione pacifica (art. 15), alla privacy (art. 16), alla protezione contro qualsiasi forma di violenza, di danno o brutalit fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento, sfruttamento (art. 19), all'ottenimento dello status di rifugiato (art. 22), alla dignit, all'autonomia e alla partecipazione attiva alla vita di comunit del fanciullo fisicamente o psichicamente disabile (art. 23), al godimento dei pi alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24), a beneficiare della sicurezza sociale (art. 26), ad un livello di vita sufficiente (art. 27), ad avere un'educazione (art. 28), nel caso di appartenenza ad una minoranza, a non essere privato della propria identit culturale e artistica (art. 31), alla protezione contro lo sfruttamento economico (art. 32), contro l'uso illecito di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze (art. 33), ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale (art. 34), a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (art. 37), ad essere trattato in modo che risulti adeguato a promuovere il senso di dignit e il valore nel caso in cui sia riconosciuto colpevole di avere violato la legge penale (art. 40). La Convenzione si configura come un documento finalizzato non solo alla pura e semplice protezione dei diritti dei minori, ma soprattutto alla loro promozione, intendendo con ci garantire la piena ed armoniosa realizzazione della personalit dei bambini e dei ragazzi. L'impegno dunque soprattutto quello di permettere l'esercizio delle cosiddette "libert positive", quelle cio che abbisognano di uno sforzo concreto da parte delle comunit. La Convenzione conferma che i bambini, come tutti noi, hanno diritto di esprimere le loro opinioni e di sapere che esse verranno prese sul serio. Ma essa non sostiene il diritto del bambino o della bambina a prendere decisioni autonomamente gi in et precoce. Deve esistere il rispetto per le "capacit evolutive" del bambino, una concezione questa di buon senso, che riconosce la gradualit del percorso compiuto dal bambino, dalla dipendenza totale fino all'et adulta, e riconosce a riguardo le responsabilit degli adulti. Il limite maggiore di questa Convenzione il fatto che, per non urtare i numerosi Paesi che hanno legalizzato l'aborto, il diritto alla vita del bambino concepito non stato considerato in modo preciso ed esplicito. Infatti, come gi nella Dichiarazione del 1959, anche nella Convenzione, per esattezza nel preambolo, si parla genericamente della necessit per il bambino di una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita. Pur con questo grave limite, la Convenzione un testo fondamentale che va colto nel suo significato pi alto, alla luce dell'affermazione del valore-persona, della dignit umana, della libert come ideale e come conquista perenne di ogni uomo, di ogni comunit e di ogni popolo. A tutt'oggi solo due Paesi (Stati Uniti e Somalia) non hanno ancora proceduto alla ratifica della Convenzione, mentre oltre 190 sono quelli che l'hanno sottoscritta. L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991 n. 176. Tra gli effetti pi significativi di questa ratifica vi la creazione del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (con sede a Firenze presso l'Istituto degli Innocenti), che ha il compito di individuare ed elaborare le informazioni riguardanti i vari aspetti della condizione di vita dei minori nel nostro Paese. Giova ricordare anche la legge 285 del 27 agosto 1997 recante il titolo Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunit per l'infanzia e l'adolescenza. Questa legge, che di fatto quella attuativa della Convenzione, finanzia progetti e piani territoriali che localmente puntano a garantire a tutti i cittadini minorenni nuove e migliori opportunit di crescita e di sviluppo, a promuovere l'affidamento familiare e l'adozione, a prevenire la violenza e gli abusi o a recuperarne le vittime, a favorire l'integrazione dei minori disabili e stranieri, a sostenere i bambini ospedalizzati, quelli con genitori in carcere o sieropositivi.
(Ndr: ripreso parzialmente da Scuola e Didattica, n. 4, 2003 - FIDAE – Federazione Istituti di Attivit Educative) |