Diritto virtuale e crittografia asimmetrica Vi è oggi largo uso di strumenti informatici nel mondo giuridico: il computer è presente nei Tribunali, negli studi legali e notarili, negli uffici pubblici e privati. Come l'elaboratore venga utilizzato è problema che non attiene alle presenti riflessioni, e pertanto si ipotizzi che ogni operatore giuridico utilizzi al meglio il computer di cui può disporre: anche in tal caso,tuttavia, le potenzialità dell'informatica in campo giuridico sarebbero soddisfatte in quantità assai relative. Ciò perchè l'attuale ordinamento giuridico non riesce adisfarsi di un ingombrante concetto, che ha il suo fondamentonella indispensabilità del supporto cartaceo o materiale deldocumento. Ed allora, per ottenere una effettiva "informatizzazione" dell'ordinamento giuridico, l'unica via è quella di consentire, con il concorso di determinate condizioni, di poter fare a meno della materialità del documento. Esiste la possibilità di formare un documento assicurandol'integrità e l'imputazione del suo contenuto aprescindere da qualsivoglia supporto materiale, vale a diresfruttando una dotazione software anzichè hardware: occorre unsemplice software di crittografia a chiave pubblica, chegarantisce un margine di attendibilità assolutamente superiorerispetto a quello normalmente derivante da un documento cartaceo. La crittografia asimmetrica si basa su un algoritmo matematicoche serve a cifrare un testo in modo da renderlo assolutamenteincomprensibile se non al destinatario, nonchè di"autenticare" il testo stesso, apponendovi una firmadigitale che è garanzia di certezza circa la provenienza deldocumento e la sua integrità: il grado di tale certezza, se nonassoluto, è comunque di gran lunga superiore a quello derivantedalla sottoscrizione di un documento cartaceo. Il sistema crittografico non è una accesa fantasia lontanadalla realtà: per chiarirne meglio la funzionalità praticasenza dilungarmi sugli aspetti teorici che potrebbero risultareindigesti, cercherò di raccontare la mia personale esperienza,vale a dire l'esperienza non certo di uno studioso dellamateria, ma di un appassionato autodidatta che, con la suamodesta formazione "tecnica" tuttavia, ormai da tempocifra, decifra ed appone la propria firma digitale su documentiscambiati con colleghi di tutta Italia, a riprova del fatto chesi tratta di un sistema che chiunque, con un minimo bagaglio dipazienza, può attuare. Avvalendomi del cifrario di Philip Zimmermann, il "PrettyGood Privacy" (PGP), che sfrutta una variantedell'algoritmo RSA, ho dapprima generato elettronicamenteuna coppia di chiavi: una segreta, che conservo gelosamente, edun'altra pubblica, che ho provveduto a rendere conoscibileai frequentatori della conferenza telematica "Infogiur"del sito giuridico "Jura" di Internet (la mia chiavepubblica si trova anche alla fine di questo articolo per chivolesse farsi un'idea di essa). E così opero quando invece ricevo il testo cifrato di unmessaggio speditomi da un collega con la sua firma digitale:decifro il testo con la mia chiave segreta e con la sua chiavepubblica che in precedenza avrò inserito nel mio"portachiavi" virtuale, e se la verifica dà esitopositivo avrò la certezza sulla provenienza ed integrità del documento. Il PGP consente anche di cifrare il testo, senza apporvi lafirma digitale, oppure di sottoscrivere un testo non cifrato,tecnicamente definito "in chiaro", nonchè altrefunzioni minori. In sostanza conoscere la chiave pubblica di qualcuno non aiutaa violare l'autenticità dei suoi documenti, poichèoccorrerebbe conoscere anche la sua chiave segreta: le due chiavisono indipendenti, e proprio per questo il sistema è anchedefinito "asimmetrico", per distinguerlo da quellosimmetrico in cui la stessa chiave viene usata per cifrare edecifrare (il che non consentirebbe alcuna certezza in terminigiuridici). A conferma della bontà del sistema, basti pensare chel'Autorità per l'informatica nella PubblicaAmministrazione (AIPA) ha già da alcuni mesi predisposto unabozza normativa sugli "atti e documenti in formaelettronica", un rivoluzionario embrione legislativo checondurrebbe ad un rinnovato ordinamento giuridico basato suaggiornate nozioni di forma scritta, documento elettronico efirma digitale: tutto il progetto dell'AIPA si basa sulsistema di crittografia asimmetrica, individuando peraltrodiverse (e forse troppe) autorità preposte alla certificazionedella chiavi di codificazione. Occorre per inciso ricordare chequesta bozza è stata sottoposta al vaglio della comunità di Internet, e costituisce un fulgido esempio di concreta"democrazia legislativa telematica": non è frequente,nel mondo "reale", assistere alla nascita di un cosìimportante progetto normativo e potervi in qualche modopartecipare. In effetti il problema che può porsi con la crittografiaasimmetrica è il seguente: se ricevo un atto via postaelettronica, con tanto di firma digitale, e la procedura diverifica sopra descritta dà esito positivo, ho la certezza cheil documento provenga da chi risulta essere il mittente dellachiave pubblica. Ma se il mittente è qualcuno che si spaccia peraltra persona, come faccio io a controllare? A questo punto si impone una domanda: il sistema sopraaffermato può inserirsi solo tra i labili confini di un dirittovirtuale, oppure può ammettersi che qualcosa possa giàeffettivamente vivere nel nostro attuale ordinamento giuridico?Quanto cioè può dirsi diritto non "virtuale"? Il paradosso è che l'informatica, secondo l'attualeordinamento giuridico, non consente altro che aumentareprogressivamente in misura sempre crescente la massa cartacea cheè alla base della vigente nozione di documento. Questa è una gravissima sottoutilizzazione dellepotenzialità informatiche che, con l'ausilio di sistemicome quelli sopra indicati, consentirebbero invece vantaggiincalcolabili: tanto per fare qualche esempio, enormi accumulicartacei confluirebbero in modestissimi dischetti, con estremafacilità di catalogazione e reperimento; tutti gli attigiuridici potrebbero essere trasmessi in tempo reale, anche afini di notifica da parte degli ufficiali giudiziari, conabbattimento dei relativi costi, nonchè dei famigerati bolli(non è pensabile "bollare" un documento elettronico);verrebbero eliminate le "copie conformi" in quanto ogniatto sarebbe un originale di pari valore, e i pubblici ufficialipotrebbero dedicarsi ad attività più proficue; sarebbepossibile il rilascio in tempo reale di documenti amministrativicon definitiva scomparsa dell'italico concetto di"coda" ai pubblici uffici: ogni cittadino,tranquillamente seduto al proprio terminale, potrebbe ricevere inpochi secondi il certificato richiesto al competente ufficio. Per giungere a questo paradiso giuridico, occorre innanzituttosmaterializzare il concetto di documento: se quest'ultimoè, come autorevole dottrina insegna, la rappresentazione di unfatto giuridicamente rilevante, per quale motivo talerappresentazione dovrebbe essere limitata alla sussistenza di undeterminato supporto materiale, quando anche un impalpabilesoftware di cifratura asimmetrica garantisce, con margini disicurezza nettamente superiori, la imputazione e la integrità disiffatta rappresentazione? Perchè ci si deve limitare allafalsificabilissima sottoscrizione cartacea per provare lapaternità di un documento, quando una firma digitale escludeogni possibilità di errore? Viceversa è pacifico che un fatto giuridico possa essererappresentato con questa nuova forma di scrittura: la dottrinapiù sensibile ha già ormai da tempo sottolineato come il bit, nella combinazione necessaria per rappresentare i caratterialfanumerici, costituisca il nuovo alfabeto universale : bene,associando a tale neo-scrittura una idonea cifratura a chiavepubblica, i risultati sono di ottimale garanzia per la certezzadel diritto: è agevole, con il procedimento sopra indicato, sial'identificazione dell'autore della dichiarazione, sial'imputazione della dichiarazione di volontà al soggetto,sia l'accertamento della provenienza della dichiarazione dachi risulta averla sottoscritta elettronicamente. Infatti il documento cifrato non può che provenire da chi possiede la chiave segreta utilizzata per la sua cifratura: costui,apponendovi la propria sottoscrizione, fa propria ladichiarazione contenuta nel documento elettronico. Inoltre si hal'assoluta certezza che quella stessa dichiarazione, cosìcome sottoscritta, non è stata successivamente alterata: infattiuna eventuale modifica renderebbe impossibile la decifrazione. Potrebbe ipotizzarsi l'appropriazione della chiavesegreta altrui per minare la sicurezza del sistema: mal'eventualità è alquanto remota, tenendo presente che ilsoftware consente di scrivere di volta in volta la chiave stessasenza che i caratteri appaiano a video. L'unica possibilitàsarebbe quella che l'incauto possessore della chiave ladimenticasse da qualche parte e questa venisse carpita da unterzo, ma si tratta di ipotesi eccezionale non valevole a fondareuna seria statistica (basta memorizzare la chiave segreta o, ades., adottare le stesse precauzioni di riservatezza usate per ilcodice bancomat). Occorre infine ricordare che negli USA diversi Stati hannogià una loro legislazione in materia di autenticazioneelettronica dei documenti: lo Utah si è dotato per primo, nel1995, del "Digital Signatures Act", seguito dallaCalifornia e dallo Stato di Washington, mentre altri Stati stannoelaborando la propria normativa. In conclusione ecco la mia chiave pubblica, utilizzata nellaconferenza telematica "Infogiur", che rappresenta,assieme a tutte le altre già esistenti, il primo timido passoaffinchè ciò che oggi è un evanescente diritto"virtuale" possa un giorno entrare a pieno titolo nellanostra realtà giuridica. -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- mQBNAzL1I+0AAAECAK5gRzivkwswO+Yfr177gAud6+iJkZQLjc15ZJdIkFS5eWem P//A4tr0XtAKCQpYVjjw6/yKweYoh3+obhPmS60ABRG0Jkdpb3JnaW8gUm9nbmV0 dGEgPGhlcm1hbm5AbWJveC52b2wuaXQ+iQBVAwUQMvUkh4d/qG4T5kutAQHY/AH5 AdfPH5Fmh4GGlyLnCs1h7+9xbE+K+Jub4B4vYmfkbP0KXpX+4UWUcgEQUx7pYADF II75xOFyGOB4vjE3Pp8bSw== =fw9R -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- (Ndr: documento presentato nel forum on-line che ha preceduto il Convegno nazionale "l'informatica nel pianeta giustizia - avvocati e magistrati: esperienze e proposte per la societˆ del 2000", svoltosi a Cassino il 23, 24 e 25 maggio 1997). |