Diritto alla riservatezza, parte la seconda fase di Dopo il ciclo storico iniziale che ha avuto la funzione costitutiva dei primi elementi basilari della tutela della riservatezza e ha toccato il suo punto più alto con la direttiva europea del 1995, è in pieno svolgimento la seconda fase evolutiva, la quale propone un nucleo tematico profondamente differenziato, reclama la formulazione di regole aggiornate, ed esige un ruolo rafforzato e un impegno accresciuto degli organismi di garanzia. Il nuovo processo evolutivo della privacy coincide sostanzialmente con l'avvento della globalizzazione (o con termine preferito dai francesi, con la mondialisation), la quale, come è stato osservato da Antony Giddens, "non riguarda solo i grandi sistemi dell'ordine finanziario mondiale, non è solo un insieme di fattori esterni o distanti dall'individuo, ma anzi è anche un fenomeno interno che influisce sugli aspetti intimi e personali della nostra vita; anzi ridisegna la nostra vita". E ciò comporta un incisivo mutamento delle prospettive di tutela della privacy, un avanzamento delle sue frontiere. A voler fare richiamo ad alcune recenti analisi del tema, va ricordata la relazione di Guido Rossi al recente convegno di Stresa che, nel trattare i nuovi diritti del cyberspazio, pone in risalto la necessità di ampliare gli interventi di protezione della privacy. E anche il Garante federale tedesco, nella sua relazione dell'aprile scorso al Parlamento federale, ha sottolineato che lo sviluppo ulteriore della società dell'informazione e la globalizzazione dell'economia comportano nuove sfide per la salvaguardia della privacy, e implicano la necessità di non sottostimare i rischi delle nuove tecnologie di impatto globale. Segnali molto chiari, indici rivelatori ben nitidi di un nuovo ciclo dinamico del diritto alla riservatezza si rinvengono in due tappe fondamentali: la Carta di Venezia del settembre scorso e la Carta europea dei diritti fondamentali. La prima ha fissato il riconoscimento a livello globale di linee guida per il trattamento dei dati personali e il rafforzamento delle garanzie per particolari dati come quelli genetici o legati alle forme della sorveglianza elettronica; la seconda, con un rilievo di evento storico, ha impresso alla protezione dei dati personali i caratteri di diritto di libertà. Sulla base di tali fattori, il nuovo corso della privacy si infittisce, con ritmo crescente, di istanze globali, intendendo con tale definizione quelle questioni che, per la loro incidenza in tante aree geografiche e sulla collettività di tanti Paesi, vanno risolte non solo con regole di carattere statuale, ma anche con interventi normativi di livello internazionale. Le innovazioni tecnologiche si vanno diffondendo sempre più su scala mondiale e se da un lato esse si pongono come indicatori di progresso, dall'altro accrescono la loro incidenza sulla sfera privata dei cittadini di ogni Paese. La protezione dei diritti fondamentali non può essere più racchiusa entro le barriere dei confini nazionali, ma deve esplicarsi su latitudini sovranazionali al fine di evitare che gli strumenti della comunicazione vengano piegati alla costruzione di una società della sorveglianza e della classificazione, talvolta discriminatoria. Si allarga il circuito delle questioni globali, quali il commercio elettronico, i sistemi comunicativi online, la videosorveglianza, Internet,le scienze per la vita inerenti ai dati genetici, al genoma, alla ricerca scientifica. La "rincorsa" fra gli innovatori delle tecnologie e l'intervento dei soggetti istituzionalmente "regolatori" (ai vari livelli, sia di diritto interno, sia di diritto sopranazionale) richiede che le normative siano elaborate in tempi rapidi. In realtà le nuove tecniche si vanno imponendo come "forza ecumenica" del villaggio globale, capace di attraversare, senza essere fermata, tutte le frontiere politiche, etniche, ambientali del pianeta. La tecnologia si afferma sempre più come "forza autonoma", dotata di una sua intrinseca autopropulsività e di una marcata indipendenza dai sistemi politici e dai sistemi economici. In tale quadro di problemi acquista carattere di urgenza e di indifferibilità la tutela dei diritti fondamentali quali la riservatezza, la libertà della persona. L'evoluzione normativa dell'intera materia non può affidarsi più a una fonte legislativa monocentrica, bensì a un policentrismo di fonti, collocate in una coordinata sequenza a vari livelli (una cornice legislativa concertata fra tutti gli Stati interessati alla soluzione del problema, la specificazione di regole mediante le leggi nazionali, l'adozione di codici-modello, di formazione autodisciplinare). Si realizza in tal modo quel moderno processo regolatore, frutto della convergenza di molteplici fonti normative, che si definisce come coregulation. Tra le prospettive di sviluppo della protezione della privacy si segnala l'ampio spazio che si apre attraverso la promozione, da parte del Garante, di "codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori" (articolo 31, legge 675). Il prototipo di essi è stato, finora, il codice deontologico dei giornalisti; ma sono in programmazione altre "codificazioni" di tale tipo. Alla luce di questo quadro di riferimento, la privacy è caratterizzata non solo da uno sviluppo evolutivo ma anche da un'espansione quantitativa, che si manifesta nella acquisizione di nuovi campi di attività, di nuove zone di influenza. Ciò si spiega in base a una recente corrente di pensiero, la quale ha ravvisato il diritto di privacy non come una formula unitaria, bensì come una costellazione di diritti, così che il suo nucleo costitutivo di situazioni soggettive non è a struttura semplice, bensì composita e articolata. Sulla linea di un orizzonte planetario non si scorge, dunque, solo la new economy, ma si intravede anche la privacy profondamente rinnovata. Si tratta non solo della tutela di un diritto inteso quale guscio protettivo dell'individuo, ma soprattutto di una garanzia che si riflette sui grandi cicli di sviluppo economico-sociale e sugli aggregati di interessi legittimi e sulla vita culturale di tante collettività. (Ndr: ripreso da Il Sole 24 Ore-NewEconomy di Mercoledì 23 Maggio 2001) |