CONFERENZA INTERNAZIONALE Roma 5-6 dicembre 2002 Impresa, utenti, consumatori; di I. NEW ECONOMY. IMPRESE, CONSUMATORI, UTENTI. VERSO UN NUOVO RAPPORTO SULLA BASE DELLA PRIVACY. Nella fase attuale di profonde trasformazioni e innovazioni dei sistemi economici su scala mondiale il fattore privacy non poteva non collocarsi con la sua particolare rilevanza di significati individuali e sociali e soprattutto con la sua trasfigurazione da costo economico a risorsa dell'impresa. In un interessante libro, dal titolo "Il mondo che cambia", Antony Giddens (uno dei più influenti sociologi del nostro tempo) ha rilevato che la new economy non può essere ridotta, attraverso una interpretazione superficiale, a una dimensione speculativa legata a una particolare fase di espansione dei mercati, bensì essa incide in profondità sui valori fondanti dei sistemi di convivenza tra gli individui e tra i popoli. In tale quadro emerge uno specifico ciclo evolutivo, per cui nei mercati privacy oriented si sta delineando un rapporto del tutto nuovo, intercorrente fra i tre protagonisti dello scenario economico, l'imprenditore, il consumatore, l'utente, fra i quali si determina per effetto delle regole della privacy una situazione di sostanziale armonizzazione di interessi e di condivisione di obiettivi per molteplici profili. Attraverso la funzione emergente della riservatezza quale fonte di risorse, il sistema non è orientato soltanto verso l'operatore commerciale e la protezione dei suoi diritti, ma pone l'accento anche sulla rilevanza dei consumatori e degli utenti. I quali per tal modo si configurano come fattori di equilibrio del ciclo produttivo e soprattutto come soggetti partecipi, non più in un ruolo inerte. II. LA PRIVACY: COSTI E BENEFICI. Ciò premesso, si rileva che i costi della protezione dei dati personali vanno misurati in termini sia pubblici, sia privati. Vi è un costo sopportato dalle strutture amministrative pubbliche nel momento in cui si apre la fase attuativa della legge-base, e vi è un costo pubblico di gestione delle normative che con ritmo incalzante si susseguono nella regolamentazione di una materia in continuo divenire. Tali oneri non sono specifici della privacy, bensì sono generalizzati per ogni tipo di legislazione a carattere innovativo, che richieda l'organizzazione di nuovi nuclei strutturali e funzionali. D'altra parte sussistono una serie di oneri che incidono esclusivamente sulla imprenditoria privata, poiché gli interventi aziendali finalizzati alla data protection hanno forti valenze di tipo commerciale. Basti avere quale punto di riferimento il costo degli adeguamenti strutturali di un'impresa in termini di infrastrutture tecnologiche, di gestione dei processi di trattamento dei dati personali nonché di formazione e aggiornamento del personale preposto a tali compiti. Però tali costi non sono inerti passività aziendali, bensì generano una serie di positività per le imprese. Un impegno degli imprenditori finalizzato a soddisfare le aspettative dei consumatori, degli utenti di beni e dei servizi materiali e immateriali, sollecita le opportunità competitive dell'impresa, promuovendo l'individuazione di formule innovative, per la fidelizzazione dei clienti e la conquista di nuovi mercati. Ogni politica commerciale di ampia prospettiva poggia sul rapporto fiduciario col cliente e ha tra suoi fini un miglioramento di tale relazione. Anzi il vantaggio competitivo, prodotto dalla applicazione di regole aziendali per il corretto trattamento delle informazioni personali, è l'effetto del consolidamento del rapporto fiduciario tra fornitore e consumatore, che la tutela della riservatezza determina. Un recente studio realizzato negli USA dal Boston Consulting Group ha evidenziato che la crescita del commercio elettronico aumenterebbe, in rapido tempo, oltre il doppio, se l'utente si sentisse sicuro ed avesse fiducia del rispetto della propria privacy nelle transazioni in rete. E già nell'ottobre del 1997 la Commissione europea indicò delle linee di quadro, per sottolineare l'importanza della tutela e della sicurezza delle informazioni personali, al fine di effettuare attività commerciali o comunicazioni private su Internet (Ensuring trust and security in electronic communication, 8 ottobre 1997). La Commissione sottolineò che la tutela dei dati personali (mediante apposite misure di sicurezza dei dati, da parte delle imprese) è il frutto di un'attività composita e permanente, che richiede interventi di tipo organizzativo, sottoposti a continuo aggiornamento e verifica. E soggiunse che le informazioni personali devono essere protette a prescindere dalla loro forma o supporto (cartaceo, informatico o di altro tipo) su cui sono registrate. E osservò che il principio di adeguatezza indica una relazione tra misure adottate (o da adottare) e una serie di riferimenti, quali il grado di sensibilità dei dati personali trattati, i criteri di distribuzione interni al titolare, i flussi esterni con altri responsabili, le procedure di divulgazione, il metodo di archiviazione. Ed è significativo che su un piano internazionale si è registrata una sostanziale convergenza fra le imprese e l'utenza nel conferire il valore di risorsa alla tutela della privacy on line, ai fini del potenziamento delle infrastrutture telematiche che costituiscono la fondamentale articolazione della società dell'informazione. Il sondaggio Harris Westin evidenziò come per il 52% degli utenti di computer la tutela della privacy sia il fattore principale che influenza la loro decisione di collegarsi in rete. La conferenza ministeriale europea di Bonn del luglio 1997, nel segnalare l'esigenza delle reti informatiche globali di offrire ogni opportunità per il rafforzamento dei valori democratici e sociali, ravvisò nella collaborazione e nel supporto degli utenti la forza trainante dello sviluppo delle reti, condizionatamente a una adeguata tutela dei dati personali, al fine di incrementare il rapporto di fiducia fra utenza e rete. In tal modo l'investimento in privacy si caratterizza come fattore costitutivo di prodotti e di servizi qualificati. III. LA TUTELA DEl CONSUMATORE E DELL'UTENTE. LE INNOVAZIONI. GLI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA. In tale prospettiva della riservatezza quale risorsa di sviluppo dell'impresa, assume valore di fattore essenziale la tutela del consumatore e dell'utente. Il fattore determinante del processo, che ha portato negli ordinamenti dei Paesi partners dell'Unione europea all'esplicito riconoscimento dei diritti dei consumatori e alla loro tutela diretta, è rappresentato dall'attività svolta dalle istituzioni comunitarie. Secondo l'art. 153 del trattato CE (come modificato dal trattato di Amsterdam) la Comunità contribuisce alla protezione della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, alla promozione del loro diritto all'informazione e all'organizzazione dei loro interessi. Ed è stato con il trattato di Maastricht che la protezione dei consumatori, non specificamente considerata originariamente dal trattato di Roma, è divenuta politica comunitaria a pieno titolo, in relazione agli obiettivi di fornire un contributo di rafforzamento delle misure protettive dei consumatori. L'evoluzione, che ha condotto a una specifica politica comunitaria, è stata sostenuta a livello organizzativo da una apposita direzione generale della Commissione, col compito di vigilare sul rispetto degli interessi dei consumatori nell'impostazione delle politiche comunitarie, di rafforzare la trasparenza del mercato, di migliorare la sicurezza dei prodotti e dei servizi di consumo in circolazione nel mercato unico, di accrescere la fiducia dei consumatori, in particolare attraverso un più nutrito flusso di informazioni, di instaurare un dialogo sistematico tra la Commissione e le organizzazioni rappresentative dei consumatori. Da tali fattori viene in rilievo una figura del tutto nuova del consumatore, la cui funzione, di primaria importanza, travalica perfino l'ambito contrattuale intercorrente col fornitore o col produttore, per inserirsi nel quadro degli obiettivi di trasparenza del mercato e di ottimizzazione della qualità dei prodotti. Con la decisione del 25 gennaio 1999 la Comunità si è dotata di uno strumento operativo unitario, stabilendo il quadro generale per le attività volte a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire loro un elevato livello di protezione. Tale quadro è adottato per il periodo 1999-2003 a sostegno e completamento della politica degli Stati membri, e comprende azioni di ausilio ad attività delle organizzazioni europee dei consumatori e di sostegno finanziario a progetti specifici. Gli interventi riguardano quattro settori: salute e sicurezza dei consumatori in relazione a prodotti e servizi; educazione e informazione dei consumatori sui diritti di cui godono; promozione e rappresentanza dei loro interessi. Grande interesse ha mostrato il legislatore comunitario anche per l'accesso dei consumatori alla giustizia. E' emerso con particolare rilievo non solo il tema della tutela giustiziale del singolo consumatore, ma anche quello della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi dei consumatori, in particolare della legittimazione processuale degli enti esponenziali di tali interessi. Dal complesso di queste misure protettive emerge anche una linea prospettica del tutto nuova: quella per cui gli interventi sono rivolti a tutelare non solo le imprese concorrenti nel mercato, ma a garantire anche il consumatore come soggetto che contribuisce con le imprese stesse al regolare andamento di quel modello concorrenziale del mercato, che deve essere salvaguardato per assicurare, nell'interesse generale, un continuo e dinamico sviluppo economico. Alla nozione di consumatore e alla questione relativa alla sua tutela si affianca la figura dell'utente, specialmente in relazione ai servizi pubblici di cui essi sono utilizzatori. Vi sono punti di assimilazione del cittadino utente al cittadino consumatore, ma vi sono anche elementi differenziali tra la posizione di soggezione in cui può trovarsi il consumatore, quale contraente debole nella stipulazione di contratti aventi ad oggetto beni di consumo offerti dai privati, e quella dell'utente di servizi pubblici sottoposto alle determinazioni imposte dall'impresa pubblica erogatrice dei servizi. Ed è proprio su tale profilo che la tutela dei diritti fondamentali della persona può dispiegare la sua efficacia ai fini del corretto ed equo rapporto tra il fornitore pubblico dei servizi e l'utente. IV. GLI ANTESIGNANI: I SISTEMI ANGLOSASSONI. Ho citato finora riferimenti normativi prevalentemente di fonte comunitaria per i profili della disciplina consumeristica. Ma va ricordato che, in ordine storico, gli antesignani di tale tutela sono stati il sistema giuridico americano e quello britannico, i quali per primi (e già da molto tempo) hanno accordato protezione anche giurisdizionale a quegli interessi che non sono necessariamente individualizzati (come i diritti soggettivi) ma rivestono carattere ultraindividuale, o categoriale o di gruppo organizzato. Sicché trascendono il singolo soggetto e si esprimono in una entità collettiva: essi si definiscono interessi collettivi e interessi diffusi. In tale ambito si è collocata, nei sistemi di matrice anglosassone (e non tanto per tradizione codicistica quanto per influsso di common law o per regolamentazioni autodisciplinari) la difesa degli interessi delle associazioni di consumatori e di utenti. Va ricordato che la grande forza innovativa caratterizzante gli ordinamenti giuridici anglosassoni ha riservato alle suddette associazioni consumeristiche l'ingresso della tutela giudiziaria attraverso il riconoscimento delle c.d. azioni di classe (class action). V. LA LEGGE ITALIANA. Per quel che riguarda l'ordinamento italiano la legge 281/1998 ha introdotto la disciplina generale dei consumatori e degli utenti. Essa riguarda principalmente tre temi. In primo luogo sotto il profilo sostanziale garantisce i diritti fondamentali e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti. In secondo luogo, sotto il profilo processuale, promuove la protezione di tali diritti e interessi, definendo il ruolo delle associazioni dei consumatori in giudizio. In terzo luogo si occupa della rappresentanza a livello istituzionale dei consumatori e degli utenti, istituendo il consiglio nazionale. In particolare la legge tratta dei diritti alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, nonché dei diritti all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. VI. CONCLUSIONI. Lo sviluppo dei diritti fondamentali della persona, nel cui contesto la privacy mantiene il suo ruolo essenziale, si iscrive nel ciclo attuale di mutazione della società e delle istituzioni, dei modi di essere e di operare degli individui e delle collettività e particolarmente in quella dinamica economica fortemente accelerata, la cui formula definitoria è la mondializzazione. In tale visuale la privacy rivela la sua duplice valenza: sia come formula di garanzia per tutti i soggetti, sia come opportunità per le imprese operanti nel mercato. Ma va considerato che il mercato tende a globalizzarsi sempre più, in una dimensione spazio-temporale ad ampiezza crescente. E se da un lato esso si presenta pieno di potenzialità produttive e generatore di nuove risorse sotto tutte le latitudini, dall'altro lato deve evitare il rischio di tensioni, di disequilibri, di scompensi. Occorrono quindi fattori riequilibranti e riumanizzanti, i quali possono rinvenirsi soltanto nella tutela dei diritti fondamentali. Sicché la formula strategica per determinare uno sviluppo del tutto positivo è quella di crescita di un mercato globale che sia attento ai diritti fondamentali della persona, nel cui contesto mantiene un ruolo essenziale la privacy. In questa nuova frontiera possono prendere consistenza i valori di un'economia universalizzata, sorretta da un sistema globalizzato di garanzie, ai fini di un diffuso progresso. |