Internet e posta, nuove regole al lavoro Le norme dello Statuto del 1970 sono ormai inadeguate all'utilizzo e alla diffusione della comunicazione telematica nelle imprese I vincoli all'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza - I rischi dell'abuso da parte dei dipendenti di Franco Toffoletto L'uso della tecnologia ha notevolmente cambiato, certamente in meglio, il modo di lavorare nelle imprese. Tuttavia, la facilità con la quale oggi è possibile comunicare per via telematica, nonché lo sviluppo di Internet, comincia a porre problemi alle aziende che avvertono l'esigenza di controllare l'abuso da parte dei dipendenti sia della posta elettronica (con la quale è più facile e veloce, ad esempio, inviare notizie o documenti riservati) che della rete Internet (attraverso cui, ad esempio, si può accedere a siti pornografici o illegali). I doveri. Non vi è dubbio che questi comportamenti realizzino già un evento contrario ai doveri di diligenza e fedeltà che la legge impone ai prestatori di lavoro subordinato (articoli 2104 e 2105 del Codice civile). La violazione di queste obbligazioni consente al datore di lavoro di reagire applicando una sanzione disciplinare che può arrivare, rispettato il principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 2016, fino al licenziamento. In questi casi, tuttavia, si pone un problema più complesso rispetto alle normali vicende che caratterizzano l'inadempimento del lavoratore e l'esercizio del potere disciplinare: perché il datore di lavoro possa reagire con efficacia è necessario un controllo preventivo e continuo realizzato attraverso gli stessi apparecchi informatici. I danni. È evidente, infatti, che un messaggio di posta elettronica contenente informazioni riservate inviato a terzi e in grado di produrre un danno enorme all'azienda è difficilmente intercettabile senza che il datore di lavoro abbia già approntato un sistema per realizzare un controllo continuo e totale dei messaggi in entrata e in uscita. Si realizza così un contrasto tra due diritti di pari rilevanza: quello del datore di proteggere la propria organizzazione e di esercitare il proprio controllo e il proprio potere direttivo e disciplinare, e dall'altra parte, quello del lavoratore, a non vedersi invasa la propria sfera personale. Lo Statuto dei lavoratori. La legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'intero Titolo primo, intitolato "Della libertà e dignità del lavoratore" disciplina proprio questo contrasto in molte norme (articoli 2-6), ma quella che più ha creato problemi, e che qui va tenuta in considerazione, è l'articolo 4: "1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro possano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti". La norma è stata scritta nel 1970, un tempo antico rispetto all'attuale tecnologia, e certamente il legislatore dell'epoca non poteva immaginare il successivo sviluppo dell'informatica. Ma fino a quando questa norma esisterà occorrerà tenerla ben presente essendo accompagnata da specifica sanzione penale (articolo 38 dello Statuto). Il primo comma dell'articolo 4 pone un divieto assoluto nell'utilizzo di apparecchiature che siano finalizzate al mero controllo dell'attività lavorativa. Il legislatore del tempo senza dubbio aveva presente soltanto gli impianti audiovisivi, ma ha redatto la norma in modo da lasciarla aperta anche ad altre apparecchiature, di qualsiasi genere, che realizzino in qualsiasi modo le finalità vietate. L'utilizzo dei sistemi informatici non rientra, però, in questa fattispecie, non potendosi, infatti, sostenere che l'insieme di hardware e software utilizzato da un'impresa abbia soltanto una finalità di controllo, ma non potendosi neppure negare che sempre un insieme di computer realizzi anche la possibilità di un controllo sui comportamenti degli utenti del sistema stesso. Controlli a distanza. Il secondo comma prevede la possibilità di utilizzare impianti che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori purché la loro presenza sia finalizzata a soddisfare esigenze organizzative e produttive. Ed è in questa seconda fattispecie che rientrano i sistemi informatici quando essi realizzano un controllo. Ciò che la norma ritiene sufficiente in questa seconda fattispecie è infatti la potenziale offensività del controllo, indipendentemente dall'effettiva attuazione dello stesso da parte del datore di lavoro. In altri termini, l'effetto preclusivo opera anche se sussiste la sola possibilità che il datore di lavoro eserciti una qualsiasi forma di controllo. In questo caso la norma non vieta la possibilità del controllo (di per sé lecito) ma la subordina a una condizione di disciplina delle modalità di esercizio che consiste nell'informazione e nel consenso dei lavoratori espresso attraverso le proprie rappresentanze aziendali oppure nel controllo realizzato dall'Ispettorato del lavoro. (Ndr: ripreso da Il Sole-24 Ore di lunedì 28 Maggio 2001) |