di
Vincenzo Zeno-Zencovich
Dopo l'entrata in vigore del regolamento sui documenti informaticie telematici (Dpr 10 novembre 1997, n. 513) si possono ancora concludere contrattitelematici?
L'interrogativo non è né provocatorio nécatastrofistico, ma nasce da una lettura obiettiva del regolamentoe, in particolare, del suo articolo 11. Questo prevede, al comma1, che i «contratti stipulati con strumenti informatici otelematici mediante l'uso della firma digitale sono validi e rilevantia tutti gli effetti di legge».
Il comma 2 invece stabilisce che ai contratti di cui al comma1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio1992, n. 50 («Tutela del consumatore nei contratti conclusifuori dai locali commerciali»).
Innanzitutto si deve osservare che nella migliore delle ipotesiil comma 1 è inutile, nella peggiore è fuorviante.Attualmente ogni giorno viene posto in essere un numero infinitodi operazioni contrattuali per via informatica o telematica: dalprelievo con il Bancomat al pagamento con il Pos, dall'ordinazionedi libri via Internet alla prenotazione telematica di uno spettacolo.Nessuno dubita che tali operazioni siano valide, anche perchéil nostro ordinamento è ispirato al principio generaledella libertà della forma nei contratti. Dunque non sicapisce la necessità di stabilire che quando tali operazionisiano concluse con l'aggiunta di una firma digitale esse sarannovalide. Il pleonasmo, anzi, ingenera il dubbio che senza la firmadigitale ovvero con una firma digitale non conforme alle prescrizioniregolamentari il contratto possa essere "invalido".
Ma il punto che suscita le maggiori perplessità èil comma 2: che senso ha estendere ai contratti telematici, atutti i contratti telematici, le disposizioni del Dlgs 50/92?Ovviamente nessuno: se il contratto è concluso fra dueimprese, come si può stabilire chi di esse assume il ruolodi "consumatore"? Come si fa a prevedere in questi casiun diritto di recesso per un periodo variabile fra i 7 e i 30giorni? È facile immaginare quali effetti dirompenti unasimile disposizione avrebbe sui normali contratti commerciali.
Chiaramente la norma è espressa male. Probabilmente siintendeva dire che quando in un contratto telematico conclusocon la firma digitale una parte è un consumatore e l'altraè un'impresa si applicano le disposizioni di cui al Dlgs50/92. Ma allora - a parte il fatto che l'italiano, prima ancorache la logica, imponeva una diversa formulazione - la norma èdel tutto superflua perché il legislatore previdente, all'articolo9 del Dlgs 50/92, aveva esteso la tutela anche ai contratti conclusidal consumatore mediante tecniche informatiche.
Peraltro, mentre l'articolo 11 contiene disposizioni inutili eforiere di controversie, in altra parte del regolamento si èpersa l'occasione di un chiarimento, qui sì necessaria,a tutela del consumatore.
Infatti l'articolo 4 stabilisce che il documento informatico munitodei requisiti previsti dal regolamento «soddisfa il requisitolegale della forma scritta»: il che va sicuramente bene nellageneralità dei casi e costituisce un significativo riconoscimentodi un orientamento che nel corso degli anni era emerso nella dottrinae nella giurisprudenza. Ma non va bene con riguardo ai contratticon i consumatori, soprattutto con riguardo alla recente direttiva7/97 del 20 maggio 1997 sui contratti conclusi a distanza. Infattitale direttiva, che l'Italia dovrà prossimamente recepire,prevede all'articolo 5 che l'informativa sul diritto di recessodebba essere fornita al consumatore «in forma scritta»o comunque su un «supporto durevole». E la equiparazioneoperata dall'articolo 4 del regolamento fra documento informaticoe forma scritta non pare soddisfare l'esigenza di tutela sostanzialeimposta dalla Comunità.
Certo, si potrà obiettare, le disposizioni che si sonoanalizzate produrranno il loro effetto solo quando verranno emanate,entro sei mesi, le regole tecniche sulla firma digitale e sullaformazione dei documenti informatici, secondo quanto previstodall'articolo 3 del regolamento. Ma questo è un motivodi più per evidenziare tempestivamente i gravi inconvenientiche il testo, da poco emanato, presenta, nella speranza che visi ponga adeguato rimedio.