POSIZIONE COMUNE (CE) N. 39/2001
definita dal Consiglio il 17 settembre 2001

in vista dell’adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

(2001/C 337/04)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

  1. La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l’intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un’azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. Il quadro normativo stabilito nel 1998 per la completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nella Comunità definiva la portata minima degli obblighi di servizio universale e stabiliva le norme per il calcolo del costo e del finanziamento dei medesimi.

  2. Ai sensi dell’articolo 153 del trattato, la Commissione contribuisce alla protezione dei consumatori.

  3. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’ambito dell’accordo sulle telecomunicazioni di base dell’Organizzazione mondiale del commercio. Ogni Stato membro dell’OMC ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che desidera mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione.

  4. Il fatto di assicurare un servizio universale (ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo accessibile) può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l’onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che non incida sulla competitività.

  5. In un mercato concorrenziale, taluni obblighi dovrebbero essere imposti a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico da ubicazioni fisse, mentre altri obblighi dovrebbero essere imposti unicamente alle imprese dotate di notevole potere di mercato o che sono state designate quali operatori di servizio universale.

  6. Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione, se del caso in base a una proposta delle imprese interessate.

  7. Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché il carattere accessibile di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame individuale delle domande, quali la remissione dei debiti.

  8. Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa ad un prezzo ragionevole. L’obbligo concerne un’unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata alla prima posizione/residenza dell’utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale. Il collegamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad una velocità tale da permettere l’accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell’allacciamento ad Internet, o dall’applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati di una singola connessione in banda stretta alla rete telefonica pubblica dipende dalla capacità del terminale dell’abbonato e dal tipo di connessione. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Gli attuali modem in banda vocale presentano di norma una velocità di trasmissione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di dispositivi di adattamento automatico del flusso in funzione delle variazioni di qualità della linea, possono in effetti presentare velocità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s. Una certa flessibilità è necessaria, da un lato, per permettere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché le connessioni possano sopportare una siffatta velocità di trasmissione e, dall’altro, per permettere agli Stati membri, se del caso, di autorizzare velocità di trasmissione inferiori al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad esempio, di sfruttare le capacità delle tecnologie senza fili (comprese le reti senza fili cellulari) per fornire un servizio universale ad una parte più importante di popolazione. Questo può essere particolarmente rilevante in taluni paesi in via di adesione in cui il numero di nuclei familiari collegato alla rete telefonica tradizionale è relativamente basso. Nei casi in cui la connessione alla rete telefonica pubblica in posizione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di trasmissione sia sufficiente per l’accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un costo netto per i consumatori interessati, l’incidenza netta può rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

  9. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri designino imprese diverse per la fornitura di elementi della rete e del servizio nell’ambito del servizio universale. Alle imprese designate che forniscono elementi della rete può essere imposto di assicurare tale struttura e la relativa manutenzione nella misura necessaria e proporzionata per rispondere a tutte le richieste ragionevoli di collegamento in posizione fissa alla rete telefonica pubblica e per l’accesso in posizione fissa ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

  10. Per prezzo accessibile si intende un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l’accessibilità dei prezzi è legata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

  11. I servizi di repertoriazione e di consultazione di elenchi sono strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico e rientrano negli obblighi di servizio universale. Gli utenti e i consumatori desiderano disporre di elenchi completi e di servizi di consultazione che comprendano tutti gli abbonati repertoriati e i rispettivi numeri (compresi i numeri di telefono fisso e mobile), e desiderano che tali informazioni siano presentate in modo imparziale. La direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati) (5) stabilisce che gli abbonati hanno il diritto di decidere se i rispettivi dati personali possono figurare negli elenchi pubblici, e in caso affermativo, quali.

  12. E' importante che i cittadini dispongano di un adeguato numero di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, e che gli utenti siano in grado di chiamare gratuitamente i numeri d’emergenza e in particolare il numero d’emergenza unico europeo ("112") a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare mezzi di pagamento. La carenza di informazioni in merito all’esistenza del numero di emergenza "112" priva i cittadini della sicurezza supplementare che tale numero rappresenta a livello europeo, soprattutto in occasione di viaggi in altri Stati membri.

  13. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari possano accedere a tutti i servizi telefonici accessibili al pubblico in posizione fissa e fruire dei medesimi ad un prezzo abbordabile. Le misure specifiche destinate agli utenti disabili possono consistere, a seconda dei casi, nella messa a disposizione di telefoni pubblici con tecnologia testuale o in misure equivalenti per non udenti e portatori di disabilità della dizione, nella fornitura di servizi di informazione telefonica o di servizi equivalenti gratuiti per non vedenti o ipovedenti o nella presentazione di fatture dettagliate in formato diverso destinate a non vedenti o ipovedenti. Devono inoltre essere adottate misure specifiche atte a consentire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari di accedere ai servizi di emergenza ("112") e di avere le medesime opportunità degli altri consumatori per quanto riguarda la scelta tra diversi operatori o fornitori di servizi. Il fornitore del servizio universale non dovrebbe adottare misure che impediscano agli utenti di trarre il massimo profitto dai servizi che altri operatori o fornitori del servizio offrono in combinazione con i servizi che egli fornisce quale parte del servizio universale.

  14. L’importanza dell’accesso e dell’uso della rete telefonica pubblica in posizione fissa è tale che i servizi corrispondenti dovrebbero essere messi a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta. Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, a quali imprese incombe la responsabilità di fornire il servizio universale ai fini della presente direttiva, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Occorre che gli obblighi di servizio universale siano soddisfatti nel modo più efficace possibile, in modo tale che gli utenti paghino di norma prezzi corrispondenti a prestazioni efficaci rispetto ai costi. Analogamente, è importante che gli operatori del servizio universale mantengano l’integrità della rete, come pure la continuità e la qualità del servizio. L’intensificazione della concorrenza e la maggiore scelta fanno sì che vi siano maggiori possibilità che la totalità o parte degli obblighi di servizio universale siano assunti da imprese diverse da quelle aventi notevole potere di mercato. Di conseguenza, gli obblighi di servizio universale possono, in talune circostanze, essere assegnati ad operatori che dimostrano di fornire accesso e servizi nel modo più efficace rispetto ai costi, anche tramite sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa. Tali obblighi potrebbero figurare tra le condizioni che gli organismi devono soddisfare per poter essere autorizzati a fornire servizi accessibili al pubblico.

  15. Gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della situazione dei consumatori dal punto di vista dell’utilizzo dei servizi telefonici accessibili al pubblico e, in particolare, dell’accessibilità dei prezzi. L’accessibilità dei prezzi del servizio telefonico è legata all’informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese telefoniche nonché al costo relativo dei servizi telefonici rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. Il criterio dell’accessibilità dei prezzi implica pertanto di conferire ai consumatori talune potestà imponendo corrispondenti obblighi di servizio universale nei confronti delle imprese designate a tal fine. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate (ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata), la possibilità per i consumatori di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e la possibilità per i consumatori di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento. Tali misure dovranno probabilmente essere riesaminate o modificate in funzione dell’evoluzione del mercato. Le condizioni vigenti non prevedono che gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale siano tenuti ad avvertire gli abbonati se viene superato un determinato limite di spesa o se la configurazione delle chiamate effettuate si discosta sensibilmente da quella usuale. Nell’ambito del futuro riesame delle pertinenti disposizioni legislative si dovrà valutare l’eventuale necessità di avvertire gli abbonati in suddette circostanze.

  16. Salvo in caso di ripetuti ritardi o di persistenti mancati pagamenti delle fatture, il consumatore dovrebbe essere tutelato contro i rischi di disconnessione immediata dalla rete per mancato pagamento di una fattura e conservare, in particolare in caso di contestazione di una fattura di importo elevato per servizi a tariffa maggiorata, un accesso ai servizi telefonici di base fintantoché la controversia non sia risolta. Gli Stati membri possono decidere che tale accesso può essere mantenuto solo se l’abbonato continua a pagare il canone.

  17. La qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese aventi notevole potere di mercato o dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Per quanto riguarda il livello di qualità dei servizi di tali imprese, le autorità nazionali di regolamentazione devono poter adottare le misure ritenute necessarie. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre poter effettuare un monitoraggio della qualità del servizio delle altre imprese che forniscono reti telefoniche pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico da ubicazioni fisse.

  18. Gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali. Occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato, che l’eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato.

  19. Il calcolo del costo netto del servizio universale dovrebbe tenere in debita considerazione i costi e i ricavi nonché i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale, senza tuttavia compromettere l’obiettivo generale che consiste nel garantire che le strutture dei prezzi rispecchino i costi. I costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti.

  20. Tener conto dei vantaggi intangibili significa che i vantaggi indiretti, valutati in termini monetari, che un’impresa ricava in virtù della sua posizione di fornitore del servizio universale dovrebbero essere detratti dal costo netto diretto degli obblighi di servizio universale al fine di determinare i costi che rappresentano l’onere globale.

  21. Qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un’impresa, gli Stati membri sono autorizzati ad istituire meccanismi efficaci di recupero dei costi netti. Uno dei metodi atti a consentire un recupero dei costi netti attinenti agli obblighi di servizio universale consiste in un’imputazione ai fondi pubblici. E ` inoltre ragionevole consentire il recupero dei costi netti facendo contribuire in modo trasparente tutti gli utenti mediante prelievi applicati alle imprese. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di finanziare i costi netti dei diversi elementi del servizio universale attraverso vari meccanismi e/o di finanziare i costi netti di alcuni o di tutti gli elementi dell’uno o dell’altro meccanismo o di una combinazione di entrambi. In questo caso, gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché il metodo di ripartizione dei prelievi tra le imprese si basi su criteri oggettivi e non discriminatori e rispetti il principio di proporzionalità. Tale principio non impedisce agli Stati membri di esonerare dai contributi i nuovi operatori che non hanno ancora una presenza significativa sul mercato. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che i soggetti del mercato contribuiscano unicamente al finanziamento degli obblighi di servizio universale e non ad attività che non sono direttamente legate alla fornitura di tale servizio. I dispositivi che consentono il recupero dei costi dovrebbero in ogni caso rispettare i principi del diritto comunitario e, in particolare, nel caso dei dispositivi di condivisione del finanziamento, i principi di non discriminazione e di proporzionalità. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che gli utenti di uno Stato membro non contribuiscano ai costi del servizio universale in un altro Stato membro, ad esempio nel caso di chiamate da uno Stato membro all’altro.

  22. Qualora gli Stati membri decidano di finanziare il costo netto degli obblighi di servizio universale attingendo a fondi pubblici, vi si intendono compresi i finanziamenti dai bilanci generali dello Stato e da altre fonti di finanziamento pubblico quali le lotterie.

  23. Il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere ripartito fra tutte le imprese o tra alcune categorie specifiche delle stesse. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il meccanismo di ripartizione rispetti i principi della trasparenza, della minima distorsione del mercato, della non discriminazione e della proporzionalità. Per "minima distorsione del mercato", si intende che i contributi dovrebbero essere riscossi in modo da ridurre al minimo l’impatto dell’onere finanziario che grava sugli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

  24. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertare che gli organismi che beneficiano di un finanziamento per il servizio universale forniscano, a corredo della loro richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate sugli elementi specifici da finanziare. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i rispettivi sistemi di contabilità dei costi e di finanziamento degli obblighi del servizio universale ai fini di una verifica della compatibilità dei medesimi con il trattato. Gli operatori designati potrebbero essere indotti a sopravvalutare il costo netto degli obblighi di servizio universale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire una trasparenza ed un controllo effettivi degli importi imputati al finanziamento degli obblighi di servizio universale.

  25. I mercati delle comunicazioni sono in costante evoluzione in termini di servizi utilizzati e di mezzi tecnici impiegati per erogare tali servizi agli utenti. Gli obblighi di servizio universale che sono definiti a livello comunitario dovrebbero essere periodicamente riesaminati al fine di modificarne o ridefinirne la portata. Tale riesame dovrebbe tener conto dell’evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche del mercato e del fatto che ogni modifica della portata degli obblighi deve essere sottoposta ad un test parallelo, per verificare se i servizi che diventano accessibili alla grande maggioranza della popolazione non comportino il rischio dell’esclusione sociale di coloro che non possono permettersi di fruire di tali servizi. Occorre garantire che l’eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale non favorisca artificialmente talune scelte tecnologiche a scapito di altre, non comporti un onere finanziario sproporzionato per le imprese del settore (mettendo in tal modo a repentaglio l’evoluzione del mercato e l’innovazione) e non trasferisca ingiustamente l’onere del finanziamento sui consumatori a più basso reddito. Ogni eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale implica necessariamente che i corrispondenti costi netti possano essere finanziati grazie ai dispositivi autorizzati a norma della presente direttiva. Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato.

  26. Una concorrenza più efficace sui mercati dell’accesso e dei servizi amplierà la scelta per gli utenti. Il livello di concorrenza e di scelta effettive varia all’interno della Comunità e tra gli Stati membri, tra le regioni geografiche, nonché tra i diversi mercati dell’accesso e dei servizi. Alcuni utenti possono dipendere interamente dall’accesso e dai servizi forniti da un’impresa con notevole potere di mercato. Di norma, per ragioni di efficacia e per favorire un’effettiva concorrenza, è importante che i servizi forniti da un’impresa con notevole potere di mercato rispecchino i costi. Per ragioni di efficacia e per ragioni di carattere sociale, le tariffe praticate agli utenti finali dovrebbero rispecchiare le condizioni della domanda e dei costi, sempreché ciò non comporti distorsioni della concorrenza. Vi è il rischio che un’impresa con notevole potere di mercato tenti in diversi modi di impedire l’accesso al mercato o di distorcere la concorrenza, ad esempio applicando prezzi eccessivi o prezzi predatori, accorpando obbligatoriamente taluni servizi al dettaglio o manifestando un’indebita preferenza per taluni consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto essere autorizzate a imporre, come ultima soluzione e dopo debito esame, una regolamentazione della fornitura al dettaglio nei confronti delle imprese con notevole potere di mercato. Per conseguire il duplice scopo di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati e di perseguire obiettivi di interesse pubblico quali, ad esempio, l’accessibilità dei prezzi dei servizi telefonici per determinate categorie di consumatori, si può ricorrere a strumenti regolamentari, quali i massimali tariffari, una perequazione geografica o altri strumenti analoghi, come pure a strumenti non regolamentari, quali raffronti di tariffe al dettaglio messi a disposizione del pubblico. L’accesso ad informazioni appropriate sui sistemi di contabilità dei costi è necessario per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di assolvere ai rispettivi compiti regolamentari nel settore, ivi comprese le misure di controllo delle tariffe. Tuttavia, i controlli regolamentari sui servizi al dettaglio dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative all’ingrosso, alla selezione o alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l’interesse pubblico.

  27. L’autorità nazionale di regolamentazione che impone l’obbligo di attuare un sistema di contabilità dei costi per sostenere il controllo dei prezzi può procedere ad una verifica annuale per assicurarsi della conformità a tale sistema di contabilità dei costi, purché disponga del necessario personale qualificato, o può chiedere che tale verifica sia effettuata da un altro organismo qualificato indipendente dall’operatore interessato.

  28. Si reputa necessario garantire che continuino ad essere applicate le disposizioni in materia di insieme minimo di servizi di linee affittate previste dalla legislazione comunitaria sulle telecomunicazioni e in particolare dalla direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (6), fino a quando le autorità nazionali di regolamentazione decidano, nel rispetto delle procedure di analisi del mercato descritte nella direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), che tali disposizioni non sono più necessarie perché, nel rispettivo territorio, il mercato ha raggiunto un sufficiente livello di concorrenza. Il livello di concorrenza può variare tra diversi mercati dell’insieme minimo di linee affittate e in diverse parti del territorio. Nello svolgere l’analisi di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fare valutazioni distinte per ciascun mercato dell’insieme minimo di linee affittate, tenendo conto della loro dimensione geografica. I servizi di linee affittate costituiscono servizi obbligatori da fornire senza far ricorso a meccanismi di compensazione. La fornitura di linee affittate al di fuori dell’insieme minimo di linee affittate dovrebbe essere contemplata dalle disposizioni regolamentari generali in materia di fornitura al dettaglio piuttosto che da prescrizioni specifiche riguardanti la fornitura dell’insieme minimo.

  29. Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche, in base ad un’analisi del mercato rilevante, prescrivere agli operatori di telefonia mobile che detengono un notevole potere di mercato di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico per ogni singola chiamata oppure applicando un sistema di preselezione.

  30. Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell’informazione e di certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (8) e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (9). I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. Le medesime informazioni dovrebbero figurare nei contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di servizi che non siano fornitori diretti di servizi telefonici. Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.

  31. Gli utenti finali dovrebbero avere accesso alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter effettuare un monitoraggio della qualità dei servizi di comunicazione prestati sul rispettivo territorio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere sistematicamente in grado di raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi prestati sui rispettivi territori nazionali, in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. Gli organismi che forniscono servizi di comunicazione in un ambiente concorrenziale dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico.

  32. Gli utenti finali dovrebbero poter fruire di una garanzia di interoperabilità di tutte le apparecchiature commercializzate nella Comunità per la ricezione di programmi di televisione digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere norme minime armonizzate per quanto riguarda tali apparecchiature. Le suddette norme possono essere periodicamente aggiornate alla luce del progresso tecnologico e dell’evoluzione del mercato.

  33. E' auspicabile che i consumatori possano effettuare la connessione più completa possibile agli apparecchi televisivi digitali. L’interoperabilità è un concetto che si sta sviluppando nei mercati dinamici. Gli organismi di normalizzazione dovrebbero adoperarsi per assicurare che norme appropriate si evolvano parallelamente alle tecnologie interessate. E ` ugualmente importante assicurare che sugli apparecchi televisivi siano disponibili connettori in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, inclusi i flussi di dati video e audio, informazioni sull’accesso condizionato, sul servizio, sull’interfaccia per programmi applicativi (API) e sui dispositivi antiduplicazione. La presente direttiva assicura quindi che le funzioni dell’interfaccia aperta per gli apparecchi televisivi digitali non siano limitate dagli operatori di reti, dai fornitori di servizi o dei fabbricanti delle apparecchiature e continuino a svilupparsi di pari passo con i progressi tecnologici.

  34. Tutti gli utenti finali devono continuare a fruire di un accesso ai servizi di assistenza tramite operatore, a prescindere dall’organismo che fornisce l’accesso alla rete telefonica pubblica.

  35. La fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione è già aperta alla concorrenza. Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati), conferendo il diritto, per gli abbonati, a veder figurare i propri dati in elenchi su supporto cartaceo od elettronico. Tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

  36. Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d’emergenza unico europeo "112" o qualsiasi numero d’emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Gli Stati membri avrebbero già dovuto prendere le disposizioni necessarie e più conformi all’organizzazione dei servizi di soccorso nazionali per garantire che le chiamate inoltrate verso tale numero ottengano una risposta e un trattamento adeguato. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi "112" e aiuteranno tali servizi nell’espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. I costanti progressi delle tecnologie dell’informazione renderanno man mano possibile il trattamento simultaneo sulle reti di chiamate in lingue diverse a costi ragionevoli. Tali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza "112".

  37. E' indispensabile che i cittadini e le imprese europei possano agevolmente avere accesso ai servizi telefonici internazionali. Lo "00" è già stato designato quale prefisso comune per l’accesso alla rete telefonica internazionale su scala comunitaria. Possono essere adottate o prorogate disposizioni specifiche che consentano di effettuare chiamate tra località contigue sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Conformemente alla raccomandazione UIT E.164, l’UIT ha assegnato il prefisso "3883" allo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS). Per garantire il collegamento delle chiamate all’ETNS le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche dovrebbero assicurare che le chiamate contraddistinte dal "3883" siano interconnesse, direttamente o indirettamente, alle reti di servizio dell’ETNS indicate nelle pertinenti norme dell’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Le modalità di tale interconnessione dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni della direttiva (2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ....., relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (10).

  38. L’accesso degli utenti finali a tutte le risorse di numerazione nella Comunità è una condizione preliminare vitale per un mercato unico. Esso dovrebbe includere numeri a chiamata gratuita, numeri a tariffa maggiorata e altri numeri non geografici, tranne se l’abbonato chiamato ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l’accesso da talune zone geografiche. Le tariffe a carico dei chiamanti dall’esterno dello Stato membro interessato non sono necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall’interno di tale Stato membro.

  39. Servizi quali la selezione da tastiera e l’identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. La funzione di selezione da tastiera è sempre più utilizzata per consentire agli utenti di interagire con servizi e risorse speciali, come i servizi a valore aggiunto, e l’assenza di tale opzione può impedire agli utenti di utilizzare tali servizi. Gli Stati membri possono astenersi dall’imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati) garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante. Lo sviluppo di tali servizi su base paneuropea, che la presente direttiva promuove, apporterà benefici ai consumatori

  40. La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva nell’ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni. Per tale motivo gli utenti finali che ne fanno richiesta devono poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall’organismo che fornisce il servizio. La presente direttiva non riguarda la fornitura di questa possibilità tra connessioni alla rete telefonica pubblica da posizioni fisse e non fisse. Gli Stati membri possono tuttavia applicare disposizioni in materia di portabilità dei numeri tra reti che forniscono servizi in posizione fissa e reti di telefonia mobile.

  41. L’impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un’informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per gli utenti finali che effettuano chiamate a persone che hanno operato tale trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero facilitare, laddove possibile, un’adeguata trasparenza tariffaria come elemento dell’attuazione della portabilità del numero.

  42. Nel provvedere affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono tener conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

  43. Attualmente, gli Stati membri impongono taluni obblighi in materia di ridiffusione (must carry) alle reti destinate alla diffusione al pubblico di emissioni radiofoniche e televisive. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e devono essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica. Gli obblighi di trasmissione imposti dagli Stati membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti e possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata.

  44. Le reti utilizzate per la distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, via satellite e terrestre. Esse potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione.

  45. I servizi che forniscono un contenuto come l’offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda tali servizi.

  46. Quando uno Stato membro intende garantire la prestazione di altri servizi specifici in tutto il territorio nazionale, gli obblighi corrispondenti devono essere soddisfatti in base al criterio dell’efficacia rispetto ai costi e non rientrare tra gli obblighi di servizio universale. Di conseguenza, gli Stati membri possono adottare misure supplementari (ad esempio agevolare lo sviluppo di infrastrutture o di servizi nel caso in cui il mercato non venisse incontro in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti finali e dei consumatori) conformemente al diritto comunitario. In risposta all’iniziativa eEurope della Commissione, il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha invitato gli Stati membri a garantire che tutti gli istituti scolastici abbiano accesso a Internet e a risorse multimediali.

  47. In un contesto concorrenziale, al momento di esaminare le questioni connesse con i diritti degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte almeno tra consumatori, da un lato, e dall’altro, le imprese che forniscono servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati membri devono tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili dalla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (11).

  48. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 30 e 46 del trattato e in particolare da ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica.

  49. Poiché gli scopi dell’azione proposta, cioè fissare un livello comune di servizio universale di telecomunicazioni per tutti gli utenti europei, armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche in posizione fissa e dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ed elaborare un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà definito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  50. Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione(12),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1
Campo di applicazione e scopo

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali [....] nell’ambito della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un’opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e competitivi, la direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori, quali la fornitura al dettaglio di linee affittate.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "telefono pubblico a pagamento": qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

b) "rete telefonica pubblica": una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": il servizio che consente al pubblico di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza; tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre, può, se necessario includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e/o la fornitura di servizi non geografici;

d) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

e) "punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente;

f) "numero non geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri a tariffa maggiorata.

CAPO II
OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE, COMPRESI GLI OBBLIGHI DI NATURA SOCIALE

Articolo 3
Disponibilità del servizio universale

1. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile.

2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l’attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.

Articolo 4
Fornitura dell’accesso da una posizione fissa

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in posizione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in posizione fissa sia soddisfatta quanto meno da un’impresa.

2. La connessione deve consentire agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Articolo 5
Elenco abbonati e servizi di consultazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma – cartacea, elettronica o duplice – approvata dall’autorità nazionale competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;

b) tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento, abbiano accesso ad almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell’articolo [12] della direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese.

Articolo 6
Telefoni pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l’obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e qualità del servizio.

2. Qualsiasi Stato membro provvede affinché la sua autorità nazionale di regolamentazione possa decidere di non prescrivere obblighi ai sensi del paragrafo 1, in tutto o in parte del proprio territorio, purché accerti che i servizi in questione o servizi analoghi sono ampiamente disponibili, previa consultazione dei soggetti interessati di cui all’articolo 33.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo "112" o altri numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento.

Articolo 7
Misure speciali destinate agli utenti disabili

1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e di servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.

2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Articolo 8
Designazione dei gestori

1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articolo 4, 5, 6 e 7 e, se del caso all’articolo 9, paragrafo 1bis, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l’intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione degli obblighi efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori dalla designazione. La designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consenta di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all’articolo 12.

Articolo 9
Accessibilità delle tariffe

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione.

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso e dall’uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere che sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.

4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, quando un’impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.

Articolo 10
Controllo delle spese

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e all’articolo 9, paragrafo 2, definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l’abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 e dall’articolo 9, paragrafo 2, forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente sia in grado di disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili.

Articolo 11
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall’articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura, del servizio universale, basandosi sui parametri, di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all’autorità nazionale di regolamentazione. Tali autorità possono prevedere, tra l’altro, che sia misurata la qualità dei parametri di servizio e che siano pubblicati contenuto, forma e modo di informazione, in modo da garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell’articolo 4. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 33.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare l’adempimento da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi.

4. Il perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell’impresa può determinare l’adozione di misure specifiche a norma della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (13). Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere una verifica indipendente o una valutazione affine dei dati relativi all’efficienza, a spese dell’impresa interessata, allo scopo di garantire l’esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Articolo 12
Calcolo del costo degli obblighi del servizio universale

1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione esaminano se la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 3 a 10 puo`comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio, esse calcolano i costi netti di tale fornitura.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:

a) procedere al calcolo del costo netto dell’obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all’impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nell’allegato IV, parte A, oppure

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 8, paragrafo 2.

2. I conti su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 13
Finanziamento degli obblighi di servizio universale

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 12 le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l’impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un’impresa designata:

a) di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l’impresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, e/o

b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti di comunicazione e servizi elettronici.

2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato conformemente all’articolo 12.

3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dell’allegato IV, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese la cui cifra d’affari nazionale non raggiunga un determinato limite.

4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il sistema di ripartizione.

Articolo 14
Trasparenza

1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, ai sensi dell’articolo 13, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e i particolari del sistema applicato siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Ferme restando le normative comunitarie e nazionali sulla riservatezza degli affari, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia pubblicata una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali, di cui abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale, nei casi in cui sia stato istituito e sia effettivamente in funzione un fondo di finanziamento.

Articolo 15
Riesame del contenuto del servizio universale

1. La Commissione procede periodicamente al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo. Il riesame è effettuato per la prima volta dopo due anni dalla data di applicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e successivamente ogni tre anni.

2. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l’altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati. Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita nell’allegato V. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

CAPO III
CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESE CHE DETENGONO UN RILEVANTE POTERE DI MERCATO SU MERCATI SPECIFICI

Articolo 16
Riesame degli obblighi

1. Gli Stati membri mantengono in essere tutti gli obblighi relativi:

a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (14);

b) alla selezione o preselezione del vettore, ai sensi della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (15);

c) alle linee affittate, ai sensi degli articoli 3,4,6,7,8 e 10 della direttiva 92/44/CEE,

fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione indica i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati paneuropei che saranno adottate a norma della procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).

3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, e ad intervalli regolari successivamente a tale data, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un’analisi del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 15 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro), per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).

Articolo 17
Controlli normativi sui servizi al dettaglio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione:

a) qualora in esito all’analisi realizzata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, accertino che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 14 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e

b) qualora ritengano che gli obblighi previsti dalla direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso) o dall’articolo 19 della presente direttiva non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro),

impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si basano sulla natura del problema accertato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 7 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, a richiesta, comunicano alla Commissione informazioni in merito alle modalità di controllo al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo qualificato indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

5. Fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

Articolo 18
Controlli normativi sull’insieme minimo di linee affittate

1. L’autorità nazionale di regolamentazione, qualora, in esito all’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell’insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi notevole potere di mercato nella fornitura di tali specifici elementi dell’insieme minimo di servizi di linee affittate nella totalità o in parte del suo territorio, in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). L’autorità nazionale di regolamentazione impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell’insieme minimo di linee affittate, come indicato nell’elenco di norme pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro), nonché le condizioni fissate nell’allegato VII della presente direttiva per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.

2. L’autorità nazionale di regolamentazione, qualora in esito all’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell’insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al paragrafo 1 relativi a tale specifico mercato delle linee affittate.

3. L’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nell’ambito dell’elenco di norme di cui all’articolo 16 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). La Commissione può adottare secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della presente direttiva, le modifiche necessarie per adeguare l’insieme minimo di linee affittate ai nuovi sviluppi tecnologici e all’andamento della domanda di mercato, disponendo eventualmente l’esclusione di taluni tipi di linee affittate dall’insieme minimo stesso.

Articolo 19
Selezione del vettore e preselezione del vettore

1. Le autorità nazionali di regolamentazione prescrivono alle imprese detentrici di un notevole potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in posizione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:

a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore e

b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.

2. Le richieste degli utenti relative all’attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall’articolo 15 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) e attuate conformemente all’articolo 12 della direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso).

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione correlata alla concessione delle possibilità di cui al paragrafo 1 siano orientati ai costi e affinché eventuali addebiti per gli abbonati non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

CAPO IV
INTERESSI E DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Articolo 20
Contratti

1. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare l’applicazione delle direttive 97/7/CE e 93/13/CE, e delle norme nazionali in conformità del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i consumatori, qualora si abbonino a servizi che forniscano la connessione e/o l’accesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

a) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;

b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l’allacciamento iniziale;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

d) le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

f) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto e

g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 34.

3. I contratti stipulati tra, almeno, consumatori da un lato e, dall’altro, fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione e/o accesso alla rete telefonica pubblica contengono anch’essi le informazioni elencate nel paragrafo 2. 4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

Articolo 21
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico siano accessibili al pubblico, e in particolare a tutti i consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato II.

Articolo 22
Qualità del servizio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l’altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato III.

Articolo 23
Integrità della rete

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in posizioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in posizione fissa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici pubblici in posizione fissa adottino le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo 24
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

Conformemente alle disposizioni dell’allegato VI, gli Stati membri garantiscono l’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui tale allegato.

Articolo 25
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme dettate dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell’articolo [12] della direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati).

Articolo 26
Numero di emergenza unico europeo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112".

2. Gli Stati membri garantiscono che le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo "112".

Articolo 27
Prefissi telefonici europei

1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso "00" costituisca il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell’esistenza di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell’inoltro della chiamata sulla loro rete.

Articolo 28
Numeri non geografici

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici, salvo il caso in cui l’abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Articolo 29
Fornitura di prestazioni supplementari

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare tutte le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.

2. Qualsiasi Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nell’insieme o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

3. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all’allegato I, parte A, lettera e), a tutte le imprese in quanto requisiti generali.

Articolo 30
Portabilità del numero

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in posizione fissa e reti mobili.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo all’uso di tali prestazioni.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

Articolo 31
Obblighi di trasmissione

1. Gli Stati membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico se un numero significativo di utenti finali le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Tali obblighi sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti. Essi sono soggetti a revisione periodica.

2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2, dell’articolo 3, della direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso) pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che esso sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32
Servizi obbligatori supplementari

Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non puo` essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Articolo 33
Consultazione dei soggetti interessati

Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni aventi un impatto significativo sul mercato e attinenti ai diritti degli utenti finali in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Articolo 34
Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti almeno i consumatori, relative alle questioni contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo.

2. Se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire ad una risoluzione della controversia.

3. Il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali.

Articolo 35
Adeguamento tecnico

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II, III, VI e VII al progresso tecnologico o all’andamento della domanda del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 36
Notifica, monitoraggio e riesame dell’applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, al più tardi entro la data di applicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 8, paragrafo 1. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e, se del caso, le trasmette al comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 37.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori ritenuti detentori di un notevole potere di mercato ai sensi della presente direttiva e gli obblighi ad essi prescritti conformemente alla medesima. Ogni eventuale cambiamento avente un’incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni della presente direttiva è notificato senza indugio alla Commissione.

3. A scadenza regolare, e per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina il funzionamento della medesima e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 37
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 20 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 38
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le suddette disposizioni il ...(**).

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.

Articolo 39
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 40
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

NOTE

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238.

(2) GU C 139 del 11.5.2001, pag. 15.

(3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 60.

(4) Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), Posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e Decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU C ...

(6) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

(7) GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34.

(8) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(9) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(10) C 337 del 30.11.2001, pag. 1.

(11) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) C 337 del 30.11.2001, pag. 18.

(14) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.

(15) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE(GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(*) Quindici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Primo giorno successivo allo scadere di tale periodo di quindici mesi.

 

ALLEGATO II

Informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 21 (trasparenza e pubblicazione delle informazioni)

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione.

1. Nome e indirizzo dell’impresa o delle imprese

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti

2.1. Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico

Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad es. servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti

2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.