POSIZIONE COMUNE (CE) N. 39/2001 in vista delladozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (2001/C 337/04)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare larticolo 95,vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), visto il parere del Comitato delle regioni (3), deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato (4), considerando quanto segue:
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I Articolo 1 1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali [....] nellambito della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e unopportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. 2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e competitivi, la direttiva definisce linsieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori, quali la fornitura al dettaglio di linee affittate. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui allarticolo 2 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) "telefono pubblico a pagamento": qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; b) "rete telefonica pubblica": una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": il servizio che consente al pubblico di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza; tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre, può, se necessario includere uno o più dei seguenti servizi: lassistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e/o la fornitura di servizi non geografici; d) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso lubicazione fisica del punto terminale di rete; e) "punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale labbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o linstradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente; f) "numero non geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico; include tra laltro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri a tariffa maggiorata. CAPO II Articolo 3 1. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dallubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile. 2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire lattuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo linteresse pubblico. Articolo 4 1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in posizione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in posizione fissa sia soddisfatta quanto meno da unimpresa. 2. La connessione deve consentire agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica. Articolo 5 1. Gli Stati membri provvedono affinché: a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma cartacea, elettronica o duplice approvata dallautorità nazionale competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta lanno; b) tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento, abbiano accesso ad almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi. 2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dellarticolo [12] della direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese. Articolo 6 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese lobbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e qualità del servizio. 2. Qualsiasi Stato membro provvede affinché la sua autorità nazionale di regolamentazione possa decidere di non prescrivere obblighi ai sensi del paragrafo 1, in tutto o in parte del proprio territorio, purché accerti che i servizi in questione o servizi analoghi sono ampiamente disponibili, previa consultazione dei soggetti interessati di cui allarticolo 33. 3. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare chiamate demergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo "112" o altri numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Articolo 7 1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e di servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. 2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. Articolo 8 1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articolo 4, 5, 6 e 7 e, se del caso allarticolo 9, paragrafo 1bis, della presente direttiva in modo tale da poter coprire lintero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. 2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione degli obblighi efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori dalla designazione. La designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consenta di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente allarticolo 12. Articolo 9 1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano levoluzione delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione. 2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dallaccesso e dalluso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere che sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali. 4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. 5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, quando unimpresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie. Articolo 10 1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e allarticolo 9, paragrafo 2, definiscano le condizioni e modalità in modo tale che labbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 e dallarticolo 9, paragrafo 2, forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui allallegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio. 3. Gli Stati membri provvedono affinché lautorità competente sia in grado di disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili. Articolo 11 1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dallarticolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura, del servizio universale, basandosi sui parametri, di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nellallegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche allautorità nazionale di regolamentazione. Tali autorità possono prevedere, tra laltro, che sia misurata la qualità dei parametri di servizio e che siano pubblicati contenuto, forma e modo di informazione, in modo da garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dellarticolo 4. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite allarticolo 33. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare ladempimento da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi. 4. Il perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dellimpresa può determinare ladozione di misure specifiche a norma della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (13). Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere una verifica indipendente o una valutazione affine dei dati relativi allefficienza, a spese dellimpresa interessata, allo scopo di garantire lesattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Articolo 12 1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione esaminano se la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 3 a 10 puo`comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio, esse calcolano i costi netti di tale fornitura. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono: a) procedere al calcolo del costo netto dellobbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti allimpresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nellallegato IV, parte A, oppure b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme allarticolo 8, paragrafo 2. 2. I conti su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dellautorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dallautorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico. Articolo 13 1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui allarticolo 12 le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che limpresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di unimpresa designata: a) di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare limpresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, e/o b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti di comunicazione e servizi elettronici. 2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dellautorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato conformemente allarticolo 12. 3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dellallegato IV, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese la cui cifra daffari nazionale non raggiunga un determinato limite. 4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il sistema di ripartizione. Articolo 14 1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, ai sensi dellarticolo 13, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e i particolari del sistema applicato siano portati a conoscenza del pubblico. 2. Ferme restando le normative comunitarie e nazionali sulla riservatezza degli affari, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia pubblicata una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali, di cui abbiano beneficiato limpresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale, nei casi in cui sia stato istituito e sia effettivamente in funzione un fondo di finanziamento. Articolo 15 1. La Commissione procede periodicamente al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo. Il riesame è effettuato per la prima volta dopo due anni dalla data di applicazione di cui allarticolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e successivamente ogni tre anni. 2. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra laltro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati. Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita nellallegato V. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame. CAPO III Articolo 16 1. Gli Stati membri mantengono in essere tutti gli obblighi relativi: a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per luso della rete telefonica pubblica, ai sensi dellarticolo 17 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sullapplicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (14); b) alla selezione o preselezione del vettore, ai sensi della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 sullinterconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e linteroperabilità attraverso lapplicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (15); c) alle linee affittate, ai sensi degli articoli 3,4,6,7,8 e 10 della direttiva 92/44/CEE, fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 2. La Commissione indica i mercati rilevanti nellambito dei quali applicare gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati paneuropei che saranno adottate a norma della procedura di cui allarticolo 14 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). 3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo lentrata in vigore della presente direttiva, e ad intervalli regolari successivamente a tale data, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino unanalisi del mercato, secondo la procedura di cui allarticolo 15 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro), per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui allarticolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Articolo 17 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione: a) qualora in esito allanalisi realizzata a norma dellarticolo 16, paragrafo 3, accertino che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente allarticolo 14 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e b) qualora ritengano che gli obblighi previsti dalla direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso) o dallarticolo 19 della presente direttiva non portino al conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 7 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro), impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dellarticolo 13 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si basano sulla natura del problema accertato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui allarticolo 7 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano lingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo uneffettiva concorrenza. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, a richiesta, comunicano alla Commissione informazioni in merito alle modalità di controllo al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese. 4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo qualificato indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità. 5. Fatti salvi larticolo 9, paragrafo 2 e larticolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato lesistenza di una concorrenza effettiva. Articolo 18 1. Lautorità nazionale di regolamentazione, qualora, in esito allanalisi di mercato realizzata a norma dellarticolo 16, paragrafo 3, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dellinsieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi notevole potere di mercato nella fornitura di tali specifici elementi dellinsieme minimo di servizi di linee affittate nella totalità o in parte del suo territorio, in conformità dellarticolo 13 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). Lautorità nazionale di regolamentazione impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dellinsieme minimo di linee affittate, come indicato nellelenco di norme pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità dellarticolo 16 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro), nonché le condizioni fissate nellallegato VII della presente direttiva per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate. 2. Lautorità nazionale di regolamentazione, qualora in esito allanalisi di mercato realizzata a norma dellarticolo 16, paragrafo 3, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dellinsieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al paragrafo 1 relativi a tale specifico mercato delle linee affittate. 3. Linsieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nellambito dellelenco di norme di cui allarticolo 16 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). La Commissione può adottare secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2, della presente direttiva, le modifiche necessarie per adeguare linsieme minimo di linee affittate ai nuovi sviluppi tecnologici e allandamento della domanda di mercato, disponendo eventualmente lesclusione di taluni tipi di linee affittate dallinsieme minimo stesso. Articolo 19 1. Le autorità nazionali di regolamentazione prescrivono alle imprese detentrici di un notevole potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in posizione fissa e relativa utilizzazione, a norma dellarticolo 16, paragrafo 3, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico: a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore e b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore. 2. Le richieste degli utenti relative allattivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dallarticolo 15 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro) e attuate conformemente allarticolo 12 della direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso). 3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dellaccesso e dellinterconnessione correlata alla concessione delle possibilità di cui al paragrafo 1 siano orientati ai costi e affinché eventuali addebiti per gli abbonati non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità. CAPO IV Articolo 20 1. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata lapplicazione delle norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare lapplicazione delle direttive 97/7/CE e 93/13/CE, e delle norme nazionali in conformità del diritto comunitario. 2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i consumatori, qualora si abbonino a servizi che forniscano la connessione e/o laccesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno: a) la denominazione e lindirizzo del fornitore del servizio; b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per lallacciamento iniziale; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti; d) le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione; e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; f) le disposizioni relative allindennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto e g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dellarticolo 34. 3. I contratti stipulati tra, almeno, consumatori da un lato e, dallaltro, fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione e/o accesso alla rete telefonica pubblica contengono anchessi le informazioni elencate nel paragrafo 2. 4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, allatto della notifica di proposte modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni. Articolo 21 Gli Stati membri assicurano che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico siano accessibili al pubblico, e in particolare a tutti i consumatori, conformemente alle disposizioni dellallegato II. Articolo 22 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche allautorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra laltro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nellallegato III. Articolo 23 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire lintegrità della rete telefonica pubblica in posizioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in posizione fissa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici pubblici in posizione fissa adottino le misure necessarie per garantire laccesso ininterrotto ai servizi di emergenza. Articolo 24 Conformemente alle disposizioni dellallegato VI, gli Stati membri garantiscono linteroperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui tale allegato. Articolo 25 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui allarticolo 5, paragrafo 1, lettera a). 2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. 3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dellarticolo 5, paragrafo 1, lettera b). 4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro. 5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata lapplicazione delle norme dettate dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dellarticolo [12] della direttiva 2001/.../CE (direttiva protezione dati). Articolo 26 1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112". 2. Gli Stati membri garantiscono che le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, le informazioni relative allubicazione del chiamante. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito allesistenza e alluso del numero di emergenza unico europeo "112". Articolo 27 1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso "00" costituisca il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dellesistenza di tali disposizioni. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dellinoltro della chiamata sulla loro rete. Articolo 28 Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici, salvo il caso in cui labbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare laccesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche. Articolo 29 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare tutte le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nellallegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. 2. Qualsiasi Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nellinsieme o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che laccesso a tali prestazioni sia sufficiente. 3. Fatto salvo larticolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui allallegato I, parte A, lettera e), a tutte le imprese in quanto requisiti generali. Articolo 30 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dallimpresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in posizione fissa e reti mobili. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dellinterconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alluso di tali prestazioni. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni. Articolo 31 1. Gli Stati membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico se un numero significativo di utenti finali le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Tali obblighi sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti. Essi sono soggetti a revisione periodica. 2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2, dellarticolo 3, della direttiva 2001/.../CE (direttiva accesso) pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che esso sia applicato in modo proporzionato e trasparente. CAPO V Articolo 32 Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non puo` essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Articolo 33 Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni aventi un impatto significativo sul mercato e attinenti ai diritti degli utenti finali in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Articolo 34 1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per lesame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti almeno i consumatori, relative alle questioni contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano unequa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. 2. Se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire ad una risoluzione della controversia. 3. Il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali. Articolo 35 La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II, III, VI e VII al progresso tecnologico o allandamento della domanda del mercato, secondo la procedura di cui allarticolo 37, paragrafo 2. Articolo 36 1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, al più tardi entro la data di applicazione di cui allarticolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui allarticolo 8, paragrafo 1. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e, se del caso, le trasmette al comitato per le comunicazioni di cui allarticolo 37. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori ritenuti detentori di un notevole potere di mercato ai sensi della presente direttiva e gli obblighi ad essi prescritti conformemente alla medesima. Ogni eventuale cambiamento avente unincidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni della presente direttiva è notificato senza indugio alla Commissione. 3. A scadenza regolare, e per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui allarticolo 38, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina il funzionamento della medesima e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie a tal fine. Articolo 37 1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dallarticolo 20 della direttiva 2001/.../CE (direttiva quadro). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8 della stessa. Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 38 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le suddette disposizioni il ...(**). 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni. Articolo 39 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 40 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì ...
NOTE (1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238. (2) GU C 139 del 11.5.2001, pag. 15. (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 60. (4) Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), Posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e Decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU C ... (6) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27). (7) GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34. (8) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29. (9) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. (10) C 337 del 30.11.2001, pag. 1. (11) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. (12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (13) C 337 del 30.11.2001, pag. 18. (14) GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24. (15) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE(GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37). (*) Quindici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. (**) Primo giorno successivo allo scadere di tale periodo di quindici mesi.
ALLEGATO II Informazioni da pubblicare a norma dellarticolo 21 (trasparenza e pubblicazione delle informazioni) Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente allarticolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione. 1. Nome e indirizzo dellimpresa o delle imprese Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti 2.1. Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad es. servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.). 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche. 2.3. Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso. 2.4. Servizi di manutenzione offerti 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto. 3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. |