PARLAMENTO EUROPEO FINALE 19.7.2005 RELAZIONE Commissione per la cultura e l'istruzione
MOTIVAZIONE La presente raccomandazione mira a garantire un livello efficace di protezione dei minori e della dignità umana e a consentire lesercizio del diritto di replica nellambito dei servizi audiovisivi e dinformazione. Lindustria dei servizi audiovisivi e dinformazione infatti potrà svilupparsi solo se si verrà a creare un vero clima di fiducia con gli utenti. Le ultime statistiche dimostrano che i giovani ormai passano più tempo in Internet che davanti alla televisione. Parallelamente nel web circolano circa 260 milioni di pagine a carattere pornografico. Secondo un recente studio condotto in Irlanda, Svezia, Islanda, Norvegia e Danimarca, paesi in cui Internet è molto diffuso, un giovane su tre che partecipa a forum di discussione o a chat on line riceve inviti di carattere sessuale. È giunto il momento di responsabilizzare gli attori e gli utenti, piccoli e grandi, in merito alla realtà di Internet e di proteggere i bambini e le persone più fragili dai contenuti pregiudizievoli e illegali; tale necessità diventa tanto più impellente, in quanto le nuove tecnologie sono ormai onnipresenti e molto spesso sono accessibili gratuitamente nelle scuole, negli Internet caffè e a casa, mentre in un futuro molto prossimo saranno disponibili anche sui telefoni cellulari di terza generazione. In relazione ai progressi evidenziati nella seconda relazione sullattuazione della raccomandazione del 1998, pubblicata dalla Commissione europea nel 2003, emerge che lautoregolamentazione non è più sufficiente e che assume rilevanza la responsabilità dei fornitori dellaccesso. Daltro canto, ci si rammarica per il fatto che la federazione europea che essi hanno formato non sia rappresentativa di tutti gli Stati membri. Da quando è stata pubblicata la raccomandazione del 1998 sono stati attuati diversi interventi a livello nazionale ed europeo, ma levoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione è tale che appare opportuno proporre nuove azioni più innovative, più mirate e atte a rispondere alle preoccupazioni degli utenti delle nuove tecnologie. 1. Protezione dei minori La questione della protezione dei minori e della dignità umana in questo settore specifico è stata affrontata per la prima volta nel 1989, nellambito dellorganizzazione della libertà di circolazione dei servizi audiovisivi, con la Direttiva "Televisione senza frontiere" (articolo 22). In seguito, nel 1996, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (COM (96) 483 def.) in cui sono stati tenute in considerazione tutte le modalità di diffusione audiovisiva e di comunicazione, dalla radiodiffusione a Internet. Infine nel 1998 il Consiglio, su parere del Parlamento, ha adottato una raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dinformazione. Nel 2001 e nel 2003, su richiesta del Parlamento, la Commissione ha presentato due relazioni di valutazione sullapplicazione di tale raccomandazione. Dopo la prima relazione di valutazione, che è stata oggetto di unottima relazione dellonorevole Beazley, la Commissione ha pubblicato una seconda relazione di valutazione nel 2003 e ha proposto questa seconda raccomandazione al Consiglio e al Parlamento. 2. Protezione della dignità umana e diritto di replica La Direttiva "Televisione senza frontiere" dedica un articolo alla tutela della dignità umana e al diritto di replica nel settore audiovisivo, integrando in questo modo le disposizioni nazionali relative alla dignità umana e le normative nazionali che prevedono il diritto di replica per la stampa. 1. Promozione della società dellinformazione Nel contesto degli obiettivi fissati a Lisbona le tecnologie informatiche e di comunicazione (TIC) devono consentire la costruzione della società dellinformazione per tutti. Questa funzione essenziale è stata confermata nel suo complesso dal Consiglio di primavera nel 2004 e nella recente relazione dellonorevole Kok. Le connessioni ad Internet hanno registrato un rapido aumento. Oggi oltre il 90 % delle scuole sono collegate. A seguito del piano dazione eEurope, attuato dalla Commissione europea nel 2000, nellUnione europea 9 scuole su 10 sono dotate di connessione ad Internet, mentre gli studenti hanno accesso ad Internet in 8 scuole su 10 con una media che oscilla tra i 5 e i 20 studenti per computer connesso, a seconda del paese; si attestano ai primi posti i paesi scandinavi. 2. Rispetto della libertà di espressione Le possibilità che oggi Internet offre ai cittadini destano preoccupazioni legittime in relazione alla protezione dei minori, al rispetto della dignità umana e allesercizio del diritto di replica. Questa rete mondiale merita pertanto unattenzione particolare. È infatti dovere del Legislatore vegliare affinché questo strumento al servizio della libertà di espressione non diventi uno strumento pregiudizievole o persino pericoloso, soprattutto per i minori. Proprio per queste ragioni la questione è stata affrontata a tutti i livelli: lUNESCO ha organizzato una conferenza sulla libertà di espressione il 3-4 febbraio 2005 in vista del vertice mondiale sulla società dellinformazione che si svolgerà a Tunisi dal 16 al 18 novembre 2005. 3. Definizione di contenuto pregiudizievole Sono principalmente tre i casi in cui il minore può trovarsi in una situazione di pericolo: in qualità di protagonista, quando la sua immagine viene usata in film o immagini pornografiche, in qualità di spettatore, quanto usa Internet e si trova di fronte ad immagini per lui pregiudizievoli, e in qualità di potenziale vittima di malintenzionati, quando prende parte a forum di discussione o a chat on line. Daltro canto, possono essere pericolosi tanto i siti legali e non riservati agli adulti, quanto i forum di discussione oltre che ai siti violenti, i videogiochi on line, eccetera. È quindi necessario operare una distinzione tra contenuti "illegali" e contenuti "pregiudizievoli". I contenuti illegali sono alla fonte materia delle autorità giudiziarie e di polizia, le cui attività sono disciplinate dalle leggi nazionali e dagli accordi di cooperazione giudiziaria. I contenuti pregiudizievoli invece possono essere contenuti autorizzati, ma la cui distribuzione è ristretta (ad esempio, quanto è riservata agli adulti), oppure possono essere contenuti suscettibili di offendere taluni utenti, ma la cui pubblicazione non è limitata in virtù del principio di libertà di espressione. In ogni caso la legittimità di tali siti nulla toglie al fatto che essi possono recare pregiudizio ai minori, al loro sviluppo fisico, mentale e morale. 4. Evoluzioni tecnologiche Infine gli sviluppi tecnologici cominciano a consentire luso di Internet attraverso i telefoni cellulari. Per i genitori è molto più difficile, se non impossibile, esercitare un controllo sulluso di tali apparecchi. Di conseguenza, aumenta la responsabilità a carico dei produttori, che però sono estremamente motivati a proporre soluzioni tecnologiche performanti a tutti gli utenti. 1. Minori La raccomandazione invita gli Stati membri, lindustria e le parti interessate, oltre alla Commissione, a prendere dei provvedimenti per migliorare la protezione dei minori e della dignità umana nei settori della radiodiffusione e dei servizi Internet. 2. Dignità umana La raccomandazione mira a garantire un livello efficace e uniforme di protezione dei minori e della dignità umana in tutti gli Stati membri e punta altresì a contrastare tutte le forme di discriminazione attraverso quadri nazionali. Essa consentirà inoltre agli utenti di avere piena fiducia nelle nuove tecnologie, favorendo in questo modo lo sviluppo della competitività dellindustria europea dei servizi audiovisivi e dinformazione. 3. Diritto di replica Finora il tema era stato affrontato solo nellambito della Direttiva "Televisione senza frontiere". Il diritto di replica deve effettivamente potersi adattare allevoluzione dei mezzi di comunicazione. Il suo riconoscimento nellambito di tutti i mezzi di comunicazione rappresenta altresì una garanzia della libertà di espressione. Si rende pertanto necessario definire un quadro giuridico. 1. Protezione dei minori La protezione dei minori nellutilizzo delle nuove tecnologie informatiche implica la collaborazione di tre livelli di responsabilità: la responsabilità politica, la responsabilità industriale e infine, e specialmente, la responsabilità parentale. - Responsabilità politica: spetta ai governi e ai ministri dellIstruzione inserire nei programmi di formazione dei programmi di insegnamento specifici per Internet dedicati ai bambini fin dalla più tenera età, agli insegnanti e anche ai genitori. Ad esempio, presso le istituzioni scolastiche potrebbero essere predisposte due o tre lezioni di formazione aperte ai genitori. Occorre altresì attuare campagne dinformazione tra i cittadini, per sensibilizzare lopinione pubblica in merito ai pericoli di Internet ma anche al rischio di incorrere in sanzioni penali. Potrebbero essere attuate campagne dinformazione specifiche per gruppi bersaglio come gli istituti scolastici e le associazioni di genitori. Allo stesso modo, esistono già linee telefoniche che consentono di presentare denunce; tale sistema potrebbe essere esteso a tutti gli Stati membri con un conseguente ampliamento delle competenze per consentire di segnalare i siti pregiudizievoli, una funzione che, seppur rientri nel giudizio soggettivo, consentirebbe di compilare un elenco di tali siti per uneventuale e ulteriore azione giudiziaria contro gli autori. Daltro canto, spetta alla Commissione favorire lallestimento di un numero verde europeo che consenta di raccogliere informazioni sui mezzi di filtraggio esistenti e che consenta altresì di compensare la mancanza di linee di questo genere in alcuni Stati membri. Infine potrebbe essere creato un dominio apposito (. KID) di secondo livello (come per i siti .com o .org) riservato ai contenuti per linfanzia, atto a garantire uno spazio Internet sicuro, in quanto sistematicamente controllato da unautorità indipendente. - Responsabilità industriale: le carte, i codici di condotta, le azioni per la qualità non sono sufficienti. È giunto il momento che i server centrali ospite offrano software parentali di semplice utilizzazione, abbonamenti a servizi di accesso specificatamente dedicati ai bambini con un filtro automatico alla fonte, applicato dallo stesso fornitore (filtro per le immagini violente, razziste o pornografiche). È giunto il momento che i creatori e i produttori si impegnino a presentare una descrizione del loro sito, con un aggiornamento periodico ogni sei mesi. In questo modo, sarebbe possibile classificare i siti proposti dai fornitori daccesso e si ripristinerebbe una certa fiducia nelluso di Internet, in particolare da parte dei bambini. - Responsabilità pedagogica: è questo lambito dei genitori, degli insegnanti e degli educatori. I bambini sempre più precocemente si trovano ad affrontare da soli le informazioni e le immagini trasmesse da Internet. Potrebbe essere introdotto un approccio educativo nei programmi scolastici in modo da consentire un uso migliore di Internet, della posta elettronica e delle chat on line. In questo contesto deve essere altresì impartita una formazione specifica agli insegnanti e agli educatori. Potrebbero essere inoltre distribuiti sistematicamente dei kit informativi sui rischi di Internet agli studenti e ai genitori allinizio dellanno scolastico. 2. Protezione della dignità e diritto di replica La proposta di raccomandazione mira a consentire lesercizio del diritto di replica in tutti i mezzi di comunicazione. Tale diritto esiste già ed è attuato in maniera soddisfacente nella stampa e nei servizi audiovisivi in tutti gli Stati membri. Appare quindi opportuno stabilire dei principi minimi a livello europeo per esercitare tale diritto in tutti i nuovi mezzi di comunicazione elettronica (Internet, telefoni cellulari). In questo modo, il diritto di replica sarà garantito anche a fronte delle evoluzioni tecnologiche dei mezzi di comunicazione elettronici. In presenza di tecnologie che subiscono mutamenti continui, in uno spazio di comunicazione totalmente aperto, bisogna tutelare le libertà fondamentali degli utenti, in particolare quelle dei minori, occorre aggiornare, diffondere e valutare in maniera quanto più sistematica gli interventi e le norme. È questa la condizione fondamentale affinché i cittadini possano accostarsi con fiducia alle nuove tecnologie che quindi potranno svilupparsi in maniera regolamentata e continua. 15.4.2005
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività nell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione (COM(2004)0341 C6-0029/2004 2004/0117(COD)) Relatrice per parere: Roberta Angelilli BREVE MOTIVAZIONE I INTRODUZIONE Il 3 ottobre 1989 il Consiglio ha adottato la direttiva 89/552/CEE1 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tale direttiva è nota comunemente come direttiva "Televisione senza frontiere". La base giuridica adottata è l'articolo 57, paragrafo 2 dell'ex TCE (oggi articolo 47 nella versione consolidata dei trattati) concernente l'esigenza di agevolare l'accesso alle attività non salariate, in considerazione del fatto che la radiodiffusione televisiva costituisce un servizio. La direttiva in questione riveste un'importanza capitale non soltanto in ragione delle sue ripercussioni economiche per i settori interessati ma, essenzialmente, a mio parere, per il suo carattere pionieristico su scala comunitaria in quanto dedica: a) il suo capitolo V alla tutela dei minori contro contenuti di programmi e pubblicità televisiva suscettibili di nuocere al loro sviluppo integrale; b) il suo capitolo VI al riconoscimento del diritto di replica per le persone lese nei loro diritti da un'asserzione erronea nel contesto di un programma televisivo. La direttiva 89/552/CEE è stata modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 19972 per tener conto dell'evoluzione delle tecnologie e del mercato ed è stata poi completata dalla direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 20001 sul commercio elettronico nel mercato interno. Nondimeno il primo testo offerto al pubblico, a livello comunitario, che abbia trattato di questioni collegate alla tutela dei minori e alla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in generale, indipendentemente dalle forme di diffusione, è stato la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 19982 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei, in conformità dell'articolo 157 del TCE. L'applicazione della raccomandazione 98/560/CE negli Stati membri è stata valutata dalla Commissione per la prima volta nell'anno 2000 e, successivamente, nel 2003, nel contesto di due rapporti di valutazione5. Alla luce dei risultati di tali rapporti di valutazione, dei suggerimenti in essi contenuti e della consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE (direttiva "Televisione senza frontiere"), la Commissione ha presentato la presente proposta di raccomandazione al fine di completare la raccomandazione 98/560/CE, aggiornandola per tener conto dei giganteschi progressi tecnologici registrati da allora e della straordinaria proliferazione di contenuti illeciti e dannosi diffusi quotidianamente da tutti i mezzi di comunicazione, in particolare dalla radio, la televisione e Internet. II VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE Ad una prima valutazione, la vostra relatrice per parere ritiene che la presente proposta di raccomandazione rappresenti un passo avanti rispetto alla raccomandazione 98/560/CE, che essa intende completare poiché raccomanda agli Stati e all'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione e ad altre parti interessate di: a) garantire a tutte le persone il diritto di replica in relazione ad informazioni erronee diffuse con un qualsiasi mezzo d'informazione e suscettibili di nuocere ai loro interessi legittimi; b) promuovere programmi di educazione sui mezzi d'informazione destinati ai genitori, ai professori e ai formatori onde metterli in grado di insegnare ai minori l'utilizzo corretto dei mezzi d'informazione; c) evitare qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, sulla religione o le convinzioni, sull'handicap, l'età o la tendenza sessuale e lottare contro tale discriminazione. In tali contesti la vostra relatrice propone dunque: gli emendamenti 8, 20 e 26 concernenti lo sviluppo di un dispositivo giuridico contro la discriminazione; gli emendamenti 9, 10, 11, 19 e 21 per la realizzazione di programmi di educazione sui mezzi d'informazione; gli emendamenti 12, 17 e 22 al fine di migliorare le possibilità del diritto di replica o di ricorso equivalente per le persone che si ritengono lese da un'informazione erronea; gli emendamenti 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 24 per delimitare con precisione il campo di applicazione della raccomandazione stessa e, infine, l'emendamento 25 al fine di creare filtri che permettano di proteggere i minori da informazioni sulla pornografia infantile o altre informazioni che possono ledere la dignità umana. La vostra relatrice ritiene tuttavia che la tutela dei minori e il rispetto del principio della dignità umana in relazione ai mezzi di comunicazione e d'informazione soffrano di gravissime carenze a livello comunitario, essenzialmente per due motivi: a) in primo luogo, perché è paradossale il fatto che la base giuridica scelta nel TCE per tutelare i minori e garantire il rispetto della dignità umana sia l'articolo 157 che è inteso a assicurare la competitività dell'industria europea; b) in secondo luogo, perché la forma giuridica scelta è la "raccomandazione", il cui contenuto obbligatorio, giuridicamente vincolante dinanzi alle corti di giustizia è praticamente nullo. Per questo motivo la vostra relatrice ha presentato gli emendamenti 1-6 e ritiene che l'articolo 153 del TCE, relativo alla protezione degli interessi dei consumatori, costituisca una base giuridica più che sufficiente perché la Comunità adotti una direttiva che armonizzi sul piano legislativo, in relazione a tutti i mezzi di comunicazione e d'informazione elettronica, la tutela dei minori e il rispetto del principio della dignità umana e che garantisca il diritto di replica o di ricorso equivalente contro qualsiasi informazione erronea diffusa attraverso tali mezzi di comunicazione. NOTE 2 GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60. 3 GU L 178 del 17.2.2000, pag. 1. 4 GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48. 5 COM(2001)0106 del 27.2.2001 e COM(2003)0776 del 12.12.2003. |