CONSIGLIO DI STATO - Sent. 27 gennaio 1999, n. 65
PRES. DE LISE, Est. BALUCANI - Ministero lavoro (Avv.ra gen. Stato) C.I.A.L. ed altri (n.c.) - (Annulla T.A.R. Piemonte, II Sez., 5 febbraio 1998 n. 48, in TAR 1998, I, 1280).
1. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Rimedio giudiziale ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - È azione di accertamento e non di annullamento.
2. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Prevalenza sull'esigenza della riservatezza dei terzi - Condizione.
3. - Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Dichiarazioni di lavoratori in sede di ispezione del Ministero lavoro - Diritto di visione del datore di lavoro - Esclusione.
1. - Nell'impianto normativo della L. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo diritto soggettivo all'informazione, con la conseguenza che l'azione esperita a norma dell'art. 25 stessa legge non ha carattere demolitorio di atti amministrativi, bensì di accertamento del diritto fatto valere secondo le regole proprie delle controversie su diritti soggettivi.
2. - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.
3. - Ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, è legittimo il diniego di accesso ai documenti amministrativi opposto dal Ministero del lavoro ad un datore di lavoro che chiede di prendere visione delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori ministeriali dai suoi dipendenti.
1. - Cfr. IV Sez. 19 luglio 1998 n. 1079 e 1 I giugno 1997 n. 643, in questa Rassegna 1998, I, 1119, e 1997, I, 683.
2. - Cfr. Ap. 4 febbraio 1997 n. 5, in questa Rassegna 1997, I, 169.
3. - Cfr. VI Sez. 4 luglio 1997 n. 1066, in questa Rassegna 1997, I,1071.