DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al serviziouniversale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi dicomunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamentodei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore dellecomunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sullacooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativaa tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE – Pubblicato sulla GUUEn. L 337 del 18/12/2009)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIODELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce laComunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitatoeconomico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delleregioni (2),

visto il parere del Garante europeodella protezione dei dati (3),

deliberando secondo la procedura dicui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1) Ilfunzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo invigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche [direttiva2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativaall'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate(direttiva    accesso) (5), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi dicomunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttivaautorizzazioni)(6), direttiva 2002/21/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadronormativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica(direttiva quadro) (7), direttiva 2002/22/CE(direttiva servizio universale) (8) e direttiva 2002/58/CE(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], èsottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine dideterminare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione delprogresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2) A taleriguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione alConsiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e alComitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativodell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(3) La riformadel quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi dicomunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioniriguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale versoil completamento dello spazio europeo unico dell'informazione e verso unasocietà dell'informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadrostrategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nellacomunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, alComitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 1o giugno 2005, intitolata «i2010— una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

(4) Una delleesigenze fondamentali del servizio universale consiste nel fornire agli utentiche ne fanno richiesta un allacciamento alla rete pubblica di comunicazione inpostazione fissa e ad un prezzo abbordabile. L'esigenza riguarda la fornituradi servizi telefonici, telefax e di trasmissione dati a livello locale,nazionale e internazionale, che gli Stati membri possono limitarsi a fornireper la postazione o residenzaprincipale dell'utente finale. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto aimezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo, per renderedisponibili detti servizi né disposizioni vincolanti che stabiliscano qualioperatori debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di serviziouniversale.

(5) Icollegamenti dati alla rete pubblica di comunicazione in posizione fissadovrebbero essere in grado di supportare la trasmissione dati ad una velocitàtale da permettere l'accesso a servizi elettronici on line quali quelli fornitisulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utenteaccede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dalfornitore o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazioneper la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati chepuò essere supportata da una connessione alla rete pubblica di comunicazionedipende dalla capacità dell'apparecchiatura terminale dell'abbonato e dallaconnessione stessa. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria suscala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso dibit. Una certa flessibilità è necessaria per permettere agli Stati membri diadottare, se del caso, le misure necessarie affinché una connessione dati possasupportare velocità di trasmissione soddisfacenti e sufficienti ai fini di unaccesso funzionale a Internet, così come definito dagli Stati membri, tenendodebitamente conto di circostanze specifiche nei mercati nazionali, come adesempio la larghezza di banda utilizzata dalla maggioranza degli abbonati in undato Stato membro e la fattibilità tecnologica, sempre che tali misure mirino aridurre al minimo le distorsioni del mercato. Qualora tali misure comportino unonere indebito per un'impresa designata, tenuto conto dei costi e dei beneficieconomici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei serviziin questione, questo può essere incluso nel calcolo del costo netto degliobblighi di servizio universale. Si può anche ricorrere alternativamente alfinanziamento dell'infrastruttura di rete con fondi comunitari o con interventinazionali conformi al diritto comunitario.

(6) Talidisposizioni non pregiudicano la necessità per la Commissione di condurre unriesame degli obblighi di servizio universale, che può vertere anche sulfinanziamento di tali obblighi, come previsto dall'articolo 15 della direttiva2002/22/CE (direttiva servizio universale), ed eventualmente presentareproposte di riforma per conseguire obiettivi di pubblico interesse.

(7) A fini dichiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente lemodifiche delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche).

(8) Salvo quantoprevisto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature

terminali di telecomunicazione e ilreciproco riconoscimento della loro conformità (10), in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utentidisabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito diapplicazione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)dovrebbe essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiatureterminali, incluse le apparecchiature destinate agli utenti finali disabili pressoil loro domicilio, sia che le loro esigenze speciali siano dovute a disabilitào all'età, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tratali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio etelevisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali peripoudenti.

(9) Gli Statimembri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato diprodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previsteper gli utenti finali disabili. A tale scopo si potrà, tra l'altro, fareriferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilitàelettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e neibandi di gara legati alla prestazione di servizi e dando attuazione allalegislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.

(10) Quandoun'impresa designata a fornire un servizio universale, come indicatoall'articolo 4 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale sulterritorio nazionale, o una parte significativa di queste, in relazione al suoobbligo di servizio universale, a un'entità giuridica separata la cui proprietàeffettiva sia distinta, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbevalutare gli effetti della transazione per garantire la continuità dell'obbligodi servizio universale in tutto il territorio nazionale o parti di esso. A talfine, l'impresa dovrebbe informare preventivamente della cessione l'autoritànazionale di regolamentazione che ha imposto gli obblighi di serviziouniversale. La valutazione dell'autorità nazionale di regolamentazione nondovrebbe pregiudicare il  perfezionamento  della transazione.

(11) Gli sviluppitecnologici hanno condotto a una riduzione sostanziale del numero di telefonipubblici a pagamento. Per assicurare la neutralità tecnologica e mantenere lapossibilità di accesso alla telefonia vocale da parte del pubblico, le autoritànazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre alle imprese l'obbligonon soltanto di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento persoddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali ma anche, ove opportuno,di fornire al pubblico punti alternativi di accesso alla telefonia vocale perle stesse finalità.

(12) Agli utentifinali disabili dovrebbe essere garantito un accesso ai servizi di livelloequivalente a quello disponibile per gli altri utenti. A tal fine l'accessodovrebbe essere equivalente dal punto di vista funzionale per far sì che gliutenti finali disabili beneficino dello stesso grado di utilizzabilità deglialtri utenti, anche se con differenti mezzi.

(13) Occorreadeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralitàtecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, sidovrebbero separare le condizioni per la fornitura di un servizio daglieffettivi elementi di definizione di un servizio telefonico reso accessibile alpubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile alpubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamentechiamate nazionali o nazionali ed internazionali digitando uno o più numeri chefigurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, a prescinderedal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione dicircuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a esserebidirezionale, consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Unservizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione«click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un serviziotelefonico accessibile al pubblico. I servizi telefonici accessibili alpubblico includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finalidisabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazioneglobale».

(14) È necessariochiarire che la fornitura indiretta dei servizi potrebbe includere situazioniin cui la chiamata è effettuata attraverso la selezione o la preselezione delvettore o in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il propriomarchio, servizi telefonici accessibili al pubblico forniti da un'altraimpresa.

(15) Il progressotecnologico e l'evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso latecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta semprepiù ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno pertanto chegli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universaleche riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazionepubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonicoaccessibile al pubblico. Tale separazione non dovrebbe pregiudicare la portatadegli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livellocomunitario.

(16) Conformementeal principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base dicriteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di serviziouniversale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità ditali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agliStati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifichemotivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l'altro, il raggruppamento dizone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per ladesignazione.

(17) Le autoritànazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliarel'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientranonegli obblighi di servizio universale, anche qualora uno Stato membro non abbiaancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso,la sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare uneccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazionené per le imprese che forniscono tali servizi.

(18) È opportunosopprimere gli obblighi superflui destinati a facilitare la transizione dalquadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che sisovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ene costituiscono un doppione.

(19) È opportunoabrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornituradi un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria pergarantire l'applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell'entratain vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancorainsufficiente.

(20) Il fatto dicontinuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamentenella legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico.Tali misure correttive dovrebbero, piuttosto, essere imposte dalle autoritànazionali di regolamentazione, a risultato dell'analisi di mercato condottasecondo le procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e allaluce degli obblighi di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE(direttiva accesso).

(21) Ledisposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori maanche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole emedie imprese (PMI), che possono preferire un contratto studiato per leesigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi aifornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione diPMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utentifinali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebberoadottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

(22)   In seguito all'evoluzione tecnologica altri tipi diidentificatori potranno essere utilizzati in futuro, oltre alle forme ordinariedi identificazione mediante il numero.

(23) I fornitoridi servizi di comunicazione elettronica che permettono le chiamate dovrebberoprovvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o meno dell'accessoai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali unalimitazione dell'informazione relativa all'ubicazione del chiamante odell'instradamento delle chiamate di emergenza). Tali fornitori dovrebberoaltresì fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contrattoiniziale e in caso di modifica nella fornitura dell'accesso, ad esempio nelleinformazioni sulla fatturazione.

Tali informazioni dovrebberoincludere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base deiparametri tecnico- operativi programmati per il servizio e dell'infrastrutturadisponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia acommutazione di circuito, le informazioni dovrebbero includere il livello diaffidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione delchiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito,tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogniparametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE(direttiva servizio universale).

(24) Riguardo alleapparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificarele eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi, come il bloccodella carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietatedalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso dicessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi glieventuali costi addebitati         agli    utenti che    intendono   conservarel'apparecchiatura.

(25) Senza imporreal fornitore di servizi l'obbligo di intervenire al di là di quanto previstodal diritto comunitario, il contratto con il consumatore dovrebbe anchespecificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare incaso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità.

(26) Allo scopo diaffrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguardal'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare laprotezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competentidovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto deifornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione ditali servizi. Potrebbero esservi incluse informazioni di interesse pubblicoconcernenti le violazioni del diritto d'autore, altri usi illegali e ladiffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro irischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alladivulgazione di informazioni personali in alcuni casi, e i rischi alla vitaprivata e ai dati personali, nonché la disponibilità di software configurabilidi facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o dellepersone vulnerabili. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite laprocedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva2002/22/CE (direttiva servizio universale). Tali informazioni di pubblicointeresse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario edovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmentecomprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delleautorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazionedovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere taliinformazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneodalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri,le informazioni in questione dovrebbero figurare

anche nei contratti. La diffusione ditali informazioni non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per leimprese. Gli Stati membri dovrebbero esigere che detta diffusione abbia luogocon i mezzi utilizzati dalle imprese per comunicare con gli abbonati nel quadrodella loro ordinaria attività.

(27) Il diritto,per gli abbonati, di recedere da un contratto senza penalità, fa riferimentoalle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori direti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(28) Gli utentifinali dovrebbero poter decidere quali contenuti vogliono inviare e ricevere equali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tali fini,ferma restando la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle retie dei servizi. Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un'ampia scelta dicontenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazionedovrebbero promuovere la capacità degli utenti di accedere e distribuire leinformazioni e di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta, comestabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tenutoconto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatorie le imprese, gli utenti dovrebbero in ogni caso essere pienamente informati diqualsiasi condizione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete che limital'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazionidovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto,applicazione o servizio interessati, le singole applicazioni o servizi, oentrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di limitazione, talilimitazioni possono richiedere il consenso dell'interessato a norma delladirettiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche).

(29) La direttiva2002/22/CE (direttiva servizio universale) non impone né vieta che i fornitoriimpongano, conformemente al diritto nazionale, condizioni che limitanol'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo da parte degliutenti ma prevede un obbligo di fornire informazioni relative a dettecondizioni. Gli Stati membri che intendono attuare misure sull'accesso aiservizi e alle applicazioni e/o sul loro utilizzo da parte degli utenti devonorispettare i diritti fondamentali dei cittadini, anche in relazione alla vitaprivata e al giusto processo. Dette misure dovrebbero tenere pienamente contodegli obiettivi politici definiti a livello comunitario, quali la promozionedello sviluppo di una società dell'informazione comunitaria.

(30) La direttiva2002/22/CE (direttiva servizio universale) non richiede che i fornitoricontrollino le informazioni trasmesse sulle loro reti o intentino azioni legalinei confronti dei loro clienti a causa di tali informazioni, né rende ifornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventualiazioni sanzionatorie o penali è disciplinata dal diritto nazionale, nelrispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, compreso il diritto ad ungiusto processo.

(31) In mancanzadi norme applicabili di diritto comunitario, i contenuti, le applicazioni e iservizi sono ritenuti legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanzialee procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizidi comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se icontenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttivaquadro e le direttive particolari lasciano impregiudicata la direttiva2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativaa taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, inparticolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sulcommercio elettronico) (11) la quale, tra l'altro,contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitoriintermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(32)   La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate ecomparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per iconsumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offranoservizi. È opportuno che gli utenti finali e i consumatori di servizi dicomunicazione elettronica siano in grado di confrontare agevolmente i prezzidei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in formafacilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi,le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigeredalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica unamaggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, modelli diconsumo e altre statistiche pertinenti) e di garantire ai terzi il diritto diutilizzare, gratuitamente, le informazioni accessibili al pubblico pubblicateda tali imprese. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltreessere in grado di rendere disponibili guide tariffarie, e in particolare nelcaso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzoragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l'utilizzodi informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, èopportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e iconsumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizioofferto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventualicosti supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poterdisporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per lecategorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima dellaconnessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazionenazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazionetariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazionedovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allostesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitoredi servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE(direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, overichiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblicointeresse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tral'altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.

(33) I clientidovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all'utilizzo che vienefatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e inparticolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro dirittogratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il dispostodella direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e allecomunicazioni elettroniche). I clienti dovrebbero altresì essere informati inmerito ai sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche datidegli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

(34) All'internodi un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti finali possanobeneficiare della qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi,tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubblicherispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità delservizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico su reti. Perrispettare gli obblighi di qualità del servizio, gli operatori possonoimpiegare procedure di misurazione e controllo del traffico su un collegamentoalla rete onde evitare che esso sia utilizzato fino alla saturazione o oltre ilimiti di capienza, con conseguente congestione e calo delle prestazioni. Taliprocedure dovrebbero essere soggette al controllo delle autorità nazionali diregolamentazione, che agiscono conformemente alle disposizioni della direttivaquadro e delle direttive particolari per garantire che esse non limitino laconcorrenza, in particolare affrontando la questione dei comportamentidiscriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, possonoaltresì imporre requisiti minimi di qualità del servizio alle impresefornitrici di reti pubbliche di comunicazioni per garantire che i servizi e leapplicazioni dipendenti dalla rete siano forniti con uno standard minimo diqualità, soggetto alla valutazione della Commissione. Le autorità nazionali diregolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad adottare azioni volte adaffrontare il degrado del servizio, compresi la limitazione o il rallentamentodel servizio, che va a detrimento dei consumatori. Tuttavia, poiché l'adozionedi misure correttive fra loro incoerenti può compromettere il funzionamento delmercato interno, la Commissione dovrebbe analizzare ogni disposizione che leautorità nazionali di regolamentazione intendono emanare ai fini di uneventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario,presentare osservazioni o raccomandazioni per conseguire un'applicazioneuniforme di misure correttive.

(35) In previsionedell'entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di unservizio può essere separata della fornitura della rete, gli Stati membridovrebbero stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilitàdi servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti dicomunicazione pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza incaso di incidente grave alla rete o nei casi di forza maggiore, tenendo contodelle priorità dei diversi tipi di abbonati e delle limitazioni tecniche.

(36) Al fine diassicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e dellascelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utentifinali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportunoe in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tuteladei consumatori che le imprese che forniscono servizi di comunicazioneelettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizionipossono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utentifinali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni,inclusi prezzi e tariffe, offerte agli altri utenti finali, e di applicareprezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari daesse sostenuti. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all'ingrosso traimprese.

(37) I servizi diassistenza tramite operatore coprono un'intera gamma di servizi destinati agliutenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alletrattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e ifornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene perqualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessariocontinuare ad imporre la fornitura di detti servizi. È opportuno pertantoabrogare l'obbligo corrispondente.

(38) I servizi diconsultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti incondizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenzanei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (12). Le misure applicate al mercato all'ingrosso che assicuranol'inserimento dei dati degli utenti finali (sia dei fissi sia dei mobili) nellebanche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati acarattere personale, compreso l'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Èopportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi ai fornitoridi servizi, dando la possibilità agli Stati membri di istituire un meccanismocentralizzato per fornire informazioni aggregate e complete ai fornitori diservizi di elenco, nonché la fornitura dell'accesso alla rete in condizioniragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali dibeneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioniper sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio edi proporre offerte di servizi di elenco a condizioni ragionevoli etrasparenti.

(39) È opportunoche gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenzautilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuarechiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano dinumerazione telefonica nazionale. Gli Stati membri che usano numeri diemergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighianaloghi per quanto riguarda l'accesso a tali numeri di emergenza nazionali. Iservizi di emergenza dovrebbero essere in grado di trattare e rispondere allechiamate al numero «112» almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamateai numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempremaggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza «112», in modo damigliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unioneeuropea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati,quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissionedelle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negliaeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche,nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che ilnumero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta laComunità. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma laCommissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziativeintraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente illivello di informazione del pubblico sull'esistenza del «112». È opportunorafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamantein modo da migliorare la protezione dei cittadini. In particolare, le impresedovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazionirelative all'ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiungetali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Per tener conto deiprogressi tecnologici, inclusi quelli che conducono ad una maggiore accuratezzadelle informazioni relative all'ubicazione del chiamante, la Commissionedovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione pergarantire l'effettivo accesso ai servizi «112» nella Comunità, nell'interessedei cittadini. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativadegli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

(40) Gli Statimembri dovrebbero provvedere affinché sia garantito un accesso affidabile edesatto ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agliutenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette dieffettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano dinumerazione telefonica nazionale, tenendo conto delle specifiche e dei criterinazionali. Le imprese indipendenti dalla rete non possono avere un controllo sullamedesima e non sono pertanto in grado di garantire che le chiamate di emergenzaeffettuate tramite i loro servizi siano instradate con la stessa affidabilità,potendo quindi non essere in grado di garantire la disponibilità del servizioin quanto i problemi legati all'infrastruttura esulano dal loro controllo. Perle imprese indipendenti dalla rete la fornitura delle informazioni relativeall'ubicazione del chiamante può non essere sempre tecnicamente fattibile. Unavolta istituite norme riconosciute a livello internazionale che assicurinol'inoltro e la connessione accurata e affidabile ai servizi di emergenza, ifornitori di servizi indipendenti dalla rete dovrebbero soddisfare anch'essigli obblighi relativi alle informazioni sull'ubicazione del chiamante a unlivello comparabile a quello delle altre imprese.

(41) È opportunoche gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizidi emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agliutenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le personecon disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misurepossibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agliipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altreapparecchiature specifiche.

(42) Lo sviluppodel codice internazionale «3883» (spazio europeo di numerazione telefonica— European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato dainsufficiente conoscenza e prescrizioni procedurali eccessivamente burocratichee, di conseguenza, da scarsa domanda. Per incoraggiare lo sviluppo dell'ETNS,gli Stati membri ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni haassegnato il codice internazionale «3883» dovrebbero, sul modello dell'attuazionedel dominio di alto livello «.ue», demandarne la responsabilità gestionale e lacompetenza per l'assegnazione e la promozione del numero a un'organizzazionedistinta esistente, designata dalla Commissione sulla base di una procedura diselezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Detta organizzazionedovrebbe altresì avere il compito di elaborare proposte di applicazioni diservizio pubblico che usino lo spazio europeo di numerazione telefonica per iservizi europei comuni, quali un numero comune per denunciare il furto delleapparecchiature terminali mobili.

(43) Visti gliaspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e ladisponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membridovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche fare quanto in loropotere per assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minorisia messo effettivamente a disposizione senza indugio sui loro territori con ilnumero telefonico «116000». A tal fine, e ove opportuno, gli Stati membridovrebbero, tra l'altro, organizzare bandi di gara per invitare le partiinteressate a fornire detto servizio.

(44) Le chiamatevocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi diemergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari(SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. GliStati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere lafacoltà di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di altri mezzi di accessoai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quellodelle chiamate vocali.

(45) Conformementealla decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco dinumerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati aservizi armonizzati a valenza sociale (13), la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riservare inumeri nell'arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi avalenza sociale. Le disposizioni a tale riguardo di detta decisione dovrebberoessere riflesse nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) alloscopo di integrarle più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e deiservizi di comunicazioni elettroniche e di facilitarne l'accesso da parte degliutenti finali disabili.

(46) L'esistenzadi un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti inumeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri,nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresii numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. È opportuno inoltre che gliutenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazionetelefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportunonon impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e aiservizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolareper lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuniservizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portataesclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure senon è tecnicamente o economicamente fattibile. Gli utenti dovrebbero essereinformati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeriverdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibiliattraverso i normali prefissi internazionali.

(47) Per trarrepienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che iconsumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nelloro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrareostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizionicontrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporreperiodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori.La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è unelemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e dellaeffettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali dellecomunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmenteattivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorrel'utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. Le autoritànazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale dellaportabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materiadi contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membrihanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatoreavvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientriprincipalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gliStati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre ilpiù possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durantel'operazione di trasferimento, anche con l'imposizione di idonee sanzioni,senza compromettere l'attrattiva di tale operazione per i consumatori.

(48) È possibileapplicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici etelevisivi, nonché per servizi complementari forniti da uno specifico fornitoredi servizi di media. Gli Stati membri dovrebbero giustificare chiaramentel'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale,per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione ditali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi ditrasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti allarealizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportunoriesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione perassicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico el'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi daconseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, iservizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utentifinali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora dellescene e il linguaggio dei segni.

(49) Per superarele lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare inmodo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membriistituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest'ultimo potrebbeassumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendentedall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi,ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti deiconsumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modotrasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazionedelle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che rendapossibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione dicontenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo talemeccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematicadell'utilizzo di Internet.

(50) È opportunoche gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate qualiimprese soggette ad obblighi di servizio universale siano notificati allaCommissione.

(51) La direttiva2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche) armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie adassicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e allariservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore dellecomunicazioni elettroniche, e ad assicurare la libera circolazione di tali datie delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'internodella Comunità. Le misure volte ad assicurare che le apparecchiature terminalisiano costruite in maniera da garantire la protezione dei dati personali edella vita privata, se adottate ai sensi della direttiva 1999/5/CE o delladecisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa allanormalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delletelecomunicazioni (14), dovrebbero rispettare ilprincipio della neutralità tecnologica.

(52) È opportunoseguire da vicino gli sviluppi dell'utilizzo degli indirizzi IP, tenendo contodel lavoro già svolto, tra gli altri, dal gruppo di lavoro per la tutela dellepersone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (15) e sulla base delle pertinenti proposte.

(53) Iltrattamento dei dati relativi al traffico nella misura strettamente necessariaai fini della garanzia della sicurezza delle reti e delle informazioni, ossiala capacità di una rete o di un sistema di informazione di resistere, a un datolivello di fiducia, ad eventi accidentali o azioni illecite o dolose checompromettono la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezzadei dati conservati o trasmessi, e la sicurezza dei relativi servizi offerticon tali reti e sistemi, o accessibili tramite essi, dai fornitori ditecnologie e servizi di sicurezza operanti come responsabili del trattamento,sono soggetti all'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Ciòpotrebbe, ad esempio, includere la prevenzione dell'accesso non autorizzatoalle reti di comunicazioni elettroniche e la distribuzione dolosa del codicenonché l'arresto degli attacchi finalizzati al diniego di servizi e danni alcomputer e ai sistemi di comunicazione elettronica.

(54)   La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi dicomunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolatola concorrenza e la crescita economica e ha prodotto una vasta gamma di servizidestinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche dicomunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela deidati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti,indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinatoservizio.

(55)   In linea con gli obiettivi del quadro normativo per le reti e iservizi di comunicazione elettronica e con i principi di proporzionalità e disussidiarietà nonché ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza neiconfronti sia delle imprese europee sia delle autorità nazionali diregolamentazione, la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privatae alle comunicazioni elettroniche) riguarda le reti e servizi pubblici dicomunicazione elettronica e non si applica ai gruppi chiusi di utenti né allereti aziendali.

(56)   Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuoveapplicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione deidati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano leradiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositividi identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenzeper rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono inseguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Unampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economicie sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercatointerno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. Atal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentalidegli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati acarattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi dicomunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che siapplichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE (direttivarelativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in particolarequelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione esulla riservatezza.

(57)   È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzativeadeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve ledisposizioni della direttiva 95/46/CE, tali misure dovrebbero assicurare che idati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopilegalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché larete e i servizi siano protetti. È opportuno inoltre istituire una politica disicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare levulnerabilità del sistema, e mettere in atto regolarmente misure dimonitoraggio, di prevenzione, di correzione e di attenuazione.

(58)   È opportuno che le autorità nazionali competenti difendano gliinteressi dei cittadini contribuendo, tra l'altro, ad assicurare un elevatolivello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine leautorità nazionali competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari persvolgere i loro compiti, in particolare di dati completi ed affidabili circagli incidenti di sicurezza che hanno danneggiato i dati personali di singoliabbonati. È opportuno che esse controllino le misure adottate e diffondano lemigliori prassi tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico. I fornitori dovrebbero pertanto tenere unadocumentazione delle violazioni di dati personali onde permettere l'ulterioreanalisi e valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

(59)   Il diritto comunitario impone ai responsabili del trattamentodegli obblighi in merito al trattamento dei dati personali, tra cui l'obbligodi attuare le adeguate misure di protezione tecniche ed organizzative contro,ad esempio, la perdita dei dati. Le prescrizioni in materia di comunicazionedelle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativaalla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) forniscono una strutturaper comunicare alle autorità competenti e alle persone interessate i casi incui i dati personali sono stati comunque danneggiati. Dette prescrizioni inmateria di comunicazione si limitano alle violazioni di sicurezza verificatesinel settore delle comunicazioni elettroniche. La comunicazione delle violazionidi sicurezza, tuttavia, rispecchia l'interesse generale dei cittadini ad essereinformati circa le carenze nel settore della sicurezza che possono implicare laperdita o il danneggiamento dei loro dati personali e circa le misureprecauzionali disponibili o consigliabili da adottare per ridurre al minimo leeventuali perdite economiche o i danni sociali che possono derivare da talicarenze. L'interesse degli utenti ad essere informati non si limita ovviamenteal settore delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, l'introduzionea livello comunitario di prescrizioni esplicite e obbligatorie relative allacomunicazione delle violazioni dovrebbe ricevere carattere prioritario. Inattesa di condurre una revisione di tutta la legislazione comunitariapertinente, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo dellaprotezione dei dati, dovrebbe adottare senza indugio le misure adeguate aincoraggiare l'applicazione dei principi racchiusi nelle norme relative allacomunicazione delle violazioni dei dati di cui alla direttiva 2002/58/CE(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),indipendentemente dal settore o dal tipo di dati interessati.

(60)   È opportuno che le autorità nazionali competenti controllino lemisure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(61)   Una violazione di dati personali può, se non è trattata in modoadeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cuil'usurpazione d'identità, all'abbonato o alla persona interessata. Pertanto, ilfornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonappena viene a conoscenza del fatto che si è verificata tale violazione,dovrebbe notificarla all'autorità nazionale competente. È opportuno che gliabbonati o le persone i cui dati e la cui vita privata potrebbero esserepregiudicati da tali violazioni siano informati tempestivamente per permettereloro di adottare le precauzioni necessarie. Si considera che una violazionepregiudica i dati o la vita privata di un abbonato o di una persona quandoimplica, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, il danno fisico,l'umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la fornituradi servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità. È opportunoche la comunicazione includa informazioni sulle misure adottate dal fornitoreper affrontare la violazione così come raccomandazioni per gli abbonati o lepersone coinvolti.

(62)   In sede di attuazione delle misure di recepimento delladirettiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche), le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solointerpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma ancheprovvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto condiritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come ilprincipio di proporzionalità.

(63)   È opportuno prevedere l'adozione di misure tecniche diattuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabilialle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni per conseguire unadeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati acarattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti dicomunicazione elettronica nel mercato interno.

(64)   Al momento della fissazione delle modalità dettagliate relativeal formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni didati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze dellaviolazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero omeno protetti con opportuni accorgimenti tecnici di protezione atti a limitareefficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, èopportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimidelle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusioneprematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di unaviolazione di sicurezza.

(65)   I software che registrano le azioni dell'utente in modosurrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale diun utente a profitto di un terzo («software spia» o «spyware») costituisconouna grave minaccia per la vita privata degli utenti, al pari dei virus. Occorregarantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezionedella sfera privata contro tutti i software spia o virus, scaricatiinconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modosurrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazionedei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebberoincoraggiare la fornitura di informazioni agli utenti finali sulle misureprecauzionali disponibili ed esortarli ad adottare le misure necessarie perproteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

(66)   Possono verificarsi tentativi da parte di terzi di archiviare leinformazioni sull'apparecchiatura di un utente o di ottenere l'accesso ainformazioni già archiviate, per una varietà di scopi che possono esserelegittimi (ad esempio alcuni tipi di marcatori, «cookies») o implicareun'intrusione ingiustificata nella sfera privata (ad esempio software spia ovirus). Conseguentemente è di fondamentale importanza che gli utenti sianoinformati in modo chiaro e completo quando compiono un'attività che potrebbeimplicare l'archiviazione o l'ottenimento dell'accesso di cui sopra. Lemodalità di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto alrifiuto dovrebbero essere il più possibile chiare e comprensibili. Eccezioniall'obbligo di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto alrifiuto dovrebbero essere limitate a quei casi in cui l'archiviazione tecnica ol'accesso siano strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso diun servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente. Ilconsenso dell'utente al trattamento può essere espresso mediante l'uso delleopportune impostazioni di un motore di ricerca o di un'altra applicazione,qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed efficace, conformemente allepertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE. L'esecuzione di dettirequisiti dovrebbe essere resa più efficace tramite i maggiori poteri conferitialle autorità nazionali competenti.

(67)   La protezione garantita agli abbonati contro le intrusioni nellaloro vita privata con comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazionediretta mediante la posta elettronica dovrebbe essere applicabile anche agliSMS, agli MMS e a altri tipi di applicazioni con caratteristiche analoghe.

(68)   I fornitori di servizi di comunicazione elettronica investono inmodo cospicuo nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate(«spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e lerisorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano talicomunicazioni commerciali indesiderate. È opportuno, pertanto, che i fornitoridi servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano lapossibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazionicommerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi gli interessi dei loroclienti quali parte integrante dei propri interessi commerciali legittimi.

(69)   La necessità di garantire un livello adeguato di protezionedella vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattatiattraverso l'uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implicail conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali dacostituire un valido incentivo all'osservanza delle norme. È opportuno che leautorità nazionali competenti e, se del caso, altri organismi nazionali, sianodotati delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare in modoefficace sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano lafacoltà di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero averebisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.

(70) L'attuazionee l'esecuzione delle disposizioni della presente direttiva richiedono spesso lacooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione di due o più Statimembri, ad esempio nella lotta contro spam e software spia transfrontalieri. Alfine di assicurare una buona e rapida cooperazione in tali casi, le autoritànazionali competenti, soggette alla valutazione della Commissione, dovrebberodefinire procedure relative ad esempio alla quantità e al formato delleinformazioni scambiate tra autorità o alle scadenze. Tali procedureconsentiranno anche di armonizzare gli obblighi che ne risulteranno per glioperatori del mercato, contribuendo alla creazione di condizioni di paritànella Comunità.

(71) È opportunorafforzare la cooperazione e l'esecuzione transfrontaliere conformemente aimeccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissatonel regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per latutela dei consumatori) (16), mediante una modifica a dettoregolamento.

(72) Le misurenecessarie per l'attuazione delle direttive 2002/22/CE (direttiva serviziouniversale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e allecomunicazioni elettroniche) dovrebbero essere adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'eserciziodelle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

(73) Inparticolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure diattuazione sull'accesso effettivo ai servizi «112», nonché di adattare gliallegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda delmercato. Essa dovrebbe altresì avere il potere di adottare misure di attuazionein merito alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni e allasicurezza del trattamento. Tali misure di portata generale e intese amodificare elementi non essenziali delle direttive 2002/22/CE (direttivaservizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e allecomunicazioni elettroniche), completandole con nuovi elementi non essenziali,devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllodi cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerato che losvolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normaliscadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempoutile delle misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempoutile di tali misure.

(74)   Nell'approvare le misure di attuazione relative alla sicurezzadel trattamento, la Commissione dovrebbe consultare tutte le autorità e leorganizzazioni europee pertinenti [l'Agenzia europea per la sicurezza dellereti e dell'informazione (ENISA), il Garante europeo della protezione dei datie il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamentodei dati personali costituito a norma dell'articolo 29 della direttiva95/46/CE] e tutte le altre parti interessate, in particolare al fine di avereinformazioni sulle migliori soluzioni disponibili a livello tecnico edeconomico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE (direttivarelativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(75)   Le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazionielettroniche) dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(76)   Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale«Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sonoincoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dellaComunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra ledirettive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttivarelativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e i provvedimentidi recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2002/22/CE(direttiva servizio universale)

La direttiva 2002/22/CE (direttivaservizio universale) è così modificata:

1)      l'articolo1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.      Lapresente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazioneelettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE(direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilitàin tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblicoattraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta,nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sonoadeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltredisposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali,comprese quelle volte a facilitare l'accesso per gli utenti finali disabili.

2.      Lapresente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondentiobblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioneelettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di unservizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, lapresente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specificacui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto contodelle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. Lapresente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura dialcuni servizi obbligatori.

3.      Lapresente direttiva, pur non prescrivendo né vietando condizioni, imposte daifornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e diservizi della società dell'informazione, atte a limitare l'accesso e/ol'utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali, oveconsentito dalla legislazione nazionale e in conformità del dirittocomunitario, prevede tuttavia un obbligo di fornire informazioni in ordine atali condizioni. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizie applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utentifinali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche,anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definitiall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali.

4.      Ledisposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finalisi applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela deiconsumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le normenazionali conformi al diritto comunitario.»;

2)      l'articolo2 è così modificato:

a)      lalettera b) è soppressa; b)     le lettere c) e d) sonosostituite dalle seguenti:

«c)    "serviziotelefonico accessibile al pubblico": un servizio reso accessibile al pubblicoche consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamatenazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano inun piano di numerazione nazionale o internazionale;

d)      "numerogeografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionalenel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare lechiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP);»

c)      lalettera e) è soppressa; d)     la lettera f) è sostituitadalla seguente:

«f)     "numeronon geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonicanazionale che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri ditelefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi"premium rata".»;

3)      l'articolo4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fornitura dell'accesso da unapostazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1.      GliStati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessionein postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quantomeno da un'impresa.

2.      Laconnessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimilee dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace aInternet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranzadegli abbonati e della fattibilità tecnologica.

3.      GliStati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornituradi un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione direte di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamatenazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»;

4)      all'articolo5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Gli elenchi dicui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela dellavita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativaalla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*), tutti gli abbonati ai servizitelefonici accessibili al pubblico.

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

5) all'articolo 6, il titolo e ilparagrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Telefoni pubblici a pagamento ealtri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale

1.      GliStati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazionepossano imporre obblighi alle imprese al fine di garantire che siano messi adisposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblicoalla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utentifinali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altripunti di accesso, accessibilità per gli utenti finali disabili e qualità delservizio.»;

6)      l'articolo7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure destinate agli utenti finalidisabili

1.      Ameno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l'effettoequivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantirel'accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 4,paragrafo 3, e all'articolo 5 destinati agli utenti finali disabili sia dilivello

equivalente a quello di cuibeneficiano gli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare leautorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e irequisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili,comprese la loro portata e forma concreta.

2.      GliStati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanzenazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare dellagamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior partedegli utenti finali.

3. e 2, gli Stati membri favorisconola conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo ildisposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttivaquadro).»;

7)      all'articolo8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.    Qualora intendacedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una partesignificativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a unaproprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 1 informapreventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione perpermetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornituradell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici aisensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre,modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 6,paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»;

8)      all'articolo9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.    Le autoritànazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffeal dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggettiagli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designateoppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresaper la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumoe al reddito nazionali.

2.      GliStati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivereche le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffariediverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolareper garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze socialiparticolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 4,paragrafo 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3, eagli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e fornitidalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale eforniti dalle imprese designate.»;

Nell'adottare le misure di cui aiprecedenti paragrafi 1

9)      all'articolo11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Le autoritànazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per leimprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare taliobiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del pareredei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabiliteall'articolo 33.»;

10) l'intestazione del capo III èsostituita dalla seguente:

«CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESECHE DETENGONO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SU MERCATI AL DETTAGLIOSPECIFICI»;

11) l'articolo 16 è soppresso; 12)l'articolo 17 è così modificato:

a)      ilparagrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Gli Statimembri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano inecessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese chedetengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio aisensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:

a)      inesito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 delladirettiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale diregolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificatoconformemente all'articolo 15 di detta direttiva non è effettivamenteconcorrenziale; e

b)      giunganoalla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 delladirettiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degliobiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttivaquadro).»;

b)      ilparagrafo 3 è soppresso; 13) gli articoli 18 e 19 sono soppressi; 14) gliarticoli da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Contratti

1.      GliStati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che nefacciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessionea una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronicaaccessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una opiù imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indicaalmeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

a)      ladenominazione e l'indirizzo dell'impresa;

b)      iservizi forniti, tra cui in particolare:

—     seviene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazionisulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni allafornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26,

—     informazionisu eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizie applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformitàdel diritto comunitario,

—     ilivelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la datadell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità delservizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione,

—     informazionisulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare iltraffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e ilsuperamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventualiripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure,

—     itipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza allaclientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi,

—     eventualirestrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminalifornite;

c)      qualoraesista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di farincludere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

d)      ildettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le qualipossono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffeapplicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e adeventuali differenze di costo ad esse legate;

e)      ladurata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi edel contratto, compresi:

—     ogniutilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,

—     eventualicosti legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,

—     eventualicommissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi darecuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;

f)       ledisposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non siaraggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g)      imezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione dellecontroversie ai sensi dell'articolo 34;

h)      itipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minaccealla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltrerichiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornitaa tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti eservizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusionedi contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezzapersonale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo4, e relativi al servizio fornito.

2.      GliStati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recederedal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche dellecondizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizidi comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguatopreavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo,sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se nonaccettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autoritànazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delleinformazioni

1.      GliStati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazionepossano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioneelettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica dipubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate inmerito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazionedi contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia diaccesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori,conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in formachiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali diregolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla formain cui tali informazioni devono essere pubblicate.

2.      Leautorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioniche consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente ilcosto di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive otecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titologratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché leautorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibilitali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno ildiritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle impreseche forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili alpubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecnicheanaloghe.

3.      GliStati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazionepossano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioneelettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblicodi, tra l'altro:

a)      fornireagli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero oservizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie diservizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che taliinformazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero dachiamare;

b)      informaregli abbonati di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alleinformazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio alquale si sono abbonati;

c)      informaregli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso e/ol'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazionenazionale in conformità del diritto comunitario;

d)      fornireinformazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare estrutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazionee il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventualiripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;

e)      informaregli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro datipersonali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformitàdell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vitaprivata e alle comunicazioni elettroniche); nonché

f)       comunicareregolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti eservizi destinati a loro.

Qualora lo giudichino opportuno, leautorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo,promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

4.      GliStati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agliattuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalleimprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, detteinformazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzatae riguardano fra l'altro:

a)      gliutilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivitàillegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli chepossono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano inquesta categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e leinformazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

b)      imezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vitaprivata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazioneelettronica.

Articolo 22

Qualità di servizio

1.      GliStati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione,dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alleimprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibilial pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili,adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misureadottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale diregolamentazione prima della pubblicazione.

2.      Leautorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, iparametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma ele modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione dellaqualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finalidisabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facileconsultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, ledefinizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.

3.      Perimpedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento deltraffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali diregolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima delservizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

Le autorità nazionali diregolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto allafissazione di siffatte prescrizioni, una sintesi delle ragioni alla basedell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazionisono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei dellecomunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, laCommissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo,in particolare allo scopo di garantire che le prescrizioni in oggetto nonincidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autoritànazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione leosservazioni o raccomandazioni della Commissione nel deliberare sulleprescrizioni in oggetto.

Articolo 23

Disponibilità di servizi

Gli Stati membri adottano le misurenecessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizitelefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazionepubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. GliStati membri garantiscono che le imprese

fornitrici di servizi telefoniciaccessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantirel'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.»;

15) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 23 bis

Garanzia di accesso e di sceltaequivalenti per gli utenti finali disabili

1.      GliStati membri consentono alle autorità nazionali pertinenti di specificare, oveopportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchégli utenti finali disabili:

a)      possanoavere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quellodella maggior parte degli utenti finali; e

b)      beneficiaredella gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degliutenti finali.

2. Per essere in grado di adottare edattuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membriincoraggiano la          disponibilitàdi apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalitànecessarie.»;

16) l'articolo 25 è così modificato:a)       il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi di consultazione deglielenchi telefonici»;

b)      ilparagrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Gli Statimembri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili alpubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili alpubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni cheli riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o diservizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

c)      iparagrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.    Gli Statimembri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un serviziotelefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazioneelenchi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi econdizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per lafornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizionidell'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Detti obblighie condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.

4.      GliStati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa cheimpedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente aiservizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamatavocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a normadell'articolo 28.

5.      Iparagrafi da 1a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazionecomunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e,in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttivarelativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

17) gli articoli 26 e 27 sonosostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Servizi di emergenza e numero diemergenza unico europeo

1.      GliStati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui alparagrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possanochiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenzaunico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagliStati membri.

2.      GliStati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, iservizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito unaccesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono unservizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamatenazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazionenazionale.

3.      GliStati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unicoeuropeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consonoalla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevonorisposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate allechiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano adessere utilizzati.

4.      GliStati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali disabili aiservizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Perassicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi diemergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misureadottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specificheeuropee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE(direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottareulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presentearticolo.

5.      GliStati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente adisposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza leinformazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamataraggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero diemergenza unico europeo "112". Gli Stati

membri possono estendere tale obbligoalle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazionecompetenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delleinformazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6.      GliStati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati inmerito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", inparticolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone cheviaggiano da uno Stato membro all'altro.

7.      Ondeassicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri, laCommissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche diattuazione. L'adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide inalcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusivacompetenza degli Stati membri.

Tali misure, intese a modificareelementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottatesecondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37,paragrafo 2.

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1.      GliStati membri provvedono affinché il prefisso "00" sia il prefissointernazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigoredisposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localitàcontigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gliutenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di talidisposizioni.

2.      Lagestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), tra cuil'assegnazione del numero e le relative attività di promozione, sono diesclusiva competenza di un soggetto giuridico stabilito nella Comunità edesignato dalla Commissione. Quest'ultima adotta le necessarie misure diattuazione.

3.      GliStati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizitelefonici accessibili al pubblico, consentendo le chiamate internazionali,gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso l'ETNS applicando tariffeanaloghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.»;

18) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati aservizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotlinedestinate ai minori scomparsi

1.      GliStati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che iniziacon il "116" identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (*). Essi incoraggiano la prestazionenel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2.      GliStati membri provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere unaccesso più ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione cheinizia con il "116". Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utentidisabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sulrispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 17della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.      GliStati membri provvedono affinché i cittadini vengano opportunamente informaticirca l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arcodi numerazione "116", in particolare mediante iniziative specificatamentedestinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4.      GliStati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numerinell'arco di numerazione "116" adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, siadoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio che operi unahotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibilesul numero 116000.

5.      Ondeassicurare l'effettiva attuazione negli Stati membri dell'arco di numerazione"116", e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi(116000), tra cui l'accesso per gli utenti finali disabili quando si recano inun altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BEREC, puòadottare misure tecniche di attuazione. L'adozione di queste ultime, tuttavia,non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione di tali servizi, cheresta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Tali misure, intese a modificareelementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottatesecondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37,paragrafo 2.

(*) GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»;

19) l'articolo 28 è sostituito dalseguente:

«Articolo 28

Accesso a numeri e servizi

1.      GliStati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamentefattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragionicommerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinatezone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misurenecessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a)      accederee utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all'interno dellaComunità; nonché

b)      accederea tutti i numeri forniti nella Comunità, a prescindere dalla tecnologia e daidispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali dinumerazione, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali(UIFN).

2.      GliStati membri provvedono affinché le autorità pertinenti possano imporre alleimprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso anumeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati afrodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi dicomunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione oda altri servizi.»;

20) l'articolo 29 è così modificato:a)       il paragrafo 1 è sostituito dalseguente:

«1.    Fatto salvol'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autoritànazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che fornisconoservizi telefonici accessibili al pubblico e/o accesso a reti di comunicazionepubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali, tutte o parte delleprestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibilesul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o partedelle prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte A.»;

b)      ilparagrafo 3 è soppresso; 21) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Agevolare il cambiamento di fornitore

1.      GliStati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti alpiano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservinoil proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice delservizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

2.      Leautorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione traoperatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero siaorientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degliabbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizida parte degli abbonati.

3.      Leautorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio perla portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come adesempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4.      Iltrasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nelpiù breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso unaccordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengonol'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.

Fatto salvo il primo comma, leautorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globaledella portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali inmateria di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurareall'abbonato la continuità del servizio. In ogni caso, l'interruzione delservizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giornolavorativo. Le autorità nazionali competenti prendono anche in considerazione,se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte leoperazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altrooperatore contro la loro volontà.

Gli Stati membri provvedono affinchésiano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcirei clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso ditrasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

5.      GliStati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e impreseche forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primoperiodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedonoaltresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivereun contratto della durata massima di dodici mesi.

6.      Fattasalva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedonoaffinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscanoda disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»;

22) all'articolo 31, il paragrafo 1 èsostituito dal seguente:

«1.    Gli Statimembri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specificicanali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizidi accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finalidisabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti dicomunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusionetelevisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utentifinali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di taliservizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessaria soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaroda ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono ariesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal 25maggio 2011, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato taleriesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono ariesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.»;

23) l'articolo 33 è così modificato:

a)      ilparagrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    Gli Statimembri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali diregolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi,in particolare, i consumatori disabili), dei fabbricanti e delle imprese cheforniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioniattinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia diservizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolarequando hanno un impatto significativo sul mercato.

In particolare, gli Stati membriprovvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano unmeccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito delle loro decisionisulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e deiconsumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili alpubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nellecomunicazioni elettroniche.»;

b)      èaggiunto il paragrafo seguente:

«3.    Fatte salve ledisposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate allapromozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali adesempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, leautorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possonopromuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi dicomunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenutilegittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere ilcoordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a normadell'articolo 21, paragrafo 4, e dell'articolo 20, paragrafo 1.»;

24) all'articolo 34, il paragrafo 1 èsostituito dal seguente:

«1.    Gli Statimembri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, nondiscriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversieirrisolte tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi dicomunicazione elettronica, derivanti dalla presente direttiva e relative allecondizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti lafornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché taliprocedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, neicasi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo.Tali procedure permettono una composizione imparziale delle controversie e nonprivano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafoalle controversie che coinvolgono altri utenti finali.»;

25) l'articolo 35 è sostituito dalseguente:

«Articolo 35

Adeguamento degli allegati

Le misure intese a modificareelementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gliallegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all'andamento della domandadel mercato, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura diregolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.»;

26) all'articolo 36, il paragrafo 2 èsostituito dal seguente:

«2.    Le autoritànazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di serviziouniversale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi diservizio universale. Qualsiasi modifica avente un'incidenza su tali obblighi osulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicatasenza indugio alla Commissione.»;

27) l'articolo 37 è sostituito dalseguente:

«Articolo 37

Procedura di comitato

1.      LaCommissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a normadell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.      Nei casiin cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis,paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo contodelle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

28) gli allegati I, II, III sonosostituiti dal testo che compare nell'allegato I della presente direttiva el'allegato VI è sostituito dal testo che compare nell'allegato II dellapresente direttiva;

29) l'allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/58/CE(Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

La direttiva 2002/58/CE (Direttivarelativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è cosìmodificata:

1)      all'articolo1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.    La presentedirettiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie perassicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza,con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazionielettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delleapparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno dellaComunità.»;

2)      l'articolo2 è così modificato: a)      la lettera c) èsostituita dalla seguente:

«c) "dati relativi all'ubicazione":ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio dicomunicazione elettronica che indichi la posizione geograficadell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico»;

b)      lalettera e) è soppressa; c)     è aggiunta la seguentelettera:

«h) "violazione dei dati personali":violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito ladistruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata ol'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nelcontesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile alpubblico nella Comunità.»;

3)      l'articolo3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Servizi interessati

La presente direttiva si applica altrattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazionepubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche chesupportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»;

4)      l'articolo4 è così modificato: a)      il titolo è sostituitodal seguente:

«Sicurezza del trattamento»;

b)      èinserito il seguente paragrafo:

«1 bis         Fattasalva la direttiva 95/46/CE, le misure di cui al paragrafo 1 quanto meno:

— garantiscono che i datipersonali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per finilegalmente autorizzati,

—     tutelanoi dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione accidentale oillecita, da perdita o alterazione accidentale e da archiviazione, trattamento,accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, e

— garantiscono l'attuazione diuna politica di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali.

Le autorità nazionali competenti sonolegittimate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi dicomunicazione elettronica accessibili al pubblico e a emanare raccomandazionisulle migliori prassi in materia di sicurezza che tali misure dovrebberoconseguire.»;

c)      sonoaggiunti i seguenti paragrafi:

«3.    In caso diviolazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazioneelettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi dettaviolazione all'autorità nazionale competente.

Quando la violazione di datipersonali rischia di pregiudicare i dati personali o la vita privata di unabbonato o di altra persona, il fornitore comunica l'avvenuta violazione ancheall'abbonato o ad altra persona interessata.

Non è richiesta la notifica di unaviolazione dei dati personali a un abbonato o a una persona interessata se ilfornitore ha dimostrato in modo convincente all'autorità competente di averutilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misureerano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza.Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili achiunque non sia autorizzato ad accedervi.

Fatto salvo l'obbligo per i fornitoridi informare gli abbonati e altri interessati, se il fornitore di servizi nonha provveduto a notificare all'abbonato o all'interessato la violazione deidati personali, l'autorità nazionale competente, considerate le presumibiliripercussioni negative della violazione, può obbligare il fornitore inquestione a farlo.

La comunicazione all'abbonato o adaltra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione didati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggioriinformazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effettipregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazioneall'autorità nazionale competente descrive, inoltre, le conseguenze dellaviolazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore perporvi rimedio.

4.      Fattesalve eventuali misure tecniche di attuazione adottate a norma del paragrafo 5,le autorità nazionali competenti possono emanare orientamenti e, ovenecessario, stabilire istruzioni relative alle circostanze in cui il fornitoreha l'obbligo di comunicare le violazioni di

dati personali, al formatoapplicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità dieffettuazione. Esse possono altresì verificare se i fornitori hanno adempiutoai loro obblighi di comunicazione a norma del presente paragrafo e irroganosanzioni appropriate in caso di omissione.

I fornitori tengono un inventariodelle violazioni dei dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sonoverificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio,in misura sufficiente per consentire alle autorità nazionali competenti diverificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3.Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

5.      Perassicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4,dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti edell'informazione (ENISA), il gruppo di lavoro per la tutela delle persone conriguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 delladirettiva 95/46/CE e il Garante europeo della protezione dei dati, laCommissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti lecircostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materiadi informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo. Nell'adottare talimisure, la Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolareal fine di ottenere informazioni sulle migliori soluzioni tecniche edeconomiche disponibili ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Tali misure, intese a modificareelementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottatesecondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14bis, paragrafo 2.»;

5)      all'articolo5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Gli Statimembri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso ainformazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o diun utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente inquestione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere statoinformato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tral'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazionetecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di unacomunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misurastrettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazioneesplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.»;

6)      all'articolo6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.    Ai fini dellacommercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornituradi servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento idati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la

18.12.2009 IT      Gazzettaufficiale dell'Unione europea     L 337/31

durata necessaria per siffattiservizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui idati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gliabbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamentodei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.»;

7)      l'articolo13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1.      L'usodi sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di unoperatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della postaelettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto neiconfronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente illoro consenso.

2.      Fattosalvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoiclienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto dellavendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, lamedesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettronichea scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, acondizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilitàdi opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinateelettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ognimessaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3.      GliStati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioniindesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi daquelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degliabbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono ildesiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste duepossibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto cheentrambe le possibilità devono essere gratuite per l'abbonato o l'utente.

4.      Inogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopidi commercializzazione diretta, camuffando o celando l'identità del mittente daparte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6della direttiva 2000/31/CE, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatariopossa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni o ancoraesortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo.

5.      Iparagrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Statimembri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e dellanormativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimidegli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioniindesiderate.

6.      Fattisalvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, anorma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ognipersona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguitodelle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presentearticolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di taliviolazioni, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronicache intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali, abbia il dirittodi promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni. Gli Stati membripossono inoltre stabilire regole specifiche relative alle sanzioni applicabiliai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che con la loro negligenzacontribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensidel presente articolo.»;

8)      èinserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1.      LaCommissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a normadell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.      Neicasi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendoconto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.      Neicasi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE,tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

9)      all'articolo15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 ter.         Ifornitori istituiscono procedure interne per rispondere alle richieste diaccesso ai dati personali degli utenti sulla base delle disposizioni nazionaliadottate a norma del paragrafo 1. Su richiesta, forniscono alla competenteautorità nazionale informazioni su dette procedure, sul numero di richiestericevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta.»;

10) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Attuazione e controllodell'attuazione

1.      GliStati membri determinano le sanzioni, incluse, se del caso, sanzioni penali, dairrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione dellapresente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive epossono essere applicate per coprire la durata della violazione, anche se atale violazione è stato successivamente posto rimedio. Gli Stati membrinotificano tali disposizioni alla Commissione entro il 25 maggio 2011, ecomunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a questedisposizioni.

2.      Fattisalvi i rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili, gli Stati membriprovvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altriorganismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delleviolazioni di cui al paragrafo 1.

3.      GliStati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se delcaso, altri organismi nazionali, dispongano delle risorse e delle competenzenecessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cuipossano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionaliadottate conformemente alla presente direttiva.

4.      Lecompetenti autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure voltead assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazionedelle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e percreare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussidi dati transfrontalieri.

Le autorità nazionali diregolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispettoall'adozione di tali misure, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento,delle misure previste e dell'impostazione proposta. Dopo aver esaminato leinformazioni in oggetto e previa consultazione dell'ENISA e del gruppo dilavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei datipersonali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, la Commissionepuò esprimere osservazioni e formulare raccomandazioni al riguardo, inparticolare allo scopo di garantire che le misure in parola non incidanonegativamente sul funzionamento del mercato interno. Nel decidere sulle misure,le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazionele osservazioni o le raccomandazioni della Commissione.»

Articolo 3

Modifica al regolamento (CE) n.2006/2004

Nell'allegato del regolamento (CE) n.2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) èaggiunto il seguente punto:

«17. Direttiva 2002/58/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento deidati personali e

sulla tutela della vita privata nelsettore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privatae alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag.37).»

Articolo 4

Recepimento

1. 2011, le disposizioni legislative,regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presentedirettiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di talidisposizioni.

Quando gli Stati membri adottano talidisposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sonocorredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Lemodalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.      GliStati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenzialidi diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presentedirettiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigoreil giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinataridella presente direttiva. Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Gli Stati membri adottano epubblicano entro il 25 maggio

Per il Parlamento europeo Ilpresidente J. BUZEK

Per il Consiglio La presidente Å. TORSTENSSON

 

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEISERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29(PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DIFORNITORE)

Parte A:      Prestazionie servizi citati all'articolo 10

a)      Fatturazionedettagliata

Fatti salvi gli obblighi dellalegislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gliStati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazionepossano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le impresedevono presentare gratuitamente agli abbonati per consentire a questi:

i)       diverificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazionepubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibilial pubblico; e nonché

ii)      disorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le speseche ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllosulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possonoottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello didettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite perl'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicatenella fattura dettagliata dell'abbonato.

b)      Sbarramentoselettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò siatecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie allaquale l'abbonato, previa richiesta all'impresa designata che fornisce i servizitelefonici, può impedire che vengano effettuate chiamate di tipo definito overso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altritipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c)      Sistemidi pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinchéle autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle impresedesignate di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato perl'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefoniciaccessibili al pubblico.

d)      Pagamentorateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinchéle autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle impresedesignate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo ilpagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

e)      Mancatopagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzanol'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagateemesse dalle imprese. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi diproporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato siainformato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o dellacessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi difrode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e perquanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto soloil servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamentodelle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Primadella totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzareun periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente iservizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al«112»).

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gliabbonati possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffealternative più economiche, se disponibili.

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale leimprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità nazionalidi regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefoniciaccessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione aiconsumatori di consumi anomali o eccessivi.

Parte B:      Prestazionidi cui all'articolo 29

a) Composizione mediante tastiera oDTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete di comunicazione pubblica e/odi servizi telefonici accessibili al pubblico consente l'uso di apparecchi atonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto apunto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Statimembri.

b) Identificazione della lineachiamante

Prima di instaurare la comunicazionela parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avvieneconformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e dellavita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativaalla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nella misura in cui sia tecnicamentefattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offertadelle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizionemediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Parte C:      Attuazionedelle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 30

La prescrizione in base alla qualetutti gli abbonati con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazionenazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o ipropri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio siapplica:

a)      nelcaso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b)      nelcaso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica allaportabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa ereti mobili.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMADELL'ARTICOLO 21

(TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLEINFORMAZIONI)

Le autorità nazionali diregolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencatenel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autoritànazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano esserepubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o diservizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece esserepubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale daassicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

1.      Nomee indirizzo dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sedecentrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o diservizi telefonici accessibili al pubblico.

2.      Descrizionedei servizi offerti 2.1.   Portata dei servizi offerti

2.2.   Le tariffe generali,con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (adesempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), einformazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate acategorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché suicosti relativi alle apparecchiature terminali.

2.3. Disposizioni in materia diindennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formuledi indennizzo/rimborso.

2.4.   Servizi dimanutenzione offerti

2.5.   Condizionicontrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima delcontratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi direttilegati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

3.      Dispositividi risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle impresemedesime.

4.      Informazioniin merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, leprestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

 

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITà DEL SERVIZIO

parametri relativi alla qualità delservizio, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 11 e 22

 

Per le imprese che forniscono accessoa una rete di comunicazione pubblica

PARAMETRO

(Nota 1)

Tempo di fornituradel

collegamentoiniziale

Tasso di guasti perlinea

 

Tempo diriparazione dei guasti

 

 

DEFINIZIONE

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

 

METODO DI MISURA

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

Per le imprese che forniscono accessoa un servizio telefonico accessibile al pubblico

Tempo distabilimento di una connessione

(Nota 2)

Tempi di rispostadei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

Percentuale diapparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonicipubblici a pagamento in servizio

Reclami relativiall'esattezza delle fatture

Percentuale dichiamate non riuscite (Nota 2)

 

 

ETSI EG 202 057

 

 

ETSI EG 202 057

 

 

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

 

ETSI EG 202 057

 

 

ETSI EG 202 057

 

 

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

 

ETSI EG 202 057

La versione deldocumento ETSI EG 202 0571 è la 1.3.1 (luglio 2008).

 

Nota 1

I parametri devono permettere dianalizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire ad un livello noninferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units forStatistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita daEurostat].

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere dinon esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazionirelative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questidue settori sono soddisfacenti.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

INTEROPERABILITà DELLEAPPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO

(ARTICOLO 24)

1. Algoritmo comune di scomposizionee ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature deiconsumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali dellatelevisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o viasatellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C oDVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modonella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale,consentono:

—     diricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comuneeuropeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo(attualmente l'ETSI),

—     divisualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso dilocazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni delcontratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchitelevisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici aschermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita oin locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfacciaaperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempiocome indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevolecollegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari ericevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali aschermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita oin locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfacciaaperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme aduna specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB,che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado ditrasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse leinformazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.»

 

NOTE                                      

(1) GU C 224del 30.8.2008, pag. 50.

(2) GU C 257del 9.10.2008, pag. 51.

(3) GU C 181del 18.7.2008, pag. 1.

(4) Parere delParlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzettaufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (GU C 103 E del5.5.2009, pag. 40). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 edecisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(5) GU L 108del 24.4.2002, pag. 7.

(6) GU L 108del 24.4.2002, pag. 21.

(7) GU L 108del 24.4.2002, pag. 33.

(8) GU L 108del 24.4.2002, pag. 51.

(9) GU L 201del 31.7.2002, pag. 37.

(10) GU L 91 del7.4.1999, pag. 10.

(11) GU L 178del 17.7.2000, pag. 1.

(12) GU L 249del 17.9.2002, pag. 21.

(13) GU L 49 del17.2.2007, pag. 30.

(14) GU L 36 del7.2.1987, pag. 31.

(15) GU L 281del 23.11.1995, pag. 31.

(16) GU L 364del 9.12.2004, pag. 1.

(17) GU L 184del 17.7.1999, pag. 23.

(18) GU C 321del 31.12.2003, pag. 1.