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LA TRASPARENZA SUGLI STIPENDI DI PARLAMENTARI, MAGISTRATI E DIRIGENTI PUBBLICI E' COMPATIBILE CON LA NORMATIVA SULLA PRIVACY

I livelli stipendiali e le situazioni patrimoniali di parlamentari, consiglieri di enti locali, magistrati e dirigenti ai vertici amministrativi possono essere resi pubblici e accessibili ai cittadini in base alla legge. In particolare, la legge che prevede che la Presidenza del consiglio tratti i dati personali relativi ai beni dei soggetti indicati dalla legge e li pubblichi in un bollettino consultabile da qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali (legge n.441/1982) è compatibile con la normativa sulla riservatezza dei dati. La previsione è stata, poi, estesa dalla legge Bassanini (n.127/1997) anche ai magistrati.

Lo ha ribadito l'Autorità Garante nell’ambito di un parere espresso al Ministero degli Affari Esteri, che dovrà curare la posizione italiana rispetto ad una pronuncia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a rendere sulla compatibilità di una analoga norma dell’ordinamento austriaco alla direttiva n. 95/46/CE. La normativa austriaca, che si fonda su una disposizione di livello costituzionale, impone agli enti pubblici e alle imprese che perseguono un pubblico interesse di comunicare ad un organo di controllo i compensi corrisposti ai propri dipendenti, se superiori ad una certa soglia. L’organo di controllo austriaco ha poi il compito di predisporre una relazione, contenente un elenco nominativo dei suddetti dipendenti e dei loro compensi e trasmetterla, a fini di trasparenza, al Consiglio nazionale, al Parlamento e ai Parlamenti regionali.

Nel suo parere l'Autorità ha innanzitutto sottolineato come la direttiva n. 95/46, oltre al consenso dell’interessato, pone anche altri presupposti a fondamento legittimante del trattamento dei dati, fra i quali l’adempimento ad un obbligo di legge o l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza riguardo alle finalità per le quali essi sono trattati. Dopo aver comparato le disposizioni delle due nazioni, l’Autorità dunque ha evidenziato come la norma austriaca preveda forme di pubblicità analoghe a quelle individuate dalla legge n. 441/1982, relativamente alla situazione patrimoniale dei titolari di alcune cariche elettive o direttive, estesa con la legge Bassanini n.127/1997 anche ai dirigenti pubblici e alla magistratura ordinaria, amministrativa contabile e militare.

Alla luce di tali presupposti l'Autorità ha riaffermato la compatibilità, più volte espressa, di tale disciplina con la normativa in materia di tutela della riservatezza. Uniche perplessità sollevate a suo tempo sono state quelle sul trattamento dei dati sensibili, successivamente risolte dal decreto legislativo n. 135/1999 che ha individuato tra le attività di rilevante interesse pubblico, che giustificano il trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione anche quelle dirette ad "applicare la normativa in materia di assunzioni di incarichi da parte di dipendenti pubblici", consentendo così - una volta effettuata la rilevazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni su di essi eseguibili e laddove questo risulti effettivamente "essenziale" - anche la pubblicità di tali informazioni.