Garante per la protezione     dei dati personali
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali), secondo cui l'informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono fornire all'interessato relativamente al trattamento dei dati personali deve includere almeno glielementi indicati dal Garante; Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, daparte di associazioni rappresentative delle categorie dei medici dimedicina generale e dei pediatri di libera scelta; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Il medico di medicina generale e il pediatra di liberascelta devono informare l'interessato in forma chiara e comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo svolgimento delle attivita' amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute o dell'incolumita' fisica (articoli 78 e 13 delCodice). Il Codice prevede che il Garante indichi gli elementiessenziali che devono essere contenuti in tale informativa, i qualipossono essere integrati nel caso in cui il medico effettui altri particolaritrattamenti di dati personali degli assistiti (art. 78, comma 3, del Codice). A tal fine l'Autorita' ha consultato le realta'rappresentative delle predette categorie che sono state individuate, sullabase dell'esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivinazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272),nella Federazione italiana medici medicina generale (F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazionenazionale area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L'Autorita' ha inoltre consultato la Federazione nazionale degli ordini deimedici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti dipromozione, valorizzazione e sostegno del ruolo professionale dei medicigenerali attribuiti a tale organismo. Sulla base delle osservazioni formulate da tali realta' rappresentative e, in particolare, delle riflessioni emerse suglielementi contenuti in un primo schema di informativa predispostodall'Autorita', e' stato elaborato il modello di informativa riportato in allegato alla presente deliberazione, che potra' essere utilizzato facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di liberascelta.
Il Garante ritiene necessario indicare nell'allegato modellodi informativa alcuni elementi essenziali che i medici di medicinagenerale e i pediatri di libera scelta devono includerenell'informativa da fornire agli assistiti, ai quali dovra' essere precisato,in particolare, che: a) le informazioni relative al loro stato di salutepossono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gliassistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico. Al riguardo, l'informativa e il consenso possono intervenire anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati selettivamente dal medico, di impossibilita' fisica o di incapacita' dell'interessato; b) il medico di medicina generale e il pediatra di liberascelta raccolgono, di regola, i dati personali presso l'interessato epossono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizionedello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quandol'interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionistapresso cui si e' rivolto il suo consenso. Resta ferma la necessita' che, a norma di legge, il medicodi medicina generale e il pediatra integrino i suddetti elementiessenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il medico dimedicina generale o il pediatra intendano effettuare: a) attivita' di sperimentazione clinica controllata dimedicinali (art. 78, comma 5, lettera a), del Codice); b) attivita' di teleassistenza o telemedicina (art. 78, comma5, lettera b), del Codice); c) attivita' di fornitura all'interessato di beni oservizi attraverso una rete di comunicazione elettronica (art. 78, comma 5, letterac), del Codice); d) trattamenti per scopi scientifici, di ricercascientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (articoli 78, comma 5, letteraa) e 110 del Codice). L'allegato modello di informativa riguarda anche il trattamentodi dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dalpediatra di libera scelta, svolto da un professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione richiesta. Tale trattamento puo' essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico,o fornisca una prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionaleprestata in forma associata o, ancora, fornisca i farmaci prescritti ocomunichi i dati personali dell'interessato al medico in conformita' alladisciplina applicabile (art. 78, comma 4, del Codice).
Gli elementi indicati nell'allegato modello di informativapossono essere forniti all'interessato nei modi di legge una tantum,attraverso idonee modalita' che ne facilitino la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti dell'informativa possono essere comunicati direttamente all'assistito, a voce o per iscritto, oppure affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile, nella sala d'attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalita' (in aggiunta o in sostituzione delle altre forme)quale, ad esempio, la riproduzione dell'informativa in carte tascabili coneventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice). L'informativa puo' essere fornita anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza sanitaria o diigiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), diimpossibilita' fisica, di incapacita' di agire o di incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per lasalute o dell'interessato o nel caso in cui la prestazione medica puo' essere pregiudicata in termini di tempestivita' o efficacia (art. 82 delCodice).
Ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13, comma 3, delCodice, indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrantedel presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell'informativa da fornire all'interessato relativamente al trattamento dei datipersonali. Roma, 19 luglio 2006
Gentili signori, desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati soloper svolgere attivita' necessarie per prevenzione, diagnosi, cura,riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste,farmaceutiche e specialistiche. Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sonoacquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero odi risultati di esami clinici. Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezioneper garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lospecialista) e le strutture che possono conoscerli. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sianecessario o previsto dalla legge. Si possono fornire informazioni sullo stato di salute afamiliari e conoscenti solo su vostra indicazione. In qualunque momento potrete conoscere i dati che viriguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri dirittial riguardo. Per attivita' piu' delicate da svolgere nel vostrointeresse, sara' mia cura informarvi in modo piu' preciso.
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