Garante per la protezione     dei dati personali Nellariunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Vistigli atti d'ufficio; Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato; 1.Trattamento di dati personali biometrici dilavoratori con finalità di accesso ad aree riservateaeroportuali e di verifica della presenza dei dipendenti 1.1.Alha Airport Lasocietà ha dichiarato e documentato di dover rispettare, oltre alle proceduredel Programma nazionale di sicurezza che mirano a "[...]prevenire l'introduzione illecita, nelle stive degliaeromobili, di armi non autorizzate, di ordigni, di esplosivi e di ogni altrooggetto in grado di causare grave turbativa al normale svolgimento del trafficoaereo civile", anche ulteriori prescrizioni di sicurezza impartite dallaDirezione di aeroporto a seguito di deliberazioni del Comitato di sicurezzaaeroportuale, con particolare riferimento all'art. 5 dell'ordinanza n. 8/2006dell'E.n.a.c. Direzione Aeroportuale Milano"Malpensache prevede la possibilità di ingressi a soggetti autorizzati attraverso varchi"configurati in modo da consentire l'accesso, ad una persona per volta,dopo aver inserito il proprio badge, associato ad un P.I.N.,nell'apposito lettore". In luogo di questo sistema la medesimadisposizione ammette, previa approvazione dell'E.n.a.c L'installazionecontribuirebbe inoltre a scongiurare il reiterarsi diepisodi di indebita sottrazione di merci di vari vettori aerei già avvenutinell'aeroporto di Malpensa "[...] Ilsistema biometrico (da installare a presidio dicinque accessi ai locali sopra menzionati, e che secondo la societàgarantirebbe un accertamento più rigoroso dell'identità del personaleautorizzato ad accedere ai locali sopra menzionati)sarebbe altresì preordinato alla rilevazione della presenza dei dipendentidella società. 1.2.La società ha dichiarato che i lavoratori interessati alla rilevazione 1.3.Il sistema di verifica biometrica sarebbe costituitoda dispositivi di lettura di impronte digitali noncentralizzati, ma totalmente autonomi nello svolgimento della procedura diidentificazione biometrica (in quanto dotati di unproprio microprocessore e di un propria memoria di lavoro), nonché da unsoftware per la trasformazione in un codice numerico dell'impronta rilevata inoccasione di ogni ingresso all'area riservata, codice poi confrontato con il Idati trattati, oltre a quelli biometrici estrattidall'analisi delle impronte digitali, sarebbero nome e cognome, numero dimatricola, codice assegnato al badge utilizzato quale supporto del 2.I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza neltrattamento di dati biometrici dei lavoratori.Insussistenza di tali presupposti fuori delle "aree sensibili" 2.1.La raccolta e la registrazione di impronte digitali edei dati biometrici da esse ricavati esuccessivamente utilizzati per l'autenticazione o l'identificazione degliinteressati sono operazioni di trattamento di dati personali (art. 4, comma 1,lett. b), del Codice), alle quali trova applicazione la normativa contenuta nelCodice (v. Provv. 19 novembre 1999, in Laliceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità aiprincipi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza ( 2.2.Gli elementi acquisiti nel caso di specie consentono di ritenere che, Comegià affermato da questa Autorità (Provv. 15giugno 2006, in http://www.garanteprivacy.it, doc. webn. 1306098), l'utilizzo di dati biometrici puòrisultare infatti giustificato solo in casi particolari. Occorre a tal finetenere conto delle finalità e del contesto in cui essisono trattati. In relazione a luoghi di lavoro comequelli in esame, risulta proporzionato utilizzare i sistemi in esame perpresidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la natura delleattività ivi svolte (si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi osottoposti a segreti, di varia natura: cfr. Nelcaso di specie, i locali dove la società svolge le proprie attività Allaluce delle circostanze menzionate, non risulta quindisproporzionato l'uso di dati biometrici tratti delleimpronte digitali nei locali sopra indicati, tenendo conto anche del fatto cheil template, memorizzato sulla smart card e cheverrebbe protetto con una chiave crittografica (cfr. 2.3.Analoga valutazione non può essere invece estesa nei confronti del trattamentodi dati biometrici previsto per l'accesso ad ufficidella società rispetto ai quali, allo stato degli atti, non è stata fornitadalla società idonea prova della sussistenza di analoghestringenti esigenze di sicurezza che, in conformità ai principi di necessità eproporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice),giustifichino l'utilizzo di dati biometrici in luogo 2.4.Il trattamento di dati biometrici sopra descritto nonrisulta altresì lecito per perseguire la diversafinalità di rilevazione della presenza dei dipendenti della società. Ciò, sia Laverifica dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa può essere quindilegittimamente perseguita, nel caso di specie, senza ricorrere ad alcuntrattamento di dati biometrici (nel rispettodell'art. 3 del Codice), avvalendosi pertanto di altro idoneo sistema a talfine predisposto. 3.Qualità dei dati e misure di sicurezza rispetto altrattamento dei dati biometrici, informativa agliinteressati e notificazione del trattamento. Necessità dello scrupolosorispetto di prescrizioni nelle "aree sensibili" 3.1.Nelle "aree sensibili", e nella misura in cui il trattamento in esamerisulti proporzionato nei termini predetti, occorrecomunque avvalersi di un sistema efficace di verifica e di identificazione 3.2.Le misure di sicurezza che si intende predisporre aprotezione dei dati sono conformi alle disposizioni fissate dal Codice, allaluce di quanto dichiarato dalla società con riguardo al fatto che: i Inaggiunta alle misure di sicurezza prescritte dal Codice, la società dovràadottare ulteriori accorgimenti a protezione dei dati,impartendo agli interessati apposite istruzioni scritte alle quali attenersi,con particolare riguardo al caso di perdita o sottrazione delle smart card loroaffidate (cfr. punto 19della comunicazione Alha AirportS.p.a. del 14 giugno 2006). 3.2.Si prende poi atto di quanto dichiarato dalla società circa il fatto che tuttii lavoratori interessati all'utilizzo del sistema in esame riceveranno un'informativascritta completa degli elementi previsti dal Codice (art. 13) rispetto altrattamento di dati biometrici che intende porre inessere; la medesima dovrà tener conto delle modifiche al sistema 3.3.La società resta altresì tenuta a raccogliere il consenso degli interessati(per l'utilizzo di dati biometrici); 3.4.La società resta parimenti tenuta a notificare al Garante il trattamento deidati biometrici prima che abbianoinizio le operazioni di trattamento (art. 37, comma 1, lett. a), del Codice), arispettare, sussistendone i presupposti, la disciplina del controllo a distanzadei lavoratori (art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 114 delCodice) e a richiedere la formale approvazione da parte dell' 4.Conservazione dei dati Idati personali necessari per realizzare il templatepotranno essere trattati esclusivamente durante la fase di Idati memorizzati dovranno essere accessibili al personale preposto al rispettodelle misure di sicurezza all'interno della societàper l'esclusiva finalità dell'osservanza delle medesime; potranno essereinoltre conservati per il tempo massimo di sette giorni assicurando, oltre talearco temporale, meccanismi di cancellazione automatica dei dati. Il medesimointervallo temporale, in assenza di disposizioni di legge o di provvedimentidell'autorità aeroportuale e, comunque, più preciseindicazioni da parte della società, appare ragionevole, tenendo conto dei benicustoditi nell'area riservata (che si intendono con tale sistema proteggere), lacui sottrazione potrebbe essere scoperta a distanza di tempo. 5.Conclusioni Lasocietà potrà effettuare il trattamento di datipersonali dichiarati qualora rispetti le misure e gli accorgimenti a garanziadegli interessati prescritti con il presente provvedimento, in attuazione delCodice, i quali vanno osservati affinché il medesimo trattamento sia lecito ecorretto anche ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni penali ( *preso attodel trattamento di dati biometrici effettuatomediante un sistema di verifica basato sul confronto tra le impronte rilevatead ogni accesso all'area riservata e il template,memorizzato e cifrato su un supporto che resti nell'esclusiva disponibilità deilavoratori interessati (punti 1. *ditrattare, oltre ai dati biometrici estrattidell'analisi delle impronte digitali, i soli datinecessari al funzionamento del sistema biometrico: uncodice identificativo individuale, un codice assegnato al badge utilizzatoquale supporto del template e il profilo diautorizzazione individuale; *diindicare l'esistenza del sistema alternativo di identificazionenell'informativa agli interessati; *diconservare i dati relativi agli orari di accesso allearee riservate per il tempo massimo di sette giorni (punto 4); *vieta,ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, il trattamento dei dati Roma,26 luglio 2006
|