Garante per la protezione     dei dati personali ATTIVITÀ GIORNALISTICA E TUTELA DEI MINORI: AGGIORNATA LA CARTA DI TREVISO (Pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13-11-2006) Deliberazione n. 49 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso; VISTO l'articolo 12 del Codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali; VISTO l'art. 139 del citato Codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia; VISTA la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso '95 che risulta approvato il 25 novembre 1995; RILEVATO che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione; CONSIDERATO che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale; RITENUTO di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso; RITENUTO di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: 1) dà atto, ai fini dell'applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione; 2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Roma, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |