Garante per la protezione
    dei dati personali


Pubblica amministrazione: dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale

PROVVEDIMENTO DEL 16 LUGLIO 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, Segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di circolare recante "prime indicazioni operative" relative alle misure di trasparenza e pubblicit previste dall'articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto delle indicazioni fornite ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata, in particolare per quanto riguarda il modello di curriculum vitae da allegare alla circolare. E' stato pertanto trasmesso un nuovo modello di curriculum vitae ed stato, altres, allegato alla circolare un ulteriore modello recante analiticamente le voci retributive da indicare: ci, al fine di evitare ogni margine di discrezionalit delle amministrazioni in ordine alle informazioni da pubblicare.

OSSERVA

Il contenuto dello schema di circolare prevalentemente esplicativo delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e con esse ovviamente coerente. Ci nondimeno, nel corso dell'istruttoria, emersa la necessit di richiedere all'Amministrazione competente di modificare il modello di curriculum vitae e di specificare le voci retributive che devono essere indicate.

In linea generale, va considerato che la pubblicazione prevista dall'articolo 21 della predetta legge n. 69/2009 volta ad assicurare la massima trasparenza di informazioni e dati che possano risultare utili alla conoscenza, da parte dei cittadini, di alcuni profili organizzativi e di notizie concernenti i pubblici funzionari, che il legislatore ritiene debbano essere forniti.

Ne consegue che, per rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali, il trattamento dei dati oggetto di pubblicazione non pu riguardare informazioni che non siano funzionali a tale finalit di trasparenza. Ci, tanto pi ove si consideri che tali informazioni, a differenza che in passato, sono oggi rese pubbliche con tecnologie e modalit, come la messa a disposizione sul sito internet delle amministrazioni interessate, che ne consentono la massima diffusione.

Molti rilievi dell'Autorit emersi nel corso dell'istruttoria, come si gi detto, sono stati recepiti dall'Amministrazione. Residuano, peraltro, alcuni profili di criticit, che si evidenziano di seguito, su cui occorre richiamare l'attenzione dell'Amministrazione, in modo da elevare lo standard di tutela dei dati personali utilizzati nell'ambito dei trattamenti necessari a garantire la piena attuazione delle misure di trasparenza e pubblicit di cui al suddetto articolo 21, comma 1.

1. In primo luogo, assolutamente necessario che le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione di riferimento siano pubblicate in un formato e con modalit tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete. Apposite misure tecniche vanno, pertanto, dettate al riguardo.

2.  necessario precisare espressamente tutte le tipologie degli emolumenti percepiti a titolo di retribuzione accessoria suscettibili di pubblicazione, al fine di ridurre il margine di discrezionalit altrimenti rimesso alle singole Amministrazioni in ordine alla scelta in merito alle informazioni da pubblicare. Pertanto, nel modello allegato alla circolare, nel quale sono indicate le voci retributive, deve essere chiarito (ad esempio integrando la nota esplicativa gi presente) che la voce "altro" si riferisce ad ogni eventuale altro emolumento "comunque ricompreso nel contratto individuale di lavoro".

3. In relazione alle modalit di accesso ai dati personali pubblicati da ciascuna Amministrazione sul proprio sito internet, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, occorre chiarire se tali dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – interni al sito. La seconda soluzione sembra da privilegiare, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e mirati ai soli dati personali  coerenti con le finalit sottese alla pubblicazione, e cio con l'esigenza di assicurare, presso ciascuna Amministrazione, la trasparenza delle informazioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009.

4. Per quanto riguarda il modello di curriculum vitae, va dato atto che l'Amministrazione, rispetto a quanto originariamente inviato, ha adeguato il modello alle osservazioni rese dall'ufficio del Garante nel corso del tavolo tecnico.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di circolare recante "prime indicazioni operative" relative alle misure di trasparenza e pubblicit previste dall'articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69:

a) a condizione che, nei termini di cui in premessa:

1) sia assolutamente assicurato che le informazioni rese disponibili sul sito internet dell'Amministrazione di riferimento siano pubblicate in un formato e con modalit tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete (punto 1);

2) nel modello allegato alla circolare nel quale sono indicate le voci retributive, sia chiarito (ad esempio integrando la nota esplicativa gi presente) che la voce "altro" si riferisce ad eventuali voci retributive comunque ricomprese nel contratto individuale di lavoro (punto 2);

b) e con la seguente osservazione: occorre chiarire se le informazioni pubblicate debbano essere accessibili anche mediante motori di ricerca esterni ovvero, come appare preferibile, soltanto interni al sito dell'Amministrazione di riferimento (punto 3).

Roma, 16 luglio 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi