Garante per la protezione     dei dati personali Arricchimento dei datipersonali della clientela nell'ambito dell'attività di profilazione PROVVEDIMENTO DEL 15MARZO 2012 Registro dei provvedimenti n. 103 del 15marzo 2012 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezionedei dati personali, di seguito "Codice") ed in particolare gli artt.17 e 24, comma 1, lett.g); VISTO il VISTO il provvedimento del 14 gennaio 2010, emanato dall'Autorità aseguito dell'istanza di verifica preliminare presentata da XY S.p.A. (oggi KWS.p.A.) rispetto al trattamento dei dati personali aggregati dei propri clientiper finalità di profilazione, senza l'acquisizione del preventivo consensodegli stessi, sulla base dei citati artt. 17 e 24 del Codice; VISTO il successivo provvedimento del 9 settembre 2010 emanatodall'Autorità a seguito dell'ulteriore istanza di verifica preliminarepresentata da XY S.p.A. per l'estensione delle misure già prescritte con ilprovvedimento del 14 gennaio 2010 ad un nuovo sistema aziendale, adottato dallasocietà ed utilizzato anche per attività di profilazione attraverso datiaggregati della propria clientela; CONSIDERATO che, con tale ultimo provvedimento, il Garante haprescritto alla società l'adozione di ulteriori e specifiche misure disicurezza per il suddetto trattamento di profilazione; ESAMINATA la nuova richiesta di verifica preliminare, presentata indata 23 settembre 2011 da KW S.p.A. (di seguito "KW"), rispetto ad unnuovo e più articolato trattamento che costituisce un'ulteriore fase delprocesso di profilazione e che consiste nell'arricchimento del proprio databaseclienti, attraverso l'incrocio di alcuni dati personali degli stessi con nuoveinformazioni di natura prevalentemente statistica, al fine di ridefinire i clusterdi utenza ed organizzare nuove tipologie di campagne di marketing; CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato dalla società,l'arricchimento del database clienti viene svolto da un soggetto terzo,nominato dalla società responsabile del trattamento (di seguito"responsabile del trattamento"); VALUTATE le ulteriori caratteristiche del trattamento di arricchimentodescritte da KW nella nota di riscontro inviata all'Autorità in data 1° marzo2012, a seguito della richiesta di chiarimenti rivolta alla società; CONSIDERATO che, attraverso il processo di arricchimento, KW potràdisporre di un numero molto più ampio di parametri su cui articolare l'estrazionedei propri cluster di utenza e, quindi, di un più vasto patrimonioinformativo relativamente alla propria clientela; CONSIDERATO, pertanto, che il trattamento, come di seguito descritto,presenta specifici rischi per gli interessati, tenuto conto della natura deidati trattati, delle modalità e dei relativi effetti; VALUTATO, altresì, il legittimo interesse della società allosvolgimento del trattamento di arricchimento alla luce della crescente necessità,evidenziata dalla stessa, di soddisfare la domanda sempre più mirata di serviziespressa dalla propria clientela e di rafforzare la propria posizione dimercato; CONSIDERATO comunque che l'arricchimento costituisce un'ulteriore fasedel processo di profilazione che la società già svolge con i dati aggregati deiclienti e senza l'acquisizione del consenso specifico degli stessi sulla basedei citati artt. 17 e 24, comma 1 lett.g) del Codice, secondo le prescrizionidettate dall'Autorità; CONSIDERATO inoltre che, attraverso l'arricchimento, il responsabiledel trattamento dispone, ai fini dell'associazione con le informazioni dinatura statistica, oltre che dei dati aggregati di traffico e di spesa deiclienti KW già utilizzati per l'attività di profilazione, anche di datiulteriori riferibili agli utenti che renderebbero gli stessi più facilmenteidentificabili; VALUTATO, pertanto, che l'operazione di arricchimento, determinando lapossibilità di elevare il livello complessivo di identificabilità dell'utente,renderebbe necessaria l'acquisizione del prescritto consenso dell'interessato; RILEVATO tuttavia che la società ha presentato l'istanza di verificapreliminare del 23 settembre 2011 richiamando il provvedimento generale, alfine di ottenere anche un esonero dall'acquisizione del predetto consenso sullabase di un bilanciamento di interessi che l'Autorità è chiamata ad effettuare,valutando ogni utile ed opportuno intervento volto a rafforzare la protezionedei dati personali trattati; CONSIDERATO che, ferme restando tutte le specifiche misure dettate neicitati provvedimenti del Garante del 14 gennaio e del 9 settembre 2010 direttiad XY S.p.A. (oggi KW) con riguardo all'attività di profilazione che la stessasvolge, il nuovo trattamento di arricchimento può essere effettuato acondizione che vengano rispettate tutte le specifiche prescrizioni chel'Autorità, a seguito della verifica preliminare richiesta, detta con ilpresente provvedimento; VISTA la documentazione prodotta dalla società a supporto dellapropria istanza; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO 1. Trattamento di arricchimento di datipersonali della clientela KW. Nell'istanza di verificapreliminare presentata dalla società, il trattamento di arricchimento delproprio database clienti viene realizzato dal responsabile del trattamentoattraverso l'incrocio dei dati aggregati e di altri dati personali degli utentiKW con nuove informazioni, di natura prevalentemente statistica, acquisitedallo stesso attraverso il ricorso a fonti esterne alla società. Ai fini dell'arricchimento, infatti, KW "mette adisposizione" del responsabile del trattamento oltre ai dati aggregatidi traffico e di spesa dei propri clienti, già oggetto di profilazione, ancheun record-codice identificativo del singolo utente ed una serie di dati,anche anagrafici, dello stesso per consentirne l'associazione ai parametrigeografici, socio-demografici, strutturali ed economici della popolazionepresente nel relativo luogo di residenza. Secondo quanto dichiarato dalla società il responsabile deltrattamento non dispone dei nominativi dei soggetti interessati, né diinformazioni che consentano di ricollegare al codice identificativo del clientela relativa identità. Per l'arricchimento il responsabile del trattamento utilizza, inoltre,un apposito software denominato "HJ", destinato alla classificazioneterritoriale della popolazione in gruppi familiari omogenei per caratteristichesocio-strutturali, economiche e demografiche, il quale resta nella suaesclusiva disponibilità. Dalla descrizione fornita dalla società tale trattamento si inquadranel processo di profilazione che KW già svolge con i suddetti dati aggregaticostituendone, tuttavia, una fase nuova realizzata dal responsabile deltrattamento la quale comporta la valutazione di aspetti, relativamente allaprotezione dei dati personali degli utenti, non contemplati nel provvedimentogenerale e, conseguentemente, negli specifici provvedimenti del 14 gennaio edel 9 settembre 2010 indirizzati alla società. La richiesta di prior checking di KW è stata infatti formulataevidenziando che il nuovo trattamento di arricchimento comporta la combinazionedi alcuni dati personali, nonché dei dati aggregati dei propri utenti, ricavatidalle consuetudini d'uso dei servizi, con "dati di natura statisticarelativi alla distribuzione geografica ed alle caratteristichesocio-demografiche, strutturali, economiche della popolazione residente nelluogo di residenza del singolo cliente" e come tali non specificamenteriferibili alle modalità di fruizione dei servizi di comunicazione elettronicaofferti dalla società alla clientela. Tali informazioni, una volta incrociate, consentirebbero di individuarenuovi parametri di valutazione su cui ridefinire l'estrazione dei cluster diutenza della società. A seguito del nuovo processo di arricchimento i suddetti cluster nonverrebbero quindi configurati esclusivamente sulla base dell'analisi comportamentaledell'utente, la quale è già effettuata a monte dalla società nell'ambitodell'attività di profilazione svolta dalla stessa, ma sarebbero redistribuitiattraverso il ricorso alle categorie socio-demografiche fornite dalresponsabile del trattamento, consentendo alla società l'individuazione dinuovi e più definiti insiemi di utenze cui indirizzare più efficaci campagnepromozionali. 2. Specifiche caratteristiche deltrattamento. Dalla documentazione pervenuta all'Autoritàe dai chiarimenti successivamente forniti dalla società è emerso chel'operazione di arricchimento dei dati personali della clientela KW non si basasu misurazioni di traffico o di spesa, ma su dati di natura diversa, riferibiliall'area geografica di appartenenza del cliente ed al contesto socio-economicodello stesso. Ciò configura un processo di associazione di natura meramenteprobabilistica, tra cliente ed attributi socio-demografici della zona diriferimento, attraverso cui si tende a massimizzare la verosimiglianzadell'attribuzione di determinate caratteristiche ad una determinata categoriadi utenti. Nello specifico, la società ha dichiarato che al responsabile deltrattamento, vengono forniti, oltre ai dati relativi al tipo di servizioattivato dal cliente, al livello di spesa, alla data di attivazione delservizio stesso ed al canale di acquisizione dell'utente, altre categorie didati che si riferiscono all'età, al sesso e all'indirizzo completo dell'utente,cui si aggiunge il codice identificativo assegnato univocamente ad ogni clienteKW. Tali dati sono oggetto di una procedura che implica l'attribuzione adogni indirizzo del record-codice identificativo del cliente di unindicatore geografico rappresentato dalla sezione minima di censimento Istat(ovvero lo standard geografico più piccolo di fonte Istat consistente in mediain circa 50 famiglie). Tutti i record del database KW, riferiti a clienti dell'area Consumer,vengono quindi "arricchiti", a livello di sezione dicensimento, con informazioni relative alla "microzona di residenza"dell'utente sulla base di un abbinamento geografico tratto dalla cd. "areaNielsen" (ovvero la specifica area geografica in cui l'Istituto diricerca Nielsen suddivide il nostro Paese ai fini di rilevazioni e stime dimercato). In particolare, ai dati geografici definiti dalla sezione dicensimento Istat (tra i quali rientrano i parametri relativi alla Regione,Provincia e Comune di appartenenza dell'utente, peraltro già presenti nell'areaNielsen) si aggiungono dati ulteriori che caratterizzano la definizione di undeterminato ambito territoriale, secondo indicatori economici esocio-demografici che emergono appunto dalla classificazione Nielsen. A questa operazione fa seguito un'ulteriore classificazione effettuatacon riferimento alle caratteristiche socio-strutturali, economiche edemografiche di nuclei familiari aggregati in nodi omogenei che vienerealizzata grazie allo specifico strumento di classificazione territoriale HJ,di proprietà del responsabile del trattamento. Le famiglie inserite all'interno di HJ, vengono categorizzate infunzione di specifici parametri quali: 1) le caratteristiche socio-demografichedella popolazione residente nella sezione (sesso ed età della popolazione,stato civile, titolo di studio, occupazione); 2) la struttura del nucleofamiliare; 3) la capacità di spesa della famiglia; 4) la tipologia dell'unitàabitativa, 5) le etnie straniere residenti. Anche con riguardo all'utenza Business, i record delrelativo database KW vengono arricchiti con informazioni tratte dall'abbinamentodell'utente ad una determinata aerea geografica ed alla categoria merceologicadi appartenenza. Secondo quanto dichiarato dalla società i dati frutto del processo diarricchimento sono poi analizzati al fine di delineare il "profilostatistico" del cliente KW, sulla base di sette macro indicatori, resipossibili dall'incrocio della sezione di censimento Istat con i parametridefiniti nell'area Nielsen e con quelli presenti in HJ, ovvero con lecaratteristiche: 1) di distribuzione geografica; 2) socio-demografiche delcliente stesso; 3) socio-demografiche delle famiglie appartenenti alla stessaarea di censimento dell'utente; 4) strutturali ed economiche, sempre relativealle medesime sezioni di censimento del cliente; 5) relative alle etnie straniereriferibili a tali sezioni; 6) relative ai parametri HJ del database clienti; 7)relative alle caratteristiche merceologiche di appartenenza, per ciò checoncerne l'utenza Business. Operando su un database clienti così arricchito KW risulta quindi ingrado di associare a ciascun cliente un insieme di nuovi attributi di naturaeconomica e socio-demografica, non desumibili dalla mera osservazione dei datiaggregati di traffico o di spesa e di utilizzarli per una redistribuzione deicluster diretta alla definizione di campagne di marketing più mirate edefficaci. 3. Necessità di richiedere l'esamepreliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice e necessario bilanciamento degliinteressi ai fini dell'esonero dal consenso individuale degli utenti alla lucedel disposto dell'art. 24, comma 1, lett. g).
Ciò in quanto i dati aggregati degli utenti non sono qualificabili,per ciò solo come dati anonimi, posto che ogni utente presenta specifichecaratteristiche comportamentali che non si annullano neanche a seguito delprocesso di aggregazione. Inoltre, al responsabile del trattamento sono forniti anche i datipersonali dei clienti che consentono in primis l'attribuzione ad ogni record-codiceidentificativo dell'utente dello standard geografico costituito dalla sezionedi censimento Istat e, in seguito, l'associazione con tutte le informazionirelative alla microzona di residenza. Pertanto, l'arricchimento di tali dati con i parametri geografici,demografici e socio-economici acquisiti dal responsabile del trattamentocomporta l'assegnazione al cliente KW di nuovi attributi, propri del relativocontesto territoriale e sociale, che ne aumentano potenzialmente il livello diidentificabilità e consentono alla società una più mirata comunicazionecommerciale. Si pensi al caso di un utente appartenente ad un cluster con elevatilivelli di spesa e di traffico, ricavati dalla precedente attività diprofilazione, che risulti residente in un'area geografica caratterizzata dallapresenza di unità abitative di grandi dimensioni. In tale ipotesi,l'arricchimento del cluster con i dati relativi alla tipologia di unitàabitative di quella determinata area geografica, pur non desunti da un'analisicomportamentale dell'utente, consente a KW di formulare, con elevata probabilitàdi successo, offerte specifiche rivolte a tutti i soggetti che presentanoquelle caratteristiche di consumo e occupano abitazioni di quelle determinatedimensioni in quella specifica area. Dalla descritta operazione è pertanto desumibile come il grado dianonimizzazione del dato personale dell'utente KW risulti indebolito. L'attivitàdi arricchimento si configura infatti come la fase di un processo che puòconsentire di risalire, a ritroso, all'identità dell'utente senza peraltro chequesti ne abbia consapevolezza. Del resto, tanto maggiore è il livello di correlazione tra i descrittiattributi e l'area geografica di riferimento, tanto più precisa risulterà laprevisione di appartenenza dell'interessato ad una determinata categoria e, afortiori, la possibilità della relativa individuazione. Pertanto, il processo di arricchimento presenta specifici rischi per idiritti e le libertà fondamentali degli interessati e necessita di unavalutazione preventiva da parte dell'Autorità, così come previsto dall'art. 17del Codice, e la conseguente prescrizione delle misure e degli accorgimentinecessari alla tutela di tali diritti e libertà. Relativamente poi alla possibilità che il suddetto trattamento possasvolgersi anche senza la necessaria acquisizione di uno specifico consensodegli interessati, come invece disposto dall'art. 23 del Codice, in forza di unbilanciamento di interessi condotto alla stregua del successivo art. 24, comma1, lett. g), la sussistenza del legittimo interesse del titolare deltrattamento richiamato dalla norma può individuarsi, in capo a KW, sulla basedelle considerazioni che si evidenziano di seguito. Il nuovo processo di arricchimento del database clienti della societàe la redistribuzione dei cluster di utenza costituisce per KW attività diparticolare rilievo ed interesse non solo sotto il profilo economico, ma anchesotto quello industriale relativamente alla progettazione ed allo sviluppodella propria rete. Tale trattamento può consentire infatti a KW di elaborare quelle nuovestrategie di mercato che permettono all'operatore telefonico, in un regimefortemente concorrenziale, di differenziare ed ampliare la propria offerta diprodotti e servizi e di rinforzare la propria posizione competitiva. Inoltre, indirizzando la propria offerta verso target sempre piùmirati di clientela la società è in grado di soddisfare le diverse esigenze,gusti e preferenze del consumatore. 4. Misure ed accorgimenti prescrittivi.
Tuttavia, il trattamento di arricchimento, così come descritto dallasocietà, implica, ai fini del rispetto della normativa sulla protezione deidati personali e dell'esonero dall'acquisizione del consenso dei soggettiinteressati, l'adozione di ulteriori accorgimenti. Pur dando atto di quanto asserito dalla società in merito allacircostanza che il trattamento svolto da KW tramite il soggetto nominatoresponsabile viene da questi realizzato in modo tale da non rendere possibileallo stesso l'identificazione dei singoli interessati, non venendo in possessodei relativi nominativi, né di informazioni che permettano di ricollegarnel'identità al relativo codice identificativo, si ritiene necessarial'assunzione di specifiche cautele. In particolare i record dei clienti KW, utilizzati ai finidell'arricchimento, non solo non dovranno contenere dati che permettanol'immediata identificazione dell'utente, ma dovranno essere codificati in modotale da non consentire di risalire, in alcun modo, all'identitàdell'interessato. Tali codici, inoltre, non dovranno essere condivisi con altricodici identificativi degli utenti che siano già utilizzati nei sistemiaziendali di KW. La società dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi in cui il processo diarricchimento sia reiterato nel tempo, la variazione periodica di tali codicicon cadenza almeno annuale. L'utilizzo del codice identificativo e del dato anagrafico del clienteKW dovrà poi essere limitato al trattamento di arricchimento, con laconseguenza che sia tale codice che gli altri dati personali degli interessati,una volta arricchiti con le informazioni statistiche fornite dal responsabiledel trattamento, dovranno essere cancellati ovvero anonimizzati in modoirreversibile. La complessità del processo di arricchimento che consente di pervenirea previsioni supportate da un alto grado di verosimiglianza, favoritodall'ampiezza delle fonti richiamate e dall'impiego di strumenti di analisistatistica molto accurati, implica altresì l'adozione di altre misure disicurezza. In particolare, per la ridefinizione dei cluster dell'utenza KW sipotranno utilizzare esclusivamente quei parametri che risultino necessariall'elaborazione della specifica campagna commerciale che la società intenderealizzare. KW non potrà infatti disporre e conservare, nell'ambito della nuovagamma di parametri tratti dal processo di arricchimento, dati che, benché dinatura statistica, si rivelino ultronei rispetto alle finalità del trattamentostesso, ossia alla definizione delle apposite campagne marketing cui è direttala profilazione della clientela e, nel relativo ambito, il trattamento diarricchimento. Pertanto, dalla lista degli attributi richiamati per il processo diarricchimento dovranno essere rimossi, a meno che non siano utilizzati perspecifiche campagne commerciali espressamente documentate da KW, i campirelativi a: 1) stato civile del cliente; 2) etnia; 3) titolo di studio e 4)occupazione. Ciò anche se tali campi siano frutto di una stima di massimaverosimiglianza e non di una associazione di tipo deterministico. Inoltre, sulla base di quanto sopra rilevato, nel database arricchitodei clienti della società potrà risultare unicamente la presenza del datorelativo all'indicatore territoriale, ovvero alla sezione di censimento cherappresenta l'unità minima richiamata dalla società o ad altro parametroterritoriale di maggiori dimensioni, così come descritto nella documentazioneprodotta dalla stessa. Con riguardo al profilo della conservazione, i dati"arricchiti" oggetto della ridefinizione dei cluster ai finidell'attività di profilazione dei clienti KW dovranno essere conservati,analogamente a quanto già sancito nei precedenti provvedimenti del 14 gennaio edel 9 settembre 2010, per un periodo non superiore ai 12 mesi e cancellati,ovvero anonimizzati in maniera irreversibile, alla relativa scadenza. 5. Rapporti tra KW ed il soggetto terzonominato responsabile del trattamento. La società ha dichiaratoche il soggetto terzo svolgerà l'arricchimento dei dati KW in qualità di "responsabileesterno del trattamento". In tal caso la società dovrà provvedere allaformale nomina dello stesso così come previsto dall'art. 29 del Codice. Si ricorda che tale nomina dovrà avvenire per iscritto, così comeanaliticamente per iscritto dovranno essere specificati da KW, in qualità dititolare del trattamento, i compiti affidati al responsabile. Si ricorda, altresì, che alla società spetta il compito di vigilarenon solo sul rispetto delle istruzioni impartite al responsabile, ma anche esoprattutto sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei datipersonali ed in particolare dei profili relativi alla sicurezza, ivi compresele misure prescritte dal Garante. 6. Altre misure ed accorgimenti. 6.1. Informativa agli interessati ed esercizio dei diritti di cuiall'art. 7 del Codice. Alla luce del nuovo trattamentodi arricchimento del database clienti di KW svolto nell'ambito dell'attività diprofilazione, la società dovrà modificare l'informativa che attualmente rendeai propri utenti richiamando tale trattamento e le relative caratteristiche erendendo edotti gli interessati che lo stesso viene realizzato attraversol'utilizzo di alcuni dati personali incrociati con altri dati di naturastatistica, avvalendosi dell'esonero al consenso previsto in base al presenteprovvedimento e nel rispetto delle garanzie e delle misure necessarieprescritte dall'Autorità. L'informativa dovrà essere modificata anche con riguardo all'eserciziodei diritti di cui all'art. 7 del Codice, specificando che gli stessiriguardano anche il suddetto trattamento di arricchimento, nonché con riguardoall'indicazione del periodo di conservazione dei dati "arricchiti",precisando che tale periodo non sarà superiore ai 12 mesi e che, alla relativascadenza, i dati saranno cancellati ovvero anonimizzati in modo irreversibile,secondo quanto prescritto dall'Autorità. 6.2. Notificazione del trattamento.
7. Sanzioni.
TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: A) individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art.24, comma 1, lett.g) del Codice, bilanciati gli interessi, nella situazionedelineata da KW S.p.A, con sede legale a JJ, un'ipotesi in cui il trattamentodi arricchimento dei dati personali della clientela nell'ambito dell'attivitàdi profilazione, può essere effettuato per perseguire un legittimo interessedel titolare, anche senza richiedere il consenso degli interessati, nelrispetto delle prescrizioni indicate alle successive lettere B) e C); B) prescrive a KW S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Codice, diadottare, a garanzia degli interessati in conformità alle disposizioni inmateria di protezione dei dati personali e nei termini di cui in motivazione leseguenti misure e accorgimenti: 1) i record dei clienti KW, utilizzati ai fini del trattamentodi arricchimento, non devono contenere dati che permettano l'immediataidentificazione dell'utente e devono essere codificati in modo tale da nonconsentire di risalire in alcun modo all'identità dell'interessato; 2) i codici utilizzati per l'arricchimento non devono essere in alcunmodo condivisi con altri codici identificativi degli utenti già utilizzati neisistemi aziendali di KW e, nell'ipotesi in cui il processo di arricchimento siareiterato nel tempo, devono essere variati con cadenza almeno annuale; 3) il codice identificativo dei clienti ed i relativi dati anagraficiche vengono forniti ai fini dell'arricchimento devono essere utilizzatiunicamente per tale trattamento e, una volta realizzata l'associazione aiparametri geografici e socio-demografici relativi all'area territoriale diriferimento dell'utente, devono essere cancellati, ovvero anonimizzati in modoirreversibile; 4) per la ridefinizione dei cluster di utenza KW devono essereutilizzati esclusivamente i parametri che risultino necessari all'elaborazionedella specifica campagna di marketing che la società intende realizzare; 5) dalla lista degli attributi richiamati per il processo diarricchimento devono essere rimossi i campi relativi a: 1) lo stato civile delcliente; 2) l'etnia; 3) il titolo di studio; 4) l'occupazione, a meno che talicampi non siano utilizzati per specifiche campagne commerciali espressamentedocumentate; 6) nel database clienti di KW deve essere menzionato unicamentel'indicativo territoriale, ovvero la sezione di censimento Istat o altroparametro territoriale di diverse dimensioni; 7) i dati "arricchiti", oggetto della ridefinizione dei cluster,dovranno essere conservati per un periodo non superiore ai 12 mesi ecancellati, ovvero anonimizzati in maniera irreversibile, alla relativascadenza. C) prescrive a KW S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Codice, dimodificare il testo dell'informativa da rendere agli interessati: 1) richiamando il nuovo trattamento di arricchimento del propriodatabase clienti svolto nell'ambito dell'attività di profilazione, indicandonele relative caratteristiche e rendendo edotti gli interessati che lo stessoviene realizzato attraverso l'utilizzo di alcuni dati personali, incrociati conaltri dati di natura statistica, avvalendosi dell'esonero al consenso previstoin base al presente provvedimento e nel rispetto delle garanzie e delle misurenecessarie prescritte dall'Autorità. 2) specificando, nella parte inerente all'esercizio dei diritti di cuiall'art. 7 del Codice, che tali diritti restano impregiudicati anche conriguardo al nuovo trattamento di arricchimento; 3) indicando in 12 mesi il periodo di conservazione dei dati"arricchiti" relativi alla ridefinizione dei cluster e la relativacancellazione, ovvero anonimizzazione in maniera irreversibile, alla scadenzadi detto termine. D) prescrive, ai sensi dell'art. 17 del Codice, a KW S.p.A che iltrattamento di arricchimento del database clienti, così come sopradescritto, senza l'acquisizione del relativo consenso, potrà essere svolto soloa seguito dell'adozione delle misure individuate alle precedenti lettere B) eC) e della trasmissione all'Autorità di copia della documentazione, non solotecnica, comprovante la predetta adozione, accompagnata da una dichiarazionedel legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effettidell'art. 168 del Codice, che ne attesti la piena conformità a tutte leprescrizioni del Garante. E) prescrive, inoltre, ai sensi dell'art. 17 del Codice, che KW S.p.A,decorso un periodo di mesi dodici dall'inizio del trattamento di arricchimentodel proprio database clienti, stante il carattere fortemente innovativo dellostesso, provveda ad inviare all'Autorità la documentazione analitica relativa atutte le campagne marketing effettuate in tale arco temporale, a seguitodell'arricchimento e della ridefinizione dei cluster di utenza. Restano salve tutte le misure e gli accorgimenti già prescritti dalGarante nei precedenti provvedimenti del 14 gennaio e del 9 settembre 2010emanati nei confronti della società. Roma, 15 marzo 2012
|