Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15gennaio 2004

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Questura di KH;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. deld.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, in servizio presso laQuestura di KH con la qualifica di Commissario capo della Polizia diStato, si era sottoposto il 31 luglio 2003 ad una visita medica da parte dellaC.m.o. del Policlinico militare di ZX che confermava la diagnosi di "statoansioso" effettuata pochi giorni prima dall'ufficio sanitario dellaquestura e riteneva il ricorrente medesimo "temporaneamente inidoneo aprestare servizio".

Con un'istanza formulata il 12 agosto2003 il ricorrente ha affermato che i dati personali relativi alle propriecondizioni di salute "sono fuoriusciti indebitamente" dall'ufficio sanitario della Questura e "sonostati comunicati indebitamente () ad altri enti che li hanno () utilizzatinell'ambito di procedimenti diversi dalle finalit per le quali erano statiraccolti". L'interessato haanche chiesto, oltre ad alcune istanze non comprese fra i diritti tutelatidall'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 invigore dal 1 gennaio 2004), la cancellazione ed il blocco dei dati che loriguardano, con particolare riferimento a quelli relativi allo stato di salute,e si opposto "per il futuro"al loro trattamento, ove effettuato "al di fuori dell'ufficio sanitarioe al di fuori delle finalit riguardanti il giudizio di idoneit o meno aprestare servizio".

Non avendo ricevuto riscontro, ilricorrente ha presentato ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della leggen. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), ribadendo le proprieistanze e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute peril procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questaAutorit il 4 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora,art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la Questura di KH, con nota inviata via fax il9 dicembre 2003, ha sostenuto che:

0.     l'ufficio sanitario della stessacon nota del 23 luglio 2003 disponeva "il ritiro cautelativo dell'armain dotazione e del tesserino"di servizio nei confronti del ricorrente "per la patologia riscontrataperaltro non indicata",provvedimento cui si data immediata esecuzione il 25 luglio successivo;

0.     alcuni giorni dopo, "connota strettamente riservata () datata 29/07/2003 (), la Div. Pol.Amministrativa e Sociale della Questura di KH comunicava al Prefetto ed alQuestore di ZX () il contenuto della nota inviata dall'ufficio sanitario";

0.     "tale segnalazione avevaluogo ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi previstidagli artt. 11 e 39 del T.U. delle Leggi di P.S. 18/06/1931, n. 773",in quanto il ricorrente "risultava detentore di una pistola ()regolarmente denunciata presso il Comando Stazione CC. di YJ, nonch titolaredel porto di fucile per uso sportivo rilasciato dal Questore di ZX il 9.4.2001";

0.     il provvedimento adottato neiconfronti dell'interessato ha natura "cautelare e non definitiva" e "deve ritenersi non soltantopienamente legittimo, ma altres doveroso da parte dell'Autorit di P.S., nell'interesse sia della collettivit che deldipendente stesso".

Con note pervenute il 16 ed il 23dicembre 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento didati personali effettuato presso la Questura di KH in relazione ad unappartenente alla Polizia di Stato.

Il trattamento di dati personali da partedi soggetti pubblici consentito per lo svolgimento delle funzioniistituzionali, senza che debba richiedersi il consenso dell'interessato, neilimiti gi stabiliti dagli artt. 22 e 27 della legge n. 675/1996 (ora, dagliartt. 18 s. del citato d.lg. n. 196/2003).

Stando alla documentazione prodotta nonrisulta che il trattamento di dati personali del ricorrente sia statoeffettuato dalla Questura di KH in violazione delle predette disposizioniconcernenti l'attivit di soggetti pubblici quale quello in esame, sia inriferimento alla comunicazione interna alla Questura medesima, sia in relazionealla comunicazione ad altri organi o uffici dell'amministrazione dell'interno.

La comunicazione alla Divisione poliziaamministrativa e sociale della medesima Questura e, poi, al prefetto e alquestore competente per territorio non risulta effettuata in violazione delledisposizioni concernenti le autorizzazioni di polizia per la detenzione e ilporto di armi, n per una finalit (adozione di provvedimenti concernenti ladetenzione privata di una pistola e di proiettili e il porto di un fucile)incompatibile con quella alla base del precedente trattamento (ritirocautelativo dell'arma in dotazione e del tesserino di servizio).

Il ricorso non risulta pertanto fondato.

Con separato provvedimento ai sensidell'art. 154, comma 1, lett. a) e c) del predetto decreto legislativo verrinstaurato un autonomo procedimento per verificare il corretto adempimentodell'obbligo di informativa da parte degli uffici sopraindicati.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE DICHIARA

infondato il ricorso nei termini di cuiin motivazione.

 

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli