Garante per la protezione     dei dati personali La messa a disposizione del fascicolo personale costituisce modalità adeguata per riscontrare le richieste d'accesso ai dati del lavoratore nei casi in cui, per la quantità e qualità delle informazioni richieste, sia difficile procedere ad un'estrapolazione dei dati conservati dal datore di lavoro. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, dipendente della Banca nazionale del lavoro S.p.A. agenzia di La Spezia espone di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti della banca medesima, con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione di tutti i dati che lo riguardano e di conoscere la loro origine, anche con riferimento alle informazioni relative ad un procedimento penale promosso a seguito di dichiarazioni di un ex cliente della banca. Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca nazionale del lavoro S.p.A. ha risposto con nota del 25 settembre 2002 dichiarando la propria disponibilità a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, mettendo a disposizione i dati richiesti presso la direzione della filiale di Lucca. Con successiva nota inviata via fax in data 14 ottobre 2002 la resistente ha comunicato a questa Autorità che le richieste del ricorrente "sono state soddisfatte ... in data 26 settembre 2002 ( )", allegando copia della dichiarazione con la quale l'interessato assicura di aver "preso completa visione dei propri fascicoli personali ... e di aver ricevuto copia della comunicazione ... riguardante il noto procedimento penale". CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un dipendente di una banca ai dati personali che lo riguardano, riferiti al complesso della propria attività professionale. Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo il titolare del trattamento fornito riscontro all'interessato, attraverso la messa a disposizione dei fascicoli contenenti le informazioni personali richieste dal ricorrente. Come più volte precisato da questa Autorità (cfr. ad esempio Provv. del 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 52 ss.) tale modalità di accesso è idonea a corrispondere alle richieste dell'interessato in particolare quando, come nel caso di specie, per la quantità e la qualità dei dati richiesti, risulti difficoltoso estrapolare i dati medesimi. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Roma, 16 ottobre 2002
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