I diritti concessi all'interessato

Domanda: Si può chiedere di rettificare i dati contenuti nelle liste dei debitori in possesso di una società finanziaria?

Risposta: Si. L'articolo 7 del Codice della privacy (D.Lgs.196/2003) conferisce, tra l'altro, all'interessato il diritto di chiedere che i suoi dati siano aggiornati, rettificati ed integrati. Il titolare del trattamento, in questo caso la società finanziaria, dovrà provvedere alla correzione entro 15 giorni.


Domanda: Si può chiedere ad un ospedale di conoscere i dati riportati nella cartella clinica, incomprensibili a causa di grafia illeggibile o per l'uso di codici o sigle?

Risposta: Il Garante della privacy ha accolto un ricorso di un cittadino che aveva richiesto ad una azienda ospedaliera di conoscere il significato di alcuni codici utilizzati nella diagnosi e una trascrizione dattiloscritta di alcune parti della documentazione contenuta nella cartella clinica scritte con grafia illeggibile. Il Codice della privacy prevede, infatti, che i dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati in forma intelligibile.


Domanda: Si possono correggere i dati conferiti per l'assegnazione di un dominio su Internet?

Risposta: Sono legittime tutte le richieste di correzione dei dati forniti al fine di registrare un nuovo dominio Internet, compresa quella volta alla rettifica delle informazioni relative al registrant.


Domanda: E' obbligatorio identificarsi per accedere ai propri dati personali?

Risposta: L'interessato deve identificarsi al fine di poter esercitare i diritti ad esso attribuiti. L'interessato può essere identificato tramite l'esibizione di un documento o attraverso la presenza di elementi in possesso del titolare che comprovino comunque la sua identità (es. conoscenza personale dell'addetto alla ricezione dell'istanza). Chi ha ricevuto apposita delega, deve esibirla.


Domanda: I diritti riconosciuti dal Codice della privacy possono essere esercitati anche nei confronti di p.a.?

Risposta: Il Codice della privacy trova applicazione nei confronti dei trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici e privati. I diritti da questa concessi potranno essere vantati anche nei confronti di p.a., che saranno tenute a soddisfarli come ogni altro titolare privato.


Domanda: A chi può essere inoltrata la richiesta di accesso?

Risposta: La richiesta può essere inoltrata, oltre che al titolare e al responsabile del trattamento, anche tramite gli incaricati, senza formalità e verbalmente.


Domanda: Da chi deve essere presentata la domanda di accesso?

Risposta: L'interessato potrà presentare la domanda di accesso personalmente, tramite un soggetto terzo appositamente delegato, mediante procuratore o anche tramite associazioni di categoria munite di specifica delega o procura. E' anche possibile che il diritto relativo ai dati di un deceduto sia esercitato da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni meritevoli di tutela. Il diritto di accesso, comunque, salvo questo caso, non riguarda dati relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.


Domanda: L'interessato può reiterare la richiesta di accesso ai suoi dati personali?

Risposta: L'interessato può ripetere la sua richiesta di accesso solo dopo 90 giorni dalla precedente istanza.


Domanda: L'esercizio di tali diritti è gratuito?

Risposta: Il costo sopportato dal titolare del trattamento (Pubblica Amministrazione o soggetto privato), per l'attività di ricerca necessaria a soddisfare la richiesta dell'interessato, non deve essere fatto gravare su quest'ultimo.
Nell'ipotesi in cui l'esito della ricerca effettuata dal titolare del trattamento non abbia avuto risultati positivi, il titolare del trattamento potrà richiedere all'interessato un contributo spese, che non potrà eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca e, comunque, dovrà essere limitato ad una somma contenuta entro ristretti termini economici, stabiliti dal Garante.


Domanda: Quando può essere presentato un ricorso al Garante per la violazione di uno dei diritti riconosciuti dal Codice della privacy?

Risposta: Il ricorso al Garante può essere presentato solo dopo aver fatto valere il diritto davanti al titolare del trattamento e aver ricevuto da questo un espresso rigetto o un silenzio protratto per quindici giorni.


Domanda: Si deve sempre interpellare il titolare prima di proporre ricorso al Garante?

Risposta: Il mancato esercizio del diritto dinnanzi al titolare del trattamento comporta l'inammissibilità del ricorso. La proposizione immediata del ricorso è possibile solo nel casi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare esporrebbe taluno a pregiudizio imminente o irreparabile.


Domanda: I diritti riconosciuti dal Codice della privacy possono essere tutelati solo davanti al Garante della privacy?

Risposta: L'interessato che avrà visto violare i suoi diritti potrà presentare ricorso, alternativamente, davanti al Garante o all'autorità giudiziaria.


Domanda: Si può impugnare la decisione del Garante?

Risposta: Le decisioni del Garante sono impugnabili davanti al Tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.