Garante per la protezione Newsletter MEDIA ESPORT: REGOLE PER CHI TELEFONA IN TRASMISSIONE Il Garante per la protezionedei dati personali ha espresso Con il codice, il Ministerointende contribuire alla diffusione dei valori dello sport per contrastarefenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive, inparticolare, di quelle calcistiche. Il Garante ha rivolto inparticolare la sua attenzione sull'articolo 3, del codice in base al qualeemittenti e fornitori di contenuti si impegnano a realizzare misure adatte,quando necessario, a rendere individuabili le persone che si colleganotelefonicamente, in audio o in audio video, alle trasmissioni. Il Garante ha ritenuto questaprevisione coerente rispetto alle finalitˆ perseguite dal "codice media esport", sia per la sua valenza dissuasiva (in caso di telefonate cheincitino alla violenza), sia per l'aiuto che esso pu˜ fornire alle emittentialle quali spetta il compito di valutare l'idoneitˆ a partecipare ad ulterioritrasmissioni di quei soggetti che si sono resi responsabili di violazionedel codice di autoregolamentazione. Il Garante ha indicato alcuneipotesi che il Ministero, una volta recepito il codice, potrˆ eventualmentevalutare per uniformare i comportamenti delle emittenti riguardo alle misure daadottare: annotazione del numero telefonico o a seconda dei casi richiestadelle generalitˆ del chiamante; tempi di conservazione dei dati quando non sisono verificate violazioni del codice. Al codice diautoregolamentazione hanno aderito, tra gli altri, emittenti televisive eradiofoniche, l'Ordine dei giornalisti, l'Unione stampa sportiva italiana laFnsi, la Fieg.
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